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Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA IN, LU NI, BI TE, SE OT, TO LE, UD IN e NI NR, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Bisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comprensorio Alpino di Caccia Vco2 - Ossola Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, Federcaccia Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro-Sezione Piemonte, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
VE OT, NN NI, RE RT, CA RT, ZI CA, OR TO, SC EL, GI NI, ER CA, ZI SI, ER BO, TO ME BE, ER NI, ST DE NS, EL CA GE, OR GE, ER HI, AN LV, AN NO, LE EN, GI LU AN, ZI ER, BI CH, DE LA, LI UC, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Pilloni e Roberta Trocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del 20.12.2021 del Comitato di gestione del C.A. VCO2 Ossola Nord, di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comprensorio (www.vco2.it) in data 28.12.2021, con cui il Comitato ha deliberato in merito all’applicazione dell’articolo 12 comma 5 della L.R. Piemonte n. 5/2018 che limita il prelievo della Tipica Fauna Alpina ai soli cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio Alpino VCO2 Ossola Nord;
- di tutti gli atti presupposti consequenziali, o comunque connessi con quello impugnato, con particolare riferimento alla comunicazione ricevuta dai ricorrenti prot. n. 188/2021 del 28.12.2021, trasmessa a mezzo raccomandata rr, con cui il Presidente del Comitato di gestione, sig. Fausto Braito, comunica che “il Comitato di gestione ha deliberato di applicare, a partire dalla prossima stagione venatoria, l’art. 12 comma 5 della L.R. 572018, il quale limita il prelievo della tipica fauna alpina ai soli cacciatori residenti nei comuni del Comprensorio”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comprensorio Alpino di Caccia Vco2 - Ossola Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che i ricorrenti, in prossimità della odierna udienza di trattazione, hanno depositato un atto denominato “ istanza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ” per il tramite del quale:
- hanno rappresentato che “ gli stessi, stante il tempo trascorso e la chiusura della stagione venatoria in corso al momento della proposizione del gravame e della domanda cautelare -nonché di quelle successive- non hanno, oggi, più interesse a coltivare il contenzioso nel merito ”,
- hanno instato, indi, per la improcedibilità del gravame, “ a spese compensate, tenuto anche conto che le spese della fase cautelare sono già state liquidate ed assolte ”.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, e dell’atto recante motivi aggiunti, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione tra le parti delle spese della fase di merito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IE LL Di OL, Presidente
RO PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | IE LL Di OL |
IL SEGRETARIO