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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 29870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29870 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._1 costituzione di nuovo avvocato depositata in data 14/03/2024, dall'avv. ALTAMURA ROSA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCHIANO DI COLA CARMELA presso la quale elettivamente domicilia in Monte di Procida (NA) alla Via Antonio Scialoia I trav. n. 31 RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/01/2025.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, , Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio con in BACOLI (NA) in data CP_1
02.04.2022, che dal matrimonio era nato un figlio, (26.09.2022), quando tra i coniugi Per_1 era intervenuta già separazione di fatto;
che la stessa già dal 01.07.2022 si era trasferita presso l'abitazione dei genitori in Pozzuoli, mentre il resistente aveva continuato ad abitare la casa coniugale;
che l'affectio maritalis tra i coniugi era venuto meno a causa dei frequenti litigi e dei comportamenti irrispettosi del tali da portarla a lasciare la casa coniugale, sita CP_1 all'interno di un immobile di proprietà della famiglia del resistente, e che le discussioni erano perdurate anche successivamente, in particolare in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre;
che la stessa svolgeva la professione di infermiera con una retribuzione mensile di circa € 1600,00, mentre il svolgeva l'attività di operaio edile con una retribuzione CP_1 mensile di circa € 1600,00.
Ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la separazione con richiesta di addebito nei confronti del alle seguenti condizioni: CP_1
“-I IGg. e vivranno separati nel reciproco rispetto. Parte_1 CP_1
-La casa coniugale sita in Bacoli alla Via L. Hamilton, 20 resterà assegnata al IG.
CP_1
-La IG.ra ritirerà gli effetti personali, se non già prelevati, entro un Parte_1 mese dalla data del provvedimento presidenziale.
-Il bambino sarà affidato ad entrambi i genitori ed avrà il domicilio prevalente presso la madre che al momento è domiciliata a Pozzuoli presso l'abitazione dei genitori;
la IG.ra
, se sarà reso possibile il trasferimento in altra abitazione, comunicherà Parte_1 tempestivamente il nuovo indirizzo al CP_1 -Il IG. avendo IG.ra rinunciato all'assegnazione della casa CP_1 Parte_1 coniugale per i motivi esposti, non dipendenti dal sua volontà, ma per esservi stata costretta anche per le ingerenze della famiglia del verserà un contributo economico aggiuntivo CP_1 per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui abiterà il figlio, nell'esclusivo interesse del bambino.
-I genitori avranno cura di collaborare e condividere ogni decisione inerente la crescita e l'educazione del figlio.
-Considerata la tenerissima età del figlio che ha tre mesi gli incontri del papà Per_1 con il bambino si propone che siano organizzati tenendo conto dell'interesse del piccolo che si nutre solo di latte materno a richiesta, del diritto del padre ad incontrare il figlio e del diritto del fratellino da parte di padre che frequenterà costantemente e pertanto Per_1
-Il padre incontrerà il bambino il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso l'abitazione della madre;
a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore dalle
16,00 alle 17,00; se le condizioni metereologiche lo consentono gli incontri avverranno all'aperto ma sempre in presenza della madre almeno fino al compimento di un anno di vita del bambino.
-Il IG. quotidianamente sarà informato dalla IG.ra della CP_1 Parte_1 giornata trascorsa dal bambino così come sarà informato di ogni problema di salute che dovesse avere il piccolo . Per_1
-Durante le festività pasquali o il giorno di Pasqua o del lunedì in albis con le stesse modalità.
-Altrettanto avverrà nel periodo estivo avendo cura la IG.ra di far Parte_1 conoscere al IG. il luogo di villeggiatura in cui si recherà con il bambino;
gli incontri CP_1 saranno sospesi nel periodo in cui i genitori saranno in vacanza fuori sede.
-Il bambino trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà con le stesse modalità; inoltre dal compimento di un anno trascorrerà con Per_1 entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico;
così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico.
-Al momento e fino al compimento di un anno di vita incontrerà i nonni paterni Per_1
e la famiglia del padre presso l'abitazione della madre di modo che abbia rapporti continuativi con le famiglie di origine di entrambi i genitori. -Al compimento di un anno il IG. porterà con sé il martedì ed il CP_1 Per_1 giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00 ed a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 10,00 alle ore 12,00.
Altrettanto avverrà nei periodi di festa;
dopo il compimento del terzo anno di età del bambino i genitori provvederanno a concordare un nuovo calendario di incontri in maniera tale che il bambino pernotti presso il padre nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica.
-Durante le vacanze di Natale il bambino trascorrerà con il padre il pomeriggio del 25 dicembre dall'anno 2023 dalle 17,00 alle 19,00 e negli stessi orari il giorno dell'1 gennaio;
ad anni alterni trascorrerà l'Epifania con la madre o con il padre negli stessi orari.
-Durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, ad anni alterni, negli orari che saranno concordati tra i genitori in considerazione dell'età del bambino.
-Ogni eventuale modifica dei giorni degli incontri, per motivi di lavoro dei genitori, soprattutto dovuti alle turnazioni cui è soggetto il lavoro della IG.ra , o per Parte_1 motivi di salute del bambino, dovrà essere previamente comunicata tra i genitori tramite gli indirizzi di posta elettronica che entrambi metteranno a disposizione dell'altro.
-Il bambino trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del compleanno ed onomastico;
trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma.
-I genitori avranno cura che i bambini abbiano rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori nei termini definiti per le visite.
-Il IG. verserà alla IG.ra la somma complessiva mensile di CP_1 Parte_1
€.300,00 per il mantenimento del bambino entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
la somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
-Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio CP_1 secondo le linee guida del CNF del 2017, preventivamente concordate se previsto.
-Il IG. verserà alla IG.ra un contributo pari al 30% del CP_1 Parte_1 canone di locazione per l'immobile in cui abiterà con il figlio . Per_1
-I genitori verseranno mensilmente la somma pari al 50% ciascuno della quota per la conservazione del cordone ombelicale.
-La IG.ra rinunzia all'assegno di mantenimento per sé in quanto Parte_1 economicamente autosufficiente.
-Con impegno dei coniugi ad autorizzare il rilascio dei documenti di identità validi per
l'espatrio e del passaporto per sé stessi e per il figlio. Vinte le spese.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente;
rappresentava, tra l'altro, che l'affectio maritalis era venuto meno a causa dei comportamenti della ricorrente, la quale, in seguito al matrimonio, aveva iniziato a trascorrere le proprie giornate presso l'abitazione dei propri genitori, per poi abbandonare la casa coniugale definitivamente in data 02.07.2022; contestava di aver mai assunto atteggiamenti irrispettosi o violenti nei confronti della moglie;
rappresentava la scarsa disponibilità della ricorrente nella gestione dei tempi di permanenza del minore presso di lui;
in ordine alla casa familiare, rappresentava che l'appartamento era parzialmente indipendente e che nel fabbricato ove l'immobile si trovava non vi abitano suoi familiari;
aggiungeva di avere già un primo figlio , nato il [...], che viveva con la madre e che egli Per_2 incontrava regolarmente.
Ciò premesso, chiedeva:
“che l'Ill.mo Presidente voglia emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti ed il
Tribunale così provvedere:
1) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pronunci la separazione personale tra i coniugi e , con dichiarazione di CP_1 Parte_1 addebito alla SI.ra per aver causato, con i suoi comportamenti Parte_1 contrari ai doveri coniugali, il fallimento del matrimonio;
2) autorizzi i coniugi a vivere separati;
3) il piccolo rimanga affidato ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 presso la madre;
4) la già casa coniugale, sita in Bacoli (NA), alla Via Lord Hamilton n. 20, di esclusiva proprietà del SI. sarà assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con il CP_1 Parte_1 figlio minore;
5) il SI. provvederà ad asportarvi tutti i propri effetti personali entro 15 giorni CP_1 dalla pronuncia di assegnazione;
6) considerato che il bambino viene nutrito esclusivamente con allattamento al seno a richiesta e tenuto conto che il padre non ha una sede fissa di lavoro che gli consenta di calcolare in via definitiva i tempi di ritorno, il SI. incontrerà infrasettimanalmente il CP_1 figlio presso l'abitazione del minore per tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, con possibilità di recuperare il pomeriggio successivo, se per motivi imprevisti ed imprevedibili non gli fosse possibile raggiungere il bambino nei giorni e negli orari prestabiliti. Nei fine settimana, il SI. terrà con sé il figlio CP_1 alternativamente il sabato o la domenica mattina, nell'intervallo tra una poppata e l'atra, per due ore, prelevandolo dalla sua abitazione e riaccompagnandolo, in modo da consentirgli la frequentazione anche dei propri familiari e del fratellino . Dallo svezzamento del Per_2 bambino, approssimativamente dai sei mesi di età e fino all'anno, ove il piccolo venisse ancora allattato al seno al mattino ed alla sera, il padre terrà con sé il bambino a fine settimana alterni, senza pernottamento, il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore
19:00. Se, invece, l'allattamento sarà artificiale, in padre pernotterà con il venerdì Per_1 oppure il sabato e lo terrà con sé per due pomeriggi a settimana, negli stessi giorni ed orari in cui terrà , in modo da favorire i rapporti tra i fratelli. In ogni caso, al compimento del Per_2
1° anno di età, il SI. terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana (dalle ore 18:00 CP_1 alle 20:00) ed a fine settimana alterni, prelevandolo presso la residenza e riaccompagnandolo, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
7) durante le vacanze natalizie, il ricorrente potrà tenere con sé il figlio, alternativamente, il 24 oppure il 25 dicembre, il 31 dicembre oppure l'1 gennaio ed il 6 gennaio ad anni alterni, sempre con pernottamento, dalle ore 10:00 del giorno di spettanza e fino alle ore 10:00 del giorno successivo. Per le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio nel giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis, sempre con pernottamento, dalle ore 10:00 del giorno di spettanza e fino alle ore 10:00 del giorno successivo;
8) il ricorrente trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno, l'onomastico
e la festa del papà, nelle modalità e negli orari già descritti e lo stesso diritto sia riconosciuto alla madre in occasione del proprio compleanno ed alla festa della mamma. Il giorno dell'onomastico, avendo lo stesso nome della madre, il bambino lo trascorrerà in parte con la madre ed in parte con il padre. Il minore trascorrerà, inoltre, il giorno del proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori, oppure in parte con l'uno ed in parte con
l'altro;
9) limitatamente alle vacanze estive del 2023, il SI. comunicherà entro il 31 CP_1 maggio 2023 alla SI.ra il 15 giorni, anche non consecutivi, che trascorrerà Parte_1 con il figlio, senza pernottamento (dalle ore 10:00 alle ore 20:00) ove ancora allattato al seno, con pernottamento in caso contrario, senza allontanarsi dalla propria residenza. In ipotesi di pernottamento con il padre, in detto periodo la madre potrà far visita al piccolo a Per_1 giorni alterni, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Altrettanto la madre, nel periodo di vacanze ad ella spettante da trascorrere con il figlio, limitatamente al 2023, non si allontanerà dalla propria residenza, consentendo al minore di continuare ad incontrare il padre come da calendario. Per gli anni successivi, i coniugi concordemente valuteranno se il minore sia sufficientemente maturo per andare in vacanza con ciascun genitore. In ogni caso, dal compimento dei tre anni, entrambi i genitori potranno condurre in vacanza con sé il minore, comunicando all'altro la località in cui si recherà ed i recapiti presso i quali rintracciarlo;
10) il padre si impegna a versare la somma omnicomprensiva di € 300,00 quale concorso per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese per l'istruzione del figlio, per lo svolgimento di attività sportive, di tutte le spese mediche, con esclusione di quelle interamente coperte dal
S.S.N., documentate (con ricetta medica e scontrino o con fattura) e preventivamente concordate tra i genitori, come meglio specificato nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316
c.c. del 7.3.2018. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
All'udienza presidenziale del 14.03.2023 comparivano entrambe le parti;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15.03.2023, a scioglimento della riserva espressa alla predetta udienza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che viveva con i propri genitori, disciplinava i tempi di permanenza del minore presso il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando mensilmente alla la somma di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT.
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 04.07.2023 il G.I., rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, sulle premesse che il bambino non aveva mai vissuto in detta abitazione e che la avesse in sede presidenziale chiaramente affermato di Parte_1 non voler far rientro nell'abitazione, nonché la richiesta di previsione di un contributo per reperire un alloggio in locazione sulla premessa che tale contributo non potesse essere stabilito ex ante prima addirittura della ricerca di un immobile;
rigettava altresì la richiesta avanzata dal resistente di modifica della disciplina relativa ai tempi di permanenza del minore presso il padre, sulla premessa che allo stato tale disciplina non andasse modificata non essendo nemmeno chiaro se il minore fosse stato o meno svezzato, inoltre, su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini per l'articolazione delle memorie istruttorie.
