Sentenza breve 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 21/02/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10441/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10441 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivar Galioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto presidenziale n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata a riattivare in favore della ricorrente il tirocinio formativo e di orientamento di tre mesi (già parzialmente svolto dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di -OMISSIS-Lavoratori dei Porti da inserire funzionalmente presso l’ufficio -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
dell’atto di convocazione della commissione esaminatrice del -OMISSIS- per i giorni -OMISSIS- a firma Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato con il presente ricorso il decreto presidenziale n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con il quale è stata disposta la convalida del decreto presidenziale n.-OMISSIS-, di approvazione del verbale dei lavori della Commissione del -OMISSIS- per il riesame della graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami riservata a persone diversamente abili ex art. 11 L. 12.03.1999 n. 68 e finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di -OMISSIS-Lavoratori dei Porti da inserire funzionalmente presso l’Ufficio -OMISSIS-, che aveva dichiarato il Sig. -OMISSIS- vincitore della procedura;
- con nota del -OMISSIS- il Segretario Generale dell’Autorità ha disposto di “ sottoporre all’esame della Commissione l’ulteriore documentazione, pervenuta alla ricorrente solo in data -OMISSIS- e che non risulta pertanto già oggetto di esame, affinché, laddove ritenga tale documentazione rilevante ai fini delle valutazioni di competenza, provveda altresì all’eventuale riesame delle determinazioni di cui al Verbale della seduta del -OMISSIS- e, all’occorrenza, della relativa graduatoria ”;
- con verbale del -OMISSIS- la commissione ha provveduto al riesame, riformulando la graduatoria e collocando la ricorrente in prima posizione;
Ritenuto che, in conseguenza dell’intervenuto riesame, sia sul punto cessata la materia del contendere;
Considerato che, secondo una giurisprudenza dalla quale non v’è ragione di discostarsi, “ la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, [del d.lgs. n. 165/2001] concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina. La linea di demarcazione tra giurisdizioni, quindi, è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici”; “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione”; “nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 2-OMISSIS-1) ” (TAR Lazio – Roma, IV- ter , 31.1.2025, n. 2106);
Ritenuto che la domanda con la quale si chiede di ordinare all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale di riattivare in favore della ricorrente il tirocinio formativo e di orientamento di tre mesi (già parzialmente svolto dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di -OMISSIS-Lavoratori dei Porti, da inserire funzionalmente presso l’ufficio -OMISSIS-, riguardi il “diritto all’assunzione”, che si pone a valle della procedura concorsuale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità della domanda;
Dato avviso alle parti, ex art. 73, co. 3, c.p.a., del rilevato profilo di inammissibilità e della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio all’esito della trattazione cautelare ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all’azione di annullamento, il ricorso debba per il resto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dà atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento; dichiara nel resto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.