Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2011, n. 9345
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Sentenza 26 aprile 2011

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Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 31 del c.c.n.l. del 2001 dei dipendenti dell'ente Poste Italiane) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine, incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2011, n. 9345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9345
    Data del deposito : 26 aprile 2011

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