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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 22833 / 2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LANDRI CARLA LUCIA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento del Prefetto impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della SI.ra , ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., Parte_1
D.Lgs. 286/98.
1 – Questura di Torino ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso perché infondato, vinte le spese”.
Svolgimento del processo
1. , cittadina del PERÙ, ha manifestato la volontà di Parte_1
chiedere protezione speciale, ricevendo comunicazione dell'appuntamento in Questura per formalizzare la domanda in data 9.3.2023. In data 5.7.2023, la SI.ra ha poi Pt_1
formalizzato la richiesta di protezione speciale, deducendo l'esistenza di una situazione di integrazione sociale meritevole di tutela ex art. 8 Conv. Edu (e rilevante per l'accoglimento della domanda) [cfr. doc. 4, in allegato al ricorso].
2. La Commissione territoriale ha espresso parere negativo all'accoglimento della richiesta, con parere reso in data 15.2.2024 [doc. 1, parte resistente]e il Questore di Torino – recependo detto parere – ha rigettato l'istanza, ritenendosi vincolato al parere della Commissione territoriale [doc. 2, parte resistente]. Parte ricorrente ha interposto ricorso gerarchico al
Prefetto di Torino che con il decreto qui impugnato ha respinto il ricorso (sempre sul presupposto del carattere vincolato della decisione amministrativa rispetto al parere della
Commissione territoriale).
3. Con ricorso tempestivamente depositato ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Questore di Torino producendo documentazione in allegato al ricorso e chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c.
3 d.lgs. 25/2008.
4. Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
5. Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore. All'udienza del 13.2.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero della ricorrente e sono state raccolte le dichiarazioni della SI.ra già Testimone_1
datrice di lavoro della ricorrente. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'impugnare il decreto del Prefetto di Torino, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Torino che negato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, la ricorrente formula domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
2. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
2.1. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
2.2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
2.3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3. Nel caso di specie, la SI.ra ha formalizzato la domanda di protezione speciale Pt_1
in data 5.7.2023; tuttavia, la manifestazione di volontà di chiedere il rilascio di tale titolo di soggiorno risale ad un momento precedente: è lo stesso decreto del Questore di Torino a porre in evidenza che la domanda era stata proposta in epoca precedente e che l'appuntamento per la formalizzazione era stato dato in data 9.3.2023 (e, dunque, prima del'entrata in vigore del
3 d.l. n. 20/2023). Il che comporta l'applicazione della disciplina previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 [in ragione della disposizione transitoria dettata dall'art. 7, co. 2, del citato decreto, che dispone: « Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»].
4. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
4.1. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi
4 costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
4.2. Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano SInificative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di
'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
5. Venendo al caso concreto, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata. Anzitutto, occorre considerare il lasso di tempo trascorso in Italia, essendo la SI.ra presente Pt_1
in Italia dal febbraio 2020 [cfr. attestazione consolato del Perù, doc. 2].
In questo lasso di tempo, la ricorrente ha attivato una serie di relazioni sociali che risultano meritevoli di considerazione nella valutazione del percorso di integrazione sociale intrapreso.
La SI.ra si è poi impegnato per l'apprendimento della lingua italiana, iscrivendosi Pt_1
ad un corso di italiano, senza poi fare l'esame, ma dimostrando comunque buone competenze
5 linguistiche comprovate dal fatto che ha sostenuto l'interrogatorio libero senza ausilio di interprete [cfr. verbale di udienza]. La capacità di esprimersi fluentemente in italiano è elemento che corrobora positivamente il giudizio di integrazione sociale.
La SI.ra si è poi resa autonoma sotto il profilo abitativo sin dal mese di ottobre Pt_1
2020 (v. dichiarazione di ospitalità; doc. 6). La SI.ra sta frequentando un corso per Pt_1
conseguire la patente di guida italiana (che potrà conseguire solo in caso di regolarizzazione della sua posizione sul territorio dello Stato).
Soprattutto, la SI.ra ha profuso impegno nell'inserimento lavorativo. Dapprima, Pt_1
lavorando in nero come colf/badante (tentando di ottenere un permesso di soggiorno per il tramite di una procedura di emersione, non andata a buon fine e risalente al 2020) [cfr. doc 3, parte ricorrente].
Poi, ottenendo la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come colf/badante alle dipendenze della SI.ra . È agli atti la denuncia di assunzione che Testimone_1
documenta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 18.9.2023
[doc. 7], con stipendio mensile di poco superiore ai 1.120 euro al mese (più tredicesima).Le buste paga sono in atti [doc. 8-9], così come l'estratto contributivo , prodotto da parte CP_5
resistente [doc, 4].
Dopo il diniego del permesso di soggiorno, la SI.ra ha perso temporaneamente il Pt_1
lavoro, ma la SI.ra (alle cui dipendenze lavorava regolarmente la ricorrente) Testimone_1
ha reso dichiarazioni con cui ha manifestato la volontà di riassumere nuovamente la ricorrente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di sua regolarizzazione sul territorio italiano;
ciò perché la SI.ra «è stata una persona molto importante» per la famiglia Pt_1
[cfr. verbale udienza]. Tes_1
A tali notazioni positive – in ordine all'integrazione sociale – occorre aggiungere il fatto che la ricorrente ha affermato di non avere più parenti in Perù e di avere, viceversa, un cugino regolarmente dimorante qua a Torino e di avere instaurato numerose relazioni sociali in questi anni di permanenza in Italia: sia con riguardo a persone appartenenti alla comunità peruviana, sia con riguardo a diverse persone italiane [cfr. verbale udienza].
6. Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità
e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché l'impegno in campo formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano
6 comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
7. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
8. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
7 9. Si dà atto del fatto che il deposito della decisione è avvenuto in ritardo rispetto al termine di legge, per il concomitante carico di lavoro gravante sul giudice relatore, impegnato in concomitante processo penale senza esoneri dal lavoro nella sezione civile di assegnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di nata in [...] in data [...] Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 25.2.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 22833 / 2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LANDRI CARLA LUCIA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1 in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento del Prefetto impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della SI.ra , ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., Parte_1
D.Lgs. 286/98.
1 – Questura di Torino ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso perché infondato, vinte le spese”.
Svolgimento del processo
1. , cittadina del PERÙ, ha manifestato la volontà di Parte_1
chiedere protezione speciale, ricevendo comunicazione dell'appuntamento in Questura per formalizzare la domanda in data 9.3.2023. In data 5.7.2023, la SI.ra ha poi Pt_1
formalizzato la richiesta di protezione speciale, deducendo l'esistenza di una situazione di integrazione sociale meritevole di tutela ex art. 8 Conv. Edu (e rilevante per l'accoglimento della domanda) [cfr. doc. 4, in allegato al ricorso].
2. La Commissione territoriale ha espresso parere negativo all'accoglimento della richiesta, con parere reso in data 15.2.2024 [doc. 1, parte resistente]e il Questore di Torino – recependo detto parere – ha rigettato l'istanza, ritenendosi vincolato al parere della Commissione territoriale [doc. 2, parte resistente]. Parte ricorrente ha interposto ricorso gerarchico al
Prefetto di Torino che con il decreto qui impugnato ha respinto il ricorso (sempre sul presupposto del carattere vincolato della decisione amministrativa rispetto al parere della
Commissione territoriale).
3. Con ricorso tempestivamente depositato ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Questore di Torino producendo documentazione in allegato al ricorso e chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c.
3 d.lgs. 25/2008.
4. Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
5. Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore. All'udienza del 13.2.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero della ricorrente e sono state raccolte le dichiarazioni della SI.ra già Testimone_1
datrice di lavoro della ricorrente. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'impugnare il decreto del Prefetto di Torino, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Torino che negato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, la ricorrente formula domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
2. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
2.1. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
2.2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
2.3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3. Nel caso di specie, la SI.ra ha formalizzato la domanda di protezione speciale Pt_1
in data 5.7.2023; tuttavia, la manifestazione di volontà di chiedere il rilascio di tale titolo di soggiorno risale ad un momento precedente: è lo stesso decreto del Questore di Torino a porre in evidenza che la domanda era stata proposta in epoca precedente e che l'appuntamento per la formalizzazione era stato dato in data 9.3.2023 (e, dunque, prima del'entrata in vigore del
3 d.l. n. 20/2023). Il che comporta l'applicazione della disciplina previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 [in ragione della disposizione transitoria dettata dall'art. 7, co. 2, del citato decreto, che dispone: « Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»].
4. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
4.1. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi
4 costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
4.2. Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano SInificative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di
'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
5. Venendo al caso concreto, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata. Anzitutto, occorre considerare il lasso di tempo trascorso in Italia, essendo la SI.ra presente Pt_1
in Italia dal febbraio 2020 [cfr. attestazione consolato del Perù, doc. 2].
In questo lasso di tempo, la ricorrente ha attivato una serie di relazioni sociali che risultano meritevoli di considerazione nella valutazione del percorso di integrazione sociale intrapreso.
La SI.ra si è poi impegnato per l'apprendimento della lingua italiana, iscrivendosi Pt_1
ad un corso di italiano, senza poi fare l'esame, ma dimostrando comunque buone competenze
5 linguistiche comprovate dal fatto che ha sostenuto l'interrogatorio libero senza ausilio di interprete [cfr. verbale di udienza]. La capacità di esprimersi fluentemente in italiano è elemento che corrobora positivamente il giudizio di integrazione sociale.
La SI.ra si è poi resa autonoma sotto il profilo abitativo sin dal mese di ottobre Pt_1
2020 (v. dichiarazione di ospitalità; doc. 6). La SI.ra sta frequentando un corso per Pt_1
conseguire la patente di guida italiana (che potrà conseguire solo in caso di regolarizzazione della sua posizione sul territorio dello Stato).
Soprattutto, la SI.ra ha profuso impegno nell'inserimento lavorativo. Dapprima, Pt_1
lavorando in nero come colf/badante (tentando di ottenere un permesso di soggiorno per il tramite di una procedura di emersione, non andata a buon fine e risalente al 2020) [cfr. doc 3, parte ricorrente].
Poi, ottenendo la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come colf/badante alle dipendenze della SI.ra . È agli atti la denuncia di assunzione che Testimone_1
documenta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 18.9.2023
[doc. 7], con stipendio mensile di poco superiore ai 1.120 euro al mese (più tredicesima).Le buste paga sono in atti [doc. 8-9], così come l'estratto contributivo , prodotto da parte CP_5
resistente [doc, 4].
Dopo il diniego del permesso di soggiorno, la SI.ra ha perso temporaneamente il Pt_1
lavoro, ma la SI.ra (alle cui dipendenze lavorava regolarmente la ricorrente) Testimone_1
ha reso dichiarazioni con cui ha manifestato la volontà di riassumere nuovamente la ricorrente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di sua regolarizzazione sul territorio italiano;
ciò perché la SI.ra «è stata una persona molto importante» per la famiglia Pt_1
[cfr. verbale udienza]. Tes_1
A tali notazioni positive – in ordine all'integrazione sociale – occorre aggiungere il fatto che la ricorrente ha affermato di non avere più parenti in Perù e di avere, viceversa, un cugino regolarmente dimorante qua a Torino e di avere instaurato numerose relazioni sociali in questi anni di permanenza in Italia: sia con riguardo a persone appartenenti alla comunità peruviana, sia con riguardo a diverse persone italiane [cfr. verbale udienza].
6. Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità
e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché l'impegno in campo formativo.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano
6 comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
7. Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
8. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
7 9. Si dà atto del fatto che il deposito della decisione è avvenuto in ritardo rispetto al termine di legge, per il concomitante carico di lavoro gravante sul giudice relatore, impegnato in concomitante processo penale senza esoneri dal lavoro nella sezione civile di assegnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di nata in [...] in data [...] Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio del 25.2.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
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