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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Giovanni Spagnoli Presidente
Dott. Gabriele Quaranta Giudice
Dott.ssa UR ZI Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 21-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
società unipersonale a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede legale in via V. Alfieri n. 1, 31015 - Conegliano (TV), Italia, codice fiscale società veicolo istituito presso la , rappresentata da P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone e dall'Avv. P.IVA_2
AV AR, entrambi del Foro di Milano, giusta procura allegata ricorso introduttivo,
- Ricorrente- nei confronti di
P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in Ocre (AQ), Piazza Dante n. 2, Cap 67040 – frazione San Panfilo
D'Ocre,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.09.2024, depositato ex art. 40 CCI, rappresentata da Controparte_1 [...]
chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della CP_3 [...]
CP_4 A sostegno della propria domanda, la ricorrente rappresentava che con contratto di cessione concluso in data 29.09.2023, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva acquistato pro-soluto tutti i crediti di (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_5 danni, indennizzi e quant'altro), specificatamente individuati nel contratto e come risultanti da apposita lista pubblicata sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, e indicato nell' avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che pertanto era titolare nei confronti della debitrice di un credito della somma complessiva di euro 747.383,17, derivante dal mutuo stipulato in data 29/08/2008, rep 4794, racc. 2866, a rogito del Notaio Dott. , Notaio in Pizzoli Persona_1
e dal decreto ingiuntivo n. 271/2017, emesso il 30.04.2017 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento n. RG 1089/2017, dichiarato definitivamente esecutivo in data 7 gennaio 2020 (cfr. allegati 7 e 8 fascicolo di parte ricorrente;
che aveva già promosso nei confronti della debitrice la procedura esecutiva immobiliare rubricata al RGE 85/2016 avanti il Tribunale di L'Aquila, nella quale aveva però ottenuto parziale soddisfazione del credito azionato.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di titoli esecutivi non contestati dalla società debitrice.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso introdotto da lo stesso va accolto per Controparte_1 le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è senz'altro qualificabile quale imprenditore commerciale, Controparte_4 inerendo l'oggetto sociale alla costruzioni di edifici residenziali e non residenziali (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00.
In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti).
Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento).
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto: dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso la ricorrente, la quale si è soddisfatta solo in minima parte dalla procedura esecutiva promossa, dagli ingenti debiti maturati, dal non aver presentato altri bilanci oltre quello acquisito agli atti di causa, risalente all'esercizio
2007.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Controparte_4
), in persona del l.r.p.t., con sede in Ocre (AQ), Piazza Dante n. 2, Cap 67040 – frazione P.IVA_3
San Panfilo D'Ocre; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa UR ZI; nomina
Curatore dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze Persona_2 dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 19.2.2026 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa UR ZI
Il Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Giovanni Spagnoli Presidente
Dott. Gabriele Quaranta Giudice
Dott.ssa UR ZI Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 21-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
società unipersonale a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede legale in via V. Alfieri n. 1, 31015 - Conegliano (TV), Italia, codice fiscale società veicolo istituito presso la , rappresentata da P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone e dall'Avv. P.IVA_2
AV AR, entrambi del Foro di Milano, giusta procura allegata ricorso introduttivo,
- Ricorrente- nei confronti di
P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in Ocre (AQ), Piazza Dante n. 2, Cap 67040 – frazione San Panfilo
D'Ocre,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.09.2024, depositato ex art. 40 CCI, rappresentata da Controparte_1 [...]
chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della CP_3 [...]
CP_4 A sostegno della propria domanda, la ricorrente rappresentava che con contratto di cessione concluso in data 29.09.2023, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva acquistato pro-soluto tutti i crediti di (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_5 danni, indennizzi e quant'altro), specificatamente individuati nel contratto e come risultanti da apposita lista pubblicata sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, e indicato nell' avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che pertanto era titolare nei confronti della debitrice di un credito della somma complessiva di euro 747.383,17, derivante dal mutuo stipulato in data 29/08/2008, rep 4794, racc. 2866, a rogito del Notaio Dott. , Notaio in Pizzoli Persona_1
e dal decreto ingiuntivo n. 271/2017, emesso il 30.04.2017 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento n. RG 1089/2017, dichiarato definitivamente esecutivo in data 7 gennaio 2020 (cfr. allegati 7 e 8 fascicolo di parte ricorrente;
che aveva già promosso nei confronti della debitrice la procedura esecutiva immobiliare rubricata al RGE 85/2016 avanti il Tribunale di L'Aquila, nella quale aveva però ottenuto parziale soddisfazione del credito azionato.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di titoli esecutivi non contestati dalla società debitrice.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso introdotto da lo stesso va accolto per Controparte_1 le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è senz'altro qualificabile quale imprenditore commerciale, Controparte_4 inerendo l'oggetto sociale alla costruzioni di edifici residenziali e non residenziali (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00.
In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti).
Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento).
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto: dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso la ricorrente, la quale si è soddisfatta solo in minima parte dalla procedura esecutiva promossa, dagli ingenti debiti maturati, dal non aver presentato altri bilanci oltre quello acquisito agli atti di causa, risalente all'esercizio
2007.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Controparte_4
), in persona del l.r.p.t., con sede in Ocre (AQ), Piazza Dante n. 2, Cap 67040 – frazione P.IVA_3
San Panfilo D'Ocre; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa UR ZI; nomina
Curatore dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze Persona_2 dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 19.2.2026 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa UR ZI
Il Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli