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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3369/2025 v.g promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. GALLO ROSSELLA che li rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
TORINO il 20/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 109 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 15/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa alla madre ed al padre, con collocamento presso la madre e con residenza anagrafica presso la casa di quest'ultima
ASSEGNA la casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, sita in Torino (TO), Via De Sanctis 111 alla sig.ra ove vi continuerà a vivere insieme alla figlia minore. Parte_1
DISPONE che salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa stare con la minore:
a) a settimane alterne, durante il fine settimana, dal venerdì con prelevamento dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 della domenica, con accompagnamento a casa;
b) nella settimana in cui la figlia trascorrerà il weekend con la mamma, un giorno a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 dello stesso giorno c) per n. 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive: i rispettivi periodi di ferie dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 30.03 di ciascun anno d) nel periodo delle vacanze natalizie la minore trascorrerà il periodo dal 24.12 al 30.12 con un genitore e il periodo dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio dell'alternanza verrà osservato per le festività Pasquali, alternandosi il giorno di Pasqua e Pasquetta e per le restanti festività
DISPONE che il sig. , a partire dal mese di marzo 2025, versi la somma pari ad euro 300,00 CP_1 mensili titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da rivalutare secondo indici ISTAT e da corrispondere alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, mentre saranno ripartite tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative per gli stessi, richiamandosi espressamente il protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del 15/3/2016
DÀ ATTO che le parti concordano che la documentazione relativa alle spese straordinarie sostenute verrà trasmessa all'altra parte in tempo utile per consentire il pagamento entro 30 giorni e, dunque, di massima entro 15 giorni dal giorno in cui la spesa è sostenuta. DÀ ATTO che a partire dal mese di marzo 2025 (compreso) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore
DÀ che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e Pt_2 della carta d'identità valida per l'espatrio della minore che sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi grava un mutuo ipotecario: le parti Per_2 concordano che continueranno a versare l'importo della rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno sino ad estinzione del mutuo, così come le spese straordinarie relative all'immobile, mentre le spese ordinarie e/ oneri nonché tutte quelle legate al possesso dell'immobile verranno corrisposte interamente dalla sig.ra a partire dal mese di marzo 2025 Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il veicolo Evo 4 targato GV316YR rimarrà nella disponibilità del sig. , mentre il veicolo Punto evo targato EA921TY rimarrà nella disponibilità della CP_1 sig.ra la quale si farà carico di tutte le spese di manutenzione, oneri di Parte_1 proprietà e assicurative.
DÀ ATTO che i due cani, di proprietà di entrambe i coniugi, verranno entrambi affidati alle cure della sig.ra mentre tutte le spese per il loro mantenimento e cura verranno suddivise al Parte_1
50% tra i coniugi
DÀ ATTO che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun contributo di mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
DÀ ATTO che i coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3369/2025 v.g promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. GALLO ROSSELLA che li rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
TORINO il 20/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 109 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 15/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa alla madre ed al padre, con collocamento presso la madre e con residenza anagrafica presso la casa di quest'ultima
ASSEGNA la casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, sita in Torino (TO), Via De Sanctis 111 alla sig.ra ove vi continuerà a vivere insieme alla figlia minore. Parte_1
DISPONE che salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa stare con la minore:
a) a settimane alterne, durante il fine settimana, dal venerdì con prelevamento dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 della domenica, con accompagnamento a casa;
b) nella settimana in cui la figlia trascorrerà il weekend con la mamma, un giorno a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 dello stesso giorno c) per n. 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive: i rispettivi periodi di ferie dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 30.03 di ciascun anno d) nel periodo delle vacanze natalizie la minore trascorrerà il periodo dal 24.12 al 30.12 con un genitore e il periodo dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio dell'alternanza verrà osservato per le festività Pasquali, alternandosi il giorno di Pasqua e Pasquetta e per le restanti festività
DISPONE che il sig. , a partire dal mese di marzo 2025, versi la somma pari ad euro 300,00 CP_1 mensili titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da rivalutare secondo indici ISTAT e da corrispondere alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, mentre saranno ripartite tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative per gli stessi, richiamandosi espressamente il protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del 15/3/2016
DÀ ATTO che le parti concordano che la documentazione relativa alle spese straordinarie sostenute verrà trasmessa all'altra parte in tempo utile per consentire il pagamento entro 30 giorni e, dunque, di massima entro 15 giorni dal giorno in cui la spesa è sostenuta. DÀ ATTO che a partire dal mese di marzo 2025 (compreso) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore
DÀ che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e Pt_2 della carta d'identità valida per l'espatrio della minore che sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi grava un mutuo ipotecario: le parti Per_2 concordano che continueranno a versare l'importo della rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno sino ad estinzione del mutuo, così come le spese straordinarie relative all'immobile, mentre le spese ordinarie e/ oneri nonché tutte quelle legate al possesso dell'immobile verranno corrisposte interamente dalla sig.ra a partire dal mese di marzo 2025 Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il veicolo Evo 4 targato GV316YR rimarrà nella disponibilità del sig. , mentre il veicolo Punto evo targato EA921TY rimarrà nella disponibilità della CP_1 sig.ra la quale si farà carico di tutte le spese di manutenzione, oneri di Parte_1 proprietà e assicurative.
DÀ ATTO che i due cani, di proprietà di entrambe i coniugi, verranno entrambi affidati alle cure della sig.ra mentre tutte le spese per il loro mantenimento e cura verranno suddivise al Parte_1
50% tra i coniugi
DÀ ATTO che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun contributo di mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
DÀ ATTO che i coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.