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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4755/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4755/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Casari ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 23 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a RO (TN) in CP_1
data 26 ottobre 2002 e che dalla loro unione sono nati a Trento in data 10 gennaio
2016 i gemelli e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 31 marzo 2022 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 31 marzo 2022 (udienza sostituita dal deposito di note scritte di data 22 marzo 2022), e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
ed il signor a GO RO ( Altopiano della NA ) il
[...] Parte_2
26/10/2002 ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune dell'Altopiano della NA.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione dei minori presso la residenza del padre sita a
Castel Tesino in Loc. Lissa 22.
3) L'abitazione sita a Castel Tesino in Località Lissa 22, di proprietà della moglie, viene concessa in comodato gratuito al signor così come da Parte_2 contratto registrato all'Agenzia dell'Entrate.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei propri figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere.
5) I genitori concordando di gestire i figli in maniera alternata tra di loro e di dividere il tempo dei figli in maniera paritaria provvedendo al mantenimento diretto dei minori quando li hanno presso di sé.
6) Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo e viceversa. Le altre festività ed il giorno del compleanno dei figli verranno alternate di anno in anno tra
2 i coniugi. Durante l'estate ciascun genitore ha diritto a trascorrere due settimane, anche frazionate, con i propri figli da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
7) Le spese straordinarie dei figli oltre a quelle relative al vestiario, alla mensa scolastica ed al trasporto sono divise al 50% tra i coniugi. Per le spese straordinarie
i coniugi faranno riferimento al protocollo redatto dal CNF che viene ivi allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni ( individuazione, modalità e pagamento).
8) Tutti i sussidi sociali verranno percepiti esclusivamente dal signor e la Parte_2
signora nulla richiederà allo stesso per suddetti emolumenti pubblici. Pt_1
9) Entrambi i genitori danno il reciproco assenso per il rilascio del loro passaporto ed anche per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per
l'espatrio dei figli.
10) Le spese legali della presente procedura sono divise alla metà tra i coniugi”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza di data 31 marzo
2022, sostituita dal deposito di note scritte) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 31 marzo 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la
3 regolamentazione (paritaria) risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
GO RO (TN) in data 26 ottobre 2002, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4755/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Casari ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 23 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a RO (TN) in CP_1
data 26 ottobre 2002 e che dalla loro unione sono nati a Trento in data 10 gennaio
2016 i gemelli e entrambi minorenni. Per_1 Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 31 marzo 2022 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 31 marzo 2022 (udienza sostituita dal deposito di note scritte di data 22 marzo 2022), e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora Parte_1
ed il signor a GO RO ( Altopiano della NA ) il
[...] Parte_2
26/10/2002 ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune dell'Altopiano della NA.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione dei minori presso la residenza del padre sita a
Castel Tesino in Loc. Lissa 22.
3) L'abitazione sita a Castel Tesino in Località Lissa 22, di proprietà della moglie, viene concessa in comodato gratuito al signor così come da Parte_2 contratto registrato all'Agenzia dell'Entrate.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei propri figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere.
5) I genitori concordando di gestire i figli in maniera alternata tra di loro e di dividere il tempo dei figli in maniera paritaria provvedendo al mantenimento diretto dei minori quando li hanno presso di sé.
6) Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo e viceversa. Le altre festività ed il giorno del compleanno dei figli verranno alternate di anno in anno tra
2 i coniugi. Durante l'estate ciascun genitore ha diritto a trascorrere due settimane, anche frazionate, con i propri figli da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
7) Le spese straordinarie dei figli oltre a quelle relative al vestiario, alla mensa scolastica ed al trasporto sono divise al 50% tra i coniugi. Per le spese straordinarie
i coniugi faranno riferimento al protocollo redatto dal CNF che viene ivi allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni ( individuazione, modalità e pagamento).
8) Tutti i sussidi sociali verranno percepiti esclusivamente dal signor e la Parte_2
signora nulla richiederà allo stesso per suddetti emolumenti pubblici. Pt_1
9) Entrambi i genitori danno il reciproco assenso per il rilascio del loro passaporto ed anche per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per
l'espatrio dei figli.
10) Le spese legali della presente procedura sono divise alla metà tra i coniugi”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza di data 31 marzo
2022, sostituita dal deposito di note scritte) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 31 marzo 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la
3 regolamentazione (paritaria) risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
GO RO (TN) in data 26 ottobre 2002, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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