Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 744/2024RG vertente tra titolare di impresa individuale con sede a IA (AN) alla Parte 1
P.IVA 1 - C.F: ) nata a [...] il Fraz. Vigne n. 118, (P.I: C.F. 1
6 luglio 1959 e ivi residente alla Fraz. Vigne n. 118, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico
) del Foro di Ancona, domiciliata presso lo EN (C.F: C.F. 2 del nominato difensore, sito a IA (AN) alla Piazza Garibaldi n. 16, Tel:0732/24248,
Fax: 0732/226987 Email 1 telefax (pec:
0732/226987);
-parte appellante principale/appellata incidentale e
(cod. fisc. C.F. 3 residente in [...]1
(AN) alla Via Francescona n.31, domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avv. Emidio
Guastadisegni del Foro di Vasto (cod. fisc. C.F. 4 p.e.c.:
Email 2
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale e con quello incidentale che attengono alla verifica dell'inadempimento del professionista e della sussistenza della gravità dello stesso ai fini della risoluzione.
All'esito andranno esaminare le questioni veicolate dalle domande restitutorie e risarcitorie.
3.Il Tribunale su tali punti ha motivato come segue:
"Indubbiamente il non aver caricato in tempo utile il computo metrico nel formato pdf richiesto è errore professionale, che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto con il pagamento dei 1044 euro erogati. Non è viceversa contestato che il bando avrebbe potuto essere stato ripresentato, e non risulta se sia stato fatto, e che esito la nuova domanda abbia avuto;
il fatto che sia stato presentato un nuovo bando, conforme al precedente, cui parte attrice poteva partecipare, avendo anche iniziato il progetto annunziato, e che la convenuta non ha preso posizione su tale argomento (mentre l'argomento relativo al ricorso al TAR appare di poco pregio, in quanto non può imporsi al cliente di adire la giustizia amministrativa per emendare gli errori del proprio tecnico, a meno che il tecnico non si offra di pagare le costose spese che un ricorso amministrativo comporta ) induce a ritenere che il progetto o sia stato realizzato, con il finanziamento preso nel bando successivo;
o la attrice non aveva realmente interesse a presentare la domanda un anno dopo l'introduzione della causa, ed allora i danni devono essere limitati alla sola risoluzione del contratto con restituzione da parte del perito di quanto ha percepito per tale contratto d'opera, che era un contratto di risultato, non portato a termine per imperdonabile trascuratezza del perito stesso. Quindi le domande diverse dalla risoluzione del contratto professionale vanno respinte;
le spese all'attrice, proporzionali all'esito positivo raggiunto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4.La Corte ritiene necessario riprodurre la convenzione di incarico nella parte in cui delinea gli obblighi fondamentali del professionista:
Articolo 2 - Natura ed oggetto dell'incarico Il Cliente conferisce allo Studio l'incarico di eseguire i compiti di seguito elencati:
Progettazione del Piano di investimenti (Business Plan) e Studio di fattibilità.
•
Coordinamento delle azioni di predisposizione della domanda fra i vari soggetti interessati
•
(CAA, altri progettisti o studi di progettazione, fornitori, ecc...).
Predisposizione della relazione tecnico economica, del Business Plan, nonché redazione di tutta la modulistica necessaria per le relative azioni di cui si chiede il finanziamento e di tutta la modulistica accessoria (compreso l'inserimento della domanda di aiuto su SIAR). Assistenza tecnico-amministrativa alla realizzazione del progetto.
Rendicontazione finale dei lavori ed assistenza al collaudo finale ed agli eventuali ulteriori
•
controlli di 2° e 3° livello.
