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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 13.03.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive dell'attrice e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.18.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11381 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Maurizio Palmeri) Parte_1 attrice
E
già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_1
(Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana)
convenuta
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
dell'01.09.2022, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 6.051,34; - Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio con l'atto dell'01.09.2022 la per contestare, Parte_1 CP_1
in via principale, lo sforamento genetico dai limiti soglia della L. 108/96 sul contratto di finanziamento n. 20189956 sottoscritto il 09.01.2019, lamentando l'applicazione di un TEG superiore al limite e, in subordine, la violazione dell'art. 125 bis TUB per difformità tra il TAEG dichiarato in contratto e quello concretamente applicato.
Costituendosi tardivamente in giudizio in data 06.12.2022, parte opposta ha contestato le avverse eccezioni, insistendo nella correttezza dei calcoli eseguiti per la determinazione del saldo dovuto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda della stessa.
Fermo quanto precede, è da dire che la domanda spiegata da parte attrice è fondata e meritevole di trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
La soluzione della presente controversia non può che riposare sulle conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, incaricato di verificare, sulla scorta degli assunti delle parti e della documentazione in atti, la legittimità della quantificazione dell'asserito credito da parte della convenuta e di provvedere, laddove necessario, al ricalcolo del piano di ammortamento relativo al rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Procedendo alla disamina del contratto di finanziamento sottoscritto dalla il Ctu ha Pt_1
accertato che esso prevedeva un importo finanziato di € 14.907,26, da rimborsare in 72 rate mensili di € 291,05 ciascuna a decorrere dal febbraio 2019 sino al gennaio 2025; il contratto prevedeva, altresì, l'importo di € 707,84 relativo ad un premio di assicurazione.
Secondo le conclusioni del perito, di cui alla relazione principale, “il TEG alla stipula del contratto, comprensivo degli oneri ascrivibili alla polizza assicurativa facoltativa, è risultato pari al 15,772%
e pertanto inferiore al tasso soglia del 16,513%”; “il tasso di mora pattuito, pari al 12,00%, è risultato anch'esso inferiore alla rispettiva soglia di legge del 20,388%”; “il TAEG alla stipula del contratto è risultato pari al 13,710% (pari al valore dichiarato in contratto), nel caso di esclusione del premio assicurativo (facoltativo) di € 707,84 e 15,875%, nel caso di inclusione”.
Sulla scorta degli accertamenti svolti, il Ctu ha offerto – nella prima relazione – un duplice scenario di ricalcolo del saldo del finanziamento, rappresentando che, “in base alle condizioni applicate dall'Intermediario, il saldo del rapporto, alla data del 15.11.22 (i.e. data ultimo pagamento documentato), risulta pari a complessivi € 6.638,11 (a credito di;
Controparte_1
applicando le disposizioni previste dall'art. 117, c. 7, lett. a) TUB, il conseguente saldo rettificato, alla data del 15.11.22, risulta pari a complessivi € 1.518,96 (a credito di ” Controparte_1
(cfr. pg 29 I elaborato).
E tuttavia, ai fini della decisione della vicenda, due aspetti appaiono decisivi: l'uno relativo all'inclusione nel calcolo del TAEG delle spese assicurative e l'altro afferente alle spese di istruttoria ai fini del computo dell'importo finanziato.
Sotto il primo profilo, relativo al computo delle spese assicurative nella determinazione del TAEG, mette conto osservare che la Suprema Corte ha recentissimamente ribadito che, ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso
(ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) e il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza (Cass. Civ., n. 15114/2025).
È l'individuazione del TAEG, e non del TEG, l'indice rilevatore dell'usura nei rapporti di credito al consumo.
Per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, invero, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644/4 c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e viene presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Nel caso in esame, è accertata la contestualità fra le spese di assicurazione e l'erogazione del credito, ancorché si tratti di polizza non obbligatoria ma facoltativa, sicché deve presumersi che il predetto costo sia collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
In altri termini, ancorché la polizza a tutela del credito fosse formalmente facoltativa (polizza Axa credito protetto), ricorrono contestualmente i presupposti affinché la stessa venga annoverata nei parametri di verifica in tema di usura.
Sotto il secondo profilo, è da dire che l'importo finanziato è quello di € 14.907,26 riportato nel contratto, incluse le spese di istruttoria, pari ad € 278,42.
In proposito, deve osservarsi che tutti gli oneri accessori, comprese le spese di istruttoria, rientrano nel computo del TAEG, che costituisce (si ribadisce) l'indicatore più completo del costo complessivo del prestito, poiché tiene conto non solo degli interessi, ma anche di tutte le spese e le commissioni associate al prestito, comprese quelle di istruttoria.
In buona sostanza, le spese di istruttoria, richieste dalla banca per istruire la pratica per avviare l'iter di concessione di un prestito o di un mutuo, vanno ad aggiungersi alla somma finanziata.
Ebbene, facendo applicazione dei superiori principi e calcolando nella determinazione del TAEG i costi relativi alle spese di istruttoria e a quelle assicurative, la soluzione della ctu da prendere in considerazione è quella prospettata nella Tab. 6 dell'elaborato integrativo (redatto a seguito del richiamo disposto dal Giudice), basata sul ricalcolo ex artt.117-125 bis TUB, che, accertata la difformità tra il TAEG dichiarato in contratto (13,710%, privo del premio polizza) e quello del
15,875%, comprensivo degli oneri assicurativi, applicando le disposizioni previste dall'art. 117, c.7, lett. a) TUB, conduce ad un saldo rettificato, alla data del 15.11.24 (data dell'ultimo pagamento dimostrato dall'attrice all'epoca della redazione della ctu integrativa, ovvero la rata n. 70 delle 72 previste in contratto), di complessivi € 5.466,24 a credito della Pt_1
Successivamente alla redazione dell'elaborato integrativo del Ctu, parte attrice ha pagato anche le ultime due rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento previsto – id est quelle relative ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 – come dimostrato dal documento allegato alle note conclusive, dell'importo di € 292,55 ciascuna, per un totale di € 585,10.
Dunque, ricostruendo il piano di ammortamento completo per tutta la durata del finanziamento, tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla fino all'estinzione delle 72 rate previste dal Pt_1 contratto, e applicando il tasso sostitutivo ai sensi del art. 117 Tub, deve concludersi che residua in favore dell'attrice un credito di € 6.051,34, che la stessa ha indebitamente corrisposto.
SA ha, pertanto, diritto allo storno della somma dianzi indicata, che le va rimborsata. Pt_1
In ordine al governo delle spese di lite, la convenuta va condannata alla rifusione di quelle sostenute dall'attrice, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, oltre Iva
e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive dell'attrice e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.18.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11381 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Maurizio Palmeri) Parte_1 attrice
E
già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_1
(Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana)
convenuta
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
dell'01.09.2022, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 6.051,34; - Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessivi € 2.802,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio con l'atto dell'01.09.2022 la per contestare, Parte_1 CP_1
in via principale, lo sforamento genetico dai limiti soglia della L. 108/96 sul contratto di finanziamento n. 20189956 sottoscritto il 09.01.2019, lamentando l'applicazione di un TEG superiore al limite e, in subordine, la violazione dell'art. 125 bis TUB per difformità tra il TAEG dichiarato in contratto e quello concretamente applicato.
Costituendosi tardivamente in giudizio in data 06.12.2022, parte opposta ha contestato le avverse eccezioni, insistendo nella correttezza dei calcoli eseguiti per la determinazione del saldo dovuto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda della stessa.
Fermo quanto precede, è da dire che la domanda spiegata da parte attrice è fondata e meritevole di trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
La soluzione della presente controversia non può che riposare sulle conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, incaricato di verificare, sulla scorta degli assunti delle parti e della documentazione in atti, la legittimità della quantificazione dell'asserito credito da parte della convenuta e di provvedere, laddove necessario, al ricalcolo del piano di ammortamento relativo al rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Procedendo alla disamina del contratto di finanziamento sottoscritto dalla il Ctu ha Pt_1
accertato che esso prevedeva un importo finanziato di € 14.907,26, da rimborsare in 72 rate mensili di € 291,05 ciascuna a decorrere dal febbraio 2019 sino al gennaio 2025; il contratto prevedeva, altresì, l'importo di € 707,84 relativo ad un premio di assicurazione.
Secondo le conclusioni del perito, di cui alla relazione principale, “il TEG alla stipula del contratto, comprensivo degli oneri ascrivibili alla polizza assicurativa facoltativa, è risultato pari al 15,772%
e pertanto inferiore al tasso soglia del 16,513%”; “il tasso di mora pattuito, pari al 12,00%, è risultato anch'esso inferiore alla rispettiva soglia di legge del 20,388%”; “il TAEG alla stipula del contratto è risultato pari al 13,710% (pari al valore dichiarato in contratto), nel caso di esclusione del premio assicurativo (facoltativo) di € 707,84 e 15,875%, nel caso di inclusione”.
