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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 437/2024
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18.11.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 5 N. R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 437/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TRIGILIO ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FAVI C.F._3
FRANCESCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del febbraio 2024 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
proponendo querela di falso avverso il verbale n. 23074S/23 (Prot. 58022) del Controparte_2
05/10/2023 emesso da Corpo Polizia Municipale. CP_3
Radicatosi il contraddittorio si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno, in via preliminare,
eccepito il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, contestato le avverse deduzioni.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Parte attrice nelle note di udienza ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che è intervenuta sentenza di annullamento del verbale oggetto della proposta querela e disporsi la compensazione delle spese attesa “la condotta processuale di controparte e la tardiva costituzione,
senza deposito di note 171 ter c.p.c.”.
La domanda di parte attrice va rigettata atteso il difetto di legittimazione dei convenuti.
Sul punto va ricordato che la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è
proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., 30 agosto 2007, n. 18323; Cass. civ., 7 aprile 1975 n.
1275; Cass. civ., 15 novembre 1971 n. 3260). In altre parole, come è stato osservato, la querela di falso riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto, legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o pagina 3 di 5 chi comunque sia concorso nella falsità di cui l'identificazione è del tutto irrilevante in materia civile
(Cass. civ., 27 gennaio 1967, n. 223). Come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord., 19281/2019)
che “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
Pertanto i convenuti, in qualità di agenti verbalizzanti, sono provi di legittimazione.
Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, la quale può avvenire solo nelle ipotesi
(tassative) di cui all'art. 92 c.p.c.
Parte attrice va, dunque, condannata al pagamento delle spese di giudizio le quali seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014
tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni giuridiche esaminate (nulla per la fase istruttoria in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
- Condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 5 Siracusa, 17/12/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 437/2024
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18.11.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 5 N. R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 437/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TRIGILIO ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FAVI C.F._3
FRANCESCO che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del febbraio 2024 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
proponendo querela di falso avverso il verbale n. 23074S/23 (Prot. 58022) del Controparte_2
05/10/2023 emesso da Corpo Polizia Municipale. CP_3
Radicatosi il contraddittorio si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno, in via preliminare,
eccepito il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, contestato le avverse deduzioni.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Parte attrice nelle note di udienza ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che è intervenuta sentenza di annullamento del verbale oggetto della proposta querela e disporsi la compensazione delle spese attesa “la condotta processuale di controparte e la tardiva costituzione,
senza deposito di note 171 ter c.p.c.”.
La domanda di parte attrice va rigettata atteso il difetto di legittimazione dei convenuti.
Sul punto va ricordato che la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è
proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., 30 agosto 2007, n. 18323; Cass. civ., 7 aprile 1975 n.
1275; Cass. civ., 15 novembre 1971 n. 3260). In altre parole, come è stato osservato, la querela di falso riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto, legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o pagina 3 di 5 chi comunque sia concorso nella falsità di cui l'identificazione è del tutto irrilevante in materia civile
(Cass. civ., 27 gennaio 1967, n. 223). Come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord., 19281/2019)
che “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
Pertanto i convenuti, in qualità di agenti verbalizzanti, sono provi di legittimazione.
Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, la quale può avvenire solo nelle ipotesi
(tassative) di cui all'art. 92 c.p.c.
Parte attrice va, dunque, condannata al pagamento delle spese di giudizio le quali seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014
tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni giuridiche esaminate (nulla per la fase istruttoria in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
- Condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 5 Siracusa, 17/12/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
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