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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1187 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , nato a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. GIOMBARRESI VALENTINA ,con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO , con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALEANO
MANLIO con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 19/04/2023 il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2022 9000764528 notificata in data 28/03/2022 e alla sottesa cartella di pagamento e ai sei avvisi di addebito come indicati in ricorso.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito indicati, eccepisce anche l'avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e accessori e il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti richiamati.
L' si è costituito , e depositato atti relativi alla notifica degli avvisi di addebito, rilevando CP_2
che cinque dei sei avvisi di addebito sono stati stralciati ex L.197/2022 e chiedendo per il resto il rigetto dell'opposizione in considerazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza da Covid 19.
L' si è costituita che ha depositato estratto ruolo e Controparte_3
documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'esecutività dell'intimazione di pagamento, la causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 29 aprile 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base nelle note scritte e delle memorie difensive delle parti , le quali hanno insistito ciascuna sulle rispettive istanze e deduzioni , decisa in data odierna da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta , infondata per il resto e va rigettata.
1)Dall'esame dell'estratto ruolo (all.7 memoria risulta che gli avvisi di addebito CP_3
n.597 2012 0001214444 è stato stralciato (p.39 estratto ruolo )
n.597 2013 0000363170 è stato stralciato (p.42 estratto ruolo)
n.597 2013 0000982432 è stato stralciato (p.45 estratto ruolo)
n.597 2014 0000039976 è stato stralciato (p.50 estratto ruolo)
n.597 2015 0001296368 è stato stralciato (p.52 estratto ruolo) risulta infatti che ha provveduto al saldo e stralcio ex legge n.197/2022 , ma vi ha CP_3 provveduto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, e pertanto in relazione ai suddetti avvisi di addebito il ricorso deve essere accolto.
2)L'eccezione di difetto di motivazione e di allegazione degli atti richiamati è infondata.
2 L'intimazione di pagamento risponde alla previsione normativa del contenuto minimo ,necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'Ente; contenuto minimo come indicato nel DM 28/6/1999 e successive modifiche, infatti dall'indicazione degli estremi della cartella di pagamento, della data di notifica e dell'ente impositore il destinatario è messo in condizione di conoscere la causale del pagamento richiesto, senza che occorra l'allegazione di alcun atto, pertanto l'eccezione è infondata e va rigettata.
3) L'eccezione di prescrizione in relazione alla cartella di pagamento e al restante avviso di addebito è infondata.
Dall'esame degli atti risulta che :
-la cartolina di pagamento n. 2972011 0004462291, è stata notificata in data 12/5/2011 presso l'indirizzo in Vittoria, Via Longodardo,n. 65 , e consegnata al padre (all.9 CP_4
memoria di costituzione , CP_3
-l'avviso di addebito n.597 2011 2000266950 (il quale risulta stralciato per €.611,36-pag.30 estratto ruolo) è stato notificato in data 7/10/2011 presso l'indirizzo in Vittoria, Via
Longodardo,n. 61 , e consegnato al destinatario (doc.2 memoria di Parte_1
costituzione ); CP_2
Successivamente , in data 17/12/2015, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2972025
9004239421 presso l'indirizzo in Vittoria, Via Longodardo,n. 65 e consegnata alla moglie
(all.11 e all.12 memoria di costituzione con cartolina informativa CP_5 CP_3
spedita tramite raccomandata semplice (all.13 . Trattasi di notifica valida perché CP_3
effettuata presso la residenza del destinatario e consegnata a un familiare ( principio giurisprudenziale costante e da ultimo Cass. Civ. ordinanza n.34824 del 13-12-2023) e quindi idonea ad interrompere tempestivamente il termine di prescrizione.
Nessuna prescrizione, è maturata successivamente alla notifica della suddetta intimazione di pagamento , considerato che i termini di prescrizione per l'attività di Riscossione, sono stati sospesi durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e quindi prorogati (art.68 D.L.18/2020-art.12 D.L. 159/2015).
Nella fattispecie il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 17-12-2020 è prorogato al 31-12-
2023 dalla normativa per emergenza covid, e tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento impugnata notificata il 28 marzo 2023.
3 La somma richiesta di cui alla cartolina di pagamento n. 2972011 0004462291e quella di cui all'avviso di addebito n.597 2011 2000266950 ( stralciata per €.611,36) sono entrambe dovute perché non prescritte.
Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza compensate le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione all'intimazione di pagamento in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito n. 597 2012 0001214444, n.597 2013 0000363170, n.597 2013
0000982432, n.597 2014 0000039976 e n.597 2015 0001296368.
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa tra le parti le spese.
Ragusa, 14 maggio 2024
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri ,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1187 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , nato a [...] il [...] ,( C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. GIOMBARRESI VALENTINA ,con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale ,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO , con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
-, (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALEANO
MANLIO con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 19/04/2023 il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2022 9000764528 notificata in data 28/03/2022 e alla sottesa cartella di pagamento e ai sei avvisi di addebito come indicati in ricorso.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito indicati, eccepisce anche l'avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e accessori e il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti richiamati.
L' si è costituito , e depositato atti relativi alla notifica degli avvisi di addebito, rilevando CP_2
che cinque dei sei avvisi di addebito sono stati stralciati ex L.197/2022 e chiedendo per il resto il rigetto dell'opposizione in considerazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza da Covid 19.
L' si è costituita che ha depositato estratto ruolo e Controparte_3
documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'esecutività dell'intimazione di pagamento, la causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 29 aprile 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base nelle note scritte e delle memorie difensive delle parti , le quali hanno insistito ciascuna sulle rispettive istanze e deduzioni , decisa in data odierna da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta , infondata per il resto e va rigettata.
1)Dall'esame dell'estratto ruolo (all.7 memoria risulta che gli avvisi di addebito CP_3
n.597 2012 0001214444 è stato stralciato (p.39 estratto ruolo )
n.597 2013 0000363170 è stato stralciato (p.42 estratto ruolo)
n.597 2013 0000982432 è stato stralciato (p.45 estratto ruolo)
n.597 2014 0000039976 è stato stralciato (p.50 estratto ruolo)
n.597 2015 0001296368 è stato stralciato (p.52 estratto ruolo) risulta infatti che ha provveduto al saldo e stralcio ex legge n.197/2022 , ma vi ha CP_3 provveduto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, e pertanto in relazione ai suddetti avvisi di addebito il ricorso deve essere accolto.
2)L'eccezione di difetto di motivazione e di allegazione degli atti richiamati è infondata.
2 L'intimazione di pagamento risponde alla previsione normativa del contenuto minimo ,necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'Ente; contenuto minimo come indicato nel DM 28/6/1999 e successive modifiche, infatti dall'indicazione degli estremi della cartella di pagamento, della data di notifica e dell'ente impositore il destinatario è messo in condizione di conoscere la causale del pagamento richiesto, senza che occorra l'allegazione di alcun atto, pertanto l'eccezione è infondata e va rigettata.
3) L'eccezione di prescrizione in relazione alla cartella di pagamento e al restante avviso di addebito è infondata.
Dall'esame degli atti risulta che :
-la cartolina di pagamento n. 2972011 0004462291, è stata notificata in data 12/5/2011 presso l'indirizzo in Vittoria, Via Longodardo,n. 65 , e consegnata al padre (all.9 CP_4
memoria di costituzione , CP_3
-l'avviso di addebito n.597 2011 2000266950 (il quale risulta stralciato per €.611,36-pag.30 estratto ruolo) è stato notificato in data 7/10/2011 presso l'indirizzo in Vittoria, Via
Longodardo,n. 61 , e consegnato al destinatario (doc.2 memoria di Parte_1
costituzione ); CP_2
Successivamente , in data 17/12/2015, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 2972025
9004239421 presso l'indirizzo in Vittoria, Via Longodardo,n. 65 e consegnata alla moglie
(all.11 e all.12 memoria di costituzione con cartolina informativa CP_5 CP_3
spedita tramite raccomandata semplice (all.13 . Trattasi di notifica valida perché CP_3
effettuata presso la residenza del destinatario e consegnata a un familiare ( principio giurisprudenziale costante e da ultimo Cass. Civ. ordinanza n.34824 del 13-12-2023) e quindi idonea ad interrompere tempestivamente il termine di prescrizione.
Nessuna prescrizione, è maturata successivamente alla notifica della suddetta intimazione di pagamento , considerato che i termini di prescrizione per l'attività di Riscossione, sono stati sospesi durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e quindi prorogati (art.68 D.L.18/2020-art.12 D.L. 159/2015).
Nella fattispecie il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 17-12-2020 è prorogato al 31-12-
2023 dalla normativa per emergenza covid, e tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento impugnata notificata il 28 marzo 2023.
3 La somma richiesta di cui alla cartolina di pagamento n. 2972011 0004462291e quella di cui all'avviso di addebito n.597 2011 2000266950 ( stralciata per €.611,36) sono entrambe dovute perché non prescritte.
Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza compensate le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione all'intimazione di pagamento in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito n. 597 2012 0001214444, n.597 2013 0000363170, n.597 2013
0000982432, n.597 2014 0000039976 e n.597 2015 0001296368.
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa tra le parti le spese.
Ragusa, 14 maggio 2024
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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