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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2605/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
EO e dell'avv. SILVIA RISALITI
RICORRENTE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
ROMANO DEL RE e dell'avv. MARCO ROSAI
RESISTENTE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 24/06/2025:
Il procuratore di ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo, Parte_1 pertanto: «previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: · accertare e dichiarare l'esistenza dell'affidamento dell'incarico professionale all'Ingegnere da parte del Parte_1 CP_1
· per l'effetto condannare il in persona
[...] Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore al pagamento della somma di € 60.000 oltre a Ingegneri Controparte_3 CP_4
(4%) ed Iva (22%) per prestazioni professionali, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adito dichiari non dovuti gli onorari dell'Ing. Parte_1 per la pratica SuperSisma bonus si chiede la condanna del al
[...] Parte_2 pagina 1 di 6 rimborso delle spese per i collaboratori pari ad Euro 10.156,74, come allegate (doc. 10), oltre al fondo spese previsto di Euro 4.000,00 oltre Iva risultante dal verbale assembleare come allegato (doc. 2 punto 4) oltre alla spese di mediazione di Euro 341,60 (doc.12). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.».
Il procuratore del ha concluso come da comparsa di costituzione, Controparte_1 chiedendo, pertanto: «contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, IN TESI accertare e dichiarare che il compenso dovuto dal all'Ing. Controparte_5
è pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1 attorea. IN DENEGATA IPOTESI quantificare il compenso dovuto al professionista nel rispetto dei parametri del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13 e per l'effetto rigettare la domanda attorea. IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2024 ha chiesto che fosse accertata e Parte_1 dichiarata l'esistenza dell'affidamento di un incarico professionale da parte del CP_1
, per l'effetto, che il medesimo fosse condannato al pagamento della somma di euro
[...]
60.000,00 oltre accessori di legge, ovvero, in subordine, al rimborso delle spese sostenute per euro 10.156,74, oltre al fondo spese di euro 4.000,00 e alle spese di mediazione di euro 341,60.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di essere stato incaricato dal nel mese di ottobre 2021, di Controparte_1 redigere uno studio di fattibilità per il consolidamento sismico dello stabile condominiale;
- che, su richiesta del , aveva verificato la possibilità di accedere al SuperSisma Bonus CP_1
110% di cui alla legge n. 77/2020;
- che, con delibera assembleare del 07/04/2022, il condominio aveva deliberato l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo;
- di aver ricevuto, in data 15/11/2022, procura per il deposito delle pratiche esecutive e di aver sostenuto spese vive per euro 10.156,74 (comprensive del compenso di collaboratori);
- di aver depositato in data 23/11/2022, il progetto esecutivo, consentendo al condominio di rispettare i termini per l'accesso al beneficio fiscale;
- che, nonostante l'attività svolta, il compenso professionale non era stato corrisposto, nonostante le richieste inoltrate;
- che il tentativo di mediazione esperito si era concluso con esito negativo.
Si è costituito in giudizio he ha dedotto ed eccepito che: Controparte_1
pagina 2 di 6 - non era mai stato formalizzato alcun incarico professionale in favore del ricorrente, né era stato concordato un compenso di euro 60.000,00;
- che l'unico incarico conferito riguardava la presentazione della pratica per il SuperSisma Bonus, con un compenso pattuito di euro 4.000,00 oltre accessori, da corrispondere solo in caso di mancata esecuzione dei lavori;
- che l'attività svolta dal ricorrente era stata generica e non adeguata alle caratteristiche strutturali dell'edificio;
- che il progetto presentato non era idoneo a garantire l'accesso al beneficio fiscale;
- che le spese per i collaboratori non erano documentate e che non era stata emessa alcuna fattura;
- che, in ogni caso, il compenso eventualmente dovuto doveva essere determinato secondo i parametri del D.M. 17 giugno 2016, come modificato dal d.lgs. 36/2023, e non poteva superare euro 19.555,52.
Il ha, quindi, concluso in via principale, per l'accertamento che il Controparte_1 compenso dovuto fosse pari ad euro 4.000,00 oltre accessori e, per l'effetto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la quantificazione del compenso secondo i parametri normativi sopra indicati.
Svolto l'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata istruita sulle produzioni documentali. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 24/06/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda principale è parzialmente fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento, nei termini di cui in appresso.
È pacifico tra le parti che non sia mai stata la stipula di un patto scritto recante la determinazione del compenso. Nondimeno, la questione risulta affrontata, alla presenza anche di Parte_1
nel corso dell'assemblea condominiale del 7 aprile 2022, il cui verbale è stato prodotto in
[...] giudizio (doc. 2 fasc. . Pt_1
Per miglior intelligenza, si riporta testualmente la verbalizzazione assembleare , sul punto n. 2 all'ODG
“(Aggiornamento sullo studio di fattibilità e di predisposizione del piano operativo per il risanamento del fabbricato mediante un intervento in sismabonus (collegamento online con l'ing. )”: Parte_1
«È in collegamento in assemblea l'ing. e l'arch. tecnici che Parte_1 Persona_1
l'amministratore ha interessato per valutare un progetto di riqualificazione del fabbricato in sismabonus, utilizzando cioè un sistema che permetta di eseguire un miglioramento sismico dell'edificio potendo sfruttare il plafond per legge disponibile pari a 96.000,00 euro per cad. unità. Ciò, secondo questo pagina 3 di 6 principio, permetterebbe di eseguire il completo rifacimento delle facciate, ovvero lo smantellamento dell'attuale rivestimento per eseguire un nuovo intonaco armato (fibrorinforzato). L'assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito all'affidamento dell'incarico per eseguire il progetto esecutivo, previo rilascio di una breve relazione sull'oggetto e sulle modalità esecutive. L'ingegnere fa presente che il progetto esecutivo potrebbe essere supportato economicamente da un fondo spese di euro 4.000,00 oltre iva di legge ed eventuali bollettini per la presentazione delle pratiche, tenuto conto che l'equivalente quota dovrà essere versata tramite costituzione di fondo cassa ripartito per millesimi generali di proprietà, soltanto se l'assemblea dovesse disapprovare il progetto redatto, ovvero decidere di non procedere con i lavori;
viceversa il compenso suddetto rientrerebbe nelle procedure del sismabonus, soggetto quindi alle previste agevolazioni fiscali. L'assemblea, preso atto di quanto esposto delibera nel seguente modo: all'unanimità viene deliberato di procedere con l'affidamento dell'incarico tecnico sopra descritto, da sottoporre a valutazione e nuova delibera di approvazione per le fasi esecutive, non appena pronto e possibile.» (doc. 2 fasc. EO).
Osserva il Tribunale che dalla verbalizzazione assembleare (la cui conformità alle dichiarazioni rese non è contestata), ancorché con terminologia non sempre perspicua, risulta il raggiungimento dell'accordo sulla corresponsione di un “fondo spese” (rectius, un acconto) di € 4,000,00 oltre iva, da porsi in ultima analisi a carico dei condomini nel caso in cui non si fosse proceduto all'esecuzione dei lavori, e, altrimenti, da farsi rientrare nel meccanismo agevolativo e, pertanto, a carico dell'erario. Non vi fu, all'assemblea del 7 aprile 2022 alcun accordo in merito al compenso complessivo (verosimilmente di scarso interesse, essendo a carico dello Stato, e da determinarsi secondo gli opportuni parametri), bensì solo su tale “fondo spese”.
Orbene, in merito d esso, l'in idem placitum fu che «l'equivalente quota dov[esse] essere versata tramite costituzione di fondo cassa ripartito per millesimi generali di proprietà, soltanto se l'assemblea dovesse disapprovare il progetto redatto, ovvero decidere di non procedere con i lavori». Ancorché la formulazione della pattuizione risulti difficile, l'unico significato che appare possibile attribuire ad essa è che, nel caso in cui il progetto non venisse approvato, ovvero l'assemblea non avesse ritenuto di procedere con i lavori, la corresponsione della somma di € 4.000,00 avrebbe dovuto ritenersi satisfattiva per il professionista, senza il diritto ad ulteriori compensi. Invero, una simile previsione, altrimenti, risulterebbe superflua: giacché priva di funzione pratica: se, in caso di mancata approvazione del progetto o di rinuncia all'intervento, il professionista avesse comunque potuto pretendere un compenso ulteriore, la previsione che il fondo spese sarebbe risultato a carico del sarebbe priva di utilità e di CP_1 coerenza sistematica.
La clausola, pertanto, deve essere interpretata nel senso che il compenso dovuto all'ingegnere, in caso di mancata esecuzione dei lavori, fosse limitato alla somma di € 4.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo per l'attività svolta, comprensiva dello studio di fattibilità e della predisposizione delle pratiche amministrative necessarie. Le parti, pertanto, con una valutazione la cui convenienza non è sindacabile dal giudice, e con una pattuizione che le vincola nei termini di cui all'art. 1372 c.c., risultano aver pagina 4 di 6 condizionato la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista alla decisione del condominio di “procedere con i lavori”.
Orbene, ciò su cui vi è controversia, come emerso anche in sede di interrogatorio libero, è sino a quale momento il , deliberando di non procedere oltre, avrebbe potuto giovarsi della forfettizazione CP_1 del compenso del professionista: questi ha sostenuto che il limite di applicazione del compenso ridotto fosse circoscritto alla sola fase preliminare di studio di fattibilità, già esaurita prima dell'assemblea del 7 aprile 2022, e che, a seguito di detta assemblea, fosse stato conferito un incarico ulteriore per la redazione del progetto esecutivo, con conseguente diritto al compenso pieno secondo i parametri professionali.
L'argomento non persuade, contrastando con la stessa verbalizzazione assembleare e con l'ulteriore documentazione in atti. Dalla prima, invero, risulta che l'assemblea fossa stata invitata a «deliberare in merito all'affidamento dell'incarico per eseguire il progetto esecutivo, previo rilascio di una breve relazione sull'oggetto e sulle modalità esecutive» e abbia effettivamente «deliberato di procedere con l'affidamento dell'incarico tecnico sopra descritto, da sottoporre a valutazione e nuova delibera di approvazione per le fasi esecutive» e che la richiesta relazione, con oggetto Parte_3
” (doc. 1 fasc.
[...] Controparte_6 Controparte_5 CP_5
, in quanto datata 18.7.22, sia stata predisposta successivamente rispetto all'assemblea. Pt_1
Segnalato che non risulta documentata una «nuova delibera di approvazione per le fasi esecutive», è comunque pacifico che, per questioni relative all'appalto con il general contractor, e alla riduzione della quota di intervenuto coperta dalla finanza pubblica, i lavori oggetto dell'incarico al professionista non siano stati realizzati, come risulta peraltro dal verbale dell'assemblea del 13 dicembre 2023 (doc. 8 fasc.
, con ciò rientrandosi nel campo di applicazione della clausola condizionale, che deduceva, Pt_1 quale evento condizionale, la decisione assembleare di non procedere oltre.
Il compenso del professionista deve, pertanto, essere limitato alla somma di € 4.000,00 oltre iva, al cui pagamento il professionista deve essere condannato, non risultando tale importo, che pur il condominio ammette essere stato pattuito, mai corrisposto, dovendosi, peraltro, segnalare, peraltro, l'irrilevanza delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico (anche ove in ipotesi dimostrate), essendo a suo carico, in difetto di specifica pattuizione, ogni onere per l'esecuzione dell'incarico.
2. La soccombenza pressoché totale sul quantum del ricorrente giustifica la compensazione tra le parti integrale delle spese di lite, risultando la soccombenza del resistente che, in principalità, ha chiesto il rigetto della domanda del professionista.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.000,00 oltre iva;
[...]
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Prato il giorno 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2605/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
EO e dell'avv. SILVIA RISALITI
RICORRENTE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
ROMANO DEL RE e dell'avv. MARCO ROSAI
RESISTENTE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 24/06/2025:
Il procuratore di ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo, Parte_1 pertanto: «previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: · accertare e dichiarare l'esistenza dell'affidamento dell'incarico professionale all'Ingegnere da parte del Parte_1 CP_1
· per l'effetto condannare il in persona
[...] Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore al pagamento della somma di € 60.000 oltre a Ingegneri Controparte_3 CP_4
(4%) ed Iva (22%) per prestazioni professionali, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adito dichiari non dovuti gli onorari dell'Ing. Parte_1 per la pratica SuperSisma bonus si chiede la condanna del al
[...] Parte_2 pagina 1 di 6 rimborso delle spese per i collaboratori pari ad Euro 10.156,74, come allegate (doc. 10), oltre al fondo spese previsto di Euro 4.000,00 oltre Iva risultante dal verbale assembleare come allegato (doc. 2 punto 4) oltre alla spese di mediazione di Euro 341,60 (doc.12). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.».
Il procuratore del ha concluso come da comparsa di costituzione, Controparte_1 chiedendo, pertanto: «contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, IN TESI accertare e dichiarare che il compenso dovuto dal all'Ing. Controparte_5
è pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1 attorea. IN DENEGATA IPOTESI quantificare il compenso dovuto al professionista nel rispetto dei parametri del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13 e per l'effetto rigettare la domanda attorea. IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2024 ha chiesto che fosse accertata e Parte_1 dichiarata l'esistenza dell'affidamento di un incarico professionale da parte del CP_1
, per l'effetto, che il medesimo fosse condannato al pagamento della somma di euro
[...]
60.000,00 oltre accessori di legge, ovvero, in subordine, al rimborso delle spese sostenute per euro 10.156,74, oltre al fondo spese di euro 4.000,00 e alle spese di mediazione di euro 341,60.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di essere stato incaricato dal nel mese di ottobre 2021, di Controparte_1 redigere uno studio di fattibilità per il consolidamento sismico dello stabile condominiale;
- che, su richiesta del , aveva verificato la possibilità di accedere al SuperSisma Bonus CP_1
110% di cui alla legge n. 77/2020;
- che, con delibera assembleare del 07/04/2022, il condominio aveva deliberato l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo;
- di aver ricevuto, in data 15/11/2022, procura per il deposito delle pratiche esecutive e di aver sostenuto spese vive per euro 10.156,74 (comprensive del compenso di collaboratori);
- di aver depositato in data 23/11/2022, il progetto esecutivo, consentendo al condominio di rispettare i termini per l'accesso al beneficio fiscale;
- che, nonostante l'attività svolta, il compenso professionale non era stato corrisposto, nonostante le richieste inoltrate;
- che il tentativo di mediazione esperito si era concluso con esito negativo.
Si è costituito in giudizio he ha dedotto ed eccepito che: Controparte_1
pagina 2 di 6 - non era mai stato formalizzato alcun incarico professionale in favore del ricorrente, né era stato concordato un compenso di euro 60.000,00;
- che l'unico incarico conferito riguardava la presentazione della pratica per il SuperSisma Bonus, con un compenso pattuito di euro 4.000,00 oltre accessori, da corrispondere solo in caso di mancata esecuzione dei lavori;
- che l'attività svolta dal ricorrente era stata generica e non adeguata alle caratteristiche strutturali dell'edificio;
- che il progetto presentato non era idoneo a garantire l'accesso al beneficio fiscale;
- che le spese per i collaboratori non erano documentate e che non era stata emessa alcuna fattura;
- che, in ogni caso, il compenso eventualmente dovuto doveva essere determinato secondo i parametri del D.M. 17 giugno 2016, come modificato dal d.lgs. 36/2023, e non poteva superare euro 19.555,52.
