Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 772/2021 promossa da:
(C.F. ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), elett.te dom.ti in Via Unita'd'Italia 10/3 17024 FINALE LIGURE, presso lo C.F._4
studio degli avv. e , che li rappresentano e Parte_4 Parte_3
difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te CP_1 P.IVA_1
dom.to in AOSTA VIA TROTTECHIEN N. 45 presso lo studio dell'avv. Annalisa Napoli, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Marzio Fachin, come da procura depositata in data 01/03/2023
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, gli attori hanno così precisato le conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito
1. accertare e dichiarare la nullità delle clausola che, nei rispettivi atti di acquisto, ha costituito a carico dell'area scoperta in Comune di UR a catasto terreni censita, in parte, al foglio pagina 1 di 15
126, are 0,17, RD € 0,03, RA € 0,05, di proprietà della società ed a vantaggio Controparte_1
di ciascuna delle unità immobiliari di proprietà degli attori, la servitù di utilizzo esclusivo di un posto auto specificamente individuato da una sigla alfanumerica esattamente raffigurato in un elaborato grafico allegato a ciascun degli atti notarili con cui è stata trasferita la proprietà delle rispettive unità abitative e contestualmente concesso l'utilizzo esclusivo – segnatamente P1 in fav di ore di P2 di e P5 di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– nonché la nullità delle clausole a questa accessorie e dipendenti quali quelle che prevedono che ciascun titolare di posto auto sia tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso a propria cura e spese, partecipando inoltre pro-quota alle spese di gestione delle aree di manovra, in concorso con tutti gli altri utenti dei posti auto;
2. accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di parcheggio e di manovra a carico dell'area scoperta in Comune di UR a catasto terreni censita, in parte, al foglio 40, particella 131, are 2,45, RD € 0,44, RA € 0,76 e, per la residua porzione, al foglio 40, particella 126, are 0,17,
RD € 0,03, RA € 0,05, di proprietà della società – fondo servente – Controparte_1
3. in favore dell'abitazione di compendio dell'edificio condominiale denominato 'Maison du
Bistrot a Vin” distinta a catasto fabbricati al foglio 40, mappale 129, subalterno 36, piano S1, zona censuaria 1, categoria A/3, cl. 2, vani 4,5, RCE 894,76 di proprietà di di quella Parte_1
distinta a catasto fabbricati al foglio 40, mappale 129, subalterno 44, piano 1, zona censuaria 1, categoria A/3, cl. 2, vani 4,5, RCE 894,76 di proprietà di nonché Parte_5
di quella distinta a catasto fabbricati al foglio 40, mappale 129, subalterno 43, piano S1-T, zona censuaria 1, categoria A/3, cl. 2, vani 5, RCE 994,16 di proprietà di e Parte_3 Pt_4
– fondo dominante - da esercitare, quanto al parcheggio, in via esclusiva nei posti auto
[...] localizzati all'interno della particella 131 individuati, rispettivamente e singolarmente, dalle lettere P1, P2 e P5 e raffigurati nell'elaborato planimetrico allegato al presente atto di citazione,
e quanto alla manovra, nelle porzioni dell'area delle particelle 131 e 126 non occupate dai posti auto esclusivi;
4. dichiarare tenuta e condannare la società nei confronti degli attori a Controparte_1 rimuovere il serbatoio di stoccaggio del gas dall'attuale sede e ad interrarlo in una porzione della particella 131 diversa da quella gravata dalla servitù di parcheggio e di manovra relativa ai posti auto individuati con le sigle P1 – P2 e P5, affinchè l'esercizio delle servitù non incontri limiti,
pagina 2 di 15 oppure a trasferire i posti auto individuati con le sigle P1, P2 e P5 all'interno dell'appezzamento censito al foglio 40 con la particella 131 in un luogo in cui l'esercizio della servitù di parcheggio e di manovra avvenga senza limiti connessi a detto serbatoio;
in ogni caso con vittoria di compensi, maggiorati delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, anche in relazione alla fase di mediazione obbligatoria.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e deduzioni tardivamente proposte.
In via istruttoria
Gli attori, una volta rimessa la causa in istruttoria,
CHIEDONO vengano previamente ammesse le istanze istruttorie tutte dedotte in prova e controprova nonché gli altri mezzi istruttori articolati nella propria “Seconda memoria difensiva ex art. 183, comma
VI, c.p.c.” e nella “Terza memoria difensiva ex art. 183, comma VI, c.p.c.” e, nello specifico,
• Le prove orali per interpello e testi (come di seguito specificamente indicati, anche in eventuale controprova), sulle circostanze di seguito dedotte, chiedendone l'ammissione ove contestate e comunque in caso di ammissione delle prove, precedute dalla formula VERO CHE:
1) Ha redatto la Relazione di stato datata 05/01/2024 prodotta quale doc. n. 29 nel fascicolo degli attori, da rammostrarsi al rispondente
2) In data 22/12/2023, prima di redigere la relazione si è recato in Comune di UR nel piazzale distinto al foglio 40 mappali 131 e 126, limitrofo all'arteria stradale S.S. 26 per un sopralluogo
3) Nel corso di questo sopralluogo ha eseguito un rilievo dei luoghi utilizzando un sistema di posizionamento globale (Global Positioning System – GPS) ad alta precisione 4
4) Nel corso di questo sopralluogo ha eseguito le riprese fotografiche allegate alla Relazione, da rammostrarsi al rispondente
5) Nel corso dell'anno 2012, all'interno del piazzale delimitato per tutto il confine Est dalla Strada
Statale 26 dir adiacente l'edificio condominiale denominato Maison Bistrot a Vin sono stati posizionati dei tronchi del tipo fioriere-tronchi
6) I tronchi sono stati localizzati all'interno del piazzale adiacente l'edificio condominiale denominato Maison du Bistrot a Vin delimitato per tutto il confine Est dalla Strada Statale 26 dir per rendere impossibile il continuo parcheggio / sosta di autoarticolati / Tir e veicoli da parte di pagina 3 di 15 soggetti diversi dai condomini, come da messaggio prodotto quale doc. n. 31 nel fascicolo degli attori, da rammostrarsi al rispondente
7) In data 05/09/2003, presso il Comune di UR, è stata protocollata al n. 12571 la
Denuncia di Inizio Attività per l'installazione di un deposito GPL interrato di litri 3000 nell'immobile sito in UR Frazione Villette individuato al catasto con il foglio 40 mappale
131.
Si indicano a testimoni, anche in contro prova sui capitoli eventualmente dedotti ed articolati dall'altra parte, i seguenti soggetti:
- , con studio in Nus (AO), Via Dora n. 16/3 (limitatamente ai capi 1 – 2 – Testimone_1
3)
- , con studio in UR (AO), Via Monte Bianco 19 (limitatamente ai Testimone_2
capi 4 – 5 – 6)
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di UR (limitatamente al capo 7)
• L'esibizione
Gli attori formulano rispettosa istanza affinchè l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare al Comune di UR, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'originale Denuncia di
Inizio Attività n. 122/2003 protocollata in data 05/09/2003 al n. 12571 e della documenzazione connessa e dipendente diretta all'installazione di un deposito GPL interrato di litri 3000 nell'immobile sito in UR Frazione Villette individuato al catasto con il foglio 40 mappale
131. Tale documento appare necessario ed indispensabile ai fini della decisione della presente controversia, in quanto si evidenzia in modo incontrovertibile che l'interramento del serbatoio posto al servizio del e che interferisce con l'utilizzo degli stalli di sosta è avvenuto ad CP_2
opera della società Kappa Immobiliare s.p.a. da cui la convenuta ha avuto causa. Essendo stata depositata in Comune secondo quanto prescrive l'art. 61 della L.R. 11/1998, si tratta di documentazione che si trova nella disponibilità esclusiva di un soggetto terzo rispetto al procedimento.
• La consulenza tecnica
Gli attori chiedono il licenziamento di una consulenza tecnica che abbia a rispondere al seguente quesito: Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, presa visione dei luoghi di causa esperite le indagini tecniche ed i rilievi necessari ed autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di pagina 4 di 15 eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali e della regolarità con la normativa urbanistica ed edilizia: a descrivere anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili lo stato dei luoghi ad accertare se i posti auto individuati con la sigla P1 – P2 e P5 di cui sono proprietari gli attori e come meglio raffigurati nella planimetria allegata sotto la lettera
D dell'atto notaio ricevuto in data 29/12/2003, al n. 3765 di repertorio e n. Persona_1
1654 di raccolta possono essere realizzati ed utilizzati liberamente per lasciare in sosta l'auto, oppure se il serbatoio GPL interrato alla luce della Denuncia di Inizio Attività n. 122/2003 protocollata dal Comune di UR in data 05/09/2003 al n. 12571 e le prescrizioni in esso contenute, la fascia di rispetto stradale nonché le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili non diminuiscano, rendano incomodo o, comunque, pregiudichino il godimento di questi posti auto;
in questo caso, ad indicare un luogo collocato all'interno del piazzale a catasto terreni individuato al foglio 40 con le particelle nn. 131 e 126 del foglio 40 il luogo in cui i posti auto individuati con la sigla P1 – P2 e P5, in conformità alle prescrizioni di cui alla DIA 122/2003, alla fascia di rispetto stradale nonché alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili, i posti auto e le opere necessarie a garantirne la sicurezza possono essere realizzati e liberamente goduti dai titolari esclusivi del parcheggio cui sono destinati in virtù e secondo quando previsto nei rispettivi titoli di acquisto.
• La prova orale per testi avanzata da parte convenuta
Gli attori
CHIEDONO sia rigettata la prova orale per testi avanzata dalla convenuta siccome in contrasto con l'art. 244
c.p.c., come essi stessi eccepiscono, del capitolo contraddistinto dal n. 1) [1] che si rivela chiaramente inammissibile, in quanto:
a) oltre a non dimostrare il titolo di acquisto della proprietà in capo ad un soggetto diverso dal dominus soli, contrasta con il combinato disposto di cui agli artt. 2725 c.c. e 2724, n. 3), c.c., secondo i quali, in caso di atti per i quali la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, la testimonianza è ammessa soltanto nel caso in cui il contraente ha, senza sua colpa, smarrito il documento che gli forniva la prova. Il capo di prova in esame mira an dimostrare la proprietà separata del bene incorporato nel sottosuolo di un appezzamento di terreno di proprietà di altri,
pagina 5 di 15 fattispecie assimilabile al diritto di superficie, per la cui venuta ad esistenza l'art. 1350, n. 2 c.c. richiede sia assolto, sotto pena di nullità, il requisito di forma scritta;
b) inoltre, integra degli eventi relativi alla dimensione psichica che, di per sé, non cadono sotto la comune percezione sensoriale, ma mirano a sollecitare dichiarazioni del testimone che si risolvono in apprezzamenti o valutazioni anche di ordine giuridico o giudizi (quale può essere la proprietà del , anziché, invece, alla ricostruzione storica o alla rappresentazione narrata di fatti Parte_6
accaduti in precedenza da questi a suo tempo percepiti in modo diretto con i propri sensi “de visu vel auditu” [2] ed altresì del capitolo contraddistinto dal n. 2) [3] che si rivela chiaramente inammissibile oltre che irrilevante, in quanto:
a) integra degli eventi relativi alla dimensione psichica che non hanno oggetto fatti specifici a conoscenza del testimone (quali, essere il bombolone al servizio delle utenze del ), CP_2
secondo quanto meglio eccepito alla precedente lett. a) del presente paragrafo;
b) inoltre, perché relativa ad una circostanza che non riveste alcuna importanza agli effetti del giudizio. Essendo in predicato il semplice riposizionamento del bombolone, non la rimozione definitiva, coloro che beneficiano del servizio connesso ad esso non subiscono pregiudizio alcuno a seguito dell'esecuzione del lavoro.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e deduzioni tardivamente proposte”.
Con note depositate in data 18/11/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, a così precisato le conclusioni Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria,
- ci si rimette al Giudice in ordine all'accertamento della servitù così come regolata, individuata e localizzata nei rispettivi atti notarili degli attori, con reiezione di ogni domanda di modifica, ivi compresa la richiesta di diversa localizzazione dei posti auto da ultimo paventata in atti dagli attori, in quanto nuova e comunque priva di fondamento giuridico;
- respingere la domanda formulata dagli attori di condanna della società a Controparte_1 rimuovere il serbatoio di stoccaggio del gas dall'attuale sede e ad interrarlo in una diversa porzione della particella 131;
- respingere in ogni caso la richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese legali, anche in relazione alla fase di mediazione obbligatoria;
pagina 6 di 15 - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e della precedente fase di mediazione obbligatoria.
- In via istruttoria, si chiede, occorrendo, qualora non sia ritenuta sufficiente la prova documentale di cui ai docc. 4, 5, 7a-b-c e 8a-b prodotti, ammettersi i testi di seguito indicati:
• c/o AGN ENERGIA S.P.A., sede di Aosta (AO), Via Clavalité 53; Testimone_3
• il Legale Rappresentante pro-tempore della società AGN ENERGIA S.P.A., con sede legale in
Volpiano (TO), Via Amalfi 6; entrambi sui seguenti capitoli:
1) vero che il bombolone/serbatoio di stoccaggio del gas sito nel terreno in UR (AO),
Strada La Villette, identificato al foglio 40, particella 131, è di proprietà della società
[...]
già CP_3 CP_4
2) vero che il bombolone/serbatoio di stoccaggio del gas sito nel terreno in UR (AO),
Strada La Villette, identificato al foglio 40, particella 131, serve le utenze del Condominio “Maison du Bistro a Vin” indicate nel doc. 5 (che si rammostra al teste)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
agivano in giudizio nei confronti di proponendo domanda di
[...] Controparte_1
accertamento del diritto di servitù di parcheggio e manovra gravante sui fondi di proprietà della società convenuta individuati al NCT, Fg. 40, mapp. 131 e 126, del Comune di UR, a beneficio delle unità immobiliari agli stessi appartenenti individuate al NCEU del Comune di
UR, Fg. 40, map. 129, subb. 36, 44, 43. Nella specie, gli attori rivendicavano il diritto di parcheggiare “in via esclusiva nei posti auto localizzati all'interno della particella 131 individuati, rispettivamente e singolarmente, dalle lettere P1, P2 e P5”, come raffigurato nell'elaborato planimetrico (doc. 3 di parte attrice) allegato a ciascuno degli atti di compravendita delle suddette unità (docc. 7, 8, 9 di parte attrice), nonché il diritto di manovra “nelle porzioni dell'area delle particelle 131 e 126 non occupate dai posti auto esclusivi”. Chiedevano, inoltre, la condanna della società convenuta “a rimuovere il serbatoio di stoccaggio del gas dall'attuale sede e ad interrarlo in una porzione della particella 131 diversa da quella gravata dalla servitù di parcheggio e di manovra relativa ai posti auto individuati con le sigle P1 – P2 e P5”, sostenendo che il
“bombolone” comprometteva l'esercizio della servitù di parcheggio e manovra. Con le note sostitutive dell'udienza del 13/01/2022 parte attrice riformulava le proprie conclusioni, come pagina 7 di 15 domandando l'accertamento della nullità delle clausole degli atti di compravendita con cui sono state costituite le servitù di utilizzo esclusivo dei posti auto specificamente individuati nell'elaborato planimetrico di cui al doc. 3 di parte attrice e la conseguente nullità anche delle clausole accessorie e dipendenti, in forza delle quali ciascun titolare di posto auto è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso a propria cura e spese, partecipando inoltre pro-quota alle spese di gestione delle aree di manovra, in concorso con tutti gli altri utenti dei posti auto. Chiedeva inoltre, in alternativa allo spostamento del “bombolone” del gas collocato nel fondo servente, lo spostamento dei suddetti posti auto “in un luogo in cui l'esercizio della servitù di parcheggio e di manovra avvenga senza limiti connessi a detto serbatoio”. si costituiva in data 22/12/2021 eccependo, in via preliminare, la mancata Controparte_1
conclusione della mediazione obbligatoria instaurata tra le parti, nonché il difetto di litisconsorzio necessario con “i proprietari/usufruttuari dei fondi dominanti dei posti auto identificati come P3 e
P4 ovvero per il posto auto P3 il Sig. (C.F. ) residente in [...]C.F._5
VIA PINEROLO N. 74 - Lettera: A a MILANO (MI), per il posto auto P4 quale nudo proprietario
(C.F. ) residente in [...] a Persona_3 C.F._6
MILANO (MI) e quale usufruttario generale vitalizio la Sig.ra (C.F. Persona_4
) residente in [...] a MILANO (MI), nonché nei C.F._7
confronti del STATALE 26 N. 15, 11013 Controparte_5
COURMAYEUR C.F. amministrato dalla CP_6 P.IVA_2 [...]
in persona del Sig. , Strada Larzey Controparte_7 Controparte_7
- Entrèves 27 11013 UR (AO)”. Nel merito, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda relativa allo spostamento del “bombolone”, evidenziando che trattasi di serbatoio di stoccaggio del gas di proprietà di posto al servizio di tutte (e non soltanto degli Controparte_8 attori) le unità immobiliari facenti parte del condominio “Maison Du Bistrot a Vin”. Nulla eccepiva, invece, quanto all'esistenza del diritto di servitù di parcheggio e di manovra sui posti auto individuati nell'elaborato planimetrico di cui al doc. 3 di parte attrice.
