Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 141/2023 + 2374/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 16.05.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere e Marianna Formica, sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Anita Russo, la quale si riporta ai propri atti introduttivi di cui chiede l'accoglimento. Chiede decidersi la causa e fissarsi termine per note in funzione della discussione.
Per l' l'avv. Maria Cristina Cotticelli, la quale si Controparte_1 riporta alle difese e alle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva.
Per parte resistente l'avv. Carmen Iannarone per delega dell'avv. Silvio Garofalo la quale si riporta alle difese e alle conclusioni come rassegnate negli scritti difensivi.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 141/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anita Russo e Stefano Matetich e con i suoi difensori elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Dante Alighieri n. 50, (indirizzi p.e.c. indicati: ; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: Controparte_2
con sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo di posta elettronica certificata indicata:
t); Email_3
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
RESISTENTE cui è riunito il giudizio iscritto al n. 2374/2023 R.G. avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e promosso
2 DA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anita Russo e Stefano Matetich e con i suoi difensori elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Dante Alighieri n. 50, (indirizzi p.e.c. indicati: ; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA e c.f. indicati: Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Avellino alla via Piave n. 29/b, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Cotticelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione, (indirizzo di posta elettronica certificata indicato:
; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.1.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31220220001446128000 notificato a mezzo pec il 5.12.22, recante la pretesa di € 31.241,16 relativo all'omesso pagamento di contributivi IVS IATP dal 2014 al 2020.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità dell'avviso di addebito in quanto privo di motivazione nonché degli elementi essenziali atti ad individuare la contestazione e la relativa sanzione, nonchè la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti ex lege 335/95. Nel merito, deduceva che l' su cui gravava il relativo CP_2 onere, non aveva né allegato né provato il fondamento della propria pretesa creditoria e che la società non aveva per il periodo interessato, non aveva prodotto Parte_2 utili, ma, anzi, importanti perdite di esercizio, sicchè non sussisteva il requisito oggettivo necessario per avvalorare la figura dello IAP, attestato sul conseguimento di un ricavo reddituale complessivo dall'esercizio dell'attività pari al 25% (trattandosi di zone svantaggiate) ex art.1 comma 1 Dlgs 99/2004.
Tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria delle spese di lite.
3
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo, sulla CP_2 scorta di ampie e articolate motivazioni, la fondatezza della pretesa contributiva e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Con separato ricorso iscritto al n. 2374/2023 R.G. depositato il 4.9.2023, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria n.0127620230000 notificata il 26.7.23, fondata sull' avviso di addebito n.31220220001446128000 già oggetto del giudizio iscritto al n. 141/2023
R.G..
Lamentava la illegittimità della comunicazione preventiva in quanto notificata in difetto di un valido ed efficace titolo esecutivo, essendo stata sospesa la efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 31220220001446128000 con decreto del GdL del
14.2.2023.
4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo Controparte_1 di non essere stata resa edotta della disposta sospensione, rimasta ignota al concessionario che non era parte del giudizio promosso dal nei confronti Pt_1 dell' avverso il prodromico avviso di addebito. CP_2
Disposta la riunione dei giudizi per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, espletata l'istruttoria prettamente documentale, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p...
5. Le domande di cui ai ricorsi riuniti sono fondate nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno.
6. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la improcedibilità del giudizio nei confronti di , in quanto sebbene indicata nell'epigrafe del ricorso introduttivo CP_3 come convenuta nel presente giudizio, nondimeno non è stata eseguita alcuna notifica nei suoi confronti (vedasi la documentazione depositata da parte ricorrente in data
25.10.2024, attestante la notificazione nei confronti di di un ricorso in CP_3 opposizione proposto da persona diversa dal ricorrente e di un decreto di fissazione di udienza concernente altro e diverso giudizio).
Né ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la società di cartolarizzazione tale da imporre la integrazione ex art. 102 c.p.c., in quanto la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, CP_2
n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale
4 disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre
1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al
31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge
8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione e tra essi rientrano quelli oggetto di causa con conseguenziale non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della CP_3
7. Tanto precisato, parte ricorrente ha inteso proporre opposizione avverso la pretesa contributiva dell' riguardante i contributi dovuti nella Gestione Agricola – CP_2
Lavoratori Autonomi ed Associati in relazione agli anni 2014-2020, nonché opposizione avverso la pretesa dell'esattore di iscrivere ipoteca a garanzia di tali crediti.
In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione
5 forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007), con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto e, quindi, un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nel caso, occorre precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'artt. 77 co. 2 bis D.P.R. 602/1973, come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte, “non ha finalità endo-procedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale
(l'iscrizione), nonché finalità extra-procedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. civ. n. 25600/2021).
