Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5441/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5448/2018, vertente tra già Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale partita iva:
[...]
, con sede in Mogliano Veneto Via Marocchesa n. 14, quale impresa P.IVA_1 designata ex art. 286 D.Lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Viterbo presso lo studio dell'Avv. Guido Moscaroli, codice fiscale , che la C.F._1 rappresentata e difende in virtù di procura in atti Appellante E
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._2
,
[...]
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. P_ CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._4
, tutti residenti in [...] sia in proprio che in
[...] qualità di eredi legittimi del defunto nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto in Viterbo in data 07/08/2006, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Antonio Mordini n° 14 – 00195, presso lo studio dell'Avv. Pier Francesco Mazzini, Cod. Fisc. C.F._5
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
Appellati
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
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, in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano Parte_2 Persona_1 in giudizio dinanzi al tribunale civile di HI , nella sua Controparte_1 qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti ad un sinistro occorso a loro congiunto con esito mortale. Persona_1
A sostegno della domanda, deducevano che : in data 26 maggio 2002 si trovava alla guida della autovettura Ford Persona_1
Galaxy tg BL715XW di proprietà di percorrendo la via Controparte_4
Aurelia nel Comune di Tarquinia, quando giunto all'altezza del distributore Agip, un veicolo di colore rosso rimasto sconosciuto, nell'uscire da un'area di servizio, si immetteva improvvisamente su via Aurelia senza curarsi del sopraggiungere della autovettura condotta dal che veniva urtata e, che, a causa dell'impatto, il
Per_1 perdeva il controllo dell'autovettura, finiva contro il new jersey e terminava
Per_1 la propria corsa fuori della carreggiata: a seguito dell'impatto il e la trasportata signora
Per_1 Controparte_2 riportavano lesioni personali, che per il primo si rivelavano letali in quanto in data 07/08/2006 dopo un lungo periodo in stato vegetativo, decedeva. La convenuta si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando la mancanza di prova sulle circostanze del sinistro, e comunque il concorso di colpa del eccepiva inoltre che l'esposizione massima del Fondo di
Per_1 garanzia vittime della strada risultava essere per ogni sinistro pari al massimale minimo di legge vale a dire euro 774.685,35; infine rilevava la mancanza di prova quanto alla riferibilità del decesso del al sinistro oggetto di causa, essendo il
Per_1 decesso intervenuto oltre quattro anni dopo il sinistro. Il tribunale con sentenza n. 526/2018, all'esito della attività istruttoria, ritenuta non superata la presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c.. e ritenuto quindi il concorso di colpa nella misura del 50% del così statuiva:
Per_1
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e per l'effetto, previo riconoscimento del concorso di colpa al 50% di , condanna la Persona_1 [...]
nella qualità di impresa designata ex art. 283 del D. Controparte_1
Lgs. n. 205 del 2009, al pagamento: A) in favore degli attori delle seguenti somme iure hereditatis: - il 50% di quanto spettante al Sig. a titolo di danno non patrimoniale biologico sul totale di € Per_1
932.807,00; - il 50% di quanto spettante al a titolo di danno non Per_1 patrimoniale morale sul totale di € 233.201,75; - il 50% di quanto spettante al a titolo di danno biologico di carattere permanente nella misura del 100% Per_1 sul totale di € 8.700,00; B) in favore del coniuge, iure proprio, del 50% del totale di euro 128.728,32 a titolo di danno patrimoniale;
C) in favore di ciascun attore, iure proprio, del 50% del totale di euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
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2. rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, le ulteriori domande risarcitorie formulate dalle parti attrici;
3. condanna la parte convenuta costituita alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti attrici in solido che, compensate della metà, liquida in pendenza di nota nella restante parte in complessivi € 550,00 per spese, € 13.000,00 per compensi, con aumento del 20% per ogni parte), oltre spese generali al 12,5%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
In particolare, il tribunale riteneva che, all'esito della prova orale e dall'esame della documentazione prodotta quanto alla relazione di incidente e alla documentazione sanitaria, doveva ritenersi accertato che il fatto si fosse verificato con le modalità indicate dall'attore nell'atto di citazione;