5.Di seguito vanno riportate la comunicazione dell'esito graduatoria e la comunicazione dell'esito graduatoria (documenti in atti): AKRIVO PEC 2 013
DOCM) REGIONE GIUNTA REGIONALE - Servizio Politiche MARCHE Agroalimentari
Struttura Decentrata ANCONA A:
IA ASSUNTA
P.IVA: 02374240428
IA ASSUNTA
FRAZ. VIGNE,118
60044 FABRIANO (AN)
PEC: assunta.ciappelloni @pec.agritel.it
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M04.1.A Investimenti materiali e immateriali - FA 2A
rif. M04.1.A SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE Investimenti materiali e immateriali Cratere
Sisma n. 104 - 05/04/2018 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di aiuto n.37492-1247675108/11/2018IR_MARCHEIGRMIAEAIA|300.20.10/2015/AEA/701
rif. [...]IA ASSUNTA
COMUNICAZIONE ESITO GRADUATORIA: DOMANDA ESCLUSA DALLA GRADUATORIA
Con Decreto n. 280/PSD del 29/07/2019 è stato approvato l'elenco delle domande escluse dalla graduatoria unica regionale
La domanda presentata dalla S.V., avendo conseguito punti 60,00, risulta ammissibile ma esclusa dalla graduatoria in quanto il punteggio riconosciuto in istruttoria è risultato inferiore a punti 74, punteggio minimo per accedere alla graduatoria ai sensi del bando di riferimento. Si fa presente che le informazioni di dettaglio relative agli investimenti ammessi sono accessibili al richiedente direttamente dal SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda. Ciò assolve all'obbligo di comunicazione ai sensi della L. 241/90.
Distinti Saluti
IL RESPONSABILE REGIONALE DI MISURA
(SCARPONI ANDREA)
INFORMATIVA Ai fini dell'inoltro al destinatario, il presente documento è copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente e custodito agli atti del Servizio Politiche
Agroalimentari della Regione Marche.
Pagina 1 di 1 SE AN, CAN OR CS ARRIVO PEC 09-05-2013
Servizio Politiche Agroalimentari REGIONE
DOC.8 MARCHE
Struttura Decentrata ANCONA
Rif. Rapporto Istruttorio: 16746427109/05/2019 AEA
A:
IA ASSUNTA
P.IVA: 02374240428
IA ASSUNTA
FRAZ. VIGNE,118
60044 FABRIANO (AN)
PEC: assunta.ciappelloni @pec.agritel.it
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M04.1.A Inve stimenti materiali e immateriali - FA 2A rif. M04.1.A SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE - Investimenti materiali e immateriali - Cratere Sisma
n. 104 05/04/2018 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di aiuto n.37492-1247675108/11/2 018IR_MARCHEIGRMIAEAIA1300.20.10/2015/A EA/701 rif. [...]- IA AS SUNTA
COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO (ex L. 241/90)
Con riferimento alla domanda di aiuto in oggetto, i cui allegati sono stati caricati su SIAR, si comunica che, espletata l'istruttoria ai sensi della normativa di riferimento e di quanto disposto dal bando di riferimento, la domanda ha conseguito un punteggio pari a 60,00, collocandosi pertanto al di sotto del punteggio minimo individuato per accedere alla graduatoria sulla base della procedura semplificata di istruttoria attivata per il bando in oggetto. Si precisa che l'istruttoria si concluderà con l'adozione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande di sostegno escluse dalla graduatoria a norma di quanto stabilito al paragrafo "Modalità di formazione della graduatoria" del bando.
Gli atti sopra citati sono consultabili nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
Si riporta di seguito il dettaglio dei punteggi e le note di istruttoria:
N. Priorità Punteggio 1 Realizzazione di Investimenti relativi a tipologie ind icate come prioritarie dal PSR per i diversi settori pr oduttivi2 Ub icazione in aree rurall D, C3 e C2 degli investi 0,00 menti realizzati 3 Investimenti realizzati da aziende di pic 15,00 cola dimensione economica
4 Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 an 15,00 ni dall'insediamento 5Aumento di occupazione in termini di ULA, oltre il 0,00 livello minimo di ammissibilità che si dimostra co ncretamente con gli investimenti strutturalirealizzati 30,00
Note di istruttoria: L'investimento 1 non è stato ammesso e l'investimento 2 parzialmente ammesso e per le motivazioni vedi le note interne
Si fa presente che le informazioni di dettaglio relative all'esito dell'istruttoria sono accessibili al richiedente direttamente dal SIAR- Sistema
Informativo Agricolo Regionale (https://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda. Ciò assolve all'obbligo di comunicazione ai sensi della L. 241/90.