L'azione spiegata avverso tale comunicazione non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e, quindi, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., configurandosi, piuttosto, quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine
6 decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Lav. 9.11.2021, n. 32720; Cass.
Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle
Sezioni Unite della Corte nell' arresto del 22/07/2015, n.15354).
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente, col ricorso iscritto al n. 141/2023, ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 24 d. lgs 46/1999 sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, col successivo ricorso iscritto al n.
2374/2023, ha proposto un'azione di accertamento negativo del diritto dell'Agente della riscossione di eseguire l'iscrizione ipotecaria.
Invero, l'istante sollevando questioni attinenti vizi formali degli atti impugnati (nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione) ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo la censura in discorso il quomodo exequendum.
Inoltre, l'istante, eccependo la prescrizione del credito contributivo e la insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella gestione IAP, ha proposto un'opposizione ex art. 24 D.L.gs 46/199, involgendo le doglianze il merito della pretesa contributiva.
Ancora, eccependo il difetto di un efficace titolo esecutivo, ha contestato il diritto dell'Agente della Riscossione di eseguire la minacciata iscrizione ipotecaria.
8. Legittimato passivo rispetto alla domanda involgente il preavviso di iscrizione ipotecaria è l'Agente della Riscossione, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, essendo L'Ente impositore legittimato passivo in relazione alla domanda concernente il merito della pretesa contributiva di cui lo stesso è unico titolare.
9. Orbene, in ordine ai vizi formali dell'avviso di addebito sollevati dalla parte opponente, quali il difetto di motivazione e la mancanza di elementi essenziali per individuare la pretesa contributiva, l'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, deve reputarsi tardiva, essendo stata proposta in data 16.1.2023 e, dunque, oltre il termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 617
c.p.c. avvenuta il 5.12.2022.
10. In ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi ex lege 335/95, essa è tempestiva, atteso che l'opposizione è stata proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (5.12.2022), computati i termini ex art. 155 c.p.c..
11. I contributi richiesti attengono al periodo dal 1/2014 al 12/2020.
Vale premettere che l'eccezione di interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato ed è quindi rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
9810 del 13/04/2023).
7 Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta tempestivamente dall' è emerso che l'Ente previdenziale, con comunicazione del 1/9/2020 CP_2 notificata in data 11/9/2020, ha comunicato al l'iscrizione nella Gestione IAP, Pt_1 chiedendogli il pagamento dei contributi maturati dal 1/1/2014 fino al 31/12/2020, quantificati in euro 19699,72, con l'espressa precisazione che “la presente ha validità anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali per le somme dovute e per gli eventuali oneri accessori” (cfr. il documento denominato “iscrizione IAP” in produzione;
successivamente, in data 5/12/2022, è stato notificato l'avviso di CP_2 addebito impugnato.
Essendo il termine di scadenza per la riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli fissato al 16 gennaio successivo all'anno di competenza, il termine di prescrizione per i contributi dovuti per l'anno 2014 ha cominciato a decorrere dal 16 gennaio 2015, sicché devono ritenersi prescritti i contributi relativi all'annualità 2014, la cui prescrizione è maturata il 16/1/2020.
12. Nel merito, la vicenda investe l'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione occorre richiamare la normativa relativa all'imprenditore agricolo professionale.
Ai sensi dell'art 2135 c.c. “È imprenditore agricolo chi esercita le attività una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo.”
Il D. Lgs. 99/2004, all'articolo 1, 1° comma, ha ridefinito il profilo dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) che assume la nuova figura di imprenditore agricolo professionale (IAP) e al successivo comma 3 estende alla società agricola la nuova disciplina a condizioni meno restrittive rispetto alla precedente legislazione: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro
8 complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
La norma fissa i nuovi parametri necessari per avvalorare la figura dello IAP che devono impegnarlo professionalmente, per le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché determinare il conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall'esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Tali parametri, precisa sempre la norma, sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.
Dunque, come si evince dal quadro normativo di riferimento, la figura dello IAP è individuata, sotto il profilo soggettivo, negli imprenditori (ossia nei soggetti che, ai sensi dell'art. 2082 cc, esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi) che possiedono determinate conoscenze e competenze professionali;
sotto il profilo oggettivo, nei soggetti, di cui sopra, che svolgono attività agricola con specifico impegno lavorativo e specifica redditività.
Ciò detto, trattandosi di giudizio ex art. 24 d. lgs 46/1999 avverso avviso di addebito, il creditore opposto e il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto.
In ragione di quanto sopra osservato, l'atto di opposizione a cartella esattoriale (o, come nella specie, ad avviso di addebito), deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
In sintesi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e delle domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.
Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica
9 posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi;
ammettere, invece la possibilità di allegare fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie.
Alla luce di tali principi, si osserva che, ancorchè il avesse pienamente inteso il Pt_1 contenuto delle richieste effettuate con la missiva prima e l'avviso di addebito poi -e Co cioè i contributi dovuti a titolo di per gli anni 2014-2020- lo stesso si è limitato a negare genericamente la sussistenza del requisito reddituale, senza tuttavia addurre alcuna circostanza concreta dalla quale poter desumere un'inesistenza ab origine dei presupposti della richiesta o la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa.
Né, invero, le perdite di esercizio della società allegate nel ricorso Parte_2 introduttivo integrano circostanza che esime dal versamento dei contributi.
In altre parole, la contestazione del fatto (appartenenza alla categoria degli IAP) non può essere generica e non può esaurirsi in formule di stile, in espressioni apodittiche o in asserzioni meramente negative ma, al contrario, deve essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed omnicomprensiva di tutte le circostanze che integrano specifici fatti materiali contrari alla pretesa sostanziale dedotta dall'attore.
Tanto più che dalla documentazione prodotta dall' è emerso chiaramente che CP_2
l'opponente è titolare sin dall'anno 1997 di omonima impresa individuale attiva nel settore della coltivazione di uva, con partita IVA n. e non hai mai P.IVA_3 comunicato alcuna cessazione ed è inoltre socio e titolare di cariche e qualifiche nell'ambito di altre società aventi ad oggetto attività agricole.
In tale quadro acquista efficacia dirimente l'omessa contestazione in ricorso dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dell' il avrebbe dovuto cioè spiegare come CP_2 Pt_1
e perché la titolarità di azienda agricola, emergente dalla visura camerale in atti, nonchè la qualità di socio e la titolarità di cariche e qualifiche nell'ambito di altre società aventi ad oggetto attività agricole, non comportassero l'assunzione della qualifica di IAP, allegando tempestivamente una diversa ricostruzione di tali elementi.
Inoltre, tutte le allegazioni effettuate dall' nella memoria costitutiva, compresa la CP_2 comunicazione del provvedimento di iscrizione versato in atti, non sono state oggetto di alcuna contestazione in prima udienza, nella quale l'opponente si è limitato a contestare e impugnare genericamente quanto dedotto dall' CP_2
10 Ora, a fronte di una allegazione attorea specifica, se la contestazione del convenuto manca o è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati (ex multis di recente Cass. 8096/22).
In altri termini, nel caso in esame, è stato documentato che il è titolare di Pt_1 azienda agricola sin dall'anno 1997 e -in assenza di altre allegazioni (altre occupazioni lavorative), non avendo il ricorrente in alcun modo contestato di essersi dedicato con professionalità esclusivamente all'attività agricola, in dipendenza della titolarità di azienda del settore e della partecipazione in svariate altre imprese del ramo- deve ritenersi che abbia dedicato a tale attività 100% del tempo.
Analogamente, non avendo l'opponente allegato nulla in ordine ad altre fonti di reddito, deve dedursi che da tale attività ha tratto il 100% del reddito personale.
In definitiva, dal compendio probatorio sin qui delineato, costituito dalle allegazioni dell' non contestate dal è emersa la qualifica di Iap in capo a quest'ultimo, CP_2 Pt_1 sicchè deve reputarsi fondata la pretesa contributiva dell' di cui all'avviso di CP_2 addebito impugnato, nei limiti della prescrizione accertata.
13. E' infondata, infine, la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
. Controparte_6
Ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/1999 “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi” (comma 6); “il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario” (comma
7).
Vero è che con decreto del 14.2.2023 il giudice del lavoro ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito;
nondimeno il ricorrente non ha dimostrato -né, invero, ancor prima allegato- di aver reso edotto l'Agente della riscossione dell'avvenuta sospensione, sicchè, non essendo l' parte del giudizio CP_7 iscritto al n. 141/2023 R.G., non poteva essergli noto il provvedimento di sospensione, la cui notificazione al concessionario, in base alla disposizione normativa su richiamata, costituisce onere della parte interessata, nella specie non adempiuto.
14. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, va annullato l'avviso di addebito impugnato limitatamente al pagamento dei contributivi IVS a titolo di IATP maturati dal 1/2014 al 12/2014 e relative sanzioni.
11 15. Quanto alle spese, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'accoglimento parziale del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunziando sui ricorsi riuniti iscritti al n. 141/2023 e 2374/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità nei confronti di;
CP_3
2) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato n. 31220220001446128000 limitatamente al pagamento dei contributivi IVS maturati dal 1/2014 al 12/2014 e relative sanzioni, per intervenuta prescrizione;
3) Dichiara inammissibile e rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
12