All'udienza del 13/01/2022 il giudice rinviava la causa all'udienza del 10/05/2022 per la verifica della condizione di procedibilità; venivano poi disposti ulteriori rinvii su richiesta delle parti, le quali avevano rappresentato la pendenza di trattative. Con provvedimento del 01/12/2022 il giudice disponeva la sospensione del processo ex art. 296 c.p.c. per la durata di tre mesi, all'esito dei quali pagina 8 di 15 si teneva l'udienza del 18/04/2023, nell'ambito della quale le parti chiedevano la fissazione di un'udienza ex art. 185 c.p.c. per la comparizione personale. Il tentativo di conciliazione ex art. 185
c.p.c. svolto all'udienza del 13/06/2023 non sortiva esito positivo e le parti chiedevano un nuovo rinvio dell'udienza per la verifica della condizione di procedibilità. Con provvedimento del
07/11/2023, verificato l'esperimento della mediazione obbligatoria e ritenuta non necessaria l'integrazione del contraddittorio, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie.
Con provvedimento del 21/04/2024, questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo, respingeva le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava l'udienza del 19/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19/11/2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che il thema decidendum della presente controversia trova definizione nelle domande di parte attrice come riformulate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/01/2022. Devesi, infatti, evidenziare che nella memoria ex art. 183 c. 6, n. 1,
c.p.c. parte attrice prospetta “la nullità della clausola che, nei rispettivi atti, ha costituito a carico dell'area scoperta in Comune di UR a catasto terreni censita, in parte, al foglio 40, particella 131, are 2,45, e, per la residua porzione, al foglio 40, particella 126, are 0,17, oggi di proprietà della società convenuta ed a vantaggio di ciascuna delle unità Controparte_1
immobiliari di proprietà degli attori, la servitù di utilizzo esclusivo di un posto auto specificamente individuato da una sigla alfanumerica esattamente raffigurato in un elaborato grafico allegato a ciascun degli atti notarili con cui è stata trasferita la proprietà delle rispettive unità abitative e contestualmente concesso l'utilizzo esclusivo – segnatamente P1 in favore di P2 di Parte_1
e P5 di e – nonché delle clausole a Parte_2 Parte_3 Parte_4
questa accessorie e dipendenti quali quelle che prevedono che ciascun titolare di posto auto sia tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso a propria cura e spese, partecipando inoltre pro-quota alle spese di gestione delle aree di manovra, in concorso con tutti gli altri utenti dei posti auto”. A fronte delle motivazioni espresse nel suddetto atto pagina 9 di 15 processuale, la generica richiesta di accoglimento delle “rassegnate istanze e conclusioni”, formulata a conclusione della memoria, non può che intendersi riferita alle conclusioni formulate nelle note del 13/01/2022, non essendo dirimente la loro mancata riproposizione nelle note sostitutive delle udienze del 27/09/2022, 10/11/2022 e 18/04/2023. Del resto, va evidenziato che:
i) rispetto alla domanda di cui all'atto introduttivo, le conclusioni formulate in sede di prima udienza e, per le ragioni di cui sopra, richiamate nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. costituiscono una modificazione ammissibile in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio né di per sé pregiudicante le potenzialità difensive della controparte o determinante l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. civ., sez. II, 05/03/2024, n. 5884; Cass. civ., sez. un., 13/09/2018, n. 22404); ii) le conclusioni di cui alle note del 13/01/2022 sono state poi formulate in sede di precisazione delle conclusioni, cristallizzando così l'ambito obiettivo della controversia;
il giudice, infatti, “deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore” (così Cass. civ., sez. II, 25/02/2019, n. 5402; in senso conforme, v. anche Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11547).
2. Poste tali premesse, la domanda di nullità proposta da parte attrice non può essere accolta.
Le argomentazioni svolte da parte attrice non sono infatti idonee a supportare la pretesa nullità delle clausole contenute negli atti di compravendita delle unità immobiliari (doc. 7, 8, 9 di parte attrice); in particolare, non è condivisibile e scarsamente comprensibile, stante la sua contraddittorietà, l'assunto secondo cui il riconoscimento da parte della convenuta dell'esistenza in capo agli attori di un diritto di servitù di parcheggio e di manovra “fa piena prova della nullità della clausola che, nei rispettivi atti, ha costituito […] la servitù di utilizzo esclusivo” dei posti auto realizzati sull'area censita al NCT, Fg. 40, part. 131, e individuati con le sigle P1, P2, P5 nell'elaborato planimetrico allegato ai suddetti atti di compravendita (doc. 3 di parte attrice). Del pari, neppure è sostenibile che determini la nullità delle suddette clausole il mutamento giurisprudenziale – anche se sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione – in punto di configurabilità in astratto della servitù di parcheggio (v. Cass. civ., sez. un., 13/02/2024, n. 3925);
pagina 10 di 15 a prescindere da altre considerazioni, il provvedimento giurisdizionale fornisce un'interpretazione giuridica della disciplina applicabile alla fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, sicché dall'enunciazione del principio di diritto non può comunque trarsi la nullità dedotta nel presente giudizio. E comunque il mutamento giurisprudenziale, che tra l'altro conduce a riconoscere la validità della servitù di parcheggio e di manovra in questione, come si evidenzierà in prosieguo, non può costituire motivo di nullità. L'infondatezza della domanda di nullità della costituzione della servitù comporta anche l'infondatezza della domanda di nullità delle clausole accessorie in materia di ripartizione delle spese di manutenzione e di gestione dei posti auto, avendo l'attore affermato tale nullità come conseguenza della nullità della costituzione della servitù.
3. Piuttosto, il principio di diritto sopra evidenziato – in base al quale lo schema normativo previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio
– rileva ai fini dell'accoglimento della domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento del fatto che con gli atti di compravendita delle unità immobiliari dell'edificio “Maison Du Bistrot A Vin” sono state costituite servitù di parcheggio e di manovra sulle aree sopra indicate.
A questo riguardo si evidenzia che: i) nell'atto di compravendita stipulato in data 12/01/2015 tra
, le parti hanno pattuito che “l'appartamento in oggetto CP_9 Parte_2
gode del diritto di utilizzo esclusivo del posto auto individuato con la sigla P2 (insistente sull'area censita catasto terreni di UR al foglio 40 mappale 131) quale appare graficamente rappresentato nell'elaborato planimetrico allegato sotto la lettera B all'atto a rogito notaio
[...]
di Morgex in data 29 dicembre 2003 repertorio n. 3762 registrata ad Aosta il 12 Persona_1
gennaio 2004 al n. 14 serie 1A e ivi trascritto il 12 gennaio 2004 al n. 408” (p. 3 del doc. 8 di parte attrice); ii) nell'atto di compravendita stipulato in data 15/02/2011 tra D.R.C. S.R.L. e gli acquirenti e è previsto che “nella vendita in oggetto è Parte_4 Parte_3
compresa la servitù di utilizzo esclusivo del posto auto, realizzato sulla area censita al catasto terreni al foglio 40 particella 131, individuato con la sigla P5 nella planimetria allegata sotto la lettera D, all'atto del notaio in data 29 dicembre 2003 con assunzione a Persona_1
proprio carico di tutti gli oneri ed obblighi derivanti e meglio precisati nell'atto stesso, atto ben noto alla parte acquirente, come la stessa conferma” (p. 3 e 4 del doc. 9 di parte attrice); iii) nell'atto di compravendita stipulato in data 17/12/2009 tra Parte_7
e risulta così pattuito: “la parte venditrice cede e Parte_1 Parte_7
trasferisce con il presente atto in favore di parte acquirente quale elemento essenziale Parte_1
pagina 11 di 15 ed inscindibile del presente atto e compresa nel prezzo come convenuto tra le parti, servitù esistente, di utilizzo esclusivo e perpetuo di un posto auto, in favore dell'alloggio di cui al foglio
40 particella 129 sub. 36 e gravante l'area censita al Catasto Terreni del Comune di UR foglio 40 particella 131 di are 2,45 (due virgola quarantacinque), come meglio individuato con la sigla 'P1' nella planimetria che al presente atto si allega sub 'D'; detta servitù risulta costituita con atto notaio di in data 1 dicembre 2004 repertorio 5303/2371 registrato Persona_1
ad Aosta il 18 dicembre 2004 al numero 2854 serie 1/T e trascritta ad Aosta - Agenzia del territorio
- Servizi di pubblicità immobiliare - in data 20 dicembre 2004 ai numeri 14210 di Generale e
10675 di Particolare. Parta acquirente contestualmente, anche i sensi per gli effetti di cui all'art. 1 comma 497 Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dichiara di costituire il detto posto auto quale pertinenza dell'immobile acquistato con il presente atto. In relazione a tale posto auto trasferito in servitù di uso parte venditrice dichiara che la società dante causa Controparte_10
dell'attuale parte venditrice) si è riservata il diritto di modificare il posizionamento di tale posto auto anche trasferendolo, se del caso, su altro mappale limitrofo sempre di proprietà della stessa società senza modificarne la superficie e garantendo comunque la continuità dell'uso dello stesso.
Ciascun titolare di posto auto è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso a propria cura e spese partecipando inoltre pro quota alle spese di gestione delle aree di manovra in concorso con tutti gli altri utenti dei posti auto” (p. 4 del doc. 7 di parte attrice).
Risulta inoltre dall'atto di compravendita tra il fallimento e Controparte_10
che la società convenuta ha acquistato l'“appezzamento di terreno Controparte_1 dell'estensione di metri quadrati 262 (duecentosessantadue) circa, caratterizzato da pavimentazione in asfalto e destinato a parcheggio delle unità abitative dell'edificio confinante distinto dalla particella 129, censito nel Catasto dei terreni del Comune di UR al foglio
40 con le particelle: 126 – Seminativo – Classe 1 – Are 0.17 – Reddito dominicale euro 0,03 –
Reddito agrario euro 0,05; 131 – Seminativo – Classe 1 – Are 2.45 – Reddito dominicale euro 0,44
– Reddito agrario euro 0,76; Confini: particelle 129, 132 e 133 del foglio 40 e Strada della
Villette” (p. 13 del doc. 10 di parte attrice), con l'ulteriore previsione che “La parte venditrice garantisce la proprietà dei beni venduti, l'inesistenza di cause di evizione e che gli stessi non sono gravati né da garanzie reali o da vincoli da pignoramento o da sequestro, né da oneri o da diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento, ad eccezione di: (…) b) servitù di utilizzo esclusivo del posto auto individuato con la sigla P2 costituita in data 29 dicembre 2003 per atto pagina 12 di 15 redatto dal notaio n.
3.762 di repertorio, trascritto ad Aosta il 12 gennaio Persona_1
2004 ai nn. 474 R.G. e 409 R.P., a carico del fondo distinto dalla particella 131 del foglio 40 del
Catasto dei terreni del Comune di UR (…) d) servitù di utilizzo esclusivo del posto auto individuato con la sigla P5 costituita in data 29 dicembre 2003 per atto redatto dal notaio
[...]
n. 3765 di repertorio e n. 1654 di raccolta, trascritto ad Aosta 11 19 gennaio Persona_1
2004 ai nn. 707 R.G. e 593 R.P., a carico del fondo distinto dalla particella 131 del foglio 40 del
Catasto dei terreni del Comune di UR (…) f) servitù di utilizzo esclusivo del posto auto individuato con la sigla P1 costituita in data 1 dicembre 2004 per atto redatto dal notaio
[...]
n. 5303 di repertorio e n. 2371 di raccolta, trascritto ad Aosta il 20 dicembre Persona_1
2004 ai nn. 14.210 R.G. e 10.675 R.P.,a carico del fondo distinto dalla particella 131 del foglio 40 del Catasto dei terreni del Comune di UR” (doc. 18 e ss. del doc. 10 di parte attrice).
Il contenuto delle pattuizioni di cui sopra, unitamente alle circostanze fattuali del caso di specie, portano a ravvisare nella fattispecie in esame la realitas che distingue il ius in re aliena dal diritto personale di godimento. Gli attori hanno acquistato un diritto di servitù volto ad una migliore utilizzazione degli appartamenti mediante la facoltà di parcheggiare l'auto vicino all'edificio
“Maison Du Bistrot A Vin” nel quale sono collocati. L'utilità a cui è teso l'asservimento del fondo di parte convenuta inerisce alle unità immobiliari e ciò è dimostrato anche dal fatto che trattasi di servitù precedente all'acquisto degli appartamenti da parte degli attori, ad evidenziare che non si tratta di un vantaggio al singolo proprietario;
gli attori hanno acquistato gli appartamenti sapendo dell'esistenza della servitù di parcheggio, debitamente riportata nell'atto di trasferimento e, nel caso di specie, la destinazione del terreno di parte convenuta a parcheggio delle unità abitative dell'edificio cui fanno parte gli alloggi degli attori trova riscontro nel sopra citato atto di compravendita di tale appezzamento da parte della società convenuta. Si osserva infine, che la pavimentazione del terreno è in asfalto, il parcheggio è vicino all'edificio cui appartengono gli appartamenti degli attori (si tratta di fondi confinanti) e i posti auto sono individuati nella planimetria (doc. 3 di parte attrice) allegata agli atti di compravendita delle unità immobiliari e richiamata altresì dall'atto di compravendita del fondo servente, come sopra riportato. Sussistono dunque tutti i requisiti per ritenere che con gli atti di compravendita sopra citati gli attori hanno acquistato un diritto di servitù di parcheggio (Cass. civ., sez. un., 13/02/2024, n. 3925), da intendersi come necessariamente comprensivo del diritto di compiere le operazioni di manovra sull'area antistante, a cui fanno, tra l'altro, riferimento l'atto di compravendita relativo all'unità
pagina 13 di 15 immobiliare di doc. 7 di parte attrice), nonché l'atto del 29/12/2003 con il quale Parte_1 la società costruttrice KAPPA IMMOBILIARE S.p.a. ha costituito in favore dell'unità immobiliare di la servitù di parcheggio sul posto auto P5 (doc. 4 di parte attrice), attualmente in CP_11
capo a e (doc. 9 di parte attrice, che rinvia Parte_3 Parte_4 all'atto del 29/12/2003 quanto agli oneri derivanti dalla predetta servitù).
