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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE – nella persona del giudice monocratico, dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6074 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altri istituti del diritto delle locazioni” e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall' avvocato Parte_1 C.F._1
stabilito SA BO, che agisce di intesa con l'avv. Raffaella Maio, presso il cui studio sito in
Aversa alla via F. Saporito n. 58 risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato dall'Avv. Domenico Pignetti e Controparte_1
Avv. Giuseppe Nerone, elett.te domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE' quale RISCOSSIONE Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avvocato Roberto Russo, presso il cui studio in Caivano alla via Gramsci n. 35, risulta elett.te domiciliato giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 RG 6074/2024
CONCLUSIONI:
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 25.11.2025, il procuratore di parte ricorrente e il procuratore del concludevano come da Controparte_1
rispettivi atti e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.07.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 147/24 Cod. Ident. 85 del 21/05/24, emesso dalla quale concessionario per la riscossione del Comune di CP_2
Aversa per l'importo di euro 8.817,44 a titolo di indennità di occupazione, da parte del ricorrente, dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Aversa alla via San Lorenzo, n° 75, fabbricato A, scala B.
OT IC, in via preliminare, contestava di essere occupante abusiva dell'immobile ma deduceva di occupare lo stesso quale conduttore in ragione del contratto di locazione stipulato con l'Ente Comunale in data 22.08.1989.
Nel merito, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto il credito oggetto dell'avviso di accertamento, a dire del ricorrente, era già stato oggetto di altro giudizio pendente tra le parti ed in tale giudizio vi era stata la sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento.
Peraltro, eccepiva altresì l'illegittima condotta tenuta dal e dalla Controparte_1 CP_2
per il frazionamento del credito integrando tale condotta, a dire del ricorrente, un abuso del diritto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1. In via pregiudiziale, si chiede l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/147 del 21/05/24
Cod. Ident. 85, inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva, con pedissequa condanna alle spese delle parti convenute in solido;
2. In via preliminare, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/147 del
21/05/24 Cod. Ident. 85 così come notificato, poiché del tutto illegittimo, per i motivi spiegati nel presente giudizio.
3. Nel merito, si chiede di condannare le parti resistente per abuso del diritto e frazionamento del credito così come richiesto per i motivi spiegati nel presente giudizio… 4. Sempre nel merito si chiede la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc delle parti avversa per i motivi dedotti in narrativa.
5. in ogni caso, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
2 RG 6074/2024
2. Si costituivano il e la insistendo per il rigetto della Controparte_1 CP_2
domanda formulata dal ricorrente.
3. Con ordinanza del 24.02.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'accertamento impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
25.11.2025 per la discussione, udienza poi sostituita dalla concessione alle parti dei termini per note ex art. 127 ter c.p.c.
4. Ciò posto, la domanda rivolta avverso l'avviso di accertamento esecutivo è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, dovendo essere unicamente rideterminato il credito in favore del Controparte_1
5. Vanno esaminate, in via preliminare, le eccezioni sollevate dalla circa la CP_2
competenza dell'intestato Tribunale nonché l'ammissibilità del ricorso.
In particolare, contrariamente a quanto assume la non sussiste la competenza del CP_2
Giudice di Pace trattandosi di controversia avente ad oggetto un contratto di locazione sicché sussiste, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale.
Peraltro, l'opposizione, soggetta ex art. 32 del citato D.lgs. n. 150/2011 al rito ordinario, è anzitutto tempestiva, in quanto non soggetta a termini decadenziali (cfr. l'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910).
5.1. Tanto doverosamente chiarito, nel merito, dai documenti in atti non risulta fondata la doglianza del ricorrente secondo cui le somme oggetto dell'avviso di accertamento in questa sede impugnato (n. 147/2024) siano state già oggetto del giudizio R.G. n. 6711/2023.
Difatti, dalla lettura del ricorso introduttivo depositato da in tale Parte_1
procedimento, emerge che quest'ultimo ha contestato l'avviso di accertamento n. 49/2023 del
29.05.2023.
Dall'esame del provvedimento summenzionato, emerge che le somme ingiunte erano state quantificate dall'Ente Comunale nelle diffide notificate al ricorrente in data 21.10.2018 (prot
4750/23 – PM del 23.10.2018) e il successivo 12.02.2019 (prot° 411/23-PM del 24/01/2019).
Dalla prospettazione fattuale dello stesso ricorrente nonché dalla lettura delle diffide inoltrate, poste a sostegno dell'avviso di accertamento n. 49/2023 (non oggetto del presente giudizio) emerge, in maniera chiara ed evidente, che il credito ingiunto aveva ad oggetto le somme relative all'occupazione dell'immobile dal 01.01.2004 al 31.08.2018.
3 RG 6074/2024
5.2 Di contro, il provvedimento impugnato nel presente procedimento scaturisce dalla messa in mora notificata al ricorrente in data 2.12.2022 (prot. n. 51061 del 14.10.2022) con la quale veniva richiesto il pagamento dei canoni di locazione dal 01.09.2018 al 31.12.2021.
Da ciò consegue che la pretesa creditoria oggetto del presente procedimento è differente rispetto a quella oggetto del giudizio RG n. 6711/2023 sicché, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, il e la , a fronte del provvedimento di Controparte_1 CP_2
sospensione disposto dal Tribunale, non avevano alcun obbligo di emettere l'avviso di accertamento trattandosi, come detto, di crediti distinti e separati in quanto aventi ad oggetto differenti periodo e mensilità.
6. Neppure sussiste il lamentato abuso del diritto da parte dei resistenti come eccepito dal ricorrente in quanto le somme ingiunte sono relative a occupazioni perpetrate in un lasso di tempo diverso e successivo a quelle indicate in ricorso.
Tra l'altro, persistendo l'inadempimento del ricorrente all'obbligo di pagamento del canone, va da sé che il locatore, per il tramite del concessionario debba ingiungere il pagamento CP_2
delle somme man mano maturate sicché non si ravvisa alcun frazionamento illegittimo del credito.
7. Tanto doverosamente chiarito in merito alle eccezioni sollevate da nel Parte_1
ricorso introduttivo, occorre evidenziare che ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in disamina, va detto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Al riguardo, in tema di riscossione, l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile
1910, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2,
d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato: la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. è dunque limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento ai dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata
4 RG 6074/2024
in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr.
Cass., n. 9989/2016, Cass., n. 22792/2011).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione”
(conf. Cass. n. 2355/2019), con la precisazione che l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, come nel caso di specie, resta ferma la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale (Cass. n. 3341 del
2009).
Ragion per cui, il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A., sicché l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto “non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento” (in questi termini, di recente, Cass. civ., sez.
III, 08/02/2023, n. 3843; conf. Cass., n. 9381/2021; Cass., n. 16470/2020; Cass., n. 29653/2017; nei medesimi termini, Cass. civ., sez. I, 03/11/2011, n. 22792 che si richiama a Cass., n.
19194/2006 e n. 14812/2010), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, di una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (Cass., n. 12674/2016 richiamata da Cass. civ., sez.
III, 26/07/2022, n. 23346).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il
Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale che, nel presente giudizio, riveste la qualità di attore sostanziale.
In altri e più chiari termini, ancorché il ricorrente non abbia contestato il “quantum” della pretesa creditoria, tenuto conto del contratto di locazione in atti e della qualità di attore
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sostanziale rivestita dall'Ente Comunale, occorre procedere a verificare la correttezza del credito oggetto dell'avviso di accertamento.
7.1 In questi termini, l'opposizione, come anticipato, è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Orbene, il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, posto che, effettivamente, per circostanza incontestata,
l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte negoziale, ossia in base al contratto di locazione del 22/08/1989, come era da attendersi, ma in base a parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame, ove sussiste un rapporto contrattuale vincolante per le parti.
Stando, quindi, a quanto previsto nel citato contratto di locazione, l'ente impositore avrebbe dovuto quantificare il credito in questione in lire 173.258 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non già in base ai parametri OMI.
Va, pertanto, accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2024/147 del 21/05/24 Cod. Ident. 85, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Deve, quindi, procedersi alla rideterminazione del credito in questa sede contestato da parte del ricorrente applicando gli indici ISTAT FOI disponibili sul sito ufficiale ISTAT nella sezione Prezzi al consumo – Indici FOI (senza tabacchi).
Sotto tale profilo, dato atto che il mancato pagamento del canone si è protratto dal
01.09.2018 al 31.12.2021 tenuto conto dell'importo del canone mensile di lire 173.258 rivalutato (pari ad € 89,48 iniziali ossia dal 22-8-1989) si ricava il seguente prospetto di calcolo:
Da ciò consegue che, il credito deve ritenersi limitato al mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo ricompreso dal 01.09.2018 al 31.12.2021 (cui fa riferimento l'avviso di accertamento) tenuto conto dell'importo mensile indicato, moltiplicato per le mensilità non versate in relazione a ciascun anno di riferimento (comprensivo di adeguamento Istat).
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Ne deriva, quindi, per le morosità maturate sino a dicembre 2021 (per un totale di 40 mensilità), l'importo complessivo è pari ad euro €.6.168,75=, oltre interessi dalle singole mensilità sino al soddisfo.
7.2 Per completezza, appare il caso di rilevare che il ricorrente ha depositato in atti delle ricevute di pagamento senza, tuttavia, eccepire siffatta circostanza nel corpo dell'atto e senza formulare alcuna domanda suffragata da tale documentazione sicché di tali documenti, che potrebbero condurre, in astratto, ad una riduzione del credito, non se ne può tener conto nel presente giudizio.
Ed infatti, in primo luogo, non è stata eccepita l'insussistenza del credito per l'intervenuto pagamento né formulata, nel ricorso, alcuna domanda in tal senso sicché in ossequio al principio dispositivo, è precluso al Tribunale di rilevare d'ufficio circostanze estintive del diritto rimesse alla disponibilità delle parti.
In altri termini, non avendo formulato alcuna contestazione nel ricorso, è precluso al
Tribunale ipotizzare che il ricorrente con il deposito delle ricevute di pagamento abbia voluto eccepire l'estinzione parziale dell'obbligazione per intervenuto pagamento.
In secondo luogo, in giurisprudenza è stato più volte osservato che “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.” (cfr. Cass.
3022/2018).
Nel caso di specie, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, l'eventuale eccezione di pagamento che, come detto, mai è stata esplicitata dal ricorrente, non può essere esaminata non essendo possibile “che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità.”
8. Stante il rigetto della domanda di accertamento e la sussistenza di un credito in capo al ancorché di poco inferiore a quello oggetto dell'avviso di accertamento Controparte_1
(€.6.168,75 a fronte di € 8.817,44) le spese di lite possono essere compensate per un quarto,
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ciò mentre, per la restante parte, seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico.
Le spese si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014 per la semplicità della controversia, considerando il valore della causa in base al decisum e l'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi.
Nei confronti della non si procederà al riconoscimento delle spese di lite relative CP_2
alla fase istruttoria (non tenutasi) né di quella decisionale non essendo stato depositato alcun atto processuale nella fase conclusionale dall'Avv. Roberto Russo, in favore del quale le spese vanno liquidate avendo chiesto la relativa attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, conseguentemente, annulla l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2024/147 del 21.05.2024 (cod. 85);
b) Per l'effetto, accerta che è tenuto a corrispondere in favore del Parte_1 [...]
nella persona del Sindaco l.r.p.t., la somma di euro=€.6.168,75= oltre interessi CP_5
dalle singole mensilità sino all'effettivo soddisfo;
c) compensa per un quarto le spese di lite e per la restante parte condanna Parte_1
al pagamento in favore del in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in €.1.275,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge;
d) compensa per un quarto le spese di lite e per la restante parte condanna Parte_1
al pagamento in favore di quale Concessionario Della Riscossione Coattiva Controparte_2
Del Comune in persona del legale rapp.te p. t., al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in €.636,75= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Roberto Russo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE – nella persona del giudice monocratico, dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6074 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altri istituti del diritto delle locazioni” e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall' avvocato Parte_1 C.F._1
stabilito SA BO, che agisce di intesa con l'avv. Raffaella Maio, presso il cui studio sito in
Aversa alla via F. Saporito n. 58 risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato dall'Avv. Domenico Pignetti e Controparte_1
Avv. Giuseppe Nerone, elett.te domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE' quale RISCOSSIONE Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avvocato Roberto Russo, presso il cui studio in Caivano alla via Gramsci n. 35, risulta elett.te domiciliato giusta procura in atti;
RESISTENTE
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CONCLUSIONI:
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 25.11.2025, il procuratore di parte ricorrente e il procuratore del concludevano come da Controparte_1
rispettivi atti e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.07.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 147/24 Cod. Ident. 85 del 21/05/24, emesso dalla quale concessionario per la riscossione del Comune di CP_2
Aversa per l'importo di euro 8.817,44 a titolo di indennità di occupazione, da parte del ricorrente, dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Aversa alla via San Lorenzo, n° 75, fabbricato A, scala B.
OT IC, in via preliminare, contestava di essere occupante abusiva dell'immobile ma deduceva di occupare lo stesso quale conduttore in ragione del contratto di locazione stipulato con l'Ente Comunale in data 22.08.1989.
Nel merito, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto il credito oggetto dell'avviso di accertamento, a dire del ricorrente, era già stato oggetto di altro giudizio pendente tra le parti ed in tale giudizio vi era stata la sospensione dell'efficacia dell'avviso di accertamento.
Peraltro, eccepiva altresì l'illegittima condotta tenuta dal e dalla Controparte_1 CP_2
per il frazionamento del credito integrando tale condotta, a dire del ricorrente, un abuso del diritto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1. In via pregiudiziale, si chiede l'immediata sospensione dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/147 del 21/05/24
Cod. Ident. 85, inaudita altera parte, per tutto quanto evidenziato in parte motiva, con pedissequa condanna alle spese delle parti convenute in solido;
2. In via preliminare, si chiede di disporre la nullità dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n° 2024/147 del
21/05/24 Cod. Ident. 85 così come notificato, poiché del tutto illegittimo, per i motivi spiegati nel presente giudizio.
3. Nel merito, si chiede di condannare le parti resistente per abuso del diritto e frazionamento del credito così come richiesto per i motivi spiegati nel presente giudizio… 4. Sempre nel merito si chiede la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc delle parti avversa per i motivi dedotti in narrativa.
5. in ogni caso, con condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
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2. Si costituivano il e la insistendo per il rigetto della Controparte_1 CP_2
domanda formulata dal ricorrente.
3. Con ordinanza del 24.02.2025 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'accertamento impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
25.11.2025 per la discussione, udienza poi sostituita dalla concessione alle parti dei termini per note ex art. 127 ter c.p.c.
4. Ciò posto, la domanda rivolta avverso l'avviso di accertamento esecutivo è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, dovendo essere unicamente rideterminato il credito in favore del Controparte_1
5. Vanno esaminate, in via preliminare, le eccezioni sollevate dalla circa la CP_2
competenza dell'intestato Tribunale nonché l'ammissibilità del ricorso.
In particolare, contrariamente a quanto assume la non sussiste la competenza del CP_2
Giudice di Pace trattandosi di controversia avente ad oggetto un contratto di locazione sicché sussiste, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale.
Peraltro, l'opposizione, soggetta ex art. 32 del citato D.lgs. n. 150/2011 al rito ordinario, è anzitutto tempestiva, in quanto non soggetta a termini decadenziali (cfr. l'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910).
5.1. Tanto doverosamente chiarito, nel merito, dai documenti in atti non risulta fondata la doglianza del ricorrente secondo cui le somme oggetto dell'avviso di accertamento in questa sede impugnato (n. 147/2024) siano state già oggetto del giudizio R.G. n. 6711/2023.
Difatti, dalla lettura del ricorso introduttivo depositato da in tale Parte_1
procedimento, emerge che quest'ultimo ha contestato l'avviso di accertamento n. 49/2023 del
29.05.2023.
Dall'esame del provvedimento summenzionato, emerge che le somme ingiunte erano state quantificate dall'Ente Comunale nelle diffide notificate al ricorrente in data 21.10.2018 (prot
4750/23 – PM del 23.10.2018) e il successivo 12.02.2019 (prot° 411/23-PM del 24/01/2019).
Dalla prospettazione fattuale dello stesso ricorrente nonché dalla lettura delle diffide inoltrate, poste a sostegno dell'avviso di accertamento n. 49/2023 (non oggetto del presente giudizio) emerge, in maniera chiara ed evidente, che il credito ingiunto aveva ad oggetto le somme relative all'occupazione dell'immobile dal 01.01.2004 al 31.08.2018.
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5.2 Di contro, il provvedimento impugnato nel presente procedimento scaturisce dalla messa in mora notificata al ricorrente in data 2.12.2022 (prot. n. 51061 del 14.10.2022) con la quale veniva richiesto il pagamento dei canoni di locazione dal 01.09.2018 al 31.12.2021.
Da ciò consegue che la pretesa creditoria oggetto del presente procedimento è differente rispetto a quella oggetto del giudizio RG n. 6711/2023 sicché, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, il e la , a fronte del provvedimento di Controparte_1 CP_2
sospensione disposto dal Tribunale, non avevano alcun obbligo di emettere l'avviso di accertamento trattandosi, come detto, di crediti distinti e separati in quanto aventi ad oggetto differenti periodo e mensilità.
6. Neppure sussiste il lamentato abuso del diritto da parte dei resistenti come eccepito dal ricorrente in quanto le somme ingiunte sono relative a occupazioni perpetrate in un lasso di tempo diverso e successivo a quelle indicate in ricorso.
Tra l'altro, persistendo l'inadempimento del ricorrente all'obbligo di pagamento del canone, va da sé che il locatore, per il tramite del concessionario debba ingiungere il pagamento CP_2
delle somme man mano maturate sicché non si ravvisa alcun frazionamento illegittimo del credito.
7. Tanto doverosamente chiarito in merito alle eccezioni sollevate da nel Parte_1
ricorso introduttivo, occorre evidenziare che ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in disamina, va detto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la P.A. convenuta in giudizio di opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 (oggi art. 32 D.lgs n. 150/2011) è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Al riguardo, in tema di riscossione, l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile
1910, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2,
d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato: la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. è dunque limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento ai dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata
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in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr.
Cass., n. 9989/2016, Cass., n. 22792/2011).
In altri termini, “con l'impugnazione del titolo esecutivo stragiudiziale, l'opponente invoca l'accertamento negativo della pretesa ivi manifestata, sicché il giudice ha il potere/dovere di accertare il rapporto sostanziale, nonostante l'eventuale accertata illegittimità dell'ingiunzione”
(conf. Cass. n. 2355/2019), con la precisazione che l'amministrazione può proporre una domanda riconvenzionale di condanna, per l'ipotesi di accertamento dell'illegittimità formale dell'ingiunzione, ma ove tale domanda non sia proposta, come nel caso di specie, resta ferma la necessità che si proceda al mero accertamento del rapporto sostanziale (Cass. n. 3341 del
2009).
Ragion per cui, il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A., sicché l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto “non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento” (in questi termini, di recente, Cass. civ., sez.
III, 08/02/2023, n. 3843; conf. Cass., n. 9381/2021; Cass., n. 16470/2020; Cass., n. 29653/2017; nei medesimi termini, Cass. civ., sez. I, 03/11/2011, n. 22792 che si richiama a Cass., n.
19194/2006 e n. 14812/2010), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, di una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (Cass., n. 12674/2016 richiamata da Cass. civ., sez.
III, 26/07/2022, n. 23346).
Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il
Tribunale è tenuto a valutare la pretesa sostanziale dell'amministrazione comunale che, nel presente giudizio, riveste la qualità di attore sostanziale.
In altri e più chiari termini, ancorché il ricorrente non abbia contestato il “quantum” della pretesa creditoria, tenuto conto del contratto di locazione in atti e della qualità di attore
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sostanziale rivestita dall'Ente Comunale, occorre procedere a verificare la correttezza del credito oggetto dell'avviso di accertamento.
7.1 In questi termini, l'opposizione, come anticipato, è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Orbene, il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità, posto che, effettivamente, per circostanza incontestata,
l'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto non è stata effettuata dal in base alla fonte negoziale, ossia in base al contratto di locazione del 22/08/1989, come era da attendersi, ma in base a parametri dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI), non applicabili nella fattispecie in esame, ove sussiste un rapporto contrattuale vincolante per le parti.
Stando, quindi, a quanto previsto nel citato contratto di locazione, l'ente impositore avrebbe dovuto quantificare il credito in questione in lire 173.258 mensili, con adeguamento Istat a partire dall'anno successivo e non già in base ai parametri OMI.
Va, pertanto, accolta l'opposizione con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2024/147 del 21/05/24 Cod. Ident. 85, in considerazione dell'illegittimità dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
Deve, quindi, procedersi alla rideterminazione del credito in questa sede contestato da parte del ricorrente applicando gli indici ISTAT FOI disponibili sul sito ufficiale ISTAT nella sezione Prezzi al consumo – Indici FOI (senza tabacchi).
Sotto tale profilo, dato atto che il mancato pagamento del canone si è protratto dal
01.09.2018 al 31.12.2021 tenuto conto dell'importo del canone mensile di lire 173.258 rivalutato (pari ad € 89,48 iniziali ossia dal 22-8-1989) si ricava il seguente prospetto di calcolo:
Da ciò consegue che, il credito deve ritenersi limitato al mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo ricompreso dal 01.09.2018 al 31.12.2021 (cui fa riferimento l'avviso di accertamento) tenuto conto dell'importo mensile indicato, moltiplicato per le mensilità non versate in relazione a ciascun anno di riferimento (comprensivo di adeguamento Istat).
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Ne deriva, quindi, per le morosità maturate sino a dicembre 2021 (per un totale di 40 mensilità), l'importo complessivo è pari ad euro €.6.168,75=, oltre interessi dalle singole mensilità sino al soddisfo.
7.2 Per completezza, appare il caso di rilevare che il ricorrente ha depositato in atti delle ricevute di pagamento senza, tuttavia, eccepire siffatta circostanza nel corpo dell'atto e senza formulare alcuna domanda suffragata da tale documentazione sicché di tali documenti, che potrebbero condurre, in astratto, ad una riduzione del credito, non se ne può tener conto nel presente giudizio.
Ed infatti, in primo luogo, non è stata eccepita l'insussistenza del credito per l'intervenuto pagamento né formulata, nel ricorso, alcuna domanda in tal senso sicché in ossequio al principio dispositivo, è precluso al Tribunale di rilevare d'ufficio circostanze estintive del diritto rimesse alla disponibilità delle parti.
In altri termini, non avendo formulato alcuna contestazione nel ricorso, è precluso al
Tribunale ipotizzare che il ricorrente con il deposito delle ricevute di pagamento abbia voluto eccepire l'estinzione parziale dell'obbligazione per intervenuto pagamento.
In secondo luogo, in giurisprudenza è stato più volte osservato che “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.” (cfr. Cass.
3022/2018).
Nel caso di specie, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, l'eventuale eccezione di pagamento che, come detto, mai è stata esplicitata dal ricorrente, non può essere esaminata non essendo possibile “che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità.”
8. Stante il rigetto della domanda di accertamento e la sussistenza di un credito in capo al ancorché di poco inferiore a quello oggetto dell'avviso di accertamento Controparte_1
(€.6.168,75 a fronte di € 8.817,44) le spese di lite possono essere compensate per un quarto,
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ciò mentre, per la restante parte, seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico.
Le spese si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014 per la semplicità della controversia, considerando il valore della causa in base al decisum e l'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi.
Nei confronti della non si procederà al riconoscimento delle spese di lite relative CP_2
alla fase istruttoria (non tenutasi) né di quella decisionale non essendo stato depositato alcun atto processuale nella fase conclusionale dall'Avv. Roberto Russo, in favore del quale le spese vanno liquidate avendo chiesto la relativa attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, conseguentemente, annulla l'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniale n. 2024/147 del 21.05.2024 (cod. 85);
b) Per l'effetto, accerta che è tenuto a corrispondere in favore del Parte_1 [...]
nella persona del Sindaco l.r.p.t., la somma di euro=€.6.168,75= oltre interessi CP_5
dalle singole mensilità sino all'effettivo soddisfo;
c) compensa per un quarto le spese di lite e per la restante parte condanna Parte_1
al pagamento in favore del in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, che liquida in €.1.275,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge;
d) compensa per un quarto le spese di lite e per la restante parte condanna Parte_1
al pagamento in favore di quale Concessionario Della Riscossione Coattiva Controparte_2
Del Comune in persona del legale rapp.te p. t., al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in €.636,75= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Roberto Russo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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