tuttavia rilevava che non vi fossero elementi per ritenere superata la presunzione di colpa anche per il conducente del veicolo rimasto danneggiato, e pertanto accoglieva la domanda nei limiti del riconosciuto concorso di colpa della parte danneggiata nella misura del 50% . In ordine ai danni, riteneva provato che il avesse riportato lesioni dalle Per_1 quali erano derivati postumi permanenti in ragione del 100%, nonché un periodo di invalidità temporanea totale di 87 giorni, e riteneva dovuti i danni iure proprio e iure successione nei termine che seguono:
1) Il danno biologico iure successionis, per invalidità permanente al 100%, quantificato secondo le tabelle del Tribunale di Milano in euro 932.807,00 avendo la vittima 48 anni all'epoca del sinistro occorso il 25 maggio 2002,
2) Il danno biologico iure successionis quantificato nella somma di euro 8.700,00 a titolo di invalidità temporanea totale per giorni 20 e di invalidità totale per 87 giorni al 100% , ottenuti i conteggiando euro 100 per ogni giorno di invalidità totale,
3) Il danno morale iure successionis con l'applicazione di “ una ulteriore percentuale ponderata sino al 25% “ al fine di risarcire appieno la sofferenza morale, nel caso di specie particolarmente grave connessa al lungo periodo di immobilizzazione e al mancato recupero del funzionamento delle articolazioni lese, e così per una somma ulteriore di euro 233.201, 75 per il danno iure successionis,
4) Il “ danno non patrimoniale- morale derivante dalla lesione del rapporto parentale in base alle tabelle del Tribunale di Milano ed esattamente euro 250.000 a ciascuno degli attori, tenuto conto “della intensità del vincolo familiare attutito dalla lontananza fisica, della tragica dissoluzione dell'integrità della famiglia legittima, della irreparabile perdita di comunione di vita e di affetti col congiunto, della drammaticità dell'evento luttuoso della obiettiva privazione dell'assistenza morale e materiale da parte del familiare convivente a partire dall'aprile del 2006”; 5) Il danno da lucro cessante al coniuge per la diminuzione degli apporti in denaro tenuto conto della invalidità lavorativa specifica, quantificato in
Pagina 3 euro 128.728,32” in l'applicazione nell'articolo 137 del codice delle assicurazioni private, considerando il reddito, ai fini del risarcimento, non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale indicato dall'articolo quattro legge 26 Febbraio 1 9 7 7 numero 39, e quindi applicando la formula: ultimo reddito * il coefficiente relativo alla età 48 anni * la invalidità del 100% meno lo scarto vita fisica/ vita lavorativa ( circa 20%)” .
Con atto di appello ritualmente notificato, avverso detta sentenza ha proposto appello (già ) , Parte_3 Controparte_1 deducendo l'erroneità della sentenza :
1. per violazione dell'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla eccezione relativa al superamento del massimale di cui al combinato disposto degli articoli 19 comma 1 lett. A e 21 comma 1L. 990/1969 come modificata dal decreto legislativo 209/2015 e DPR 19 Aprile 1993;
2. per travisamento dei fatti e de anze istruttorie in ordine alla riconducibilità del decesso del al sinistro per cui è causa e/o Per_1 omessa e/o apparente motivazione sul punto, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla data del sinistro alla data del decesso e della mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio sul punto essendo in atti solo la consulenza tecnica di parte, pur avendo nel corso della motivazione il tribunale richiamato una consulenza tecnica d'ufficio in realtà mai espletata;
3. per errata determinazione del calcolo del danno spettante iure hereditatis agli attori, determinato con una ingiustificata locupletazione del danno, in contrasto con la giurisprudenza consolidata, secondo la quale nel caso in cui intercorra un'apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte, è configurabile un danno biologico risarcibile da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica della danneggiato sino al decesso che è trasmissibile iure hereditatis e che va comunque commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che seppur temporaneo tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita anzi nella morte. Viceversa, il giudice ha determinato il danno risarcibile calcolando il danno biologico con riferimento alla totale invalidità permanente del danneggiato, peraltro appesantita da una maggiorazione per danno morale- esistenziale. L'appellante ha chiesto pertanto la sospensione della esecutività della sentenza impugnata e la riduzione della “pretesa attrice nei limiti di quanto giusto equo e comunque provato anche in considerazione dell'apporto colposo dello stesso Per_1
Pagina 4 nella produzione del sinistro”, e nel limiti del massimale di legge pari ad Per_1 euro 774.685,35 con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate si sono costituite, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. In particolare, sul limite del massimale hanno rilevato che si deve considerare il limite per legge previsto per ognuno dei soggetti, singolarmente, e quindi il limite di € 774.685,35 per ognuno dei legittimati.
Sul nesso di causalità tra il sinistro e il decesso rilevano gli appellanti che esso sia provato alla luce della cartelle cliniche e della relazione medico legale di parte peraltro non contestata in primo grado. Sul quantum, hanno rilevato che in caso di lesione che abbia portato anche a breve distanza di tempo ad un esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dall'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima, e che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che deve procedersi ad una liquidazione equitativa tenuto conto delle circostanza del caso concreto, che nel caso di specie depongono per la liquidazione e personalizzazione con i parametri più alti.
Hanno chiesto pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 cpc ovvero il suo rigetto nel merito.
Alla prima udienza di comparizione la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti del massimale indicato dalla parte appellante e successivamente con ordinanza del 31 maggio 2024 la causa è stata assegnata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c. L'appello è fondato, nei limiti di seguito indicati. Rileva preliminarmente la Corte che non può accedersi alla richiesta di declaratoria delle parti appellate nella comparsa di replica, sul presupposto della loro rinuncia ad ogni pretesa ulteriore rispetto al massimale peraltro già versato dall'appellante società, atteso che questa non vi ha aderito, e non essendo in contestazione nei motivi di appello solo il limite del massimale, sibbene anche i criteri di determinazione del danno risarcibile. Ancora preliminarmente, e nel merito, la Corte rileva che non è invece in discussione, non essendo motivo di appello, la responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto né la responsabilità concorsuale del danneggiato nella determinazione del sinistro nella misura del 50%. L'appello verte invece sulla prova del nesso causale tra il decesso e il sinistro, e sulla quantificazione del danno dovuto agli eredi odierni appellati, nonché sulla applicazione del limite del massimale, come dedotto dalla parte appellante, sulla scorta della normativa applicabile ratione temporis.
Sotto il primo profilo, rileva la Corte che, pur essendo effettivamente errato il riferimento nella motivazione della sentenza impugnata ad una “CTU” che invece non risulta essere stata disposta, ciò nondimeno la consulenza di parte e la
Pagina 5 documentazione sanitaria prodotta - e alla quale evidentemente il giudice ha inteso fare riferimento pur definendola CTU , essendo l'unica relazione medico legale in atti
- appaiono sufficienti a provare il nesso causale tra le lesioni e il decesso, pur avvenuto molto tempo dopo il sinistro: emerge infatti da detta documentazione quanto segue: nell'immediatezza del fatto il veniva trasportato a mezzo eliambulanza 118 Per_1 presso il P.S. di Roma ove alle 13:49 del giorno 26/05/20002 Persona_2 veniva posta diagnosi “politrauma con trauma cranico” e, trasferito presso la sala operatoria del Centro di Rianimazione, veniva sottoposto a ventricolostomia, ecocardiogramma transesofageo o altro esame disponibile, proseguimento della terapia del caso, ventilazione meccanica e monitoraggio;
all'esito, sottoposto a visita neurologica e riscontrato uno stato di coma post – traumatico veniva intubato in respiro assistito con risposta allo stimolo doloroso in decerebrazione bilaterale, lieve anisocioria di entrambe le pupille;