Il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte al fine di proporre il riesame della propria domanda di aiuto;
scaduto detto termine l'amministrazione procederà nell'iter istruttorio fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
Alla sezione del Sistema Informativo Regionale SIAR (https://siar.regione.marche.it) disponibile per la presentazione della Richiesta di Riesame nel termini sopra specificati si accede utilizzando le credenziali ricevute per la presentazione della domanda.
Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame sono visibili da SIAR.
Distinti Saluti.
IL RESPONSABILE REGIONALE DI MISURA
(SCARPONI ANDREA)
INFORMATIVA
L'originale del presente documento sottoscritto d igitalmente è custodito agli atti del Servizio Politi che Agroalimentari della Regione Marche.
Paginal 1 di 2 IA ASSUNTA-Sottomisura 4.1. CRATERE domanda n. 37492
Riduzione da 86,25 punti a 60,00
Fienile per foraggio ovini - ridotto importo da 75.496,25 a zero
Valutazione dell'istruttore:
L'investimento non viene ammesso in quanto non è stato presentato il CM preventivo relativo al progetto in nessuna tipologia di estensione file richiesta (formato PDF e formato editabile).
Integrazione volontarie del 15/04/2019 prot: 0467574 non valutabili in quanto presentate successivamente ai termini massimi di presentazione delle domande di sostegno.
Impianto di nocciolo-ridotto importo da 6.638,54 a 5.957,57 oltre le spese tecniche
Valutazione dell'istruttore:
Attendere integrazione di layout di impianto - integrazioni pervenute, non viene ammessa la voce del CM relativa allo spietramento del terreno in quanto operazione non direttamente attribuibile alli impianto.
Impianto piccoli frutti-conferrnato importo di 3.799,58 oltre le spese tecniche
Trattrice New Holland - confermato importo di 56.500,00 oltre le spese tecniche
Caricatore frontale - confermato importo di 8.000,00 oltre le spese tecniche
Autocarro FIAT PANDA - confermato importo di 11.800,00 oltre le spese tecniche
Valutazione dell'istruttore:
Attendere integrazioni preventivi non in concorrenza tra di loro, sono tutti riconducibili a NZ Group ed inoltre i preventivi di "Autoservizi Srl" e "Autosolution Srl" non sono stati redatti su carta intestata - integrazioni pervenute.
6.Dall'esame degli atti emerge con assoluta evidenza:
che l'appellato principale ha assunto l'impegno professionale non solo di predisporre progetti e modulistica ma anche di curare l'inserimento degli atti nel SIAR (Sistema informativo agricoltura regionale); per grave ed inescusabile negligenza il professionista ha prodotto il progetto “fienile" in formato diverso da quello richiesto;
tale inadempienza ha reso inammissibile la domanda riferita al fienile ed ha
•
comportato l'attribuzione di un punteggio pari a 60 che non ha consentito l'accesso al finanziamento;
se la domanda relativa al fienile fosse stata correttamente predisposta ed inviata
•
l'appellante principale avrebbe potuto ottenere un punteggio di 86,25 e sarebbe del tutto verosimilmente rientrato nell'attribuzione del finanziamento richiesto;
. l'inadempimento del professionista non solo si connota soggettivamente di inescusabile negligenza ma è da considerarsi di particolare gravità perché è stata causa diretta della mancata concessione del beneficio.
7.Ritiene pertanto la Corte che:
• la gravità dell'inadempimento giustifica la risoluzione del rapporto professionale pronunciata dal Tribunale;
non può, per contro, essere imputato a colpa dell'appellante principale il mancato esperimento di ipotetici rimedi in sede di giustizia amministrativa (come dedotto dall'appellato principale) tanto più che il professionista non ha provato il certo o altamente verosimile esito decisorio favorevole all'appellante principale.
8.Alla pronuncia di risoluzione per inadempimento il Tribunale ha fatto correttamente conseguire la condanna alla restituzione dell'indebito cioè del compenso illegittimamente percepito dal professionista.
In tal modo va respinto l'appello incidentale.
9.Il gravame principale va di seguito esaminato per quanto riguarda la domanda di accertamento dei danni subiti in conseguenza dell'esito negativo della partecipazione al primo bando.
Sul punto l'appellante principale ha argomentato quanto segue:
"Secondo il Giudice di prime cure il danno non sussiste per due ordini di motivi.
Il presupposto dell'ordine logico motivazionale svolto dal Tribunale di Ancona è la possibilità di partecipazione, che parte appellante asseritamente aveva, al nuovo bando che consentiva di ripresentare la domanda di aiuti recuperando gli investimenti effettuati della domanda non accolta.
Orbene, in verità il nuovo bando pubblicato dalla Regione Marche in data 22.12.2021 al co.5 del punto 5.3.1. consentiva di ripresentare la Domanda di Aiuto recuperando gli investimenti della Domanda di Aiuto di cui al bando oggetto del presente giudizio (2018) non accolta a condizione che la domanda fosse dichiarata ammissibile ma non finanziata per carenza di risorse. Come chiarito nella memoria di replica del 15.12.2023 parte appellante non ha ottenuto il finanziamento/aiuto a seguito della partecipazione al bando 2018 non per carenza di risorse bensì per errore imputabile alla parte appellata/convenuta.
Pertanto, in realtà la impresa agricola parte attrice non avrebbe potuto partecipare al bando del 2021 non sussistendone le condizioni (V. sul punto repliche alla comparsa conclusionale del 15.12.2023 e prima memoria ex art.183, co.6, c.p.c.)
Infatti, nel dettaglio il punto 5.3.1. del bando statuisce, per ciò che qui interessa, che: "In caso di domanda di sostegno dichiarata ammissibile a valere del bando di cui al DDS
n.104/AEA del 5/04/2018, ma non finanziata per carenza di risorse, sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione della prima domanda di sostegno, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1. gli investimenti approvati siano riproposti nella nuova domanda di sostengo di cui al presente bando;
2. gli stessi risultino ammissibili in base a tutte le condizioni stabilite dal presente bando, ivi comprese le modalità di verifica della congruità della spesa;
3. gli investimenti richiesti con il presente bando siano i medesimi per le quantità e per le tipologie approvate con la prima domanda".
Orbene, giova precisare che il mancato finanziamento della domanda della odierna parte attrice/appellante è dipeso non dalla carenza di risorse ma da un errore imputabile a parte convenuta medesima".
10.Sulla base del motivo di appello e delle richiamate previsioni di bando risulta dunque che, nel 2021, la parte avrebbe potuto riproporre la domanda per quella parte degli investimenti richiesti già valutati come ammissibili in sede istruttoria nel primo bando: sostanzialmente tutti ad eccezione del fienile.
Appare dunque corretta la decisione del Tribunale (di rigetto della domanda risarcitoria a titolo di danno emergente) riferita a quelle somme che la danneggiata avrebbe agevolmente potuto recuperare con la partecipazione al secondo bando: sostanzialmente gli importi per la trattrice ed il caricatore frontale già dichiarati ammissibili con il primo bando.
Per quanto riguarda il fienile certamente esso non era finanziabile (nel secondo bando) sulla base del progetto presentato con il primo bando dal momento che esso non era stato approvato
(ciò in forza della previsione di cui al citato punto 5.3.1 del bando 2021).
Resta del tutto incerto se ed in che modo il progetto-fienile fosse comunque autonomamente finanziabile sulla base del bando 2021. La parte appellata principale (che ha sollevato la relativa eccezione) non ha fornito adeguate allegazioni né ha provato il certo recupero del progetto fienile nel bando 2021 senza ulteriori aggravi.
11. Pertanto è provato che la perdita della finanziabilità del progetto fienile sia imputabile, a titolo risarcitorio, all'inadempimento dell'appellato principale.
Il danno emergente documentalmente provato è quello corrispondente all'inutile esborso per lo studio del progetto del fienile a favore del geom. CP 2 per un totale di euro 540,50
(doc. 13 dell'atto di citazione).
Per tale somma va pronunciata condanna nei confronti dell'appellato principale con aggravio CP di rivalutazione ed interessi legali annuali (calcolati secondi i noti criteri enunciati dalla
Cassazione) dalla domanda giudiziale alla data della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, comporta l'attribuzione, sulla somma finale
(capitale+rivalutazione+interessi), degli interessi corrispettivi sino al saldo.
12.Va di seguito esaminata la domanda risarcitoria per perdita di chance che, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata principale (che ha sollevato specifica eccezione di inammissibilità), era stata già proposta con la citazione in primo grado come risulta chiaro dalla lettura del seguente passaggio di tale atto:
“Il danno, ai sensi della citata norma, si configura dunque nella sua doppia eccezione di perdita patrimoniale (cioè di riduzione del patrimonio) e di mancato guadagno, da intendersi come una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta se, come nel caso di specie, il creditore non fosse stato inadempiente. A ciò si rifà peraltro il concetto di perdita di chance, rilevante in considerazione al risarcimento del danno nel caso in cui, sulla base di una valutazione di prognosi postuma, vi siano considerevoli probabilità di ottenere l'utilità sperata".
13. Nel caso di specie viene in rilievo una ipotesi di danno da perdita di chance quale danno attuale derivante da una perdita di occasione favorevole, risarcibile se e in quanto l'occasione favorevole sia funzionalmente connessa al diritto leso.
Diversamente dal danno futuro, che richiede la ragionevole certezza in ordine ad un evento che dovrà accadere, il danno da perdita di occasione favorevole è un danno attuale determinabile in via equitativa in ragione della maggiore o minore probabilità di trarre profitto dall'occasione perduta. La Cassazione nel 2007 ha definitivamente statuito che “il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass., sez. lavoro, sentenza 10.01.2007 n. 238).
14.La perdita di chance è risarcibile alle condizioni indicate dalla recente Cass. 18568/2024 che, seppure riguardante il settore lavoristico, ha un apprezzabile contenuto riepilogativo e di sintesi che la Corte di Appello condivide e richiama:
"Giova qui ripercorrere, sebbene in via sintetica e con rinvio per relationem agli ampi percorsi motivazionali delle pronunzie di seguito ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n.
28993/2019), quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ultimo decennio con una ricostruzione compiuta ed organica del danno da chance, cui il Collegio presta convinta adesione.
9.2. Nel superamento della dialettica tra la tesi eziologica della chance (per la quale quello che va risarcito è un danno da perdita definitiva di un bene futuro) e tesi ontologica (che, invece, ritiene che ciò che va risarcito è la perdita di un bene già presente nel patrimonio del danneggiato, l'aspettativa ragionevole) ed allo scopo di superare le aporie poste da entrambi gli orientamenti innanzi esposti, la S.C. a partire dalle sentenze innanzi indicate cui numerose hanno fatto seguito, ha ricostruito lo statuto dell'occasione perduta accogliendo una terza via, quella della teoria eventistica, alla quale - si ribadisce - si aderisce in questa sede.
-9.3. Sul punto giova brevemente ricordare al fine di una compiuta comprensione di quanto innanzi si dirà in ordine ai criteri di accertamento e liquidazione del danno da chance -le aporie poste sul tappeto da entrambe le scuole di pensiero innanzi ricordate (eziologica e ontologica) che hanno quindi comportato la diversa ricostruzione del danno da occasione perduta.
