CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 725/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo relativo all'autovettura Audi Q3 targata Targa_1 Il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 10 luglio 2024 e richiede il pagamento di una somma totale di € 3.443,95, derivante da cartelle di pagamento relative al mancato pagamento delle tasse automobilistiche spettanti alla a Regione Lazio;
altre cartelle sono relative a multe per violazione della circolazione stradale che -rileva la Corte- sono estranee alla giurisdizione di questa Corte.
Le cartelle di pagamento afferenti le tasse automobilistiche indicate nel preavviso di fermo sono le seguenti:
Cartella n. 125 2017 0000 2789558000: importo di € 476,87, notificata il 19 giugno 2017, relativa all'anno
2014
Cartella n. 125 2017 0015 502355000: importo di € 467,35, notificata il 16 gennaio 2018, relativa all'anno
2015
Cartella n. 125 2019 0000 261742000: importo di € 447,19, notificata il 9 settembre 2021, relativa all'anno 2016
Cartella n. 125 2020 00 12109420000: importo di € 567,18, notificata il 14 dicembre 2022, relativa all'anno 2018
Cartella n. 125 2021 000 47824 17000: importo di € 567,92, notificata il 19 ottobre 2022 relativa all'anno
2019
Cartella n. 125 2019 0014 231756000: importo di € 564,38, notificata il 18 marzo 2023 relativa all'anno
2017
La ricorrente contesta l'illegittimità del preavviso di fermo per due motivi principali:
Violazione del combinato disposto degli artt. 86 e 50, comma 1, del DPR 602/1973.
Mancata notifica delle cartelle di pagamento di riferimento, che costituiscono l'atto prodromico necessario per procedere con il fermo amministrativo.
Si sono costituite resistendo la Regione Lazio e l'ADER di Viterbo.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
La Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti le sanzioni per violazione del C.D.S., essendo la giurisdizione spettante all'A.G.O. .
Respinge il ricorso quanto alle cartelle per tasse automobilistiche afferenti le annualità 2015 e 2016, annullando l'atto impugnato quanto alle altre cartelle peer tasse automobilistiche .
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria relativamente alla controversia circa le sanzioni inflitte per violazioni alla disciplina della circolazione stradale nonché la competenza territoriale di questa Corte in ordine alle pretese fiscali derivante dall'aver agito l'Agenzia della Riscossione di Viterbo, ritiene questa Corte di procedere alla decisione utilizzando la motivazione più liquida.
Si rileva quindi che l'Agenzia procedette a due intimazioni di pagamento notificate -come emerge dalla documentazione prodotta- nel febbraio 2022 (per la sola cartella afferente le tasse automobilistiche del
2015) e il 18.12.2024 afferente soltanto le cartelle relative alle annualità 2015 e 2016.
Non sono dedotte impugnazioni delle intimazioni, talché i crediti per le annualità del 2015 e 2016 sono cristallizzati e non prescritti quantomeno in virtù della notifica del 2024.
Solo limitatamente a tali annualità è quindi rispettato l'onere del concessionario di notificare -essendo decorso oltre un anno dall'affermata notifica delle cartelle- l'intimazione di pagamento prima di procedere al fermo amministrativo.
Relativamente alle ulteriori annualità l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti le sanzioni per violazione del C.D.S., essendo la giurisdizione spettante all'A.G.O. . Respinge il ricorso quanto alle cartelle per tasse automobilistiche afferenti le annualità 2015 e 2016, annullando l'atto impugnato quanto alle altre cartelle per tasse automobilistiche . Compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 725/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 12580202400003609000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo relativo all'autovettura Audi Q3 targata Targa_1 Il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 10 luglio 2024 e richiede il pagamento di una somma totale di € 3.443,95, derivante da cartelle di pagamento relative al mancato pagamento delle tasse automobilistiche spettanti alla a Regione Lazio;
altre cartelle sono relative a multe per violazione della circolazione stradale che -rileva la Corte- sono estranee alla giurisdizione di questa Corte.
Le cartelle di pagamento afferenti le tasse automobilistiche indicate nel preavviso di fermo sono le seguenti:
Cartella n. 125 2017 0000 2789558000: importo di € 476,87, notificata il 19 giugno 2017, relativa all'anno
2014
Cartella n. 125 2017 0015 502355000: importo di € 467,35, notificata il 16 gennaio 2018, relativa all'anno
2015
Cartella n. 125 2019 0000 261742000: importo di € 447,19, notificata il 9 settembre 2021, relativa all'anno 2016
Cartella n. 125 2020 00 12109420000: importo di € 567,18, notificata il 14 dicembre 2022, relativa all'anno 2018
Cartella n. 125 2021 000 47824 17000: importo di € 567,92, notificata il 19 ottobre 2022 relativa all'anno
2019
Cartella n. 125 2019 0014 231756000: importo di € 564,38, notificata il 18 marzo 2023 relativa all'anno
2017
La ricorrente contesta l'illegittimità del preavviso di fermo per due motivi principali:
Violazione del combinato disposto degli artt. 86 e 50, comma 1, del DPR 602/1973.
Mancata notifica delle cartelle di pagamento di riferimento, che costituiscono l'atto prodromico necessario per procedere con il fermo amministrativo.
Si sono costituite resistendo la Regione Lazio e l'ADER di Viterbo.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
La Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti le sanzioni per violazione del C.D.S., essendo la giurisdizione spettante all'A.G.O. .
Respinge il ricorso quanto alle cartelle per tasse automobilistiche afferenti le annualità 2015 e 2016, annullando l'atto impugnato quanto alle altre cartelle peer tasse automobilistiche .
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria relativamente alla controversia circa le sanzioni inflitte per violazioni alla disciplina della circolazione stradale nonché la competenza territoriale di questa Corte in ordine alle pretese fiscali derivante dall'aver agito l'Agenzia della Riscossione di Viterbo, ritiene questa Corte di procedere alla decisione utilizzando la motivazione più liquida.
Si rileva quindi che l'Agenzia procedette a due intimazioni di pagamento notificate -come emerge dalla documentazione prodotta- nel febbraio 2022 (per la sola cartella afferente le tasse automobilistiche del
2015) e il 18.12.2024 afferente soltanto le cartelle relative alle annualità 2015 e 2016.
Non sono dedotte impugnazioni delle intimazioni, talché i crediti per le annualità del 2015 e 2016 sono cristallizzati e non prescritti quantomeno in virtù della notifica del 2024.
Solo limitatamente a tali annualità è quindi rispettato l'onere del concessionario di notificare -essendo decorso oltre un anno dall'affermata notifica delle cartelle- l'intimazione di pagamento prima di procedere al fermo amministrativo.
Relativamente alle ulteriori annualità l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti le sanzioni per violazione del C.D.S., essendo la giurisdizione spettante all'A.G.O. . Respinge il ricorso quanto alle cartelle per tasse automobilistiche afferenti le annualità 2015 e 2016, annullando l'atto impugnato quanto alle altre cartelle per tasse automobilistiche . Compensa le spese di lite.