eseguita Tac, si riscontravano focolai contusivi – emorragici multipli bilaterali, ove il più voluminoso era in sede temporale profonda.La degenza del paziente aveva durata sino al 21/08/2002 presso il centro Rianimazione del con successivi ricoveri presso diversi Per_2 nosocomi senza soluzione di continuità, e con progressivo peggioramento delle condizioni clinico sanitarie tali da determinarne il decesso. Ed invero, in principio del trattamento (26/05/2002) il paziente si presentava vigile ma non in contatto, senza alcuna esplorazione visiva. Il quadro motorio: tetraplegia. Scheda patologica: estensorio globale in decerebrazione, presente anche a riposo. L'atteggiamento in posizione supina evidenzia capo inclinato e ruotato a sinistra, arti superiori con adduzione e intra – rotazione delle braccia, estensione e pronazione degli avambracci, flessione dei polsi e chiusura delle dita;
gli arti inferiori mostravano anch'essi schema estensorio con supinazione ed equinismo nei piedi, più marcati a sinistra. Ipertono importante muscolare, generalizzato a tutti gli arti, con notevole difficoltà anche nella flessione delle anche e dei gomiti. Retrazioni a entrambi i tricipiti surali, maggiore a sinistra..... Il quadro funzionale risultava compromesso poiché il paziente, completamente dipendente in tutte le ADL (attività della vita quotidiana) e nei trasferimenti effettuati sempre col sollevatore. Mantiene la postura seduta in carrozzina per circa 4 ore al giorno, con necessità di minor basculamento del sedile. La motricità spontanea evidenziata non risulta ancora funzionalmente utilizzabile nelle varie attività. Evidenziato il tragico quadro clinico, veniva sottoposto in data 12/06/2002 a sostituzione del sistema derivativo, successivamente rimosso. In data 06/05/2002 posizionamento J PEG. Giungeva infine in data 21/08/2002 in stato di “coma, febbrile, disidratato, diuresi contratta (condizione legata probabilmente alle numerose cisti neurovegetative durante le quali si verificano sudorazioni profuse) ipertono estensorio ai 4 arti. Assente motricità spontanea a carico dei 4 arti. Schema di decerebrazione in risposta a stimoli nocicettivi. Lussazione posteriore dell'articolazione sterno claveale sinistro e lussazione del gomito sinistro. Presenza di cannula tracheostomica. Il giorno
Pagina 6 11/09/2002 veniva pertanto trasferito presso la Rianimazione dell'ospedale di
Guastalla per febbre elevata, crisi neurovegetative, ipotensione e contrazione della diuresi. In data 30/09/2002 rientrava presso il reparto di Rianimazione del nosocomio e successivamente ricoverato con diagnosi “COMA Per_2 Con VEGETATIVO. TETRAPLEGIA. DECUBITI. BRONCHITE. PEG. , presso il Centro di Riabilitazione di Villa Immacolata di S. Martino al Cimino (VT) ove rimaneva degente sino al 07/08/2006, data in cui alle 1.30 veniva constatato il decesso per sindrome multiorgano.
Rileva il collegio che non appare quindi revocabile in dubbio, alla luce delle lesioni derivate dal sinistro, come oggettivamente risultanti dalla documentazione sanitaria analizzata dal CTP, e vale a dire la completa immobilizzazione e la sopravvivenza per lungo tempo in uno stato neurovegetativo, che il successivo decesso dopo lungo tempo in tale stato, “per sindrome multiorgano”, sia oggettivamente riconducibile al sinistro, e che debba pertanto essere confermato il riconoscimento della invalidità assoluta permanente e temporanea come indicati dal primo giudice sulla scorta della CTP.
Il secondo motivo di appello sulla quantificazione del danno iure successionis è invece fondato. Costituiscono principi acquisiti alla giurisprudenza di legittimità che: 1. “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo;
(Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015; idem, Cass. cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024);
2. “ La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a
Pagina 7 fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea)”: Sez. 3 -
, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024, tra le varie;
3. “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 , tra le varie);
4. “Il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. (Cass. 33009/2024 : Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato, rapportandolo all'invalidità temporanea, il gravissimo danno alla salute sofferto da un bimbo, partorito in condizione di gravissima sofferenza respiratoria, entrato immediatamente in coma e successivamente deceduto all'età di due mesi, nell'importo pari a poco più di euro 17.000,00, in quanto tale da non superare la soglia del mero carattere simbolico) ,
Pagina 8 5. “ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, non è configurabile in relazione al decesso di un neonato, dovendosi escludere, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la capacità di un organismo di minima età, al di là dell'eventuale percezione materiale di una qualche sofferenza o della presenza di dolore fisico, di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all'approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità di rappresentarsi e percepire distintamente, quale fatto oggettivabile in termini coscienziali, il senso di alcuna fine imminente. (Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024 cit.).
Applicando detti criteri al caso in esame, in cui il soggetto si è infortunato in data 26.5.2006, ed è sopravvissuto in stato vegetativo sino al 7 agosto 2006, deve ritenersi che :
- è maturato in capo al de cuius (e dunque è trasmissibile agli eredi) il diritto al risarcimento del danno biologico terminale, vale a dire la lesione della sua integrità psico fisica nella misura massima, per tutto il periodo successivo al sinistro e sino al decesso (e così quindi per un periodo pari ad anni 6 e tre mesi circa), mentre non appare apprezzabile il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, per lo stato di incoscienza in cui versava durante tutto questo lungo periodo;
- alla luce dei criteri sulla quantificazione di tale danno sopra richiamati, è da escludere la applicabilità dei criteri indicati dal primo giudice (in particolare, il riconoscimento iure successionis del danno biologico inteso rapportato alla invalidità permanente del 100% del de cuius), per il risarcimento dei detto danno biologico terminale, atteso che “ La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Cass. sent. 4658/2024, cit., tra le varie). Ed infatti, essendo il danneggiato deceduto, non può evidentemente liquidarsi il danno biologico per invalidità permanente - collegato alla sopravvivenza in vita del
Pagina 9 danneggiato – peraltro in aggiunta al danno biologico c.d. terminale, collegato invece al decesso. Sulla liquidazione del danno, la Corte reputa pertanto che, alla luce di detti criteri, considerata la gravità delle lesioni riportate come sopra riferite, e la necessità della liquidazione del danno – rapportato alla invalidità temporanea, e non alla invalidità permanente - e nell'ottica indicata dalla S.C. che la liquidazione da effettuarsi in via equitativa non sia irrisoria (né per altro verso, equivalente a quella connessa alla invalidità totale) si ritiene equo liquidare (tenuto conto delle tabelle di Milano sulla liquidazione del danno c.d. terminale, con la massima personalizzazione del 50% per la gravità del caso e la prolungata malattia) a titolo di danno biologico terminale la somma complessiva di euro 150.000,00, e quindi euro 75.000 tenuto conto del concorso di colpa.
In tal senso, deve essere riformato il capo A) della sentenza impugnata (ove il tribunale ha invece liquidato iure ereditario: per danno biologico il 50% di 932.807,00, per il danno morale il 50% di 233.201,75, per il danno biologico per invalidità temporanea assoluta il 50% di 8.700,00), essendo dovuto per quanto detto solo il danno biologico terminale.
Sulla somma liquidata a tale titolo sono dovuti gli interessi al saggio legale, sulla somma devalutata alla data dell'evento (25 maggio 2002) e via via rivalutata, secondo nota giurisprudenza di legittimità, e tenuto conto che sul diverso criterio applicato dal primo giudice non si è formato alcun giudicato (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 : “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente”). Non vi è motivo invece motivo di appello sulla liquidazione del danno patrimoniale al coniuge del 50% di 128.728,32 (vale a dire euro 64.364,16), di cui al capo B) della sentenza, né sulla liquidazione del danno parentale del 50% di euro 250.000 a favore di ciascun attore (vale a dire euro 125.000 ciascuno) , di cui al capo C): tali somme restato quindi confermate, nei limiti del massimale complessivo come di seguito specificato. Quindi in totale sono dovuti , tenuto conto del concorso di colpa:
- euro 75.000 a titolo di danno biologico terminale iure hereditatis, oltre interessi legali sulla somma devalutata (49.570,85) alla data del sinistro, e via via rivalutata sino alla data della presente sentenza, pari ad euro 49.844,00, e così per un totale di euro 124.844,00 ((euro 75.000 + 49844),
Pagina 10 - euro 125.000 a ciascuno degli odierni appellati iure proprio, a titolo di danno per lesione del rapporto parentale , oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (euro 80.617) e via via rivalutata (pari a euro 81070), e quindi la somma complessiva di euro 206.070),
- euro 64.364,16 al coniuge a titolo di danno Controparte_2 patrimoniale, senza ulteriori accessori trattandosi di danno futuro.
La somma complessiva dovuta, pari ad euro 807.417,16 (euro
64.364,16+206.070*3+124.844) è quindi superiore al massimale di legge, pari all'epoca ad euro 774.685,35. Il motivo di appello relativo alla mancata valutazione della eccezione opposta dalla società assicuratrice sul massimale è infatti fondato: premesso che non è sostanzialmente contestato il limite del massimale dalla parte appellata in questa sede di appello, rileva la Corte che detto limite era espressamente previsto dalla normativa applicabile ratione temporis (cfr. anche Cass. e Cass. sent.n. 9936 del 12/04/2024 :” l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993”).
La sentenza citata riporta anche la normativa applicabile : “
1. Sul piano del diritto nazionale, infatti, si è verificata la seguente successione di leggi: -) il d.p.r. 19.4.1993 fissò il massimale a 1,5 miliardi di lire (775.000 euro circa); -) l'art. 128 del codice delle assicurazioni (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), nel suo testo originario, delegò l' a fissarne la misura, stabilendo che “è comunque assicurato il CP_6 rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario”; -) l'art. 354 cod. ass., dopo avere disposto (comma 1) l'abrogazione del d.p.r. 19.4.1993, stabilì (comma 4) che le disposizioni abrogate “continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo” il 1° gennaio 2006 (e dunque fino al 1° luglio 2008); -) il d. lgs. 198/07 elevò il massimale a 2,5 milioni di euro con decorrenza dal 30.11.2019, ed a 5 milioni di euro con decorrenza dall'11.6.2012 (in attuazione della Direttiva 2005/14); contestualmente abrogò il d.p.r. 19.4.1993”.
Il massimale applicabile nella specie (sinistro avvenuto il 25.5.2002) è dunque quello indicato da parte appellante di euro 774.685,35. Detto massimale è stabilito “per ciascun sinistro” e pertanto indipendentemente dal numero delle vittime o della natura dei danni, o del numero degli aventi diritto al risarcimento. Ne consegue che la condanna dell'appellata al pagamento deve essere contenuta nel limite del massimale previsto di euro 774.685,35.
Pagina 11 Tenuto conto della parziale soccombenza dell'odierna appellante, le spese del doppio grado sono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente, e sono liquidate in relazione al valore della causa e secondo i valori medi dei compensi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di _2
, e al risarcimento dei danni così
[...] P_ Parte_2 quantificati:
- euro 124.844,00 complessivi a titolo di danno biologico terminale iure hereditatis,
- euro 206.070,00 per ciascuno degli odierni appellati iure proprio,
- euro 64.364,16 al coniuge a titolo di danno Controparte_2 patrimoniale;
condanna al pagamento del risarcimento Parte_1 dei danni nei confronti degli aventi diritto, nei limiti del massimale di euro 774.685,35, e in proporzione del dovuto a ciascuno, compensa per metà le spese del doppio grado e condanna
[...] al pagamento della restante parte, liquidata , in tale Parte_1 misura ridotta, per il primo grado in euro 15.000, e per il presente grado in euro 9.250,00, oltre accessori di legge.
Roma, 28 marzo 2025
La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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