Il ha, quindi, concluso in via principale, per l'accertamento che il Controparte_1 compenso dovuto fosse pari ad euro 4.000,00 oltre accessori e, per l'effetto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per la quantificazione del compenso secondo i parametri normativi sopra indicati.
Svolto l'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata istruita sulle produzioni documentali. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 24/06/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda principale è parzialmente fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento, nei termini di cui in appresso.
È pacifico tra le parti che non sia mai stata la stipula di un patto scritto recante la determinazione del compenso. Nondimeno, la questione risulta affrontata, alla presenza anche di Parte_1
nel corso dell'assemblea condominiale del 7 aprile 2022, il cui verbale è stato prodotto in
[...] giudizio (doc. 2 fasc. . Pt_1
Per miglior intelligenza, si riporta testualmente la verbalizzazione assembleare , sul punto n. 2 all'ODG
“(Aggiornamento sullo studio di fattibilità e di predisposizione del piano operativo per il risanamento del fabbricato mediante un intervento in sismabonus (collegamento online con l'ing. )”: Parte_1
«È in collegamento in assemblea l'ing. e l'arch. tecnici che Parte_1 Persona_1
l'amministratore ha interessato per valutare un progetto di riqualificazione del fabbricato in sismabonus, utilizzando cioè un sistema che permetta di eseguire un miglioramento sismico dell'edificio potendo sfruttare il plafond per legge disponibile pari a 96.000,00 euro per cad. unità. Ciò, secondo questo pagina 3 di 6 principio, permetterebbe di eseguire il completo rifacimento delle facciate, ovvero lo smantellamento dell'attuale rivestimento per eseguire un nuovo intonaco armato (fibrorinforzato). L'assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito all'affidamento dell'incarico per eseguire il progetto esecutivo, previo rilascio di una breve relazione sull'oggetto e sulle modalità esecutive. L'ingegnere fa presente che il progetto esecutivo potrebbe essere supportato economicamente da un fondo spese di euro 4.000,00 oltre iva di legge ed eventuali bollettini per la presentazione delle pratiche, tenuto conto che l'equivalente quota dovrà essere versata tramite costituzione di fondo cassa ripartito per millesimi generali di proprietà, soltanto se l'assemblea dovesse disapprovare il progetto redatto, ovvero decidere di non procedere con i lavori;
viceversa il compenso suddetto rientrerebbe nelle procedure del sismabonus, soggetto quindi alle previste agevolazioni fiscali. L'assemblea, preso atto di quanto esposto delibera nel seguente modo: all'unanimità viene deliberato di procedere con l'affidamento dell'incarico tecnico sopra descritto, da sottoporre a valutazione e nuova delibera di approvazione per le fasi esecutive, non appena pronto e possibile.» (doc. 2 fasc. EO).
Osserva il Tribunale che dalla verbalizzazione assembleare (la cui conformità alle dichiarazioni rese non è contestata), ancorché con terminologia non sempre perspicua, risulta il raggiungimento dell'accordo sulla corresponsione di un “fondo spese” (rectius, un acconto) di € 4,000,00 oltre iva, da porsi in ultima analisi a carico dei condomini nel caso in cui non si fosse proceduto all'esecuzione dei lavori, e, altrimenti, da farsi rientrare nel meccanismo agevolativo e, pertanto, a carico dell'erario. Non vi fu, all'assemblea del 7 aprile 2022 alcun accordo in merito al compenso complessivo (verosimilmente di scarso interesse, essendo a carico dello Stato, e da determinarsi secondo gli opportuni parametri), bensì solo su tale “fondo spese”.
Orbene, in merito d esso, l'in idem placitum fu che «l'equivalente quota dov[esse] essere versata tramite costituzione di fondo cassa ripartito per millesimi generali di proprietà, soltanto se l'assemblea dovesse disapprovare il progetto redatto, ovvero decidere di non procedere con i lavori». Ancorché la formulazione della pattuizione risulti difficile, l'unico significato che appare possibile attribuire ad essa è che, nel caso in cui il progetto non venisse approvato, ovvero l'assemblea non avesse ritenuto di procedere con i lavori, la corresponsione della somma di € 4.000,00 avrebbe dovuto ritenersi satisfattiva per il professionista, senza il diritto ad ulteriori compensi. Invero, una simile previsione, altrimenti, risulterebbe superflua: giacché priva di funzione pratica: se, in caso di mancata approvazione del progetto o di rinuncia all'intervento, il professionista avesse comunque potuto pretendere un compenso ulteriore, la previsione che il fondo spese sarebbe risultato a carico del sarebbe priva di utilità e di CP_1 coerenza sistematica.
La clausola, pertanto, deve essere interpretata nel senso che il compenso dovuto all'ingegnere, in caso di mancata esecuzione dei lavori, fosse limitato alla somma di € 4.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo per l'attività svolta, comprensiva dello studio di fattibilità e della predisposizione delle pratiche amministrative necessarie. Le parti, pertanto, con una valutazione la cui convenienza non è sindacabile dal giudice, e con una pattuizione che le vincola nei termini di cui all'art. 1372 c.c., risultano aver pagina 4 di 6 condizionato la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista alla decisione del condominio di “procedere con i lavori”.
Orbene, ciò su cui vi è controversia, come emerso anche in sede di interrogatorio libero, è sino a quale momento il , deliberando di non procedere oltre, avrebbe potuto giovarsi della forfettizazione CP_1 del compenso del professionista: questi ha sostenuto che il limite di applicazione del compenso ridotto fosse circoscritto alla sola fase preliminare di studio di fattibilità, già esaurita prima dell'assemblea del 7 aprile 2022, e che, a seguito di detta assemblea, fosse stato conferito un incarico ulteriore per la redazione del progetto esecutivo, con conseguente diritto al compenso pieno secondo i parametri professionali.
L'argomento non persuade, contrastando con la stessa verbalizzazione assembleare e con l'ulteriore documentazione in atti. Dalla prima, invero, risulta che l'assemblea fossa stata invitata a «deliberare in merito all'affidamento dell'incarico per eseguire il progetto esecutivo, previo rilascio di una breve relazione sull'oggetto e sulle modalità esecutive» e abbia effettivamente «deliberato di procedere con l'affidamento dell'incarico tecnico sopra descritto, da sottoporre a valutazione e nuova delibera di approvazione per le fasi esecutive» e che la richiesta relazione, con oggetto Parte_3
” (doc. 1 fasc.
[...] Controparte_6 Controparte_5 CP_5
, in quanto datata 18.7.22, sia stata predisposta successivamente rispetto all'assemblea. Pt_1
Segnalato che non risulta documentata una «nuova delibera di approvazione per le fasi esecutive», è comunque pacifico che, per questioni relative all'appalto con il general contractor, e alla riduzione della quota di intervenuto coperta dalla finanza pubblica, i lavori oggetto dell'incarico al professionista non siano stati realizzati, come risulta peraltro dal verbale dell'assemblea del 13 dicembre 2023 (doc. 8 fasc.
, con ciò rientrandosi nel campo di applicazione della clausola condizionale, che deduceva, Pt_1 quale evento condizionale, la decisione assembleare di non procedere oltre.
Il compenso del professionista deve, pertanto, essere limitato alla somma di € 4.000,00 oltre iva, al cui pagamento il professionista deve essere condannato, non risultando tale importo, che pur il condominio ammette essere stato pattuito, mai corrisposto, dovendosi, peraltro, segnalare, peraltro, l'irrilevanza delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico (anche ove in ipotesi dimostrate), essendo a suo carico, in difetto di specifica pattuizione, ogni onere per l'esecuzione dell'incarico.
2. La soccombenza pressoché totale sul quantum del ricorrente giustifica la compensazione tra le parti integrale delle spese di lite, risultando la soccombenza del resistente che, in principalità, ha chiesto il rigetto della domanda del professionista.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.000,00 oltre iva;
[...]
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Prato il giorno 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6