Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 9879/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te al Corso Lucci n. 49 Cod. Fisc. Parte_1
, elett.te dom.ta in Maddaloni (CE) alla via Napoli n. 57 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Luigi Svialdoni dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...] e res.te in San Giorgio a cremano (NA) alla via Controparte_1
Luca Giordano n. 11 Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli al Corso A. Lucci n. C.F._2
137 presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi dai quali è rapp.to e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTO –
Conclusioni: come da verbale del 02.07.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € 22.000,00, a titolo
[...] di danni morali, ed € 3.000,00, a titolo di danno patrimoniale, salva migliore precisazione e quantificazione che si riservava di indicare nel corso del giudizio o a quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia. A sostegno della propria domanda deduceva di avere subito danni a seguito della presentazione da parte del di denuncia nei suoi confronti, poi CP_1 archiviata, di violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di appropriazione indebita nonché per qualsiasi altro reato ravvisabile dai fatti esposti con la citata querela;
nonché di avere subito danni a seguito della falsa dichiarazione resa da esso nell'ambito del giudizio R.G. CP_1
4881/2018 incardinato innanzi alla 9° Sez. Civ. del Tribunale di Napoli G.U. Dott.ssa Barbara Di Tonto, quando aveva consegnato banco iudicis la chiave di accesso dell'immobile che aveva preso in locazione da essa sostenendo che fossero le uniche chiavi dell'immobile e, comunque, in Parte_1 conseguenza di tutte le difese che esso aveva adottato nell'ambito del prefato giudizio e CP_1 che dimostravano, a suo dire, la sua mala fede.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita mentre, nel merito, ne deduceva l'assoluta infondatezza, sia in punto di fatto che di diritto, chiedendone il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2019, per impedimento del procuratore attoreo, il procuratore di parte convenuta non si opponeva ad un rinvio ed il G.U. si riservava e con provvedimento del 08.11.2019, tenuto conto dell'impedimento a comparire all'udienza citata del
parte convenuta, invece, regolarmente presente chiedeva la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni rese le quali, dopo alcuni rinvii in prosieguo per i medesimi incombenti, all'udienza del 02.07.2024 tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 19.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente va esaminata l'assorbente eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato invito alla stipula di convenzione per la negoziazione assistita.
Il capo II del decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10.11.2014, dagli artt. 2 a 11, introduce e disciplina la cosiddetta “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”.
La negoziazione assistita è quel procedimento volto alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati.
L'avvio del procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge. In tali ipotesi, come disposto dall'art. 3 del d.l. n. 132/2014, la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Come disposto dall'art. 3 comma 1 sopra citato, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”. Inoltre,
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza.”.
Per completezza, va osservato che, fuori dai casi in cui è espressamente prevista l'obbligatorietà dell'esperimento della procedura, le parti hanno comunque la facoltà di espletare il procedimento di negoziazione assistita ai fini della risoluzione stragiudiziale della controversia.
Va, però, evidenziato come la disciplina esposta non si applichi con riferimento ad alcuni procedimenti, vale a dire: a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis cpc;
c) i procedimenti di opposizione o incidenti di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) i procedimenti in camera di consiglio;
e) i procedimenti riguardanti l'azione civile esercitata nel processo penale.
Ebbene, ritiene questo giudice che la fattispecie de qua, poiché afferisce ad un giudizio il cui petitum ha ad oggetto la richiesta di somme di danaro a titolo di risarcimento danni, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3 del citato d.l. n. 132/2014 che prevede l'obbligatorio espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000,00. Conseguentemente, avendo parte attrice promosso una domanda avente ad oggetto risarcimento danni quantificato entro il valore economico di € 50.000,00, prima di promuovere l'odierna azione, avrebbe dovuto attivare la procedura in parola invitando il a stipulare convenzione di CP_1 negoziazione assistita entro il termine di giorni 30 dal ricevimento dell'invito medesimo. Solo infruttuosamente decorsi i 30 giorni o qualora non fosse stato raggiunto un accordo avrebbe potuto incardinare il presente giudizio.
Non essendovi prova agli atti dell'attivazione da parte attorea della richiamata procedura di negoziazione ed a fronte della tempestiva eccezione sollevata, sul punto, da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
Va ora esaminata la domanda spiegata dal convenuto ex art. 96 cpc per lite temeraria.
Ebbene, essa non può trovare accoglimento in mancanza di prova, sia in ordine ad una concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sia in ordine alla ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave (Cass. Civ. 4443/2015). Sia in mancanza di prova, infine, in ordine alla determinazione quantitativa del danno medesimo non essendo consentito limitarsi ad invocare la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (Cass. Civ. 1530/1984). Mentre, il potere discrezionale riconosciuto al giudice dalla norma dell'art. 1226 c.c., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, n on esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisata determinazione del danno (Cass. Civ.1212/1986).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la domanda improcedibile.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 50,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Napoli il 14.03.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano