TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 679/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 679/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(cf: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e (cf: Parte_2 C.F._2
) nata il [...] in [...] e residente in [...]al Vico I° Cappuccini n. 10,
[...] entrambi difesi e rapp.ti, in virtù di delega in calce al ricorso, dall'avv. Raffaele Vanacore ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Sorrento alla via Privata Rubinacci n.
11.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, come integrate in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.03.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sorrento (NA) il 27 ottobre 2007 (atto n.
241, parte II, serie A, anno 2007), dal quale sono nati 2 figli: il 15.03.2004 in Persona_1
Napoli, apprendista operaio, maggiorenne e nata l'[...] in [...], Persona_2 studentessa, minorenne.
I ricorrenti deducevano che l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emessa in data 23.01.2019 dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto di omologa n. 726/2019 (con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita;
l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli l'importo di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Nominato il relatore, e comunicati gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 30.09.2025, il giudice relatore, sentite le parti, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (05.12.2018) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 30.09.2025, con adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli alla rivalutazione Istat, e dunque nella misura di euro 350,00 a figlio.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno riportato agli atti che il signor Parte_1 svolge la professione di operaio e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: €
11.956,69 nell'anno 2024, € 11.418,76 nell'anno 2023, € 11.662,38 nell'anno 2022; mentre la signora dichiara di svolgere la professione di commessa e che il suo reddito netto negli Parte_2 ultimi tre anni è stato pari a: € 16.441,21 nell'anno 2024, € 11.624,92 nell'anno 2023, € 10.815,95 nell'anno 2022. Le parti sentite in udienza confermavano entrambe che il padre aveva un buon rapporto con la figlia minore;
il dichiarava di percepire circa euro 1.000,00 mensile e di vivere con i suoi genitori, Pt_1 la di vivere con i figli in una casa in fitto e di percepire dal suo lavoro uno stipendio di circa Pt_2 euro 1.300,00 mensili.
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse della figlia minore, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , in Parte_1 Parte_2 data 31.03.2025 così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.10.2007 in Sorrento
(NA) da e (atto n. 241, Parte II, Serie A - registri atti Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Sorrento (NA) anno 2007), ai seguenti patti e condizioni:
1) il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro settecento (trecentocinquanta per Pt_1 Pt_2 ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese per il mantenimento degli stessi, da rivalutare in base agli indici istat dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal s.s.n. e scolastiche;
2) non stabilire alcuna somma per la signora essendo la stessa economicamente Parte_2 autosufficiente;
3) la figlia minorenne , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_2 prevalente presso la madre, i quali concordemente assumeranno tutte le decisioni inerenti la minore;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle Per_2
18,00 compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, la figlia trascorrerà un week end dal sabato pomeriggio alla domenica alternato con un genitore ed il week end successivo con l'altro genitore, trascorrerà altresì con il padre un periodo di quindici consecutivi durante le vacanze estive da stabilire con la madre con un mese di anticipo, trascorrerà il 24 e 31 dicembre con la madre ed il 25 dicembre e primo gennaio con il padre, mentre le vacanze pasquali saranno concordate fra i coniugi di volta in volta;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 08.10.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato