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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7263 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU DA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 20/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 4583 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A. Cresti – V. Fantoni che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/02/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“-accertare e dichiarare il diritto dellaSig.ra percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento, ex art. 1 della L 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 1.10.2022, così come accertato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 33410/2023, definito con decreto di omologa del 14.08.2024;
-per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore dellaricorrente, dei ratei maturati e non riscossi dal 1.10.2022, oltre interessilegali dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio (oltre IVA, CPA e 15% per spese generali), da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.” Non si è costituito in giudizio l' convenuto sebbene ritualmente citato e del quale deve CP_1 essere dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 20/06/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. Parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato che:
“Con decreto del 14.08.2024, emesso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. recante n. R.G. 33410/2023, il Giudice del Lavoro di Roma omologava le conclusioni del CTU, Dott.ssa in merito alla sussistenza, in capo alla Sig.ra , delle Persona_1 Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 1.10.2022.
2) Il 28.08.2024 il decreto veniva notificato a mezzo PEC sia presso la sede legale, sia presso la Direzione Regionale di Roma, Gruppo ATP Invalidità Civile Roma, sia presso la sede zonale territorialmente competente (vedi ricevute di accettazione e consegna-doc.1).
3) Con successiva PEC del 3.09.2024, i sottoscritti procuratori provvedevano ad inviare modello AP70 all' , autocertificando in tal modo il possesso dei requisiti socio-economici necessari per ottenere il CP_1 pagamento della prestazione (doc.2);
4) Con PEC del 4.09.2024, l' comunicava agli scriventi che, per competenza territoriale, la CP_1 liquidazione si trovava in carico presso la filiale , alla quale pertanto doveva essere CP_2 inviata la documentazione:
5) Pertanto, in pari data gli scriventi inoltravano modello AP70 anche alla predetta sede, all'indirizzo PEC indicato nella comunicazione;
CP_1
6) Tuttavia, nonostante risulti ampiamente decorso il termine di 120 giorni, l' non ha ancora CP_1 comunicato nulla né agli scriventi, né alla parte ricorrente in merito alla liquidazione.” Sulla base di tali allegazioni e della documentazione prodotta il ricorso deve, quindi, essere accolto considerata la disciplina prevista dall'art. 445 bis c.p.c. atteso che non CP_1 costituendosi in giudizio, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione della prestazione per la quale è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario entro il termine di 120 gg. normativamente previsto: consegue la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta e la condanna in forma generica di a corrispondere i ratei maturati CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.n. 18/80 dalla domanda amministrativa dell'1/10/22 e sino alla data di deposito del ricorso. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma L. n.412/91, e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell'art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali;
è un momento che va individuato, argomentando dall'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento.
2 Va, infine, precisato che “il precetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - tenuto presente che esso è espressione d'un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell'art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534). In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in CP_1 favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa dell'1/10/22 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori dalla CP_1 maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 20/06/25
IL GIUDICE
LU DA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU DA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 20/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 4583 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A. Cresti – V. Fantoni che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/02/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“-accertare e dichiarare il diritto dellaSig.ra percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento, ex art. 1 della L 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 1.10.2022, così come accertato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 33410/2023, definito con decreto di omologa del 14.08.2024;
-per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore dellaricorrente, dei ratei maturati e non riscossi dal 1.10.2022, oltre interessilegali dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio (oltre IVA, CPA e 15% per spese generali), da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.” Non si è costituito in giudizio l' convenuto sebbene ritualmente citato e del quale deve CP_1 essere dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 20/06/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. Parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato che:
“Con decreto del 14.08.2024, emesso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. recante n. R.G. 33410/2023, il Giudice del Lavoro di Roma omologava le conclusioni del CTU, Dott.ssa in merito alla sussistenza, in capo alla Sig.ra , delle Persona_1 Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 1.10.2022.
2) Il 28.08.2024 il decreto veniva notificato a mezzo PEC sia presso la sede legale, sia presso la Direzione Regionale di Roma, Gruppo ATP Invalidità Civile Roma, sia presso la sede zonale territorialmente competente (vedi ricevute di accettazione e consegna-doc.1).
3) Con successiva PEC del 3.09.2024, i sottoscritti procuratori provvedevano ad inviare modello AP70 all' , autocertificando in tal modo il possesso dei requisiti socio-economici necessari per ottenere il CP_1 pagamento della prestazione (doc.2);
4) Con PEC del 4.09.2024, l' comunicava agli scriventi che, per competenza territoriale, la CP_1 liquidazione si trovava in carico presso la filiale , alla quale pertanto doveva essere CP_2 inviata la documentazione:
5) Pertanto, in pari data gli scriventi inoltravano modello AP70 anche alla predetta sede, all'indirizzo PEC indicato nella comunicazione;
CP_1
6) Tuttavia, nonostante risulti ampiamente decorso il termine di 120 giorni, l' non ha ancora CP_1 comunicato nulla né agli scriventi, né alla parte ricorrente in merito alla liquidazione.” Sulla base di tali allegazioni e della documentazione prodotta il ricorso deve, quindi, essere accolto considerata la disciplina prevista dall'art. 445 bis c.p.c. atteso che non CP_1 costituendosi in giudizio, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione della prestazione per la quale è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario entro il termine di 120 gg. normativamente previsto: consegue la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta e la condanna in forma generica di a corrispondere i ratei maturati CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.n. 18/80 dalla domanda amministrativa dell'1/10/22 e sino alla data di deposito del ricorso. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma L. n.412/91, e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell'art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali;
è un momento che va individuato, argomentando dall'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento.
2 Va, infine, precisato che “il precetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - tenuto presente che esso è espressione d'un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell'art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534). In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in CP_1 favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa dell'1/10/22 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori dalla CP_1 maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 20/06/25
IL GIUDICE
LU DA
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