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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 395/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR CA, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, anche Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvio Garofalo, Nicola di Ronza e Renato Vestini (c.f.:
[...]
), giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio C.F._2
N. Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22/03/2024, ed elettivamente Persona_1 domiciliato73100 - AVELLINO, via Roma ., 17 presso l'Avvocatura della Sede Prov.le ; CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della pensione di invalidità civile, con CP_1 decorrenza dalla data di illegittima sospensione del 1.11.2024, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Segnatamente, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “In forza dell' omologa dell'ATP n.
2759/23 con cui è riconosciuto il requisito sanitario alla totale invalidità e ai presidi ex L.104/92
1 art. 3/ 3^ comma., e accertato che la istante è cittadina italiana , priva di fonti di reddito incompatibili con la pensione di invalidità civile per l'anno 2024 e che non vanta la titolarità di alcuna prestazione economica a carico dello stato incompatibile con la provvidenza assistenziale CP_ riconosciuta in via sanitaria, per l'effetto condannare l' al pagamento della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla illegittima sospensione del 1^ 11/24. Rivalsa delle spese con attribuzione all'avv. AR CA che ne ha fatto anticipo come da notula.”.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto alla relativa pensione, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, con decreto di omologa n. 2759/23 emesso da questo Tribunale a seguito di ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo. Ha lamentato che l' , dopo aver dato iniziale esecuzione al CP_1 provvedimento giudiziale, notificatogli in data 9/5/2024, aveva illegittimamente sospeso l'erogazione della prestazione a far data dal mese di novembre 2024, senza alcun formale provvedimento di revoca.
La ricorrente ha dettagliatamente ricostruito l'iter amministrativo, evidenziando come la sospensione fosse scaturita da una serie di convocazioni a visita di revisione, disposte dall'Istituto per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari relativi a un verbale (quello del 9.5.23) che era stato annullato in sede giudiziaria proprio dal menzionato decreto di omologa. Ha inoltre dedotto di aver più volte contestato, tramite reclami amministrativi, l'illegittimità di tali convocazioni e che l' , con note del 27.9.24 e del 12.11.24, aveva comunicato l'annullamento in autotutela delle CP_1 visite di revisione programmate, senza tuttavia ripristinare il pagamento della prestazione.
2. Si è costituito in giudizio l' , che ha comunicato di aver proceduto, all'esito di un tempestivo CP_1 riesame, al ripristino della prestazione a far data dalla sospensione. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento amministrativo e processuale tenuto.
3. Con note autorizzate depositate in data 16.7.2025, la difesa di parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto pagamento, confermando che l' , in data 1.4.2025 e, quindi, successivamente alla CP_1 notifica del ricorso, aveva provveduto a ripristinare la prestazione. Ha, quindi, concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
4. All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è definita come segue.
5. In via preliminare, devono ritenersi sussistenti i presupposti ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
2 Preliminarmente, occorre chiarire quali siano i presupposti funzionali ad una declaratoria di tal guisa.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio
(Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”;
Cass. 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La
3 pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n. 17861;
28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto di recente opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia. In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire
(Cassazione civile, sez. I, ord. 19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte,
l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n.
2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass.,
Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II,
29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non
4 soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
Ciò chiarito, nel caso in esame, ricorrono i presupposti suindicati.
6. È pacifico e documentalmente provato che, in pendenza del presente giudizio, l' ha CP_1 provveduto a ripristinare l'erogazione della pensione di invalidità civile in favore della ricorrente a decorrere dalla data della sospensione (novembre 2024), soddisfacendo così integralmente la pretesa sostanziale azionata con il ricorso introduttivo. Tale circostanza, non contestata da parte ricorrente, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulla domanda, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7. Residua la questione del governo delle spese di lite, che, di regola, devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ossia valutando quale delle parti sarebbe risultata soccombente qualora la controversia fosse proseguita fino alla decisione nel merito.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda della ricorrente fosse fondata. L' ha CP_1 sospeso la prestazione assistenziale, giudizialmente accertata con decreto di omologa, sulla base di una procedura di revisione sanitaria palesemente illegittima, in quanto volta a verificare la permanenza dei requisiti di un verbale amministrativo già annullato e sostituito dalla pronuncia del giudice.
Tuttavia, il principio della soccombenza virtuale può essere derogato in presenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Nel caso in esame, si ravvisano elementi che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
Occorre considerare che, una volta instaurato il giudizio, l' non ha opposto alcuna resistenza CP_1 alla domanda, ma ha prontamente riesaminato la posizione dell'assicurata, provvedendo al ripristino della prestazione e chiedendo in via principale la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale comportamento processuale, improntato a un atteggiamento non conflittuale e collaborativo, ha consentito una rapida definizione della lite, evitando un'ulteriore attività processuale. Sebbene il comportamento amministrativo che ha preceduto il giudizio sia censurabile, il comportamento successivo, sia in sede amministrativa (con il “tempestivo riesame” che ha portato
5 al pagamento) sia in sede processuale, induce a ritenere sussistenti quelle ragioni che, in un'ottica di bilanciamento complessivo della condotta delle parti, consentono la deroga alla regola generale della soccombenza (v., fra le altre, Cass. Civ., Sez. 5, N. 3556 del 07-02-2024).
8. La natura prettamente documentale della controversia e la pronta acquiescenza dell'Istituto alla pretesa di parte ricorrente, una volta formalizzata in sede giudiziaria, costituiscono nel loro insieme giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, lì 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 395/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR CA, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, anche Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvio Garofalo, Nicola di Ronza e Renato Vestini (c.f.:
[...]
), giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio C.F._2
N. Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22/03/2024, ed elettivamente Persona_1 domiciliato73100 - AVELLINO, via Roma ., 17 presso l'Avvocatura della Sede Prov.le ; CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della pensione di invalidità civile, con CP_1 decorrenza dalla data di illegittima sospensione del 1.11.2024, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Segnatamente, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “In forza dell' omologa dell'ATP n.
2759/23 con cui è riconosciuto il requisito sanitario alla totale invalidità e ai presidi ex L.104/92
1 art. 3/ 3^ comma., e accertato che la istante è cittadina italiana , priva di fonti di reddito incompatibili con la pensione di invalidità civile per l'anno 2024 e che non vanta la titolarità di alcuna prestazione economica a carico dello stato incompatibile con la provvidenza assistenziale CP_ riconosciuta in via sanitaria, per l'effetto condannare l' al pagamento della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla illegittima sospensione del 1^ 11/24. Rivalsa delle spese con attribuzione all'avv. AR CA che ne ha fatto anticipo come da notula.”.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto alla relativa pensione, nonché ai benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, con decreto di omologa n. 2759/23 emesso da questo Tribunale a seguito di ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo. Ha lamentato che l' , dopo aver dato iniziale esecuzione al CP_1 provvedimento giudiziale, notificatogli in data 9/5/2024, aveva illegittimamente sospeso l'erogazione della prestazione a far data dal mese di novembre 2024, senza alcun formale provvedimento di revoca.
La ricorrente ha dettagliatamente ricostruito l'iter amministrativo, evidenziando come la sospensione fosse scaturita da una serie di convocazioni a visita di revisione, disposte dall'Istituto per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari relativi a un verbale (quello del 9.5.23) che era stato annullato in sede giudiziaria proprio dal menzionato decreto di omologa. Ha inoltre dedotto di aver più volte contestato, tramite reclami amministrativi, l'illegittimità di tali convocazioni e che l' , con note del 27.9.24 e del 12.11.24, aveva comunicato l'annullamento in autotutela delle CP_1 visite di revisione programmate, senza tuttavia ripristinare il pagamento della prestazione.
2. Si è costituito in giudizio l' , che ha comunicato di aver proceduto, all'esito di un tempestivo CP_1 riesame, al ripristino della prestazione a far data dalla sospensione. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento amministrativo e processuale tenuto.
3. Con note autorizzate depositate in data 16.7.2025, la difesa di parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto pagamento, confermando che l' , in data 1.4.2025 e, quindi, successivamente alla CP_1 notifica del ricorso, aveva provveduto a ripristinare la prestazione. Ha, quindi, concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
4. All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è definita come segue.
5. In via preliminare, devono ritenersi sussistenti i presupposti ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
2 Preliminarmente, occorre chiarire quali siano i presupposti funzionali ad una declaratoria di tal guisa.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio
(Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”;
Cass. 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La
3 pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n. 17861;
28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto di recente opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia. In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire
(Cassazione civile, sez. I, ord. 19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte,
l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n.
2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass.,
Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II,
29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non
4 soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
Ciò chiarito, nel caso in esame, ricorrono i presupposti suindicati.
6. È pacifico e documentalmente provato che, in pendenza del presente giudizio, l' ha CP_1 provveduto a ripristinare l'erogazione della pensione di invalidità civile in favore della ricorrente a decorrere dalla data della sospensione (novembre 2024), soddisfacendo così integralmente la pretesa sostanziale azionata con il ricorso introduttivo. Tale circostanza, non contestata da parte ricorrente, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulla domanda, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7. Residua la questione del governo delle spese di lite, che, di regola, devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ossia valutando quale delle parti sarebbe risultata soccombente qualora la controversia fosse proseguita fino alla decisione nel merito.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda della ricorrente fosse fondata. L' ha CP_1 sospeso la prestazione assistenziale, giudizialmente accertata con decreto di omologa, sulla base di una procedura di revisione sanitaria palesemente illegittima, in quanto volta a verificare la permanenza dei requisiti di un verbale amministrativo già annullato e sostituito dalla pronuncia del giudice.
Tuttavia, il principio della soccombenza virtuale può essere derogato in presenza di giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Nel caso in esame, si ravvisano elementi che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
Occorre considerare che, una volta instaurato il giudizio, l' non ha opposto alcuna resistenza CP_1 alla domanda, ma ha prontamente riesaminato la posizione dell'assicurata, provvedendo al ripristino della prestazione e chiedendo in via principale la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale comportamento processuale, improntato a un atteggiamento non conflittuale e collaborativo, ha consentito una rapida definizione della lite, evitando un'ulteriore attività processuale. Sebbene il comportamento amministrativo che ha preceduto il giudizio sia censurabile, il comportamento successivo, sia in sede amministrativa (con il “tempestivo riesame” che ha portato
5 al pagamento) sia in sede processuale, induce a ritenere sussistenti quelle ragioni che, in un'ottica di bilanciamento complessivo della condotta delle parti, consentono la deroga alla regola generale della soccombenza (v., fra le altre, Cass. Civ., Sez. 5, N. 3556 del 07-02-2024).
8. La natura prettamente documentale della controversia e la pronta acquiescenza dell'Istituto alla pretesa di parte ricorrente, una volta formalizzata in sede giudiziaria, costituiscono nel loro insieme giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avellino, lì 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
6