Le parti depositavano memorie istruttorie. All'udienza del 07.12.2023, fissata per la comparizione personale delle parti a seguito di istanza del resistente, con cui chiedeva tra l'altro modifica della disciplina relativa ai tempi di permanenza del minore presso il padre adottata in sede presidenziale, le parti, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo in ordine a tale aspetto e il Giudice modificava il provvedimento presidenziale conformemente all'accordo raggiunto.
All'udienza del 30.01.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Entrambe le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito della separazione originariamente proposte.
In ordine alle statuizioni accessorie, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, peraltro chiesto da entrambe le parti, pertanto tale regime va confermato nel caso di specie con residenza privilegiata del minore presso la madre. In ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre, le parti, in corso di causa, hanno raggiunto un parziale accordo che però va incrementato, tenuto conto che a settembre compirà ormai tre anni, in ragione della necessità di rendere effettivo Per_1 il diritto alla bigenitorialità, per cui, pur non ritenendo che all'affidamento condiviso si accompagni necessariamente una frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio, è comunque necessario, nell'interesse morale e materiale del minore, garantire che il padre sia una presenza effettiva nella vita del figlio attraverso una frequentazione costante e continuativa volta ad assicurare al minore una crescita armoniosa e serena.
In applicazione di tali principi si prevede che il minore resterà con il padre due pomeriggi a settimana, che in mancanza di accordo tra le parti si individuano nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, nei periodi extrascolastici dalle ore 16,30, fino alle ore 20,00, e a settimane alterne dalle ore 9,30 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica;
quindici giorni anche non continuativi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. In ordine alle festività, come concordato dalle parti, il minore sarà, ad anni alterni, la Vigilia di
Natale (24 dicembre) con l'uno e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro mentre trascorrerà il 6 gennaio in parte con uno ed in parte con l'altro genitore. In occasione di tali giornate festive che trascorrerà con il padre e ad esclusione del 6 gennaio, il piccolo pernotterà con il SI. che lo preleverà Per_1 CP_1 dalla residenza alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alla stessa ora il giorno seguente;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì in Albis, sempre dalle ore 10:00 del giorno festivo e fino alle ore 10:00 del giorno seguente con l'altro salvo diverso accordo tra le parti.
Non ricorrono i presupposti per provvedere all'assegnazione della casa familiare, tra l'altro chiesta dalla ricorrente solo in via subordinata, non avendo essa mai costituito l'ambiente di vita del minore, essendosene la ricorrente allontanata già prima della sua nascita.
Venendo al contributo nel mantenimento del figlio da porre a carico del padre, occorre preliminarmente osservare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità
(Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” .
In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi
i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020). Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, premesso che in sede di udienza presidenziale il contributo nel mantenimento del figlio minore è stato determinato in € 300,00 sulla base di una sostanziale accordo tra le parti (tale importo era stato indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi), occorre tener conto che la ricorrente è infermiera presso l'ospedale
Cardarelli, mentre il è operaio edile. CP_1
Ciò posto, in relazione alla richiesta della ricorrente di determinare una “somma integrativa che sarà corrisposta dal IG. come contributo per le eSIenze abitative del minore oltre la CP_1 somma già stabilita di euro 300 che mensilmente il resistente versa a titolo di mantenimento del figlio”, va osservato che le eSIenze abitative rappresentano una componente dell'assegno di mantenimento.
Sulla scorta di tali elementi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., quindi dell'età del minore e delle eSIenze ad essa correlate, dei tempi di permanenza presso il padre, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica die compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, si ritiene congruo determinare in € 350,00 il contributo nel mantenimento del figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da maggio 2026, va versato alla a Parte_1 entro il 5 di ogni mese.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, nonché al parziale accordo raggiunto tra le parti, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
• dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre come in parte motiva;
• pone a carico di un assegno di € 350,00 a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Per_1
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da maggio 2026, va versato alla
[...]
a entro il 5 di ogni mese;
Pt_1 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte
II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29870 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._1 costituzione di nuovo avvocato depositata in data 14/03/2024, dall'avv. ALTAMURA ROSA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] – C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCHIANO DI COLA CARMELA presso la quale elettivamente domicilia in Monte di Procida (NA) alla Via Antonio Scialoia I trav. n. 31 RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/01/2025.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, , Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio con in BACOLI (NA) in data CP_1
02.04.2022, che dal matrimonio era nato un figlio, (26.09.2022), quando tra i coniugi Per_1 era intervenuta già separazione di fatto;
che la stessa già dal 01.07.2022 si era trasferita presso l'abitazione dei genitori in Pozzuoli, mentre il resistente aveva continuato ad abitare la casa coniugale;
che l'affectio maritalis tra i coniugi era venuto meno a causa dei frequenti litigi e dei comportamenti irrispettosi del tali da portarla a lasciare la casa coniugale, sita CP_1 all'interno di un immobile di proprietà della famiglia del resistente, e che le discussioni erano perdurate anche successivamente, in particolare in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre;
che la stessa svolgeva la professione di infermiera con una retribuzione mensile di circa € 1600,00, mentre il svolgeva l'attività di operaio edile con una retribuzione CP_1 mensile di circa € 1600,00.
Ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la separazione con richiesta di addebito nei confronti del alle seguenti condizioni: CP_1
“-I IGg. e vivranno separati nel reciproco rispetto. Parte_1 CP_1
-La casa coniugale sita in Bacoli alla Via L. Hamilton, 20 resterà assegnata al IG.
CP_1
-La IG.ra ritirerà gli effetti personali, se non già prelevati, entro un Parte_1 mese dalla data del provvedimento presidenziale.
-Il bambino sarà affidato ad entrambi i genitori ed avrà il domicilio prevalente presso la madre che al momento è domiciliata a Pozzuoli presso l'abitazione dei genitori;
la IG.ra
, se sarà reso possibile il trasferimento in altra abitazione, comunicherà Parte_1 tempestivamente il nuovo indirizzo al CP_1 -Il IG. avendo IG.ra rinunciato all'assegnazione della casa CP_1 Parte_1 coniugale per i motivi esposti, non dipendenti dal sua volontà, ma per esservi stata costretta anche per le ingerenze della famiglia del verserà un contributo economico aggiuntivo CP_1 per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui abiterà il figlio, nell'esclusivo interesse del bambino.
-I genitori avranno cura di collaborare e condividere ogni decisione inerente la crescita e l'educazione del figlio.
-Considerata la tenerissima età del figlio che ha tre mesi gli incontri del papà Per_1 con il bambino si propone che siano organizzati tenendo conto dell'interesse del piccolo che si nutre solo di latte materno a richiesta, del diritto del padre ad incontrare il figlio e del diritto del fratellino da parte di padre che frequenterà costantemente e pertanto Per_1
-Il padre incontrerà il bambino il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso l'abitazione della madre;
a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore dalle
16,00 alle 17,00; se le condizioni metereologiche lo consentono gli incontri avverranno all'aperto ma sempre in presenza della madre almeno fino al compimento di un anno di vita del bambino.
-Il IG. quotidianamente sarà informato dalla IG.ra della CP_1 Parte_1 giornata trascorsa dal bambino così come sarà informato di ogni problema di salute che dovesse avere il piccolo . Per_1
-Durante le festività pasquali o il giorno di Pasqua o del lunedì in albis con le stesse modalità.
-Altrettanto avverrà nel periodo estivo avendo cura la IG.ra di far Parte_1 conoscere al IG. il luogo di villeggiatura in cui si recherà con il bambino;
gli incontri CP_1 saranno sospesi nel periodo in cui i genitori saranno in vacanza fuori sede.
-Il bambino trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà con le stesse modalità; inoltre dal compimento di un anno trascorrerà con Per_1 entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico;
così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico.
-Al momento e fino al compimento di un anno di vita incontrerà i nonni paterni Per_1
e la famiglia del padre presso l'abitazione della madre di modo che abbia rapporti continuativi con le famiglie di origine di entrambi i genitori. -Al compimento di un anno il IG. porterà con sé il martedì ed il CP_1 Per_1 giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00 ed a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 10,00 alle ore 12,00.
Altrettanto avverrà nei periodi di festa;
dopo il compimento del terzo anno di età del bambino i genitori provvederanno a concordare un nuovo calendario di incontri in maniera tale che il bambino pernotti presso il padre nei fine settimana alternati dal sabato alla domenica.
-Durante le vacanze di Natale il bambino trascorrerà con il padre il pomeriggio del 25 dicembre dall'anno 2023 dalle 17,00 alle 19,00 e negli stessi orari il giorno dell'1 gennaio;
ad anni alterni trascorrerà l'Epifania con la madre o con il padre negli stessi orari.
-Durante le vacanze pasquali il bambino trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, ad anni alterni, negli orari che saranno concordati tra i genitori in considerazione dell'età del bambino.
-Ogni eventuale modifica dei giorni degli incontri, per motivi di lavoro dei genitori, soprattutto dovuti alle turnazioni cui è soggetto il lavoro della IG.ra , o per Parte_1 motivi di salute del bambino, dovrà essere previamente comunicata tra i genitori tramite gli indirizzi di posta elettronica che entrambi metteranno a disposizione dell'altro.
-Il bambino trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del compleanno ed onomastico;
trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma.
-I genitori avranno cura che i bambini abbiano rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori nei termini definiti per le visite.
-Il IG. verserà alla IG.ra la somma complessiva mensile di CP_1 Parte_1
€.300,00 per il mantenimento del bambino entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
la somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
-Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio CP_1 secondo le linee guida del CNF del 2017, preventivamente concordate se previsto.
-Il IG. verserà alla IG.ra un contributo pari al 30% del CP_1 Parte_1 canone di locazione per l'immobile in cui abiterà con il figlio . Per_1
-I genitori verseranno mensilmente la somma pari al 50% ciascuno della quota per la conservazione del cordone ombelicale.
-La IG.ra rinunzia all'assegno di mantenimento per sé in quanto Parte_1 economicamente autosufficiente.
-Con impegno dei coniugi ad autorizzare il rilascio dei documenti di identità validi per
l'espatrio e del passaporto per sé stessi e per il figlio. Vinte le spese.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente;
rappresentava, tra l'altro, che l'affectio maritalis era venuto meno a causa dei comportamenti della ricorrente, la quale, in seguito al matrimonio, aveva iniziato a trascorrere le proprie giornate presso l'abitazione dei propri genitori, per poi abbandonare la casa coniugale definitivamente in data 02.07.2022; contestava di aver mai assunto atteggiamenti irrispettosi o violenti nei confronti della moglie;
rappresentava la scarsa disponibilità della ricorrente nella gestione dei tempi di permanenza del minore presso di lui;
in ordine alla casa familiare, rappresentava che l'appartamento era parzialmente indipendente e che nel fabbricato ove l'immobile si trovava non vi abitano suoi familiari;
aggiungeva di avere già un primo figlio , nato il [...], che viveva con la madre e che egli Per_2 incontrava regolarmente.
Ciò premesso, chiedeva:
“che l'Ill.mo Presidente voglia emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti ed il
Tribunale così provvedere:
1) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pronunci la separazione personale tra i coniugi e , con dichiarazione di CP_1 Parte_1 addebito alla SI.ra per aver causato, con i suoi comportamenti Parte_1 contrari ai doveri coniugali, il fallimento del matrimonio;
2) autorizzi i coniugi a vivere separati;
3) il piccolo rimanga affidato ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 presso la madre;
4) la già casa coniugale, sita in Bacoli (NA), alla Via Lord Hamilton n. 20, di esclusiva proprietà del SI. sarà assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con il CP_1 Parte_1 figlio minore;
5) il SI. provvederà ad asportarvi tutti i propri effetti personali entro 15 giorni CP_1 dalla pronuncia di assegnazione;
6) considerato che il bambino viene nutrito esclusivamente con allattamento al seno a richiesta e tenuto conto che il padre non ha una sede fissa di lavoro che gli consenta di calcolare in via definitiva i tempi di ritorno, il SI. incontrerà infrasettimanalmente il CP_1 figlio presso l'abitazione del minore per tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, con possibilità di recuperare il pomeriggio successivo, se per motivi imprevisti ed imprevedibili non gli fosse possibile raggiungere il bambino nei giorni e negli orari prestabiliti. Nei fine settimana, il SI. terrà con sé il figlio CP_1 alternativamente il sabato o la domenica mattina, nell'intervallo tra una poppata e l'atra, per due ore, prelevandolo dalla sua abitazione e riaccompagnandolo, in modo da consentirgli la frequentazione anche dei propri familiari e del fratellino . Dallo svezzamento del Per_2 bambino, approssimativamente dai sei mesi di età e fino all'anno, ove il piccolo venisse ancora allattato al seno al mattino ed alla sera, il padre terrà con sé il bambino a fine settimana alterni, senza pernottamento, il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore
19:00. Se, invece, l'allattamento sarà artificiale, in padre pernotterà con il venerdì Per_1 oppure il sabato e lo terrà con sé per due pomeriggi a settimana, negli stessi giorni ed orari in cui terrà , in modo da favorire i rapporti tra i fratelli. In ogni caso, al compimento del Per_2
1° anno di età, il SI. terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana (dalle ore 18:00 CP_1 alle 20:00) ed a fine settimana alterni, prelevandolo presso la residenza e riaccompagnandolo, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
7) durante le vacanze natalizie, il ricorrente potrà tenere con sé il figlio, alternativamente, il 24 oppure il 25 dicembre, il 31 dicembre oppure l'1 gennaio ed il 6 gennaio ad anni alterni, sempre con pernottamento, dalle ore 10:00 del giorno di spettanza e fino alle ore 10:00 del giorno successivo. Per le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio nel giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis, sempre con pernottamento, dalle ore 10:00 del giorno di spettanza e fino alle ore 10:00 del giorno successivo;
8) il ricorrente trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno, l'onomastico
e la festa del papà, nelle modalità e negli orari già descritti e lo stesso diritto sia riconosciuto alla madre in occasione del proprio compleanno ed alla festa della mamma. Il giorno dell'onomastico, avendo lo stesso nome della madre, il bambino lo trascorrerà in parte con la madre ed in parte con il padre. Il minore trascorrerà, inoltre, il giorno del proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori, oppure in parte con l'uno ed in parte con
l'altro;
9) limitatamente alle vacanze estive del 2023, il SI. comunicherà entro il 31 CP_1 maggio 2023 alla SI.ra il 15 giorni, anche non consecutivi, che trascorrerà Parte_1 con il figlio, senza pernottamento (dalle ore 10:00 alle ore 20:00) ove ancora allattato al seno, con pernottamento in caso contrario, senza allontanarsi dalla propria residenza. In ipotesi di pernottamento con il padre, in detto periodo la madre potrà far visita al piccolo a Per_1 giorni alterni, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Altrettanto la madre, nel periodo di vacanze ad ella spettante da trascorrere con il figlio, limitatamente al 2023, non si allontanerà dalla propria residenza, consentendo al minore di continuare ad incontrare il padre come da calendario. Per gli anni successivi, i coniugi concordemente valuteranno se il minore sia sufficientemente maturo per andare in vacanza con ciascun genitore. In ogni caso, dal compimento dei tre anni, entrambi i genitori potranno condurre in vacanza con sé il minore, comunicando all'altro la località in cui si recherà ed i recapiti presso i quali rintracciarlo;
10) il padre si impegna a versare la somma omnicomprensiva di € 300,00 quale concorso per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese per l'istruzione del figlio, per lo svolgimento di attività sportive, di tutte le spese mediche, con esclusione di quelle interamente coperte dal
S.S.N., documentate (con ricetta medica e scontrino o con fattura) e preventivamente concordate tra i genitori, come meglio specificato nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316
c.c. del 7.3.2018. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
All'udienza presidenziale del 14.03.2023 comparivano entrambe le parti;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15.03.2023, a scioglimento della riserva espressa alla predetta udienza, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che viveva con i propri genitori, disciplinava i tempi di permanenza del minore presso il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando mensilmente alla la somma di Euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT.
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 04.07.2023 il G.I., rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, sulle premesse che il bambino non aveva mai vissuto in detta abitazione e che la avesse in sede presidenziale chiaramente affermato di Parte_1 non voler far rientro nell'abitazione, nonché la richiesta di previsione di un contributo per reperire un alloggio in locazione sulla premessa che tale contributo non potesse essere stabilito ex ante prima addirittura della ricerca di un immobile;
rigettava altresì la richiesta avanzata dal resistente di modifica della disciplina relativa ai tempi di permanenza del minore presso il padre, sulla premessa che allo stato tale disciplina non andasse modificata non essendo nemmeno chiaro se il minore fosse stato o meno svezzato, inoltre, su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini per l'articolazione delle memorie istruttorie.
Le parti depositavano memorie istruttorie. All'udienza del 07.12.2023, fissata per la comparizione personale delle parti a seguito di istanza del resistente, con cui chiedeva tra l'altro modifica della disciplina relativa ai tempi di permanenza del minore presso il padre adottata in sede presidenziale, le parti, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo in ordine a tale aspetto e il Giudice modificava il provvedimento presidenziale conformemente all'accordo raggiunto.
All'udienza del 30.01.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Entrambe le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito della separazione originariamente proposte.
In ordine alle statuizioni accessorie, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, peraltro chiesto da entrambe le parti, pertanto tale regime va confermato nel caso di specie con residenza privilegiata del minore presso la madre. In ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre, le parti, in corso di causa, hanno raggiunto un parziale accordo che però va incrementato, tenuto conto che a settembre compirà ormai tre anni, in ragione della necessità di rendere effettivo Per_1 il diritto alla bigenitorialità, per cui, pur non ritenendo che all'affidamento condiviso si accompagni necessariamente una frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio, è comunque necessario, nell'interesse morale e materiale del minore, garantire che il padre sia una presenza effettiva nella vita del figlio attraverso una frequentazione costante e continuativa volta ad assicurare al minore una crescita armoniosa e serena.
In applicazione di tali principi si prevede che il minore resterà con il padre due pomeriggi a settimana, che in mancanza di accordo tra le parti si individuano nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, nei periodi extrascolastici dalle ore 16,30, fino alle ore 20,00, e a settimane alterne dalle ore 9,30 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica;
quindici giorni anche non continuativi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. In ordine alle festività, come concordato dalle parti, il minore sarà, ad anni alterni, la Vigilia di
Natale (24 dicembre) con l'uno e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro mentre trascorrerà il 6 gennaio in parte con uno ed in parte con l'altro genitore. In occasione di tali giornate festive che trascorrerà con il padre e ad esclusione del 6 gennaio, il piccolo pernotterà con il SI. che lo preleverà Per_1 CP_1 dalla residenza alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alla stessa ora il giorno seguente;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con l'uno ed il lunedì in Albis, sempre dalle ore 10:00 del giorno festivo e fino alle ore 10:00 del giorno seguente con l'altro salvo diverso accordo tra le parti.
Non ricorrono i presupposti per provvedere all'assegnazione della casa familiare, tra l'altro chiesta dalla ricorrente solo in via subordinata, non avendo essa mai costituito l'ambiente di vita del minore, essendosene la ricorrente allontanata già prima della sua nascita.
Venendo al contributo nel mantenimento del figlio da porre a carico del padre, occorre preliminarmente osservare che, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità
(Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” .
In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi
i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020). Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, premesso che in sede di udienza presidenziale il contributo nel mantenimento del figlio minore è stato determinato in € 300,00 sulla base di una sostanziale accordo tra le parti (tale importo era stato indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi), occorre tener conto che la ricorrente è infermiera presso l'ospedale
Cardarelli, mentre il è operaio edile. CP_1
Ciò posto, in relazione alla richiesta della ricorrente di determinare una “somma integrativa che sarà corrisposta dal IG. come contributo per le eSIenze abitative del minore oltre la CP_1 somma già stabilita di euro 300 che mensilmente il resistente versa a titolo di mantenimento del figlio”, va osservato che le eSIenze abitative rappresentano una componente dell'assegno di mantenimento.
Sulla scorta di tali elementi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., quindi dell'età del minore e delle eSIenze ad essa correlate, dei tempi di permanenza presso il padre, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica die compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, si ritiene congruo determinare in € 350,00 il contributo nel mantenimento del figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da maggio 2026, va versato alla a Parte_1 entro il 5 di ogni mese.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, nonché al parziale accordo raggiunto tra le parti, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
• dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre come in parte motiva;
• pone a carico di un assegno di € 350,00 a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Per_1
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da maggio 2026, va versato alla
[...]
a entro il 5 di ogni mese;
Pt_1 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte
II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino