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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 882/2024 R.G., vertente
TRA
n. ad Avellino il 3.4.1989, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Antonella Marchetti C.F._1
E
n. a San Giovanni Rotondo il 12.9.1984, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Rosalba Maselli C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 7.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 30.5.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui all'accordo depositato il 7.5.2025, del seguente preciso tenore:
la figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo ed in via preventiva le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
la casa sita in Atessa alla Via Saletti n 16 relative pertinenze, è assegnata al Signor Parte_1
la figlia è collocata presso la residenza della madre in Vasto alla Per_1
Via Alcide De Gasperi n 40, ove la minore ha la residenza;
il padre potrà tenere con sé la figlia con la seguente modalità: Per_1 quando il padre presterà il turno di lavoro del mattino, terrà la figlia con sé un pomeriggio a settimana, nei giorni del lunedì o del giovedì pomeriggio, ovvero quando la minore non sarà impegnata nelle lezioni di danza e di catechismo, da comunicare preventivamente alla madre ad ogni inizio settimana, dalle ore 16.30 alle ore 21.00. Quando il padre presterà il turno di lavoro del pomeriggio, avrà con sé la figlia, compatibilmente agli impegni scolastici della minore e dunque nel periodo non scolastico, una mattina a settimana da comunicare alla madre ad inizio della settimana, dalle ore 09.30 sino alle ore 13.00. Il tutto oltre che il week end alternati dal sabato dalle ore 09.30 sino alla domenica alle ore 21.00 con pernotto. Riconoscere, altresì, al padre il diritto dovere di tenere con sé la figlia anche per le feste natalizie e pasquali, in particolare la figlia potrà trascorrere: la Vigilia di Natale con il padre e il giorno del
Natale con la madre e Santo Stefano con il padre, il 31/12 con la madre e il giorno di Capodanno con il padre, Sabato Santo con la madre, mentre
Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre, il tutto ad anni alterni in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio. Il giorno del compleanno della bambina verrà festeggiato ad anni alterni, in particolare, il padre terrà con sé la figlia negli anni dispari.
Ulteriori periodi di visita, comprese le vacanze estive e quelle invernali, potranno essere concordate tra i genitori compatibilmente alle proprie esigenze e quelle della figlia. Nel periodo estivo la figlia potrà Per_1 stare con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con l'altro genitore. il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1 Pt_2 tramite accredito bancario sul c/c, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile complessiva di euro 150,00 (euro Per_1 centocinquanta/00), da pagarsi entro il giorno 16 (sedici)di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat costo della vita, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute per la figlia, secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nel 2017 nelle Linee Guida
CNF, da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto. Il tutto con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, ovvero dal mese di maggio 2025;
rinuncia all'assegno unico universale INPS in suo Parte_1 favore per il 50%, prestando il consenso sin da ora a che lo stesso venga richiesto e versato interamente nella misura del 100% in favore di
; Parte_2
la Sig.ra per il periodo precedente alla sottoscrizione del Pt_2 presente accordo, nulla percepirà per mantenimento e spese straordinarie arretrate rinunciando espressamente alle stesse, fatta eccezione per le spese straordinarie del corso di danza - comunicate e conosciute dal il quale non ha mai prestato il proprio dissenso, partecipando Pt_1 personalmente alle lezioni aperte ai genitori -. In particolare, il i Pt_1 impegna a rimborsare le spese afferenti alle mensilità che vanno da settembre 2024 a maggio 2025, inclusa la quota del saggio da versarsi entro il 30 maggio 2025, e così per un totale di euro 300,00=, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Controparte_1
RATEIZZATO), con decorrenza dalla data di sottoscrizione
[...] del presente accordo;
Il sig. per il periodo precedente alla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo, nulla percepirà per le spese eventualmente anticipate, a titolo di mantenimento e spese straordinarie arretrate, nessuna esclusa, afferenti alla minore, rinunciando espressamente alle stesse.
La signora nei giorni in cui la figlia starà presso di sé, si Pt_2 impegna a garantire una videochiamata al giorno della figlia con Per_1 il padre;
Entrambi i genitori autorizzano il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità
e del passaporto della figlia e di qualunque altro documento Per_1 necessario per l'espatrio.
Le spese dei giudizi – Tribunale Lanciano rg n 882/2024 e Tribunale
Minori Di L'Aquila rg n 353/2025 - sono interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei procuratori, mediante sottoscrizione del presente accordo, al vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, regolamenta la gestione di figlia di e , nata Persona_1 Parte_1 Parte_2 fuori dal matrimonio, alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 3.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa