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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10590 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
8647/2020 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17.11.2025
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
NTroparte_1
- CONVENUTA NONCHÉ
NTroparte_2
- CONVENUTA
Oggi alle ore 12.00 è presente per l'attore e per delega dell'avvocato Annalisa D'addio l'avvocato Rosaria Papazzo la quale si riporta a tutti gli atti di causa chiedendone l'inte- grale accoglimento con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
Impugna e contesta ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito. Si riporta alle note ex art 281 sexties cpc depositate ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiede decidersi la causa. È altresi presente per l'avv. Marco Stefano Antonelli il quale si NTroparte_3 riporta ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e con- testa ogni avverso dedotto perché destituito di ogni fondamento oltreché non provato.
Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese, diritti ed onorari previa discus- sione in presenza all'odierna udienza. L'avv. Antonelli è altresi presente anche per dele- ga orale dell'Avv. Damiano Iuliano nell'interesse della resistente NTroparte_2 che si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l 'integrale accoglimento per tutti i motivi e la documentazione ivi indicati ed allegati. Chiede che la causa venga decisa con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.
1
Il Giudice, terminata la discussione, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo al- la raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
8647/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
(P.I. ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in San Prisco (CE) alla Via M. Di Marcello n. 36, in persona del legale rapp.te p.t. prof.
(C.F. ), elett.to dom.to in Macerata Cam- Parte_2 CodiceFiscale_1 pania (CE) alla via Gobetti n. 49, presso lo studio dell'avv. Annalisa D'Addio (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata C.F._2 in atti;
PEC: Email_1
ATTORE E (p.iva: ), NTroparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t., dott. , con sede legale in Frattamaggio- NTroparte_4 re (Na) alla via Vico IV Durante n. 4 –80027, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35, presso lo studio dell'avv. Marco Stefano Antonelli (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata C.F._3 in atti;
PEC: Email_2
2
CONVENUTA NONCHÉ
, (C.F. ), nata a [...] il NTroparte_2 CodiceFiscale_4
23.11.1971 e ivi residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35, presso lo studio dell'Avv. Damiano Iuliano (C.F.:
), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata in atti;
C.F._5
PEC: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese in data odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal è infondata e, pertanto, Parte_1 va rigettata per i motivi che seguono.
Dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura dei contratti deposi- tati e dall'attività istruttoria espletata, risultano pacifiche le circostanze secondo cui in data 09/06/2016 l'odierno attore stipulava con il Parte_1
NT
, ente britannico riconosciuto dal decreto Prot. 3889/2012 del MIUR al rilascio del- le certificazioni di lingua inglese (LRN ESOL International 3 skills e LRN ESOL Inter- national 4 skills), un contratto “Agreement per Authorised Centre LRN”, per lo svolgi- mento presso la propria sede operativa di esami di inglese secondo le direttive impartite dall'ente sulla piattaforma LRN Questbase, in atti (cfr. doc. 4– fasc. parte convenuta).
Del pari risulta che in data 17/02/2017 la , società convenzionata NTroparte_1 con il predetto ente all'acquisto di esami autorizzati ed al conseguente rilascio dei certi- ficati mediante l'upload sulla propria piattaforma, stipulava con il un con- Parte_1 tratto di somministrazione n.30/2017 per l'acquisto di esami atti al conseguimento delle qualifiche LRN, previa autorizzazione e prenotazione in 5 giorni lavorativi sulla piatta- forma online della SA DR inglese, come da visura camerale e contratto in atti (cfr. doc. 2 e 3 – fasc. parte convenuta).
Risulta poi che, nel periodo intercorrente tra 04.09.2018 e il 25.01.2019, il Parte_1 svolgeva presso la propria sede esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese al prezzo di € 95,00 cadauno e che per gli stessi riferiva di aver corri- sposto alla in contanti e tramite bonifico la somma di € 189.500,00, deposi- CP_1 tando copie delle ricevute di pagamento con delle sottoscrizioni che riferisce essere rife- ribili alla convenuta, (cfr. all.ti 3 a 6 e all. 8 – fasc. parte attrice).
Parimenti emerge che in data 21/06/2019 la sporgeva nei confronti del tito- CP_1 lare del denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di San- Parte_1
3
ta Maria Capua Vetere N.rg. 13224/2019 avente ad oggetto l'attestazione di certifica- zioni false, falsificazioni e contraffazioni delle firme dei candidati apposte nei fogli di presenza delle sedute d'esame e manomissioni di files audio relativi alle suddette prove sostenute nel periodo intercorrente tra il 23/11/2018 e il 23/01/2019, in atti (cfr. doc. 5 e
6 – fasc. parte convenuta).
Risulta infine che, a seguito dei solleciti di consegna di n. 889 certificati d'esame notifi- cati in data 20/04/2019, 02/05/2019 e 13/05/2019 dal Centro alla e rimasti CP_1 dalla stessa inevasi (cfr. all.ti 15 a 17 – fasc. parte attrice), in data 10/06/2019 l'attore depositava un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi a codesto Tribunale N.r.g.
17313/19 avente ad oggetto la suddetta consegna, accolto con ordinanza del 08/07/2019
e conseguente intimazione contenuta nell'atto di precetto notificato in data 16/09/2019, poi reso esecutivo ed anch'esso rimasto inevaso dall'odierna convenuta (cfr. all.ti 18 a
20 – fasc. parte attrice).
Tanto premesso, nel merito giova ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di riparto dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure dalla causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione (Cassazio- ne Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Sul punto è opportuno evidenziare che il rapporto contrattuale tra le parti, come da con- tratto n. 30 del 17.02.2017, è pacifico e non contestato e che dallo stesso emergono chiaramente gli obblighi reciproci e, in particolare, l'obbligo dell'attore di attenersi, du- rante l'esecuzione delle procedure d'esame, alle direttive impartite dalla società conve- nuta, la quale agiva come delegata dell'ente britannico LRN, unico soggetto nella specie effettivamente preposto all'emissione dei certificati oggetto di causa.
Ciò che risulta controverso, invece, è l'asserito inadempimento della convenuta CP_6
agli obblighi contrattualmente assunti.
[...]
Orbene, nel caso di specie, tale inadempimento non può ritenersi sufficientemente pro- vato, in quanto la forniva elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di una CP_1 causa sopravvenuta non imputabile che le rendeva impossibile la prestazione.
4
In particolare documentava che, per ragioni di giustizia, quale evento ester- CP_1 no, imprevedibile e, come tale, inevitabile, non disponeva materialmente dei certificati, i cui originali autentici erano stati depositati presso la Procura della Repubblica nell'ambito di un procedimento penale, allo stato ancora in corso (n.r.g 3246/2021) e, pertanto, coperti da segreto istruttorio (cfr. avviso 415bis c.p.c., all. 1 alla memoria 183
c.p.c. – fasc. parte convenuta).
Sul punto la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sussiste automatico inadempimento contrattuale in ipotesi di legittimo impedimento ad adempiere, ma oc- corre verificare concretamente se la causa dell'impedimento sia o meno imputabile al debitore, ai fini della risoluzione del contratto.
Nel caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile ex art. 1256 c.c, se il divieto di rilascio deriva da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o comunque da una causa esterna, come nel caso che ci occupa, imprevedibile e non evitabile, l'obbligazione di- venta impossibile per causa non imputabile al debitore, il quale non sarà inadempiente
(cfr. ex multis Cass. civ., ord. n. 36329/2021; Cass. civ. n. 27706/2021; Cass. civ. n.
15657/2018).
Peraltro, le circostanze sopra richiamate trovano ulteriore conferma nella PEC del
27/07/2019 inviata dalla sig.ra , membro del consiglio di amministrazione CP_2 della , la quale dichiarava testualmente: “relativamente alla Sua richiesta di CP_1 consegna dei certificati e di cui all'ordinanza allegata, per correttezza professionale Le significo che è per me materialmente impossibile, come anche per la mia Assistita adempiere all'ordine di cui all'ordinanza, per motivi di forza maggiore. Sul punto, in- fatti, come Le avevo preannunciato con mia comunicazione pec del 03/06/2019, ho provveduto, come da mandato conferitomi da Dott. , nel medesimo pe- NTroparte_4 riodo (giugno 2019), a depositare atto di denuncia querela fondata integralmente su documenti nei confronti del sig. , ragion per cui, alla suddetta de- Parte_2 nuncia ho provveduto ad allegare e depositare l'intera documentazione in mio posses- so, compresi i certificati di cui alla Sua richiesta. Gli stessi, quindi, sono ad oggi, uni- tamente alla documentazione tutta all'epoca consegnatami dalla e della CP_1 quale Le ho fatto menzione più volte in svariate comunicazioni Pec a lei indirizzate
(29.05.2019 -03.06.2019), sono depositati in originale autentico presso la Procura del- la Repubblica e, pertanto sono atti coperti dal segreto di indagine” (cfr. doc. 9 – fasc. parte convenuta).
5
Analoga conferma proviene dalla teste che, escussa all'udienza del Testimone_1
19.01.2023, riferiva delle contraffazioni e della consegna di numerosi attestati alla Pro- cura di Santa Maria Capua Vetere.
A tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore e a sostegno dell'insussistenza del grave inadempimento della , deve rilevarsi che l'unica CP_1 responsabile della didattica e del monitoraggio delle attività svolte dalla convenuta è la NT SA DR . Quest'ultima, a seguito delle indagini avviate dalla Procura, con lette- ra del 14/11/2019 comunicava a la sospensione dell'emissione dei certifica- CP_1 ti, chiedendo la restituzione di tutti quelli relativi agli esami di quel periodo e allegando l'elenco completo delle date e dei numeri dei candidati coinvolti nelle indagini (cfr. doc.
7 – fasc. parte convenuta).
Tale ultima circostanza trova ulteriore riscontro probatorio nelle testimonianze rese in corso di causa durante l'interrogatorio formale della sig.ra NTroparte_2 all'udienza del 13.06.2022 e nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra le Testimone_1 quali confermavano il ruolo centrale della SA DR londinese nel rilascio dei certifi- cati e chiarivano che l'unico compito della società convenuta era quello di trasmettere al NT Centro le comunicazioni contenenti le direttive impartite da .
Da tanto deriva che le prove orali di parte attrice non sono idonee a sostenere le pretese azionate, né a mettere in dubbio l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi di parte convenuta e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la non può CP_1 essere ritenuta responsabile per condotte o omissioni rientranti nell'esclusiva sfera di competenza della SA DR, essendo mera delegata esecutiva delle direttive e decisio- NT ni assunte da .
Per quanto concerne, invece, le copie delle ricevute di pagamento che il Parte_1 afferma di aver corrisposto alla per gli esami effettuati e di cui chiede la re- CP_1 stituzione in giudizio, tali documenti non sono da ritenersi di valida efficacia probatoria.
Sul punto, infatti, è principio pacifico che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giu- dizio per ottenere la restituzione di una somma deve provare i fatti costitutivi della pro- pria domanda, e dunque l'attore è tenuto a dimostrare l'effettivo pagamento alla società convenuta.
Nel caso di specie, la prova del pagamento è stata fornita tramite ricevute prodotte in copia, non in originale che possono valere come prova documentale solo se la
contro
- parte non ne disconosce la conformità all'originale o la sottoscrizione.
6
Orbene, nel caso di specie, la firma apposta sulle copie delle ricevute depositate dall'attore , peraltro diverse tra loro, è stata contestata dalla convenuta come apocrifa e tanto emerge dalle testimonianze del legale rapp.te della , sig. CP_1 CP_7
[...
, rese durante l'interrogatorio formale all'udienza del 13.06.2022, il quale formal- mente ne disconosceva la firma e dichiarava testualmente: “ci sono delle ricevute false con firme false. Disconosco le firme che mi sono state mostrate negli allegati dal n. 3 al n. 7 della produzione di parte ricorrente, che sono peraltro evidentemente anche diffor- mi tra loro”.
Orbene detto disconoscimento è da ritenersi pienamente valido ed efficace ex art. 214
c.p.c., poiché tempestivo, nonché espresso in modo chiaro e specifico, come richiesto dalla norma, la quale consente alla parte contro cui è prodotta una scrittura di discono- scerne la sottoscrizione propria o della parte rappresentata. A tanto si aggiunga che il ex art. 216 c.p.c. al fine di avvalersi di detta documentazione avrebbe do- Parte_1 vuto chiedere la verificazione della scrittura e della firma oppure produrre gli originali autentici, cosa che, nel caso di specie, non ha fatto.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la copia fotosta- tica di una scrittura privata non autenticata, il cui contenuto o la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta, è priva di efficacia probatoria, se non seguita da verificazione” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2020, n. 12884; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1195; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5586).
Parimenti non possono essere validamente utilizzate e si ritengono non attendibili le re- gistrazioni audio prodotte dall'attore a sostegno delle proprie allegazioni e riferite ai presunti incontri avvenuti in occasione dei versamenti in denaro, in quanto dall'istruttoria espletata in corso di causa le stesse sono risultate tagliate e tanto emerge- va non solo dall'interrogatorio formale del titolare della società attrice, sig. Per_1 all'udienza del 13.06.2022, il quale asseriva di non poter consegnare l'intero
[...] file perché incompleto, ma altresì dalla testimonianza del tecnico del suono, sig.
[...]
, all'udienza del 19.01.2023, che espressamente dichiarava: “ho ricevu- Testimone_2 to i file su pennetta e non so se siano copie conformi, quindi non posso stabilire l'originalità del file. Posso dire che i cinque file sono tronchi nella parte iniziale e finale e quindi estrapolati da una registrazione più ampia. Il taglio può già essere considerato una modifica e un'alterazione. Il formato dei file audio è diverso, quindi o sono stati re- gistrati con due dispositivi differenti e in tempi diversi, oppure sono stati convertiti e
7
quindi modificati. Preciso che il parlato non è stato oggetto di analisi, nel senso che non riesco a individuare i soggetti cui le voci sono riferibili”.
Sul punto, a fondamento di tanto, secondo la giurisprudenza di legittimità “le registra- zioni audio possono essere ammesse come prove solo se ritenute attendibili e tecnica- mente integre (cfr. Cass., sent. n. 34842/2022).
Da tanto deriva, dunque, che il presunto pagamento non risulta in alcun modo provato, atteso il disconoscimento delle ricevute e l'assenza degli originali o della richiesta di ve- rificazione e che la domanda attorea di restituzione della somma asseritamente versata non può trovare accoglimento, non essendo stato dimostrato l'effettivo pagamento in favore della . Peraltro si tratta si importi ingenti. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno richiesto dall'attore della somma di €
48.895,00 oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi e comprensivo del danno all'immagine, la stessa pure è infondata e va rigettata in quanto connessa e subordinata alla domanda principale e, in ogni caso, non sufficientemente provata.
Per quanto concerne la posizione di convenuta nel presente giudi- NTroparte_2 zio, fermo restando la sua legittimazione passiva avendo la stessa la qualifica di consi- gliere amministrativo della società , deve tuttavia ritenersi esclusa qualsivo- CP_1 glia responsabilità in capo alla stessa.
Ed infatti dall'istruttoria espletata in corso di causa non emergeva alcun potere diretto, né amministrativo né decisionale della sig.ra e ciò è provato non solo dalla CP_2 visura CCIAA Mediaform prodotta in atti, ma altresì dalle testimonianze rese in corso di causa hanno confermato il ruolo meramente consultivo, nella specie, organizzativo, delle attività didattiche della ed, in particolare, dall'interrogatorio del rapp.te CP_1 legale della società attrice dott. , il quale dichiarava che: “Le modalità degli esa- CP_4 mi avvenivano secondo le istruzioni della Dott.ssa che venivano impartita o CP_2 tramite telefono o mail o inviando loro ispettori”.
Parimenti il ruolo rivestito dalla convenuta trova riprova altresì nella testi- CP_2 monianza resa dalla teste all'udienza del 19/01/2023, la quale con- Testimone_1 fermava un ruolo di merito della , ruolo subordinato alle direttive del dott. CP_2
e avente nulla a che vedere con le politiche dei rapporti d'affari tra i legali rap- CP_4 presentanti delle due società.
Alla luce di tutto quanto suesposto anche tale domanda proposta dal Parte_1 va rigettata.
[...]
8
Nell'atto di citazione la convenuta spiegava domanda riconvenzionale e CP_1 chiedeva di accertare la sussistenza del credito in suo favore derivante dall'acquisto, du- rante il corso del contratto stipulato con il di esami tuttavia dall'attore mai Parte_1 effettuati e a sostegno della propria pretesa depositava in giudizio le mail di prenotazio- ne effettuate dal (cfr. doc. 10 – I, II, III, IV e V – fasc. parte convenuta), Parte_1 nonché le fatture n. 448 del 31/12/2018 e n. 20 del 31/01/2019 per la somma di €
121.507,00 rimaste inevase dall'attore.
Orbene tale domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Sul punto, come detto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, l'onere della prova della fonte, negoziale o legale, del diritto di credito spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la forniva CP_1 sufficiente prova della sussistenza del proprio credito depositando in giudizio copia del- le fatture rimaste inevase dal le pec di sollecito di pagamento muniti di ri- Parte_1 cevuta a/r, nonché, le prenotazioni degli esami commissionati dal Centro attore, peral- tro, conformi alle fatture depositate.
Analogamente non può dirsi con riguardo all'attore, il quale non forniva alcuna prova in giudizio del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ma asseriva unicamente di aver già effet- tuato il pagamento delle fatture alla , pagamento che, come sopra detto, non CP_1
è stato sufficientemente provato.
Alla luce di tutto quanto suesposto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta e il condannato al pagamento della somma di € 121.507,00. Parte_1
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore avanzata dalla convenuta ex art. 96 c.p.c in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Invero, la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risulta- ta soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del compor- tamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a parteci- pare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si ricono- sce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refu- sione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. il- lecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del dirit-
9
to o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Tanto premesso, nel caso di specie non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che la convenuta abbia sufficientemente dimostrato il dolo o la mala fede della società attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dal Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. nei confronti della società
[...] NTroparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. e nei confronti di , rigettata
[...] NTroparte_2 ogni altra istanza, così provvede:
• Rigetta le domande proposte dal in per- Parte_1 sona del legale rapp.te p.t. nei confronti della società NTroparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto: CP_1
• Condanna il in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento della somma di € 121.507,00 nei confronti della società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t; NTroparte_8
• rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
• Condanna il in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento delle spese di lite nei confronti della NTroparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., spese che si liquidano in € 14.103,00,
[...] oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
• Condanna il in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento delle spese di lite nei confronti di , in NTroparte_2 persona del legale rapp.te p.t., spese che si liquidano in € 14.103,00, oltre spe- se generali, Iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
E' verbale. Napoli, 17.11.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
10
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17.11.2025
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
NTroparte_1
- CONVENUTA NONCHÉ
NTroparte_2
- CONVENUTA
Oggi alle ore 12.00 è presente per l'attore e per delega dell'avvocato Annalisa D'addio l'avvocato Rosaria Papazzo la quale si riporta a tutti gli atti di causa chiedendone l'inte- grale accoglimento con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
Impugna e contesta ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito. Si riporta alle note ex art 281 sexties cpc depositate ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiede decidersi la causa. È altresi presente per l'avv. Marco Stefano Antonelli il quale si NTroparte_3 riporta ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e con- testa ogni avverso dedotto perché destituito di ogni fondamento oltreché non provato.
Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese, diritti ed onorari previa discus- sione in presenza all'odierna udienza. L'avv. Antonelli è altresi presente anche per dele- ga orale dell'Avv. Damiano Iuliano nell'interesse della resistente NTroparte_2 che si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l 'integrale accoglimento per tutti i motivi e la documentazione ivi indicati ed allegati. Chiede che la causa venga decisa con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.
1
Il Giudice, terminata la discussione, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo al- la raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
8647/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
(P.I. ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in San Prisco (CE) alla Via M. Di Marcello n. 36, in persona del legale rapp.te p.t. prof.
(C.F. ), elett.to dom.to in Macerata Cam- Parte_2 CodiceFiscale_1 pania (CE) alla via Gobetti n. 49, presso lo studio dell'avv. Annalisa D'Addio (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata C.F._2 in atti;
PEC: Email_1
ATTORE E (p.iva: ), NTroparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t., dott. , con sede legale in Frattamaggio- NTroparte_4 re (Na) alla via Vico IV Durante n. 4 –80027, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35, presso lo studio dell'avv. Marco Stefano Antonelli (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata C.F._3 in atti;
PEC: Email_2
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CONVENUTA NONCHÉ
, (C.F. ), nata a [...] il NTroparte_2 CodiceFiscale_4
23.11.1971 e ivi residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35, presso lo studio dell'Avv. Damiano Iuliano (C.F.:
), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata in atti;
C.F._5
PEC: Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese in data odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal è infondata e, pertanto, Parte_1 va rigettata per i motivi che seguono.
Dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura dei contratti deposi- tati e dall'attività istruttoria espletata, risultano pacifiche le circostanze secondo cui in data 09/06/2016 l'odierno attore stipulava con il Parte_1
NT
, ente britannico riconosciuto dal decreto Prot. 3889/2012 del MIUR al rilascio del- le certificazioni di lingua inglese (LRN ESOL International 3 skills e LRN ESOL Inter- national 4 skills), un contratto “Agreement per Authorised Centre LRN”, per lo svolgi- mento presso la propria sede operativa di esami di inglese secondo le direttive impartite dall'ente sulla piattaforma LRN Questbase, in atti (cfr. doc. 4– fasc. parte convenuta).
Del pari risulta che in data 17/02/2017 la , società convenzionata NTroparte_1 con il predetto ente all'acquisto di esami autorizzati ed al conseguente rilascio dei certi- ficati mediante l'upload sulla propria piattaforma, stipulava con il un con- Parte_1 tratto di somministrazione n.30/2017 per l'acquisto di esami atti al conseguimento delle qualifiche LRN, previa autorizzazione e prenotazione in 5 giorni lavorativi sulla piatta- forma online della SA DR inglese, come da visura camerale e contratto in atti (cfr. doc. 2 e 3 – fasc. parte convenuta).
Risulta poi che, nel periodo intercorrente tra 04.09.2018 e il 25.01.2019, il Parte_1 svolgeva presso la propria sede esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese al prezzo di € 95,00 cadauno e che per gli stessi riferiva di aver corri- sposto alla in contanti e tramite bonifico la somma di € 189.500,00, deposi- CP_1 tando copie delle ricevute di pagamento con delle sottoscrizioni che riferisce essere rife- ribili alla convenuta, (cfr. all.ti 3 a 6 e all. 8 – fasc. parte attrice).
Parimenti emerge che in data 21/06/2019 la sporgeva nei confronti del tito- CP_1 lare del denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di San- Parte_1
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ta Maria Capua Vetere N.rg. 13224/2019 avente ad oggetto l'attestazione di certifica- zioni false, falsificazioni e contraffazioni delle firme dei candidati apposte nei fogli di presenza delle sedute d'esame e manomissioni di files audio relativi alle suddette prove sostenute nel periodo intercorrente tra il 23/11/2018 e il 23/01/2019, in atti (cfr. doc. 5 e
6 – fasc. parte convenuta).
Risulta infine che, a seguito dei solleciti di consegna di n. 889 certificati d'esame notifi- cati in data 20/04/2019, 02/05/2019 e 13/05/2019 dal Centro alla e rimasti CP_1 dalla stessa inevasi (cfr. all.ti 15 a 17 – fasc. parte attrice), in data 10/06/2019 l'attore depositava un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi a codesto Tribunale N.r.g.
17313/19 avente ad oggetto la suddetta consegna, accolto con ordinanza del 08/07/2019
e conseguente intimazione contenuta nell'atto di precetto notificato in data 16/09/2019, poi reso esecutivo ed anch'esso rimasto inevaso dall'odierna convenuta (cfr. all.ti 18 a
20 – fasc. parte attrice).
Tanto premesso, nel merito giova ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di riparto dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure dalla causa non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione (Cassazio- ne Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Sul punto è opportuno evidenziare che il rapporto contrattuale tra le parti, come da con- tratto n. 30 del 17.02.2017, è pacifico e non contestato e che dallo stesso emergono chiaramente gli obblighi reciproci e, in particolare, l'obbligo dell'attore di attenersi, du- rante l'esecuzione delle procedure d'esame, alle direttive impartite dalla società conve- nuta, la quale agiva come delegata dell'ente britannico LRN, unico soggetto nella specie effettivamente preposto all'emissione dei certificati oggetto di causa.
Ciò che risulta controverso, invece, è l'asserito inadempimento della convenuta CP_6
agli obblighi contrattualmente assunti.
[...]
Orbene, nel caso di specie, tale inadempimento non può ritenersi sufficientemente pro- vato, in quanto la forniva elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di una CP_1 causa sopravvenuta non imputabile che le rendeva impossibile la prestazione.
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In particolare documentava che, per ragioni di giustizia, quale evento ester- CP_1 no, imprevedibile e, come tale, inevitabile, non disponeva materialmente dei certificati, i cui originali autentici erano stati depositati presso la Procura della Repubblica nell'ambito di un procedimento penale, allo stato ancora in corso (n.r.g 3246/2021) e, pertanto, coperti da segreto istruttorio (cfr. avviso 415bis c.p.c., all. 1 alla memoria 183
c.p.c. – fasc. parte convenuta).
Sul punto la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che non sussiste automatico inadempimento contrattuale in ipotesi di legittimo impedimento ad adempiere, ma oc- corre verificare concretamente se la causa dell'impedimento sia o meno imputabile al debitore, ai fini della risoluzione del contratto.
Nel caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile ex art. 1256 c.c, se il divieto di rilascio deriva da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o comunque da una causa esterna, come nel caso che ci occupa, imprevedibile e non evitabile, l'obbligazione di- venta impossibile per causa non imputabile al debitore, il quale non sarà inadempiente
(cfr. ex multis Cass. civ., ord. n. 36329/2021; Cass. civ. n. 27706/2021; Cass. civ. n.
15657/2018).
Peraltro, le circostanze sopra richiamate trovano ulteriore conferma nella PEC del
27/07/2019 inviata dalla sig.ra , membro del consiglio di amministrazione CP_2 della , la quale dichiarava testualmente: “relativamente alla Sua richiesta di CP_1 consegna dei certificati e di cui all'ordinanza allegata, per correttezza professionale Le significo che è per me materialmente impossibile, come anche per la mia Assistita adempiere all'ordine di cui all'ordinanza, per motivi di forza maggiore. Sul punto, in- fatti, come Le avevo preannunciato con mia comunicazione pec del 03/06/2019, ho provveduto, come da mandato conferitomi da Dott. , nel medesimo pe- NTroparte_4 riodo (giugno 2019), a depositare atto di denuncia querela fondata integralmente su documenti nei confronti del sig. , ragion per cui, alla suddetta de- Parte_2 nuncia ho provveduto ad allegare e depositare l'intera documentazione in mio posses- so, compresi i certificati di cui alla Sua richiesta. Gli stessi, quindi, sono ad oggi, uni- tamente alla documentazione tutta all'epoca consegnatami dalla e della CP_1 quale Le ho fatto menzione più volte in svariate comunicazioni Pec a lei indirizzate
(29.05.2019 -03.06.2019), sono depositati in originale autentico presso la Procura del- la Repubblica e, pertanto sono atti coperti dal segreto di indagine” (cfr. doc. 9 – fasc. parte convenuta).
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Analoga conferma proviene dalla teste che, escussa all'udienza del Testimone_1
19.01.2023, riferiva delle contraffazioni e della consegna di numerosi attestati alla Pro- cura di Santa Maria Capua Vetere.
A tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore e a sostegno dell'insussistenza del grave inadempimento della , deve rilevarsi che l'unica CP_1 responsabile della didattica e del monitoraggio delle attività svolte dalla convenuta è la NT SA DR . Quest'ultima, a seguito delle indagini avviate dalla Procura, con lette- ra del 14/11/2019 comunicava a la sospensione dell'emissione dei certifica- CP_1 ti, chiedendo la restituzione di tutti quelli relativi agli esami di quel periodo e allegando l'elenco completo delle date e dei numeri dei candidati coinvolti nelle indagini (cfr. doc.
7 – fasc. parte convenuta).
Tale ultima circostanza trova ulteriore riscontro probatorio nelle testimonianze rese in corso di causa durante l'interrogatorio formale della sig.ra NTroparte_2 all'udienza del 13.06.2022 e nelle dichiarazioni rese dalla sig.ra le Testimone_1 quali confermavano il ruolo centrale della SA DR londinese nel rilascio dei certifi- cati e chiarivano che l'unico compito della società convenuta era quello di trasmettere al NT Centro le comunicazioni contenenti le direttive impartite da .
Da tanto deriva che le prove orali di parte attrice non sono idonee a sostenere le pretese azionate, né a mettere in dubbio l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi di parte convenuta e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la non può CP_1 essere ritenuta responsabile per condotte o omissioni rientranti nell'esclusiva sfera di competenza della SA DR, essendo mera delegata esecutiva delle direttive e decisio- NT ni assunte da .
Per quanto concerne, invece, le copie delle ricevute di pagamento che il Parte_1 afferma di aver corrisposto alla per gli esami effettuati e di cui chiede la re- CP_1 stituzione in giudizio, tali documenti non sono da ritenersi di valida efficacia probatoria.
Sul punto, infatti, è principio pacifico che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giu- dizio per ottenere la restituzione di una somma deve provare i fatti costitutivi della pro- pria domanda, e dunque l'attore è tenuto a dimostrare l'effettivo pagamento alla società convenuta.
Nel caso di specie, la prova del pagamento è stata fornita tramite ricevute prodotte in copia, non in originale che possono valere come prova documentale solo se la
contro
- parte non ne disconosce la conformità all'originale o la sottoscrizione.
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Orbene, nel caso di specie, la firma apposta sulle copie delle ricevute depositate dall'attore , peraltro diverse tra loro, è stata contestata dalla convenuta come apocrifa e tanto emerge dalle testimonianze del legale rapp.te della , sig. CP_1 CP_7
[...
, rese durante l'interrogatorio formale all'udienza del 13.06.2022, il quale formal- mente ne disconosceva la firma e dichiarava testualmente: “ci sono delle ricevute false con firme false. Disconosco le firme che mi sono state mostrate negli allegati dal n. 3 al n. 7 della produzione di parte ricorrente, che sono peraltro evidentemente anche diffor- mi tra loro”.
Orbene detto disconoscimento è da ritenersi pienamente valido ed efficace ex art. 214
c.p.c., poiché tempestivo, nonché espresso in modo chiaro e specifico, come richiesto dalla norma, la quale consente alla parte contro cui è prodotta una scrittura di discono- scerne la sottoscrizione propria o della parte rappresentata. A tanto si aggiunga che il ex art. 216 c.p.c. al fine di avvalersi di detta documentazione avrebbe do- Parte_1 vuto chiedere la verificazione della scrittura e della firma oppure produrre gli originali autentici, cosa che, nel caso di specie, non ha fatto.
A sostegno di tanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “la copia fotosta- tica di una scrittura privata non autenticata, il cui contenuto o la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta, è priva di efficacia probatoria, se non seguita da verificazione” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2020, n. 12884; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1195; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5586).
Parimenti non possono essere validamente utilizzate e si ritengono non attendibili le re- gistrazioni audio prodotte dall'attore a sostegno delle proprie allegazioni e riferite ai presunti incontri avvenuti in occasione dei versamenti in denaro, in quanto dall'istruttoria espletata in corso di causa le stesse sono risultate tagliate e tanto emerge- va non solo dall'interrogatorio formale del titolare della società attrice, sig. Per_1 all'udienza del 13.06.2022, il quale asseriva di non poter consegnare l'intero
[...] file perché incompleto, ma altresì dalla testimonianza del tecnico del suono, sig.
[...]
, all'udienza del 19.01.2023, che espressamente dichiarava: “ho ricevu- Testimone_2 to i file su pennetta e non so se siano copie conformi, quindi non posso stabilire l'originalità del file. Posso dire che i cinque file sono tronchi nella parte iniziale e finale e quindi estrapolati da una registrazione più ampia. Il taglio può già essere considerato una modifica e un'alterazione. Il formato dei file audio è diverso, quindi o sono stati re- gistrati con due dispositivi differenti e in tempi diversi, oppure sono stati convertiti e
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quindi modificati. Preciso che il parlato non è stato oggetto di analisi, nel senso che non riesco a individuare i soggetti cui le voci sono riferibili”.
Sul punto, a fondamento di tanto, secondo la giurisprudenza di legittimità “le registra- zioni audio possono essere ammesse come prove solo se ritenute attendibili e tecnica- mente integre (cfr. Cass., sent. n. 34842/2022).
Da tanto deriva, dunque, che il presunto pagamento non risulta in alcun modo provato, atteso il disconoscimento delle ricevute e l'assenza degli originali o della richiesta di ve- rificazione e che la domanda attorea di restituzione della somma asseritamente versata non può trovare accoglimento, non essendo stato dimostrato l'effettivo pagamento in favore della . Peraltro si tratta si importi ingenti. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno richiesto dall'attore della somma di €
48.895,00 oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi e comprensivo del danno all'immagine, la stessa pure è infondata e va rigettata in quanto connessa e subordinata alla domanda principale e, in ogni caso, non sufficientemente provata.
Per quanto concerne la posizione di convenuta nel presente giudi- NTroparte_2 zio, fermo restando la sua legittimazione passiva avendo la stessa la qualifica di consi- gliere amministrativo della società , deve tuttavia ritenersi esclusa qualsivo- CP_1 glia responsabilità in capo alla stessa.
Ed infatti dall'istruttoria espletata in corso di causa non emergeva alcun potere diretto, né amministrativo né decisionale della sig.ra e ciò è provato non solo dalla CP_2 visura CCIAA Mediaform prodotta in atti, ma altresì dalle testimonianze rese in corso di causa hanno confermato il ruolo meramente consultivo, nella specie, organizzativo, delle attività didattiche della ed, in particolare, dall'interrogatorio del rapp.te CP_1 legale della società attrice dott. , il quale dichiarava che: “Le modalità degli esa- CP_4 mi avvenivano secondo le istruzioni della Dott.ssa che venivano impartita o CP_2 tramite telefono o mail o inviando loro ispettori”.
Parimenti il ruolo rivestito dalla convenuta trova riprova altresì nella testi- CP_2 monianza resa dalla teste all'udienza del 19/01/2023, la quale con- Testimone_1 fermava un ruolo di merito della , ruolo subordinato alle direttive del dott. CP_2
e avente nulla a che vedere con le politiche dei rapporti d'affari tra i legali rap- CP_4 presentanti delle due società.
Alla luce di tutto quanto suesposto anche tale domanda proposta dal Parte_1 va rigettata.
[...]
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Nell'atto di citazione la convenuta spiegava domanda riconvenzionale e CP_1 chiedeva di accertare la sussistenza del credito in suo favore derivante dall'acquisto, du- rante il corso del contratto stipulato con il di esami tuttavia dall'attore mai Parte_1 effettuati e a sostegno della propria pretesa depositava in giudizio le mail di prenotazio- ne effettuate dal (cfr. doc. 10 – I, II, III, IV e V – fasc. parte convenuta), Parte_1 nonché le fatture n. 448 del 31/12/2018 e n. 20 del 31/01/2019 per la somma di €
121.507,00 rimaste inevase dall'attore.
Orbene tale domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Sul punto, come detto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, l'onere della prova della fonte, negoziale o legale, del diritto di credito spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la forniva CP_1 sufficiente prova della sussistenza del proprio credito depositando in giudizio copia del- le fatture rimaste inevase dal le pec di sollecito di pagamento muniti di ri- Parte_1 cevuta a/r, nonché, le prenotazioni degli esami commissionati dal Centro attore, peral- tro, conformi alle fatture depositate.
Analogamente non può dirsi con riguardo all'attore, il quale non forniva alcuna prova in giudizio del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ma asseriva unicamente di aver già effet- tuato il pagamento delle fatture alla , pagamento che, come sopra detto, non CP_1
è stato sufficientemente provato.
Alla luce di tutto quanto suesposto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta e il condannato al pagamento della somma di € 121.507,00. Parte_1
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore avanzata dalla convenuta ex art. 96 c.p.c in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Invero, la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risulta- ta soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del compor- tamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a parteci- pare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si ricono- sce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refu- sione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. il- lecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del dirit-
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to o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Tanto premesso, nel caso di specie non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che la convenuta abbia sufficientemente dimostrato il dolo o la mala fede della società attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dal Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. nei confronti della società
[...] NTroparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. e nei confronti di , rigettata
[...] NTroparte_2 ogni altra istanza, così provvede:
• Rigetta le domande proposte dal in per- Parte_1 sona del legale rapp.te p.t. nei confronti della società NTroparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto: CP_1
• Condanna il in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento della somma di € 121.507,00 nei confronti della società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t; NTroparte_8
• rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
• Condanna il in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento delle spese di lite nei confronti della NTroparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., spese che si liquidano in € 14.103,00,
[...] oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
• Condanna il in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento delle spese di lite nei confronti di , in NTroparte_2 persona del legale rapp.te p.t., spese che si liquidano in € 14.103,00, oltre spe- se generali, Iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
E' verbale. Napoli, 17.11.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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