Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2025, proposto da
IQ International Bv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Cristoforo Osti, Alfredo Vitale, Alessandra Prastaro e Roberta Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Immersive s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento n. 31517 dell’Agcm, adottato nell’adunanza del 25 marzo 2025 a conclusione del procedimento PS12603 – Servizî biglietteria parco archeologico del Colosseo, notificato alla ricorrente l’8 aprile 2025;
- e, ove occorrer possa, del provvedimento di avvio istruttorio comunicato l’11 luglio 2023 (prot. 59449);
- della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria (prot. 65005 del 28 giugno 2024);
- del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;
- del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in sostituzione del precedente;
- delle proroghe del termine di chiusura del provvedimento del 24 settembre 2024, 26 novembre 2024 e 21 gennaio 2025 nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso all’atto appena richiamato, ancorché non conosciuto;
nonché, in subordine
- per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. HI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, gerente una piattaforma per la prenotazione online di ingressi a musei ed altre attrazioni, impugnava il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con il quale, accertata la commissione di una pratica commerciale scorretta (vietata dagli artt. 23, comma 1, bb- bis ), 24 e 25 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – cod. cons.), veniva comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati, cui la parte rinunciava durante la camera di consiglio del 9 luglio 2025.
4. Le parti, quindi, depositavano ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 26 novembre 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure formulate con l’impugnazione, è necessario illustrare la vicenda fattuale sottesa al provvedimento gravato.
6. L’odierna ricorrente è stata coinvolta in una lunga e complessa indagine condotta dall’Agcm che ha riguardato la vendita dei biglietti per l’accesso al parco archeologico del Colosseo (notoriamente, una delle principali attrattive turistiche della capitale). Nel dettaglio, con il provvedimento in esame è stata in primo luogo sanzionata la Società cooperativa culture (PC), rivenditore ufficiale dei biglietti (in quanto concessionaria fino al 30 aprile 2024 del relativo servizio affidato dalla Soprintendenza archeologica di Roma – oggi, Direzione del parco archeologico del Colosseo), per aver gestito negligentemente il fenomeno della indisponibilità di tali titoli: invero, la società non ha impedito accaparramenti massivi degli stessi da parte di terzi (operanti anche con strumenti automatizzati), con conseguente loro esaurimento poco dopo la relativa emissione, privando cosí i consumatori della possibilità di acquistare i titoli di accesso al prezzo ordinario sul sito del rivenditore ufficiale.
7. Inoltre, sono state sanzionate una serie di società (tra cui l’odierna ricorrente) che gestiscono piattaforme online per l’acquisto di biglietti per l’accesso ad attrazioni turistiche (tra cui anche il parco archeologico del Colosseo): per quanto concerne l’esponente, essa avrebbe effettuato acquisti massivi dei titoli in questione attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati (determinandone cosí l’esaurimento sul sito di PC) per poi rivenderli a prezzi maggiorati, attesa l’imposizione di un loro abbinamento a servizî accessorî.
8. Va precisato che l’istruttoria, condotta a partire da segnalazioni e da un’inchiesta televisiva, ha fatto affiorare una diffusa indisponibilità dei biglietti sul sito del rivenditore ufficiale: invero, sebbene il rilascio seguisse di regola scadenze mensili (consentendo cioè unicamente di comprare biglietti per i trenta giorni successivi alla data di acquisto), è emerso come la disponibilità si esaurisse in pochissimi istanti, circostanza che dimostrerebbe l’impiego di strumenti automatizzati (es. dei bot ) in grado di compiere tutte (o parte del-)le operazioni di acquisto in tempi incomparabilmente inferiori rispetto all’utente umano.
9. In aggiunta, l’Agcm ha rilevato il ricorso ad una particolare tecnica, denominata « freezing », (congelamento) che avrebbe consentito agli acquirenti di ottenere la disponibilità dei biglietti, senza neppure dover procedere all’esborso iniziale: difatti, mantenendo i titoli nel «carrello» virtuale, gli operatori professionali impedivano ai consumatori di acquistarli, in quanto appunto riservati in attesa del completamento della procedura di vendita. In tal modo, attraverso una serie di «complici» (intesi non necessariamente come essere umani, bensí come software appositamente programmati), gli interessati potevano «bloccare» del tutto la vendita nel canale (B2C) destinato ai consumatori; per giunta, il medesimo soggetto, attraverso sempre l’utilizzo dei bot appositi, dopo aver fermato il biglietto nel «carrello» virtuale procedeva solo ove necessario all’acquisto del titolo, spesso sul canale B2C di guisa da non lasciare tracce informatiche.
10. Sul punto, va immediatamente notato come la piattaforma destinata agli acquisti per operatori commerciali (B2B) non sempre imponesse dei limiti di tempo per procedere all’acquisto; in altre ipotesi, attraverso il «passaggio» da un carrello ad un altro del medesimo soggetto, l’operatore otteneva il medesimo risultato di trattenere per un lungo tempo il titolo senza pagarlo e privando altri utenti della possibilità di acquisto. Deve infatti precisarsi che in origine le due piattaforme online della concessionaria attingevano dalla medesima provvista, ossia non vi era una ripartizione dei biglietti da destinare a ciascuna di esse: di conseguenza, l’esaurimento dei titoli sul canale B2C poteva avvenire anche nell’ipotesi in cui tutti i biglietti offerti fossero stati venduti o riservati sulla piattaforma destinata agli utenti business (e viceversa).
11. Tali problematiche risultavano note a PC che tuttavia solamente a partire dall’aprile/giugno 2022 ha introdotto sistemi di sicurezza informatica sulle due piattaforme di vendita (ossia i canali B2B e B2C), al fine di rispondere ai numerosi cyberattacchi (finalizzati a bloccare il normale traffico di un server o di una rete sopraffacendo l’infrastruttura circostante di traffico internet ), per poi implementare dal maggio 2023 un sistema anti- bot (prima nel canale B2C e poi in quello B2B), il quale ha súbito fatto emergere un gran numero di blocchi nei confronti di « coloro che utilizzano automatismi o che generano un numero di richieste anomale sul sistema » (pt. 102 provv.).
12. L’Agcm ha poi rilevato come la stessa PC avesse all’odierna ricorrente contestato (in data 3 luglio 2019 e 22 ottobre 2021) l’utilizzo di bot e altri strumenti automatizzati per l’acquisto dei biglietti evidenziando cosí la violazione delle regole contrattuali vincolanti le parti: IQ avrebbe ammesso l’utilizzo di tali meccanismi, « sia per recuperare informazioni sul numero di biglietti disponibili sulla piattaforma B2B […] sia per recuperare automaticamente dalla piattaforma B2B di PC i biglietti selezionati dai clienti sulla piattaforma di IQ » (pt. 112 provv.). Dopo un blocco temporaneo dell’utenza, PC ha poi consentito all’interessata, in entrambe le occasioni, di accedere nuovamente alla piattaforma B2B.
13. In merito a ciò va puntualizzato come IQ avesse sottoscritto con PC il c.d. contratto grandi clienti che le permetteva di accedere alla piattaforma B2B, acquistando ivi i titoli da rivendere poi sul proprio sito, ove offriva anche servizî aggiuntivi rispetto al solo accesso al parco archeologico: difatti, l’odierna ricorrente non presentava mai l’acquisto del solo titolo d’ingresso, sicché il consumatore doveva necessariamente comprare anche un quid ulteriore. Nondimeno, l’istruttoria dell’Agcm ha fatto emergere come la società abbia acquistato per il tramite di bot anche titoli sul canale B2C impiegando a tal fine pure la tecnica del freezing sopra descritta: tutto ciò avrebbe consentito a IQ, secondo PC, di comperare fino a mille biglietti al giorno.
14. In conseguenza di tutto ciò, l’Autorità ha qualificato illecita la condotta di IQ e ha comminato la citata sanzione pecuniaria.
15. Avverso tale provvedimento, il professionista spiega, con il ricorso, undici censure.
16. Con il primo motivo viene denunciata l’illegittimità del provvedimento per non aver proceduto l’Autorità all’audizione orale della parte prima dell’adozione dell’atto sanzionatorio, in violazione dei generali principî del diritto punitivo.
17. Tramite la seconda doglianza viene lamentata la mancata trasmissione, all’esito dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti di cui all’art. 17 del. Agcm 5 novembre 2024, n. 31356 (nuovo regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa): difatti, il termine a difesa previsto dalla normativa sopravvenuta sarebbe stato concesso per replicare alla precedente comunicazione (del 28 giugno 2024) che non potrebbe considerarsi atto di contestazione degli addebiti.
18. A mezzo della terza censura si evidenzia come il parere infraprocedimentale reso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) sarebbe stato reso senza aver cognizione delle deduzioni difensive proposte dal professionista.
19. Con la quarta ragione di gravame si censura l’avvenuta modifica della contestazione operata dal collegio dell’Agcm che avrebbe alterato le condotte reputate illecite dagli uffici incaricati dell’istruttoria e descritti nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria (del 28 giugno 2024): in particolare, si sarebbero eliminati i riferimenti agli acquisti massivi, all’abbinamento di servizî ulteriori e si sarebbero considerati illeciti anche acquisti singoli per mezzo di strumenti automatizzati; inoltre, solo con la decisione finale si sarebbe contestato l’acquisto sul canale B2C citando un allegato non menzionato nella comunicazione del 28 giugno 2024. Tutto ciò avrebbe violato il diritto di difesa del professionista.
20. Attraverso il quinto motivo si lamenta la mancata ostensione di alcuni documenti per i quali la società aveva avanzato istanza di accesso, risultando cosí preclusa la possibilità di difesa.
21. Con la sesta censura si denuncia la violazione dell’art. 8 del. 31356/2024 atteso che l’Agcm avrebbe prorogato illegittimamente il termine di conclusione dell’istruttoria che avrebbe natura perentoria.
22. Per via della settima doglianza ci si duole dell’estensione del periodo di commissione dell’illecito, atteso che nella comunicazione di avvio del procedimento l’Autorità aveva indicato nel novembre 2022 l’inizio della pratica vietata, retrodatando poi al luglio 2019 l’inizio della condotta.
23. I sette motivi descritti, aventi tutti natura procedimentale, possono essere affrontati congiuntamente: nessuno è meritevole di accoglimento.
24. In primo luogo, va ribadito come, per giurisprudenza consolidata, il termine di cui all’art. 8 del. 31356/2024 (come già quello posto dall’art. 7 del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411, precedente regolamento sulle procedure istruttorie) non debba essere inteso come perentorio, potendo essere prorogato dall’Autorità in funzione delle esigenze dell’istruttoria. In tal senso, la Sezione ha già avuto modo di chiarire come la disposizione regolamentare non individui un numero massimo di proroghe che l’Autorità potrebbe adottare; similmente, « l’elencazione delle ragioni di proroga del termine è prevista solo per chiarire le motivazioni del prolungamento del termine, non per circoscriverne il numero » (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 26 agosto 2025, n. 15795 ove si è svolta un’ampia trattazione della problematica).
25. Tale ermeneusi trova ora conferma nelle pronunce del giudice d’appello che ha recentemente ribadito la natura ordinatoria del termine de quo , avendo esso « esclusivamente una funzione sollecitatoria e ordinatoria dell’attività degli uffici delle Autorità » anche perché diversamente opinando « si incentiverebbe il professionista a dilatare quanto piú possibile i tempi dell’istruttoria al fine di garantirsi l’impunità » (cosí Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2025, n. 9710).
26. Ciò chiarito, va rilevato come parte ricorrente sviluppi un paralogismo riferendosi con il vocabolo «istruttoria» ad un concetto differente rispetto a quello indicato dall’art. 8 del. 31356/2024. Difatti, la società allude all’istruttoria in senso riduttivo, restringendola cioè alla mera attività di ricerca degli elementi in base ai quali il collegio deve assumere la propria decisione: quest’ultima, effettivamente, si è conclusa il 20 settembre 2024. Nondimeno, alla medesima data non poteva dirsi concluso il «procedimento istruttorio», da intendersi quella sequenza di ordinata di atti e operazioni finalizzata alla comminazione della sanzione (che principia dalla comunicazione di avvio dell’istruttoria e si conclude con la decisione del collegio dell’Autorità ai sensi dell’art. 18 del. 31356/2024), cui fa invece riferimento la rubrica dell’art. 8 del. 31356/2024.
27. Conseguentemente, allorquando l’art. 8, comma 4 del. 31356/2024 menziona le « particolari esigenze istruttorie » oppure le « sopravvenute esigenze istruttorie » quali ragioni legittimanti la proroga del termine di conclusione del procedimento è evidente che non si riferisca solo all’istruttoria in senso stretto, ma al complesso di occorrenze che possono determinare l’impossibilità di concludere nei termini l’intero procedimento istruttorio. Pertanto, è ben possibile che il termine di conclusione del procedimento istruttorio venga prorogato anche dopo la conclusione dell’istruttoria stricto sensu intesa: a corroborare quanto appena evidenziato vi è il disposto dell’art. 8, comma 3 del. 31356/2024 che consente la proroga del termine nell’ipotesi di acquisizione di pareri da altre amministrazioni, la cui richiesta segue per definizione la conclusione dell’istruttoria in senso stretto (v. art. 17 del. 31356/2024).
28. D’altronde, va rilevato come nel caso in esame le due contestate proroghe del termine di conclusione dell’istruttoria sono state adottate proprio per garantire al massimo il diritto di difesa delle società coinvolte: la prima, invero, è stata deliberata a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura che ha ampliato le garanzie difensive, rendendosi necessario estendere il tempo del procedimento al fine di consentirne il rispetto; la seconda, invece, al fine di « effettuare un compiuto esame delle controdeduzioni fatte pervenire dalle parti ».
29. Peraltro, le ragioni appena evidenziate rendono chiaro come alcuna lesione possa aver patito il professionista per via della proroga del procedimento: a tal proposito occorre ribadire come il protrarsi irragionevole dell’istruttoria, potrebbe inficiare in vario modo il provvedimento, ma solo nei casi in cui il professionista dimostri la lesione della propria posizione nel procedimento (ossia del diritto di difesa, per via dell’autonomia della legge del procedimento rispetto a quella sostanziale v. Corte giust. Ue, sez. II, 13 giugno 2013, cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P, punto 82).
30. Viceversa se, come nel caso in esame, la parte si limiti a denunciare la violazione del termine senza fornire alcun elemento concreto (neppure un indizio o un principio di prova) che possa suffragare la lesione patita, appare chiaro come all’assenza di offesa agli interessi tutelati dalla norma consegua la resistenza del provvedimento alle censure di legittimità spiegate (sul punto, v. Corte giust. Ue, sez. I, 21 settembre 2006, causa C-105/04 P, punti 35 ss., che nel rilevare una violazione del termine ragionevole di conclusione dell’istruttoria ha poi escluso la lesione del diritto di difesa per non aver il privato fornito elementi di prova per dimostrare tale doglianza, confermando il provvedimento sanzionatorio).
31. Ciò posto, va poi escluso che la mancata audizione della parte vizi il provvedimento. Invero, come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire (v. Tar Lazio, sez. I, 8 settembre 2025, n. 16094) la repressione amministrativa delle pratiche commerciali scorrette si sviluppa in un procedimento di natura cartolare, sicché anche il contraddittorio garantito al professionista non deve avere la forma dell’audizione dinanzi al collegio. Quanto appena esposto non esclude la possibilità di momenti di oralità dinanzi all’Autorità (come occorso nei confronti di altre parti del procedimento): nondimeno, essi sono dettati dalle esigenze istruttorie ravvisate dall’Agcm e non anche da particolari pretese del professionista sanzionando (v. art. 13 del. 31356/2024).
32. A ben vedere, infatti, il procedimento istruttorio dell’Agcm non prevede, all’esito dell’istruttoria in senso stretto una discussione orale (a differenza dell’art. 523 c.p.p.), bensí – proprio a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento istruttorio (cfr. l’art. 17 del. 31356/2025 con il precedente art. 16 del. 25411/2015) – un momento di contraddittorio scritto che consente alle parti di prendere espressa posizione sugli addebiti mossi dall’ufficio dell’Autorità. Proprio questo ulteriore rafforzamento del diritto di difesa consente al Collegio di ribadire la conformità al diritto convenzionale del procedimento di accertamento dell’illecito.
33. Peraltro, va osservato come l’oralità è comunque garantita «in seconda battuta» dinanzi all’organo giurisdizionale avanti al quale il provvedimento sanzionatorio è suscettibile di gravame. Difatti, proprio davanti al giudice amministrativo, il cui scrutinio è ormai pacificamente esteso sino a garantire la full jurisdiction , il professionista ha piena facoltà di esporre oralmente (oltre che per iscritto) le proprie difese in una pubblica udienza vedendo il proprio caso deciso da un Tribunale terzo ed imparziale (in massima aderenza all’art. 6 Cedu).
34. Per tali ragioni, la decisione dell’Autorità di rigettare l’istanza di audizione orale del professionista appare pienamente legittima: d’altronde, nessuna lesione del diritto di difesa risulta essere riscontrabile, avendo la parte accusata avuto modo di contraddire per iscritto e poi, alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, oralmente.
35. Si aggiunga che la comunicazione trasmessa il giorno 28 giugno 2024 appare pienamente conforme al novello paradigma normativo, consentendo l’esercizio del diritto di difesa: a tal proposito, infatti, è doveroso riferirsi alla sostanza dell’atto. Difatti, sebbene l’obbligo di contestare gli addebiti all’esito dell’istruttoria sia entrato in vigore il 19 novembre 2024 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della del. 31356/2024) nulla vieta che atti compiuti prima di quella data ma rispettosi dei requisiti posti dalla normativa sopravvenuta possano tenere il posto di quelli prescritti da quest’ultima: si tratta di un mero fenomeno di riqualificazione di un medesimo atto alla luce dello ius superveniens .
36. Pertanto, considerato che la comunicazione del 28 giugno 2024 aveva tutti i requisiti per valere come comunicazione degli addebiti, risulta chiaro che alcuna lesione al diritto di difesa appare essersi verificata: d’altronde, non si comprende per quale ragione il responsabile del procedimento avrebbe dovuto notificare nuovamente, dopo il 19 novembre 2024, l’identico atto al fine di sollecitare le parti a presentare una memoria difensiva. Appare rispondere ad una condivisibile esigenza di economia procedimentale sollevare l’Autorità da qualsiasi onere o adempimento superfluo: in tal senso, risultando unicamente necessario, al fine di adeguarsi alla novella regolamentazione, consentire alle parti di presentare memorie difensive direttamente al collegio, appare chiaro che solamente questo fosse l’incombente procedimentale imposto alla parte resistente.
37. Inoltre, la riflessione appena spesa consente di evidenziare l’inconferenza del precedente citato dalla parte ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2024, n. 5716): difatti, tale pronuncia annullava un provvedimento sanzionatorio adottato dall’Agcm per pratiche commerciali scorrette osservando come quello specifico procedimento si fosse svolto in maniera lesiva del diritto di difesa, non essendo stata disposta l’audizione dinanzi al collegio e non avendo il responsabile dell’istruttoria trasmesso un atto di contestazione degli addebiti, risultando soprattutto impedita all’interessato « la possibilità di far confluire nel fascicolo che perviene sul tavolo del collegio, delle memorie difensive che tengano conto di una eventuale relazione conclusiva ». Alla luce della vicenda esaminata dal giudice d’appello, quindi, è risultata preclusa un’autentica difesa in contraddittorio della parte privata, con conseguente illegittimità del provvedimento (e onere dell’Agcm di rinnovare l’ultimo segmento procedimentale).
38. Ma la tesi di parte ricorrente secondo la quale il pronunciamento citato imponga al collegio l’obbligo di procedere sempre all’audizione del professionista (su richiesta di questi) prova troppo: difatti, se veramente fosse stato questo l’intendimento del giudice si sarebbe proceduto a dichiarare l’illegittimità in parte qua del regolamento. Invece, il Consiglio di Stato ha semplicemente rilevato l’« illegittimità del regolamento sulle procedure istruttorie dell’Agcm di cui alla delibera n. 25411 del 1° aprile 2015, nella parte in cui non prevede la “sostanziale” doverosità dell’audizione innanzi al collegio decidente », precisando che « l’effetto conformativo della presente decisione si traduce nell’obbligo, per l’Agcm, di rinnovare l’istruttoria poi valutando se introdurre nel Regolamento per il futuro misure tali da far venir meno l’accertata causa di illegittimità ».