4. Quanto alla domanda di spostamento del serbatoio di gas, la stessa non può essere accolta.
Si osserva infatti che gli attori asseriscono che il “bombolone” è stato interrato dalla costruttrice
KAPPA IMMOBILIARE S.P.A., dante causa della società convenuta, nel 2003 e che tutte le unità immobiliari sono state vendute dalla società costruttrice “nel corso degli ultimissimi giorni dell'anno 2003 e dei primi mesi di quello successivo” (v. p. 4 e 6 dell'atto di citazione), evidenziando anche nella nota 11 a piè di pagina che la vendita della prima unità risale al
29/12/2003; ne deriva che, poiché le servitù di parcheggio sono state costituite contestualmente alla vendita delle singole unità abitative, al momento della costituzione di tali servitù il era già presente in loco e siffatto stato dei luoghi è stato accettato dai titolari delle Parte_6 servitù, anche considerato che il è visibile. Gli stessi attori infatti affermano che il Parte_6
serbatoio in esame non è del tutto interrato, fuoriuscendo dal terreno lo sportello attraverso cui viene fatto rifornimento e “l'intera area occupata dal serbatoio è delimitata ai quatto lati da una staccionata in legno e, per la parte frontale, anche da un guard rail, una barriera metallica”. A prescindere da altre considerazioni, avendo gli attori accettato l'individuazione dei posti auto quale risultante dagli atti di compravendita delle unità immobiliari, nonostante la presenza del
“bombolone”, non è del pari possibile accogliere la domanda di spostamento dei posti auto in area diversa da quella individuata con i predetti atti di compravendita.
5. Tenuto conto dell'andamento della causa, nonché del fatto che la domanda di spostamento del “bombolone” o dei posti auto vengono respinte, le spese di causa comprese quelle di mediazione vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge la domanda di nullità proposta da parte attrice;
2. Dichiara che con l'atto di compravendita stipulato con Parte_2 CP_9
in data 12/01/2015 ha acquistato il diritto di servitù di parcheggio (e di manovra), in favore
[...]
dell'alloggio di cui al foglio 40 particella 129 sub. 44 e gravante l'area censita al Catasto Terreni
pagina 14 di 15 del Comune di UR foglio 40 particella 131, sul posto auto individuato con la sigla P2 rappresentato nell'elaborato planimetrico di cui al doc. 3 di parte attrice, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
3. Dichiara che e con l'atto di Parte_4 Parte_3
compravendita stipulato in data 15/02/2011 hanno acquistato il diritto di servitù di parcheggio (e di manovra), in favore dell'alloggio di cui al foglio 40 particella 129 sub. 43 e gravante l'area censita al Catasto Terreni del Comune di UR foglio 40 particella 131, sul posto auto individuato con la sigla P5 nell'elaborato planimetrico di cui al doc. 3 di parte attrice, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
4. Dichiara che on l'atto di compravendita stipulato in data 17/12/2009 ha Parte_1
acquistato il diritto di servitù di parcheggio (e di manovra), in favore dell'alloggio di cui al foglio
40 particella 129 sub. 36 e gravante l'area censita al Catasto Terreni del Comune di UR foglio 40 particella 131, sul posto auto individuato con la sigla 'P1' nell'elaborato planimetrico di cui al doc. 3 di parte attrice, da intendersi parte integrante della presente sentenza;
5. Respinge la domanda di spostamento del serbatoio di stoccaggio del gas c.d. “bombolone”
e quella relativa allo spostamento dei posti auto in posizione diversa da quella risultante dagli atti di compravendita.
6. Dichiara integralmente compensate le spese di causa comprese quelle di mediazione.
Così deciso in Aosta, 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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