9.3.1. La prima, la teoria eziologica, mette nella sostanza in discussione la teoria generale di accertamento della causalità e il criterio cd. "del più probabile che non", atteso che il nesso causale che deve collegare l'occasione perduta alla chance -si assume non deve essere la
-
causa più probabile dell'evento, ma semplicemente una delle possibili radici eziologiche dello stesso.
9.3.2. La seconda, la teoria ontologica, per converso, non ricorre affatto al giudizio eziologico, e ciò in quanto viene risarcita l'occasione perduta come bene in sé e per sé considerato, con la conseguenza che il problema che si pone allora è solo in termini quantitativi, ovvero di verifica della consistenza che questa spettanza deve avere per essere risarcita.
9.3.2.1. È evidente che la tesi ontologica si presta anch'essa a rilievi critici e ciò perché una volta che la chance viene qualificata come un bene della vita distinto ed autonomo rispetto al bene finale vanno risarcite anche possibilità infinitesimali dal punto di vista statistico, con conseguente risarcimento anche di chance irrisorie e prive di congrua consistenza. È per questo che nella prassi della giurisprudenza, soprattutto amministrativa, per evitare un ampliamento incontrollabile delle maglie delle ipotesi risarcitorie si è posto un controlimite, quello della risarcibilità delle sole chances serieuses, insomma delle sole occasioni perdute apprezzabili in termini statistici (per una ricostruzione complessiva della questione nell'alveo della giurisprudenza amministrativa si veda, per tutte, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6268 del
2021).
9.4. Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n.
5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance.
9.4.1. Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta
(attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. "più probabile che non" che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr.
Cass., Sez. U., n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale. Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che nella sostanza per ritenere l'eziologia di un evento da una
-
determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni
Unite n. 576 e 581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico "del più probabile che non", per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di SA AR (cfr. Cass.
Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n.
5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del "più probabile che non" è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.
9.7. Già tale considerazione rende evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che,
dopo aver (correttamente) qualificato il danno per cui è causa, quale danno da perdita di chance, per mancata partecipazione al processo di stabilizzazione risarcisce poi, invece, il danno da mancata stabilizzazione (come se fosse stata accertata non la perdita della chance di stabilizzazione, ma la certezza del diritto alla stabilizzazione) attraverso la condanna ad un risarcimento parametrato a tutte le poste retributive (rectius indennità) e contributive perdute.
9.7.1. Tanto chiarito, va ulteriormente precisato che quella che viene qui in rilievo è una chance pretensiva o anche detta patrimoniale (ovvero facente capo a quelle ipotesi che presentano affinità con l'interesse legittimo pretensivo, caratterizzate dalla preesistenza di una posizione positiva del soggetto, qui la lavoratrice, su cui va ad incidere negativamente la condotta del danneggiante, nel caso di specie il CP 4 con la illegittima sospensione della Pt 2 dalle liste di mobilità e degli LL.SS.UU. che le ha impedito di partecipare al processo di stabilizzazione), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita della chance patrimoniale, il giudice possiede parametri di riferimento cui ancorarsi, ai fini della liquidazione, nello specifico, le indennità (cd. assegni ASU) per l'espletamento dei lavori socialmente utili.
Tanto non accade, invece, nel caso qui non ricorrente delle ipotesi di chance non pretensiva caratterizzate, invece, dal fatto che la posizione preesistente del soggetto è una situazione negativa, in ordine alla quale un altro soggetto gli offre una chance (si pensi al malato che, in conseguenza dell'incontro con il medico cui decide di affidarsi, vede proprio in conseguenza di ciò - generarsi la chance, prima inesistente, di guarigione). In queste seconde ipotesi, è evidente, mancando una posizione positiva preesistente e quindi un'indicazione patrimoniale cui parametrare il risarcimento del danno, quest'ultimo non potrà che essere disposto in via integralmente equitativa.