39. La qualifica di sostanziale doverosità che caratterizza il pronunciamento (unitamente al mancato annullamento della del. 25411/2015) rende evidente come il giudice di secondo grado abbia ritenuto sussistente una discrezionalità dell’Autorità nell’individuazione delle soluzioni piú adatte per garantire il contraddittorio procedimentale: d’altronde, se il Consiglio di Stato avesse ritenuto imprescindibile l’audizione avrebbe annullato tout court il regolamento nella parte in cui non la prevede, atteso che l’Autorità non avrebbe avuto alcun tipo di discrezionalità residua (arg. ex art. 31, comma 3 c.p.a. e Cons. Stato, ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15).
40. Sempre in tema di contraddittorio, va osservato come infondata è la tesi secondo la quale l’Agcom avrebbe dovuto formulare il parere infraprocedimentale tenuto conto anche delle deduzioni difensive del professionista. Appare opportuno precisare come il parere di cui all’art. 27, comma 6 cod. cons. costituisce espressione di una funzione consultiva con cui l’Autorità interpellata fornisce un apporto conoscitivo utile alla decisione: ciò discende dal campo nel quale la pratica si manifesta che è quello appunto regolato dall’Agcom. Conseguentemente, l’atto infraprocedimentale deve esprimere un giudizio unicamente circa le modalità con cui le pratiche commerciali si sviluppano sui mezzi di comunicazione e come l’impiego degli stessi possa incidere sui comportamenti del consumatore: in altre parole, il parere deve essere espresso sui fatti (ossia il complesso di elementi raccolti dall’Agcm integrati dagli apporti istruttorî – in senso stretto – dei privati coinvolti nel procedimento), e non sulle valutazioni giuridiche degli stessi. Conseguentemente, considerato che queste ultime sono svolte nella memoria conclusionale, appare chiaro l’irrilevanza della stessa nell’espressione del parere.
41. Passando poi al contenuto della contestazione degli addebiti ( rectius , alla comunicazione del termine dell’istruttoria), va osservato come nessuna lesione del contraddittorio appare essersi verificata: a tal proposito si osserva come l’atto dell’ufficio istruttorio del 28 giugno 2024 non costituisca proposta al collegio, bensí unicamente l’esposizione dell’insieme dei fatti raccolti durante l’istruttoria dagli uffici, sui quali il collegio è chiamato a pronunciarsi. Peraltro, negare al collegio dell’Agcm la possibilità di operare un’autonoma valutazione delle risultanze istruttorie determinerebbe un sostanziale svuotamento della sua funzione, in palese contrasto con le disposizioni che ne regolano l’azione. In tal senso, la giurisprudenza è consolidata nel consentire all’organo decidente di riqualificare i fatti, procedere ad aggiustamenti o comunque riformulare alcune circostanze evidenziate negli atti degli uffici, essendo al esso attribuito un autonomo potere valutativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 5900): viceversa, quel che appare precluso al collegio è procedere direttamente ad ulteriori approfondimenti istruttorî, ovvero impiegare per la decisione elementi non preventivamente sottoposti al contraddittorio procedimentale.
42. Pertanto, anche la modifica del tempus commissi delicti , passato dal 2022 al 2019, appare frutto della piú rigorosa valutazione degli elementi dell’istruttoria (circostanza già resa palese con la comunicazione degli addebiti): d’altronde, è nella natura di un simile procedimento svilupparsi dinamicamente, atteso che la sua ragione è proprio quello di accertare condotte illecite che non necessariamente debbono essere già riconosciute come tali al momento dell’avvio, bensí solo alla sua conclusione.
43. Sotto tale profilo totalmente infondate sono le riflessioni spese circa l’utilizzazione da parte del collegio di un documento non menzionato nella comunicazione degli addebiti ( rectius , di un allegato, non citato, di un documento indicato nell’atto): difatti, allorquando decide, il collegio impiega il complesso di atti risultanti dal fascicolo dell’istruttoria, indipendentemente dalla rilevanza loro assegnata dagli uffici dell’Autorità. Peraltro, venendo al caso in esame, il documento esisteva ed era versato nel fascicolo istruttorio e quindi noto (o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza) da parte del professionista: a fortiori esso era utilizzabile dal collegio per la propria decisione.
44. Quanto poi alla mancata ostensione di alcuni atti dell’istruttoria, va rilevato come la censura non sia fondata: invero, al di là della genericità della contestazione, risulta evidente che i documenti citati non siano stati impiegati per contestare l’illecito nei confronti dell’odierna ricorrente (quelli menzionati al pt. 50 ricorso sono stati tutti resi disponibili), bensí in rapporto agli altri soggetti sanzionati. Inoltre, la ragione della mancata ostensione appare perfettamente legittima, essendo stati individuati profili di riservatezza sollevati dagli altri professionisti.
45. Si aggiunga, ad colorandum , come l’artificiosità della richiesta di ostensione si manifesta chiaramente ove si tenga a mente come la parte non abbia presentato una domanda incidentale di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a., né tanto meno un’istanza istruttoria per chiedere l’esibizione dei documenti: si tratta di elementi sintomatici che evidenziano l’irrilevanza degli stessi ai fini dell’esercizio della propria difesa.
46. Evidenziata l’infondatezza delle censure procedimentali è possibile passare a quelle di merito
47. Con l’ottavo motivo IQ, dopo aver precisato di aver acquistato manualmente biglietti in prevendita e controllato – fino all’ottobre 2021 – con sistemi automatizzati la disponibilità di biglietti per gli acquisti «su richiesta», evidenzia come l’utilizzo di strumenti informatici automatizzati costituirebbe la regola nella gestione dei biglietti per l’accesso alle attrattive turistiche. Ciò dimostrerebbe l’insussistenza della violazione dell’art. 23, comma 1, lett. bb- bis ) cod. cons. riferibile unicamente alle ipotesi nelle quali vi sia un acquisto dei biglietti con strumenti informatizzati finalizzato ad eludere i limiti imposti dal venditore: peraltro, la disposizione non potrebbe trovare applicazione agli acquisti effettuati sulla piattaforma B2B atteso che essa mirerebbe unicamente ad evitare l’impossibilità di accedere ai biglietti alle persone fisiche.
48. Ciò posto, per l’ipotesi di non accoglimento della propria tesi, la parte formula istanza di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo che il giudice eurounitario precisi se tra gli eventi culturali o sportivi di cui all’art. 23- bis dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, siano da comprendere anche i « biglietti per i musei non legati ad eventi o rappresentazioni specifici »; se rientri nella fattispecie illecita l’utilizzo di strumenti automatizzati per operazioni differenti dall’acquisto di biglietti, specie se ciò avvenga unicamente nel canale B2B, ovvero se finalizzato alla rivendita sotto forma di pacchetto, unitamente ad altri servizî; inoltre, si avanza il dubbio dell’applicabilità della disposizione anche all’acquisto singolo su richiesta di un unico consumatore, nonché se vi sia onere del venditore di predisporre requisiti tecnici per impedire l’acquisto cumulativo.
49. Con la nona doglianza, poi, viene sottolineato come l’Autorità non avrebbe dimostrato l’aggressività della pratica (non rientrando quella contestata tra quelle vietate «in ogni caso»): invero, l’illiceità sarebbe desunta dalla combinazione di una serie di azioni considerate di per sé lecite e senza rilevare un’assenza di diligenza professionale (quest’ultima riferita unicamente alla violazione dell’art. 23, comma 1, lett. bb -bis ) cod. cons.).
50. Tramite la decima censura si contesta nel merito l’infrazione, precisando come la società non avrebbe concorso al fenomeno dell’indisponibilità dei biglietti (imputabile alla negligente gestione della piattaforma da parte di PC e alle scorrette condotte altrui) non avendo proceduto ad acquisti massivi, né avrebbe profittato di tale situazione. In particolare, le uniche prove impiegate dall’Autorità sarebbero le «contestazioni» mosse a IQ da PC circa la violazione del contratto grandi clienti: nondimeno, ciò non dimostrerebbe l’illiceità della condotta dell’odierna ricorrente, considerata l’episodicità delle occorrenze. Similmente, non sarebbe attestato l’utilizzo della tecnica del freezing in relazione alla quale il documento istruttorio 74_62 nulla proverebbe; cosí allo stesso tempo, il documento 74_102 non dimostrerebbe l’uso di strumenti informatici per l’acquisto dei biglietti, ma al piú per la verifica della disponibilità (che comunque sarebbe stata effettuata manualmente).
51. I tre motivi, afferenti tutti al merito della contestazione possono essere scrutinati congiuntamente: essi sono tutti infondati.
52. In primo luogo, va precisato come le risultanze dell’istruttoria condotta dall’Agcm dimostrino in maniera chiara la commissione della pratica scorretta: in particolare, gli elementi probatori appaiono descrivere puntualmente come il carente sistema di prenotazioni di PC abbia reso praticabile l’acquisto massivo di titoli di ingresso al parco archeologico del Colosseo da parte di operatori professionisti (tra cui l’odierna ricorrente), anche attraverso strumenti automatizzati, privando in tal modo i consumatori della possibilità di acquistare i biglietti direttamente sul sito del concessionario, imponendo loro di rivolgersi necessariamente a società come l’odierna esponente che vendeva il titolo congiuntamente ad un altro servizio.
53. Scomponendo il fatto concreto contestato, può considerarsi pacifica la scarsità dei biglietti sul sito PC, circostanza acclarata autonomamente dall’Agcm, ma ammessa da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento istruttorio e non specificamente contestata con il ricorso.
54. La ridetta scarsità discende sicuramente dalla negligente organizzazione del servizio di vendita da parte di PC: invero, l’esistenza di due distinte piattaforme per l’acquisto online (B2C e B2B) non determinava una suddivisione dei biglietti disponibili in ciascuna, con conseguente rischio di confusione e di interoperabilità. A conferma della imperizia di una simile condotta, può evidenziarsi come dal 1° luglio 2023 le modalità di vendita presentino una rigida ripartizione, destinandosi il 70% dei biglietti disponibili al canale B2C e i rimanenti a quello B2B. Peraltro, solamente a partire dall’autunno 2023 è stato altresí introdotto un limite al numero massimo di biglietti ordinarî acquistabili per account email (fino a quel tempo, infatti, non era nemmeno necessario autenticarsi per procedere con l’acquisto dei biglietti): questi elementi rendono evidente la manifesta permeabilità del canale B2C rispetto al fenomeno di acquisto massivo di biglietti anche con sistemi automatizzati.
55. Quanto poi specificamente al canale B2B (regolato dal citato contratto grandi clienti, sottoscritto anche dall’odierna ricorrente) è emerso come, sebbene ogni professionista avrebbe dovuto disporre di un solo account per l’accesso alla piattaforma B2B, a ciascun «grande cliente» era consentito attivare fino ad un massimo di sei users per l’accesso alla piattaforma ( log-in ): viepiú, nell’ipotesi di una pluralità di società collegate tra loro, ciascuna con un proprio account , l’unica impresa (in senso economico) disponeva quindi di un numero esponenzialmente maggiore di log-in potendo cosí effettuare acquisti, anche contemporanei, sulla piattaforma (ovvero coordinare le proprie azioni, essendo presenti sulla stessa allo stesso tempo). Anche tale modus operandi ha determinato la penuria di biglietti, cui si è ovviato solamente a partire dall’autunno 2023, allorquando si è introdotto un limite giornaliero all’acquisto, fissandolo in cinquecento biglietti al giorno per ciascun account : è evidente come l’assenza di un limite favoriva l’acquisto massivo di titoli, in una sorta di corsa alle scorte.
56. Le modalità di immissione sul mercato dei biglietti da parte di PC possono considerarsi pacifiche e sono descritti dall’Autorità ai pt. 66-75 provv. Quel che preme evidenziare è come le successive verifiche condotte dal personale dell’Agcm, unitamente al gran numero di reclami e alla comunicazione interna di PC abbiano permesso di evidenziare come all’indisponibilità sul sito del concessionario corrispondesse la possibilità di acquisto del titolo sulle piattaforme gestite da varî operatori del settore (tra cui l’odierna ricorrente). Tale rilievo consente di affermare che – evidentemente – alcuni professionisti riuscivano ad acquistare i biglietti essendo poi in grado di offrirli sui proprî canali. Quanto sinora esposto, sostanzialmente, non è contestato dall’esponente.
57. Passando all’analisi della ragione dell’indisponibilità dei biglietti, va osservato come ciò è da imputarsi alla volontà di alcuni operatori di prosciugare il mercato: a fronte di un bene scarso (il numero di accessi al parco archeologico è infatti contingentato) alcuni professionisti hanno sfruttato le carenze di PC accaparrandosi i titoli, riuscendo ad essere le uniche aziende in grado di offrire il prodotto. È evidente come queste ultime potessero presentarsi sul mercato quasi senza concorrenza, essendo le sole a disporre di un servizio altrimenti introvabile (e palesemente infungibile): considerato che la rivendita dei titoli di accesso è avvenuta solamente congiuntamente ad altri servizî, è chiaro come l’investimento sostenuto si ripagasse grazie alla possibilità di vendere un servizio che altrimenti il consumatore non avrebbe acquistato.
58. Come può notarsi, il primo passo di questa illecita strategia commerciale (una volta acclarate le falle della piattaforma di PC) è la necessità di ridurre, fino ad esaurire, i titoli di accesso: ciò è avvenuto per mezzo dell’acquisto degli stessi (ovvero del loro «congelamento») da parte dei soggetti sanzionati con il provvedimento all’odierno esame. Costoro, operando attraverso strumenti automatizzati (i già citati software progettati per eseguire in modo automatico tutte o quasi le azioni necessarie per acquistare biglietti su piattaforme di vendita online , senza bisogno di intervento manuale e in modo significativamente piú veloce di quanto realizzabile da un essere umano) sono riusciti ad impedire la vendita sul canale B2C dei biglietti per l’accesso al parco archeologico del Colosseo.
59. Nondimeno, una simile condotta era vietata dall’art. 25 del contratto grandi clienti e dal relativo allegato D. A tal proposito va precisato come PC abbia ricevuto una serie di reclami non solo da privati, ma anche da piccoli tour operator nonché da sottoscrittori del contratto grandi clienti che lamentavano proprio l’indisponibilità dei biglietti, il loro esaurimento in frazioni di secondo e l’impossibilità di esecuzione manuale di simili operazioni. A fronte delle descritte doglianze, il concessionario ha proceduto a verifiche interne accertando la sussistenza del fenomeno delle prenotazioni di massa attraverso strumenti informatizzati (pt. 96 provv.) nonché l’impiego delle tecniche di freezing , ma solo con molto ritardo (come esposto in parte supra ) ha provveduto ad adottare meccanismi idonei ad evitare tali problematiche.
60. Per quanto concerne in particolare la condotta di IQ le evidenze in atti dimostrano chiaramente l’utilizzo di bot e di altri strumenti automatizzati; inoltre, è stato appurato come la società abbia acquistato i biglietti anche sulla piattaforma riservata ai consumatori (B2C). A tali conclusioni si giunge analizzando il complesso di elementi probatori, tra cui emergono in particolare le plurime contestazioni mosse da PC: esse costituiscono evidenza inconfutabile dell’avvenuto accaparramento dei titoli e dell’utilizzo di strumenti automatizzati (pacificamente ammesso da IQ in relazione alla seconda contestazione di violazione delle regole contrattuali, sebbene il professionista cerchi di circoscrivere la propria responsabilità, precisando di averli impiegati unicamente per verificare la disponibilità dei titoli).
61. Si aggiunga che allorquando PC ha messo in opera un nuovo sistema anti- bot , proprio IQ è risultata segnalata piú volte, essendo i suoi account stati bannati (ossia, temporaneamente bloccati) nel periodo 23-30 giugno 2023, attesa l’anomala attività di verifica della disponibilità di biglietti: è chiaro, quindi, come l’impiego di strumenti automatizzati sia proseguito anche dopo le contestazioni mosse da IQ da PC.
62. Inoltre, è stato ampiamente dimostrato il ricorso alla tecnica del freezing : difatti, il report interno di PC ha evidenziato le circostanze oggettive dalle quale inferire l’utilizzo di questa modalità che sostanzialmente blocca il mercato.
63. In aggiunta, avendo la parte confermato di aver acquistato sino ad un migliaio di biglietti al giorno, appare corretto considerare raggiungibile un simile risultato solamente attraverso l’impiego di strumenti informatizzati.
64. Alla luce di questa ricostruzione dei fatti risulta legittima la qualificazione operata dall’Agcm, atteso che la condotta è agevolmente sussumibile nella fattispecie astratta di cui agli artt. 23, comma 1, bb- bis ), 24 e 25 cod. cons. Difatti, costituisce pratica aggressiva il costringere il consumatore ad acquistare un bene unitamente ad altro servizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520): a tal proposito, è doveroso precisare come l’offerta da parte di società come la ricorrente di pacchetti turistici ovvero di servizî aggiuntivi al costo del biglietto non costituisce di per sé pratica vietata; nondimeno, considerato come il consumatore non potesse comprare i titoli d’accesso senza cumularli con altri servizî e tenuto conto che al fenomeno dell’indisponibilità dei biglietti sul sito del concessionario avessero concorso proprio professionisti come l’esponente, risulta chiaro – in una visione complessiva e non atomistica – che la necessità di acquisto congiunto fosse «imposta» al consumatore, avendo previamente il professionista esaurito la disponibilità del bene.
65. A ciò si aggiunga come con l’introduzione (tramite il d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, con cui è stata recepita la dir. Ue 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019) dell’art. 23, comma 1, lett. bb- bis ) cod. cons. è divenuto illecito a sé stante l’acquisto a fini di rivendita dei titoli con strumenti automatizzati.
66. A fronte di tale agevole giudizio di sussistenza dell’illecito, le difese di parte ricorrente perdono di mordente.
67. In primo luogo, non convincente è l’ermeneusi proposta dell’art. 23, comma 1, lett. bb- bis ) cod. cons.: difatti, la disposizione mira ad evitare il fenomeno del c.d. secondary ticketing sanzionando come pratica scorretta l’utilizzo degli strumenti automatizzati per « eludere » un limite predeterminato dal rivenditore primario sulla disponibilità dei biglietti. Orbene, l’impiego del verbo « eludere » chiarisce come l’illecito non si consumi unicamente nelle ipotesi di superamento della soglia massima fissata dal concessionario, bensí anche allorquando il venditore primario non abbia fissato un limite all’acquisto: diversamente opinando, la fattispecie punitiva si integrerebbe solamente in caso di una positiva condotta volontaria del concessionario; ma ciò vanificherebbe la tutela del consumatore. Conseguentemente, una corretta lettura della disposizione impone di valutare le azioni del professionista in una prospettiva teleologica, ossia verificando se l’opera dell’impresa abbia aggirato « qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l’accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche » (v. considerando 50 dir. 2019/2161).
68. Orbene, nel caso di specie è stato dimostrato che la condotta di IQ ha violato le disposizioni contrattuali (previste dall’accordo grandi clienti), determinando inoltre la preclusione all’accesso ai biglietti ai consumatori finali. A tal proposito, va rilevato l’inquadramento, proposto dalla ricorrente, dell’utilizzo di strumenti automatizzati per la mera verifica della disponibilità dei biglietti non convince: si tratta di una mera allegazione che non supera gli elementi probatori sopra ricordati, ove è stato chiaramente descritto l’accertato impiego di bot e simili software per l’acquisto di titoli d’ingresso anche sul canale B2C (ove appunto operano le persone fisiche).
69. Similmente, non condivisibile è la lettura restrittiva ( rectius , riduttiva) del riferimento normativo agli « eventi »: invero, la fattispecie vietata comprende non solo gli avvenimenti (come concerti o mostre), ma anche i titoli che consento l’accesso ad attrattive turistiche, come il parco archeologico del Colosseo. D’altronde, le ragioni di tutela che hanno spinto all’introduzione della nuova fattispecie illecita appaiono le medesime, indipendentemente dalla natura dell’evento, sia esso occasionale ovvero permanente, atteso che per il consumatore medio (ossia il turista) si tratta sempre di un avvenimento irripetibile.
70. A tal proposto, il parere dell’Agcom è totalmente travisato dalla ricorrente: difatti, l’Autorità di regolazione ha unicamente evidenziato come gli operatori del mercato primario dei biglietti museali hanno una disciplina tributaria ad hoc che li esenta da alcuni adempimenti fiscali, tra cui il divieto del secondary ticketing in assenza di autorizzazione. Appare evidente che tale riferimento non inerisca alla condotta della ricorrente.
71. Alla luce di quanto esposto, dunque, appaiono manifestamente infondate, ovvero irrilevanti le dedotte questioni di compatibilità della disciplina italiana con la normativa dell’Unione europea: invero, come detto l’ermeneusi che include nel concetto di «evento culturale» anche le visite a parchi archeologici (come il Colosseo), risulta pienamente conforme al senso e allo scopo della disposizione europea.
72. Allo stesso tempo, considerato che si è acclarato l’utilizzo di strumenti automatizzati per l’ acquisto dei titoli, risulta inconferente il dubbio espresso circa la compatibilità con il diritto eurounitario del loro utilizzo ai fini della verifica della disponibilità dei titoli. Identiche considerazioni valgono per la questione afferente all’acquisto sul canale B2B e circa la possibilità di effettuare acquisti singoli su richiesta del consumatore, atteso che IQ è risultata operare sul canale B2C ed aver effettuato acquisti massivi.
73. Similmente, va osservato come il lemma «rivendita», nel contesto dell’art. 23, comma 1, lett. bb- bis ) cod. cons. appaia chiaramente riferito a qualsivoglia operazione con la quale si trasferisce il diritto di accesso ad un evento a fronte del pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che l’accesso sia o meno unito ad altri servizî: se invece si ritenesse che l’offerta congiunta fosse lecita, si produrrebbe una chiara offesa ai consumatori ed un incentivo ai professionisti a impiegare bot per accaparrarsi i titoli e per poi rivenderli unitamente ad altri servizî accessorî (magari non desiderati dai consumatori).
74. In ultimo, come già osservato anche le regole contrattuali costituiscono un limite tecnico che l’operatore deve rispettare per non incorrere nella fattispecie illecita: d’altronde, se cosí non fosse si rimetterebbe la tutela pubblicistica ad una determinazione discrezionale dell’operatore primario, il quale potrebbe escludere l’astratta configurabilità dell’illecito semplicemente decidendo di non fissare una soglia.
75. Ciò chiarito quanto alla pratica ingannevole, va rilevato come la condotta della parte ricorrente sia stata correttamente qualificata anche come aggressiva: anche su questo punto le contestazioni appaiono poco incisive, risolvendosi in una declinatoria di responsabilità imputando le disfunzioni verificatesi unicamente a PC. Tuttavia, la tesi non convince: difatti, sebbene PC abbia anch’essa commesso degli illeciti, va rilevato come l’aggressività sia data dalla sommatoria di due condotte tendenzialmente non vietate. Da un lato l’acquisto dei titoli, dall’altro l’offerta degli stessi in combinazione con altri servizî: in tal modo, il professionista riusciva a far confluire l’intera domanda dei consumatori sulle proprie piattaforme ove non offriva il singolo biglietto, bensí solo esperienze piú ampie. È evidente quindi come il consumatore fosse « costretto » all’acquisto congiunto. Orbene, sebbene PC non abbia adottato idonei strumenti volti a prevenire l’esaurimento dei titoli, va osservato come in assenza dell’impiego degli strumenti automatizzati e dell’accaparramento dei biglietti (condotta imputabile a IQ), alcun illecito si sarebbe verificato.
76. Infine, anche i tentativi difensivi di ridurre il valore e la portata degli elementi probatori non infirmano la ricostruzione dell’illecito esposta supra .
77. In particolare, per quanto concerne l’impiego di strumenti automatizzati, va rilevato come ciò è sufficientemente provato dalle varie contestazioni mosse da PC nel 2019 e nel 2021 e confermato dal ban dell’ account nel 2023. La circostanza che PC non abbia poi risolto il contratto come minacciato nella lettera di diffida non dimostra né che la concessionaria abbia ritenuto infondata la contestazione, né che le giustificazioni rese dalla ricorrente abbiano condotto ad escludere forme di acquisto illegittime: d’altro canto, la riattivazione dell’account in tutti questi casi è intervenuta dopo il riconoscimento della violazione delle regole contrattuali e dell’impegno (non rispettato evidentemente) a non infrangere piú l’accordo.
78. Non inficiano tale ricostruzione le considerazioni svolte da PC nella propria memoria procedimentale (pag. 29): difatti, la società – che, si rammenta, in quella sede doveva difendersi dall’accusa di non aver impedito gli acquisti a mezzo bot – ha evidenziato unicamente che la riattivazione dell’ account di IQ fosse intervenuta a seguito di un confronto tra consulenti che avrebbero consigliato di riammettere l’odierna ricorrente alla piattaforma piuttosto che avviare un lungo e faticoso contenzioso civilistico. In altre parole, la concessionaria ammette di non aver eccessivamente approfondito la vicenda, preferendo tollerare la condotta di IQ: d’altronde, si rammenti che per PC risultava sostanzialmente indifferente il soggetto acquirente del titolo, se consumatore o impresa, considerato anche che il prezzo praticato è il medesimo. Pertanto, si riscontra una sostanziale assenza di interesse economico che potesse spingere il venditore primario dei titoli a pretendere il pieno rispetto delle regole contrattuali: semplificando, non essendo pienamente corrispondente all’interesse della concessionaria risolvere il contratto, questa ha preferito mantenere in vita il rapporto piuttosto che impegnare le proprie risorse in un imprevedibile scontro giurisdizionale con un grande operatore di mercato (si noti come il fatturato di IQ è quasi dieci volte superiore a quello di PC, v. pt. 1 e 4 provv.).
79. Peraltro, totalmente irrilevante è l’assenza di ulteriori contestazioni nel periodo tra il luglio 2019 e l’ottobre 2021: difatti, al di là dell’incidenza del periodo pandemico (che notoriamente ha ridotto l’afflusso di turisti e quindi la domanda di biglietti), va osservato come la concessionaria non traesse utilità dall’ostacolare l’illecita attività di IQ, preferendola tollerare. In ogni caso, l’aver individuato due violazioni in un arco temporale determinato non dimostra l’assenza di infrazioni contrattuali nel periodo intermedio: anzi, secondo la logica comune appare corretto l’opposto giudizio secondo il quale durante tutto il biennio tra le due contestazioni vi siano stati ulteriori acquisti massivi a mezzo di bot , circostanza avvalorata dall’assenza di qualsiasi elemento probatorio che possa far desumere la correttezza dell’operato del professionista.
80. A tal proposito va aggiunto come a seguito della contestazione dell’ottobre 2021 la stessa IQ abbia ammesso di aver impiegato software appositi solo per alcune operazioni di verifica: tale difesa, nondimeno, non appare credibile e comunque non è in grado di superare il giudizio di illiceità. Da un lato, a fronte dell’acclarato utilizzo di bot per l’acquisto registrato da PC la mera dichiarazione di aver fatto ricorso a tali strumenti per finalità differenti non convince, risultando un mero apodittico tentativo di evitare le proprie responsabilità, cercando di negare un dato inconfutabile. Sotto un altro profilo, va osservato come anche avallando la tesi di IQ non sarebbe per ciò possibile predicarne la liceità: difatti, come si è già osservato a volte gli strumenti automatizzati sono stati impiegati solo per una frazione della procedura d’acquisto, sicché anche il mero controllo della disponibilità (e l’avvio dell’ iter informatico per il completamento della transazione) mediante strumenti automatizzati costituisce certamente frazione della pratica scorretta, atteso che già in tal modo si priva il consumatore della possibilità di acquistare il titolo.
81. Quanto appena esposto si collega poi all’impiego del freezing : a tale riguardo va osservato come i report interni di PC dimostrino chiaramente l’utilizzo di tale modalità da parte di IQ. Qui va precisato che a differenza dell’acquisto con strumenti automatizzati, la concessionaria poteva subire un’effettiva perdita, atteso che i biglietti congelati non venivano sempre venduti (v. pt. 104 provv.), con potenziale danno economico, sia per la società sia per l’ente pubblico, parco archeologico (oltre che ovviamente per i consumatori).
82. Nondimeno, anche su questo punto, l’odierna esponente si limita a professare la propria innocenza, senza però riuscire minimamente a confutare le evidenze acquisite. Esemplificativamente, al pt. 125 ricorso si afferma categoricamente che « il doc. 74_62 nulla prova »: orbene, una simile affermazione appare un mero flatus vocis in mancanza di un elemento che possa evidentemente dimostrare la falsità o l’erroneità del contenuto del documento, ovvero della valutazione di esso.
83. Per di piú, ancora una volta la difesa si limita a scaricare su PC la responsabilità per il malfunzionamento del sistema di prenotazione, senza però riuscire a confutare le singole azioni contestate dall’Agcm: in altre parole, anche ammettendo la responsabilità di PC (accertata con il medesimo provvedimento), ciò non avrebbe legittimato IQ ad agire in violazione delle disposizioni consumeristiche.
84. Per di piú, a conferma ulteriore della natura ad hominem delle difese spese da IQ, si deve rilevare come la contestazione mossa nel giugno 2023 evidenziasse flusso anomalo di verifiche riconducibile all’odierna ricorrente: orbene, la difesa si limita a sottolineare come le operazioni sarebbero state svolte manualmente. Tuttavia, una simile tesi deve essere corroborata da elementi concreti: difatti, l’Autorità ha impiegato un report generato da software appositamente studiato per intercettare operazioni sospette e da questo, secondo un ragionamento inferenziale, ha reputato dimostrato l’impiego di bot per la prenotazione dei biglietti.
85. Viceversa, IQ si limita a sostenere la manualità delle operazioni: è evidente, attraverso un prudente apprezzamento delle evidenze probatorie, che si debba avallare la ricostruzione dell’Autorità che, sebbene indiziaria, è basata su elementi gravi, precisi e concordanti a differenza di quella della parte ricorrente che si fonda unicamente sulla propria professione d’innocenza.
86. Irrilevante è anche, come già in parte rilevato, la circostanza che lo strumento automatizzato abbia verificato solamente la disponibilità dei biglietti: difatti, se il professionista è in grado di limitare l’utilizzo dei bot ad una fase della procedura d’acquisto è altresí possibile che il software fosse programmato semplicemente per «aspettare» la re-immissione sulla piattaforma online dei biglietti, controllando costantemente la disponibilità di modo da essere il primo (e l’unico) ad acquistarli. Circostanze che trovano empirica conferma nel numero esorbitante di titoli acquistati in una giornata (oltre mille).
87. Pertanto, acclarata nei modi anzidetti la sicura commissione delle condotte contestate dall’Autorità e reputato corretto l’inquadramento dei fatti nel paradigma punitivo astratto, può dirsi accertata la commissione della pratica commerciale scorretta (ingannevole e aggressiva).
88. Infine, con l’ultimo motivo si contesta l’entità della sanzione pecuniaria, reputata sproporzionata.
89. Neppure tale censura può essere accolta.
90. In particolare, tutti i criterî impiegati per la descrizione della gravità della condotta sono pienamente in linea con quelli valorizzati dalla giurisprudenza (tra le tante, v. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2025, n. 10352). Cosí è sicuramente corretto il giudizio «molto grave» riservato alla condotta di IQ, considerato il reiterato ricorso della società a strumenti automatizzati di acquisto, nonostante le varie contestazioni mosse dalla concessionaria, la particolare insidiosità dell’infrazione e la sua ampia diffusione che, come evidenziato nei reclami, ha sostanzialmente privato sia consumatori sia piccoli operatori privati di acquistare i titoli d’ingresso al Colosseo: in tal guisa si sono cagionati significativi pregiudizî economici, atteso che agli interessati è stato imposto di acquistare il biglietto a prezzi maggiorati, anche in misura molto significativa, ossia in abbinamento ai proprî servizî (si precisa che il prezzo del biglietto rimaneva immutato, la maggiorazione va riferita all’esborso economico del cliente, impossibilitato ad acquistare il solo titolo d’accesso).
91. Per le ragioni in precedenza esposte è corretta anche la quantificazione della durata temporale della violazione: invero, considerato che la prima contestazione è stata mossa nel luglio del 2019 e l’ultima nel giugno 2023, è evidente che l’infrazione è stata commessa in questo arco temporale. A tal proposito si evidenzia come la Sezione abbia avuto modo di precisare come la pratica commerciale scorretta in contestazione sia un illecito di durata, precisamente un illecito abituale (improprio), risultando integrata la violazione con la prima condotta, senza che sia necessaria una costante ed ininterrotta offesa al bene giuridico (v. Tar Lazio, sez. I, 9 maggio 2025, n. 9006).
92. Non condivisibile è poi la tesi della mancata valutazione individuale della condotta di IQ: anche in tale occasione la ricorrente si difende unicamente allegando la maggiore gravità della condotta di PC. Premesso che tale circostanza è stata valorizzata nel provvedimento (che effettivamente ha irrogato alla concessionaria una sanzione assai piú severa), va osservato come l’illecito altrui non esime in alcun modo IQ da responsabilità: anzi, va ribadito come in assenza delle illecite condotte delle società acquirenti la negligenza professionale di PC sarebbe rimasta inoffensiva o comunque limitata al pericolo di una lesione.
93. Infondata è la censura circa il fatturato preso a parametro dall’Agcm: difatti, da giurisprudenza consolidata deve essere considerato l’intero ammontare dei ricavi dell’impresa sanzionanda.
94. Quanto poi alle condizioni economiche, va osservato come l’Autorità abbia già preso in considerazione la difficoltà registrata da IQ: si tratta di una valutazione che ha determinato una riduzione dell’importo comminato di quasi il 10%, risultando quest’ultimo quindi inferiore all’1% del fatturato annuo e, pertanto, sicuramente sostenibile dal professionista, tenuto conto della necessaria finalità di prevenzione e deterrenza che la sanzione deve perseguire.
95. Concludendo, attesa l’infondatezza di tutte le doglianze spiegate il ricorso è respinto.
96. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 3.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
HI IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI IA | RO IT |
IL SEGRETARIO