TAR Roma, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 851
TAR
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata audizione orale

    Il procedimento è di natura cartolare e il contraddittorio non deve necessariamente avere la forma dell'audizione orale. L'oralità è garantita in sede giurisdizionale. La parte ha avuto modo di contraddire per iscritto e oralmente in udienza.

  • Rigettato
    Mancata trasmissione della contestazione degli addebiti ex art. 17 del. Agcm 31356/2024

    La comunicazione del termine di conclusione dell'istruttoria del 28 giugno 2024, pur antecedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, possiede i requisiti per valere come contestazione degli addebiti, evitando adempimenti superflui.

  • Rigettato
    Parere infraprocedimentale Agcom reso senza cognizione delle deduzioni difensive

    Il parere consultivo dell'Agcom deve esprimere un giudizio sui fatti e non sulle valutazioni giuridiche, che sono svolte nella memoria conclusionale. Pertanto, l'assenza di cognizione delle deduzioni difensive non inficia il parere.

  • Rigettato
    Modifica della contestazione da parte del collegio dell'Agcm

    Il collegio dell'Agcm ha un autonomo potere valutativo sulle risultanze istruttorie e può riqualificare i fatti. La modifica della contestazione rientra in tale potere, purché non vengano impiegati elementi non sottoposti al contraddittorio.

  • Rigettato
    Mancata ostensione di documenti richiesti

    I documenti richiesti non sono stati impiegati per contestare l'illecito alla ricorrente o erano riservati. La mancata presentazione di una domanda incidentale di accesso o istanza istruttoria evidenzia l'irrilevanza dei documenti per la difesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 del. 31356/2024 per illegittima proroga del termine di conclusione dell'istruttoria

    Il termine di conclusione dell'istruttoria ha natura ordinatoria e può essere prorogato dall'Autorità per esigenze istruttorie. Le proroghe sono state concesse per garantire il diritto di difesa e l'esame delle controdeduzioni.

  • Rigettato
    Estensione del periodo di commissione dell'illecito

    La modifica del tempus commissi delicti è frutto di una più rigorosa valutazione degli elementi istruttori. La natura dinamica del procedimento consente di accertare condotte illecite che si manifestano nel tempo.

  • Rigettato
    Vizi procedurali relativi agli atti presupposti

    Le censure procedurali relative agli atti presupposti sono state respinte in quanto infondate.

  • Rigettato
    Sanzione sproporzionata

    I criteri impiegati per la quantificazione della sanzione sono in linea con la giurisprudenza. La condotta è stata valutata come molto grave per il reiterato uso di strumenti automatizzati, l'insidiosità e la diffusione dell'infrazione, i significativi pregiudizi economici arrecati. La durata della violazione è corretta. La valutazione della condotta è individuale e non esime IQ da responsabilità. Il fatturato è stato considerato correttamente. Le condizioni economiche di IQ sono state considerate, determinando una riduzione della sanzione.

  • Rigettato
    Utilizzo di strumenti informatici automatizzati come regola del mercato

    La norma vieta l'uso di strumenti automatizzati per eludere limiti o dispositivi tecnici volti a garantire l'accessibilità dei biglietti. La condotta di IQ ha violato le disposizioni contrattuali e precluso l'accesso ai consumatori finali, anche sul canale B2C. L'interpretazione della norma deve essere teleologica e considerare l'aggiramento di qualsiasi dispositivo tecnico.

  • Rigettato
    Dubbio sull'applicabilità della norma a biglietti di musei e acquisti singoli

    La fattispecie vietata comprende i titoli di accesso ad attrattive turistiche come il Colosseo. L'utilizzo di strumenti automatizzati per l'acquisto è vietato, così come l'acquisto sul canale B2C e gli acquisti massivi. L'uso di strumenti per la verifica di disponibilità è irrilevante se l'acquisto è poi effettuato con strumenti automatizzati.

  • Rigettato
    Mancata dimostrazione dell'aggressività della pratica

    La condotta è stata qualificata come aggressiva in quanto il consumatore è stato costretto ad acquistare un bene unitamente ad altro servizio, a causa dell'esaurimento dei biglietti sul sito del concessionario da parte di professionisti come IQ.

  • Rigettato
    Contestazione dell'infrazione nel merito

    Le risultanze istruttorie dimostrano l'acquisto massivo di titoli tramite strumenti automatizzati, anche sul canale B2C, e l'uso della tecnica del 'freezing'. Le contestazioni di PC e il 'ban' dell'account confermano l'utilizzo di bot. L'ammissione di IQ sull'uso di software per verifiche non è credibile e non supera il giudizio di illiceità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 851
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 851
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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