9.7.2. Nel caso in esame, quindi, del tutto correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento, in via parametrica, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, alle poste retributive (recte alle indennità non percepite dalla lavoratrice), ha però errato laddove, lo si ribadisce, nella commisurazione concreta, non ha provveduto a tener conto, nella liquidazione del danno - evento, della percentuale statistica dell'occasione perduta, cui il risarcimento va evidentemente parametrato.
9.7.3. Più chiaramente, dopo aver individuato la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non" tra la condotta del Ministero di sospensione dalle liste di mobilità ed il mancato inserimento della lavoratrice nel progetto che le avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare la percentuale statistica dell'occasione perduta di partecipare alla stabilizzazione e ancorare e parametrare ad essa il risarcimento del danno, il che non ha fatto.
9.8. Sul punto, del resto, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno da perdita di occasione perduta con riguardo al mancato conferimento di una posizione organizzativa nell'ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego locale, il giudice di legittimità ha già sottolineato che il danno a risarcirsi non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere tuttavia utilizzate, quale criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta (cfr. Cass. n. 1884/2022)”. 15. Nel presente giudizio l'appellante principale ha documentalmente dimostrato la sussistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento del professionista e la perdita della favorevole occasione.
In altri termini:
• il grave inadempimento del professionista nella presentazione dei documenti per la partecipazione al bando de quo ha comportato l'attribuzione di un punteggio di 60,00 invece che di 86,25 secondo quanto avanti esposto;
• detto ultimo punteggio avrebbe comportato con altissima probabilità l'integrale accoglimento del progetto e dunque la finanziabilità dello stesso;
• all'attribuzione del finanziamento sarebbe verosimilmente seguita la realizzazione del progetto finanziabile già parzialmente avviato dall'appellante principale con l'anticipato acquisto di un trattore e di un caricatore frontale) e dunque sarebbe verosimilmente seguita la “stabilizzazione” del finanziamento.
16. Pertanto, applicando i criteri della regolarità causale, appare del tutto probabile che il progetto relativo al fienile (finanziamento e realizzazione dell'opera) avrebbe avuto l'esito sperato se non vi fosse stato il colpevole inadempimento del professionista.
17.In sintesi:
. il finanziamento era già quasi assicurato prima dell'errore;
• vi era rilevante probabilità che il progetto fosse realizzato con successo;
la percentuale statistica dell'occasione perduta è molto alta e va prudenzialmente
•
stimata nel 75%; tale parametro va applicato in sede di liquidazione del danno.
•
18. Poiché il danno da perdita di chance va limitato al solo progetto-fienile (del risarcimento delle altre voci si è avanti discusso), tenendo conto del valore del finanziamento attribuibile pari ad euro 75496,25, calcolando la percentuale statistica dell'occasione perduta, ne deriva un risarcimento che la Corte stima pari ad euro 56.622,19 somma da considerarsi a valori attuali e comprensiva di interessi da ritardo.
Su detto importo decorreranno i normali interessi corrispettivi dalla presente decisione al saldo. 19.Pertanto:
• l'appello incidentale è respinto con conferma della sentenza di primo grado sull'accertamento della risoluzione del contratto e sulla condanna alla restituzione dell'indebito;
• l'appello principale è accolto nei limiti di cui in motivazione che precede con conseguente parziale riforma della gravata sentenza;
• l'appello principale è respinto nel resto;
⚫ le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo sulla base del valore del decisum.
20.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge l'appello incidentale con conferma della sentenza di primo grado sull'accertamento della risoluzione del contratto e sulla condanna alla restituzione dell'indebito;
2-in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la parte appellata principale a pagare all'appellante principale, per i titoli di responsabilità accertati:
• la somma di euro 540,50 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione indicato;
• la somma di euro 56.622,19 oltre interessi come in motivazione indicato;
3-respinge ogni diverso motivo di appello principale;
4. condanna la parte appellata principale al pagamento, in favore della parte appellante principale, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 786,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge,
(b) per il presente grado di giudizio in euro 1138,50 per esborsi ed euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
5-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 29.4 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini