Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 15 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9365/2024 R.G. vertente
TRA
in Parte_1
persona del Presidente e legale rapp.te Pagano Gennaro, rapp.to e difeso, dagli avv.ti Rizzo Nunzio e Rizzo Amalia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, (CF , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Montella Mario, come da produca in atti
OPPOSTO – contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.04.2024 la parte opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
303/2024 emesso in data 04/03/2024, RG 1446/2024, notificato il
08/03/2024, al fine di ottenerne la revoca. Ha proposto altresì domanda riconvenzionale, con condanna al risarcimento di tutti i danni nei confronti dell'opposto, quantificati nella misura di €. 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese.
1
In data 25.11.2024 la parte opponente, mediante note di trattazione scritta, ha depositato in giudizio il verbale di conciliazione n. 64/2024 del
23/9/2024, redatto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli dott.ssa Ciaramella, relativo anche alla causa, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, con il quale le parti hanno definito transattivamente ogni controversia tra le stesse insorta.
In particolare l'opponente ha evidenziato che l'art. 33 della conciliazione versata in atti, contiene espressa rinuncia al decreto ingiuntivo n.
303/2024, ed al successivo articolo 4, la conseguente rinuncia della all'opposizione ed alla domanda riconvenzionale proposta nel Parte_1 presente giudizio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della parte opposta, citata ritualmente dalla parte opponente.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto della conciliazione versata in atti.
La cessazione della materia del contendere si verifica, difatti, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni
2 delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n.
22446/2016; n. 6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.
21757/2021).
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. (Cass. 20 maggio 1998,
n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n.
4714).
Come già evidenziato, dalla conciliazione prodotta nel novembre 2024, le parti della presente controversia le parti hanno definito transattivamente ogni controversia ed, in particolare, è stata convenuta la rinuncia esplicita del Sig. al decreto ingiuntivo n. 303/2024; al successivo CP_1 articolo 4 le parti hanno convenuto la conseguente rinuncia della all'opposizione ed alla domanda riconvenzionale proposta nel Parte_1 presente giudizio.
Dalla conciliazione versata in atti risulta che è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto richiesto in via monitoria nel presente giudizio.
Per tali motivi va revocato il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio e va dichiarata la cessata materia del contendere.
3 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, il 15/01/25 – 3/2/2025
Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 03/02/2025 in
Cancelleria
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