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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/02/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N° 7285/2023 R.G.
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n° 7285/2023 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.12.2023 da
Parte_1
e da
Parte_2
entrambi con l'avv. FERRANTE ANDREA, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“A) omologare la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza
dove riterrà più opportuno, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicazione dei
mutamenti di residenza all'altro coniuge;
2. i coniugi nulla devono reciprocamente a titolo di mantenimento personale,
rimangono proprietari in via esclusiva dei beni mobili registrati rispettivamente intestati, pagina 1 di 3 sono titolari ciascuno di proprio conto corrente e non hanno altre questioni economiche da
risolvere;
3. disporre che, decorsi i termini di legge dall'udienza del 6 febbraio 2024 di
comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, la causa venga rimessa nel ruolo per la
decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Per il P.M.: “Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e chiede che il Tribunale omologhi
la separazione.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 16.09.2018 a Terrassa Padovana (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte II, serie A, n. 4, anno 2018.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi relative alla separazione personale sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate condizioni relativamente ai punti 1 e 2.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attende la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria;
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 16.09.2018 a Terrassa Padovana (PD) e trascritto nel Registro
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2018;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nel predetto atto;
3. omologa i punti 1 e 2 delle conclusioni rassegnate relative alla separazione personale;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.02.2024.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
pagina 3 di 3
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n° 7285/2023 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.12.2023 da
Parte_1
e da
Parte_2
entrambi con l'avv. FERRANTE ANDREA, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“A) omologare la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza
dove riterrà più opportuno, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicazione dei
mutamenti di residenza all'altro coniuge;
2. i coniugi nulla devono reciprocamente a titolo di mantenimento personale,
rimangono proprietari in via esclusiva dei beni mobili registrati rispettivamente intestati, pagina 1 di 3 sono titolari ciascuno di proprio conto corrente e non hanno altre questioni economiche da
risolvere;
3. disporre che, decorsi i termini di legge dall'udienza del 6 febbraio 2024 di
comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, la causa venga rimessa nel ruolo per la
decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Per il P.M.: “Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e chiede che il Tribunale omologhi
la separazione.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 16.09.2018 a Terrassa Padovana (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte II, serie A, n. 4, anno 2018.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi relative alla separazione personale sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate condizioni relativamente ai punti 1 e 2.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attende la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria;
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 16.09.2018 a Terrassa Padovana (PD) e trascritto nel Registro
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2018;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nel predetto atto;
3. omologa i punti 1 e 2 delle conclusioni rassegnate relative alla separazione personale;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.02.2024.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
pagina 3 di 3