Sulla scorta degli accertamenti svolti, il Ctu ha offerto – nella prima relazione – un duplice scenario di ricalcolo del saldo del finanziamento, rappresentando che, “in base alle condizioni applicate dall'Intermediario, il saldo del rapporto, alla data del 15.11.22 (i.e. data ultimo pagamento documentato), risulta pari a complessivi € 6.638,11 (a credito di;
Controparte_1
applicando le disposizioni previste dall'art. 117, c. 7, lett. a) TUB, il conseguente saldo rettificato, alla data del 15.11.22, risulta pari a complessivi € 1.518,96 (a credito di ” Controparte_1
(cfr. pg 29 I elaborato).
E tuttavia, ai fini della decisione della vicenda, due aspetti appaiono decisivi: l'uno relativo all'inclusione nel calcolo del TAEG delle spese assicurative e l'altro afferente alle spese di istruttoria ai fini del computo dell'importo finanziato.
Sotto il primo profilo, relativo al computo delle spese assicurative nella determinazione del TAEG, mette conto osservare che la Suprema Corte ha recentissimamente ribadito che, ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso
(ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) e il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza (Cass. Civ., n. 15114/2025).
È l'individuazione del TAEG, e non del TEG, l'indice rilevatore dell'usura nei rapporti di credito al consumo.
Per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, invero, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644/4 c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e viene presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Nel caso in esame, è accertata la contestualità fra le spese di assicurazione e l'erogazione del credito, ancorché si tratti di polizza non obbligatoria ma facoltativa, sicché deve presumersi che il predetto costo sia collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
In altri termini, ancorché la polizza a tutela del credito fosse formalmente facoltativa (polizza Axa credito protetto), ricorrono contestualmente i presupposti affinché la stessa venga annoverata nei parametri di verifica in tema di usura.
Sotto il secondo profilo, è da dire che l'importo finanziato è quello di € 14.907,26 riportato nel contratto, incluse le spese di istruttoria, pari ad € 278,42.
In proposito, deve osservarsi che tutti gli oneri accessori, comprese le spese di istruttoria, rientrano nel computo del TAEG, che costituisce (si ribadisce) l'indicatore più completo del costo complessivo del prestito, poiché tiene conto non solo degli interessi, ma anche di tutte le spese e le commissioni associate al prestito, comprese quelle di istruttoria.
In buona sostanza, le spese di istruttoria, richieste dalla banca per istruire la pratica per avviare l'iter di concessione di un prestito o di un mutuo, vanno ad aggiungersi alla somma finanziata.
Ebbene, facendo applicazione dei superiori principi e calcolando nella determinazione del TAEG i costi relativi alle spese di istruttoria e a quelle assicurative, la soluzione della ctu da prendere in considerazione è quella prospettata nella Tab. 6 dell'elaborato integrativo (redatto a seguito del richiamo disposto dal Giudice), basata sul ricalcolo ex artt.117-125 bis TUB, che, accertata la difformità tra il TAEG dichiarato in contratto (13,710%, privo del premio polizza) e quello del
15,875%, comprensivo degli oneri assicurativi, applicando le disposizioni previste dall'art. 117, c.7, lett. a) TUB, conduce ad un saldo rettificato, alla data del 15.11.24 (data dell'ultimo pagamento dimostrato dall'attrice all'epoca della redazione della ctu integrativa, ovvero la rata n. 70 delle 72 previste in contratto), di complessivi € 5.466,24 a credito della Pt_1
Successivamente alla redazione dell'elaborato integrativo del Ctu, parte attrice ha pagato anche le ultime due rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento previsto – id est quelle relative ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 – come dimostrato dal documento allegato alle note conclusive, dell'importo di € 292,55 ciascuna, per un totale di € 585,10.
Dunque, ricostruendo il piano di ammortamento completo per tutta la durata del finanziamento, tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla fino all'estinzione delle 72 rate previste dal Pt_1 contratto, e applicando il tasso sostitutivo ai sensi del art. 117 Tub, deve concludersi che residua in favore dell'attrice un credito di € 6.051,34, che la stessa ha indebitamente corrisposto.
SA ha, pertanto, diritto allo storno della somma dianzi indicata, che le va rimborsata. Pt_1
In ordine al governo delle spese di lite, la convenuta va condannata alla rifusione di quelle sostenute dall'attrice, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 2.802,50, oltre Iva
e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina