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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 454/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Lucci e Luca Gulia, Parte_1 come da procura in atti appellante
E
Controparte_1
, in persona del p.t.
[...] CP_2
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1163/2023 pubblicata il 13.9.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.5.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo: di essere docente a tempo determinato, Controparte_1 destinataria di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o comunque di almeno 180 giorni per ciascun anno, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non aveva ottenuto l'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della
1 L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”); di avere diritto a tale emolumento, richiamando, a supporto, l'art. 283 del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della P.A. posto dall'art. 97 Cost., l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n.
1842/2022, e della Corte di Giustizia UE, ordinanza del 18.5.2022.
Proponeva, quindi, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a 124 L. n. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la ricorrente, avevano prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo CP_3 determinato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto) o comunque di almeno 180 giorni per ciascun anno.
Concludeva, chiedendo di accertare il suo diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore CP_1 della predetta carta elettronica, per un importo di € 1.500,00, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, rilevando la legittimità dell'operato della amministrazione, la inammissibile disapplicazione di norme interne, la specialità della disciplina del settore, l'illegittima trasformazione della carta elettronica in erogazione di denaro. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone dichiarava il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannava il convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta CP_1 elettronica, per un importo di € 1500,00; condannava il al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquidava in € 258,00, oltre accessori, da distrarsi.
Ha proposto appello , lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 e Parte_1 successive modifiche, nella quale sarebbe incorso il primo giudice, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, inderogabili secondo l'appellante, senza liquidare il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione.
2 Al riguardo ha osservato che, essendo il valore della causa pari a € 1.500,00, il compenso previsto, anche applicando i valori minimi, sarebbe stato di € 1.314,00 (€ 444,00 fase di studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 284,00 fase di trattazione;
€ 373,00 fase decisionale).
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del
[...]
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da quantificarsi Controparte_1 nella somma di € 1.314,00, ovvero nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori, da distrarsi, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, oltre accessori, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal
D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali dei procuratori dell'appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, in considerazione del valore della controversia, deve essere utilizzato, ai fini della quantificazione dei compensi, lo scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/2014, la Corte di
Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
3 A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, primo comma, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne consegue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso
4 delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
2.2. Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del D.M. citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
La serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse, giustifica la liquidazione dei compensi, per l'attività difensiva svolta in relazione al giudizio di primo grado, nella seguente misura minima: € 1.030,00 (€ 444,00 per la fase di studio della controversia;
€ 213 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 373 per la fase decisionale), dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria.
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del
D.M. n. 55/2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il
Collegio che le istanze contenute nel ricorso di primo grado non giustificano – a differenza di
5 quanto sostenuto dalla parte appellante - la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”.
In proposito va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2081/2024; n. 19028/2023). Nella specie, come detto, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
3. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, il va condannato al rimborso Controparte_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio nella misura di € 1.030,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Federico Lucci e Luca Gulia, che si sono dichiarati antistatari.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
A tal fine, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al
Tribunale, liquidate dal primo giudice (€ 258,00), e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.030,00 (Cass. Sezioni Unite, n. 19014/2007; Cass. n.
6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.030,00 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
- condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia 6