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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8264/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.01.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8264/2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...] e res. in Parte_1
Modugno, alla via Capo
Scardicchio,112/A( ) CodiceFiscale_1
rappr. e dif. dall'Avv. Simone Cardanobile
1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 25.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Invocava, quindi, l'accertamento dell'invalidità, valevole ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di cui alla l. n. 222/1984, con ogni conseguenza di legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda. CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il CTU ha affermato che “In conclusione, quindi, deve affermarsi che la patologia dalla quale è affetto il Sig. non determina (in Parte_1
quanto rischio precostituito) il raggiungimento della percentuale prevista per il conseguimento delle provvidenze economiche a partire
2 dall'epoca della domanda. CONCLUSIONI In base ai risultati del nostro esame clinico integrati dai dati della documentazione disponibile deve affermarsi che la capacità di lavoro di Parte_1 non era all'epoca della domanda e non è attualmente
[...] ridotta a meno di un terzo.” (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale.
Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
3
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.01.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 8264/2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...] e res. in Parte_1
Modugno, alla via Capo
Scardicchio,112/A( ) CodiceFiscale_1
rappr. e dif. dall'Avv. Simone Cardanobile
1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 25.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Invocava, quindi, l'accertamento dell'invalidità, valevole ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di cui alla l. n. 222/1984, con ogni conseguenza di legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda. CP_1
Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il CTU ha affermato che “In conclusione, quindi, deve affermarsi che la patologia dalla quale è affetto il Sig. non determina (in Parte_1
quanto rischio precostituito) il raggiungimento della percentuale prevista per il conseguimento delle provvidenze economiche a partire
2 dall'epoca della domanda. CONCLUSIONI In base ai risultati del nostro esame clinico integrati dai dati della documentazione disponibile deve affermarsi che la capacità di lavoro di Parte_1 non era all'epoca della domanda e non è attualmente
[...] ridotta a meno di un terzo.” (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale.
Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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