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Sentenza breve 7 febbraio 2026
Sentenza breve 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 07/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00127 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00227/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da RY HE RY Moatamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore, non costituito in giudizio; il Questore di Brescia pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l''annullamento N. 00227/2025 REG.RIC.
- del provvedimento Cat.A.12/2024/Immig/IISez/23BS045691 del 05.11.2024, notificato al ricorrente in data 14.12.2024, con il quale la Questura di Brescia ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per minor età n.
I2556143A in un permesso di soggiorno per lavoro / attesa occupazione (cfr. doc.1 - provvedimento impugnato);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che con il provvedimento impugnato, di data 05.11.2024, è stata negata al ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso annuale in un permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione avendo quegli omesso di depositare la documentazione prescritta dall'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 286/1998, con specifico riferimento al parere favorevole del Comitato per i minori; che, con ordinanza cautelare 29/03/2025, n. 127 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta; che, tuttavia, l'Amministrazione resistente in seguito ha revocato il provvedimento impugnato e rilasciato il permesso richiesto con provvedimento 25 giugno 2025, a seguito di riesame positivo considerato l'avventa trasmissione del parere positivo del N. 00227/2025 REG.RIC.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali del Terzo Settore e Migratorie datato 10/03/2025 e pervenuto il 13/03/2025; che in ricorso è dunque improcedibile per cessazione della materia del contendere; che il provvedimento impugnato, difettando il necessario parere ministeriale favorevole era legittimo al momento della sua emissione (si rinvia alla motivazione della citata ordinanza cautelare), per cui le spese vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo BB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00227/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00127 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00227/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da RY HE RY Moatamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore, non costituito in giudizio; il Questore di Brescia pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l''annullamento N. 00227/2025 REG.RIC.
- del provvedimento Cat.A.12/2024/Immig/IISez/23BS045691 del 05.11.2024, notificato al ricorrente in data 14.12.2024, con il quale la Questura di Brescia ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per minor età n.
I2556143A in un permesso di soggiorno per lavoro / attesa occupazione (cfr. doc.1 - provvedimento impugnato);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che con il provvedimento impugnato, di data 05.11.2024, è stata negata al ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso annuale in un permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione avendo quegli omesso di depositare la documentazione prescritta dall'art. 32, comma 1 bis del d. lgs. 286/1998, con specifico riferimento al parere favorevole del Comitato per i minori; che, con ordinanza cautelare 29/03/2025, n. 127 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta; che, tuttavia, l'Amministrazione resistente in seguito ha revocato il provvedimento impugnato e rilasciato il permesso richiesto con provvedimento 25 giugno 2025, a seguito di riesame positivo considerato l'avventa trasmissione del parere positivo del N. 00227/2025 REG.RIC.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali del Terzo Settore e Migratorie datato 10/03/2025 e pervenuto il 13/03/2025; che in ricorso è dunque improcedibile per cessazione della materia del contendere; che il provvedimento impugnato, difettando il necessario parere ministeriale favorevole era legittimo al momento della sua emissione (si rinvia alla motivazione della citata ordinanza cautelare), per cui le spese vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo BB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00227/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO