Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3260/2020 R.G.A.C.
FRA
NATA A CAMPOBELLO DI Parte_1
LICATA IL 01/10/62 – NATO A SAN Parte_2
GIOVANNI GEMINI IL 10/10/55 rapp. e dif. dall'Avv. Calogero Li Calzi
ATTORI
CONTRO
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE CP_1
UNICO FRANCESCO CP_2
rapp. e dif. dagli Avv.ti Piergiorgio Colangelo e Anna
Francesca Cinefra
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 03/12/2020 e Parte_1 Pt_2
titolati delle omonime ditte convenivano in
[...]
giudizio la Narravano gli attori in tal modo CP_1
premettendo alle istanze giudizialmente dedotte d'avere
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Concludevano pertanto ritenuti i gravi danni subiti chiedendo previa declaratoria di inidoneità del materiale fornito loro dalla convenuta la sua condanna alla ripetizione della somma sborsata per l'acquisto del materiale in argomento pari ad euro 23.302,48. Con comparsa del 23/03/2021 si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità delle domande CP_1
attoree per intervenuta decadenza del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. deducendone nel merito la loro infondatezza. Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio all'udienza del 22/01/2025 la causa veniva infine posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono state respinte. Giova in primo luogo ricordare che secondo la Suprema Corte, in materia
2 di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495
c.c., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore occorre comunque che il dies a quo si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto. In altri termini, è indirizzo consolidato che nel caso di vizi non apparenti ossia di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa il termine (sia di decadenza che prescrizione) decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei medesimi. Inoltre è ius receptum che la denuncia da parte del compratore al venditore dei vizi della cosa acquistata non richiede speciali formalità, né una specifica istanza di verifica dei vizi stessi, ma è sufficiente che contenga una generica indicazione dell'esistenza di essi, che valga a mettere sull'avviso il venditore. La denuncia può essere fatta anche verbalmente o per telefono. Se dunque l'onere di denuncia dei vizi non può ritenersi soddisfatto, per quanto concerne il rispetto del termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 1495 La citata disposizione, per
3 quanto ora d'interesse, prevede che: “il diritto si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”. Ora, è opinione pacifica in dottrina ed in giurisprudenza quella secondo cui, a differenza che per il termine di denunzia dei vizi di cui al primo comma dell'art. 1495 c.c., per la decorrenza del termine prescrizionale non v'è distinzione tra vizio occulto e vizio palese, decorrendo lo stesso sempre e solo dal giorno della consegna della res. In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495
c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio. Pertanto, ove si consideri che è l'ultimo periodo temporale cui risale la consegna del teli in parola è collocabile nel mese di agosto del 2019 (e su tale circostanza non v'è contestazione tra le parti), l'azione proposta dagli attori risulta irrimediabilmente prescritta;
né è possibile rinvenire in atti prova di atti interruttivi della prescrizione. Pare opportuno poi precisare che la prescrizione è maturata non solo con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto proposta da parte degli attori ma altresì con riguardo all'azione risarcitoria che sui medesimi vizi trova fondamento. In proposito si richiama la recentissima
Co pronuncia della che, incidentalmente, ha proprio ribadito l'estensione della previsione ex art. 1495 c.c.
4 all'azione risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c. Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione. In conclusione dunque, la domanda, così come proposta, non potrà trovare accoglimento in quanto prescritta. Ciò posto, la pur accertata prescrizione delle azioni proposte ex artt. 1494 e 1495 c.c. dagli attori non esime tuttavia dalla disamina della questione della sussistenza dei vizi dedotti dagli stessi. Tanto in applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1495 c.c., ultima parte, secondo cui il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. Richiamate le argomentazioni che precedono in merito alla tempestiva denunzia dei vizi della merce oggetto di lite, pare opportuno premettere brevi cenni in merito al riparto dell'onere della prova. All'uopo, va ricordato il recente
5 Co arresto della in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito delle azioni c.d. edilizie. La Suprema Corte partendo da una ricostruzione dell'oggetto del contratto di compravendita e dalla puntualizzazione dei reciproci obblighi nascenti dallo stesso, sono giunte, con condivisibile conclusione, a ribaltare il precedente orientamento. In particolare, è stato evidenziato che l'immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, perchè l'obbligazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto. Infatti, poiché la proprietà di quest'ultima si trasferisce, nella compravendita di cosa determinata, nel momento del perfezionamento dell'accordo tra i contraenti, e, nella compravendita di cose determinate solo nel genere, nel momento dell'individuazione effettuata ai termini dell'art. 1378 c.c., l'obbligazione di consegna di cui all'art. 1476 c.c.,
n. 1 ha ad oggetto esattamente quella cosa o quelle cose ancorché, eventualmente, viziate che hanno formato oggetto dell'accordo traslativo o della individuazione effettuata dopo la conclusione di tale accordo, nello stato in cui esse si trovavano al momento del contratto o della loro successiva individuazione. Muovendo da tale assunto, si giunge alla conclusione per cui la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi. In
6 altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall'art. 1476 c.p., n. 3, non corrisponde a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore. Le obbligazioni del venditore si risolvono dunque, lo si sottolinea nuovamente, per quanto d'interesse, nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto. Pertanto, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse. La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella
7 soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi. Dalla suddetta conclusione discende quale naturale corollario che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. Ad ulteriore conferma di tale conclusione si pone ancora il rispetto del principio di vicinanza della prova, secondo il quale l'onere della prova deve essere ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. La ratio di siffatto principio si rinviene nella considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione. Il quadro che complessivamente emerge da tali convergenti pronunce appare dunque nel senso che, ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa,
8 ne abbia la materiale disponibilità. Da ultimo, va ancora evidenziato che la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all'analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore che sebbene non direttamente rilevante nel caso di specie, offre un ulteriore importante riprova della coerenza delle conclusioni che qui si vanno affermando. Conclusivamente dunque, deve convenirsi circa la necessità che sia l'acquirente a provare la presenza dei vizi che deduce e ciò non solo ove agisca ai sensi degli artt. 1492 e ss. c.c. ma anche laddove questi eccepisca siffatti vizi al fine di paralizzare la pretesa al pagamento del corrispettivo fatta valere dalla controparte.
In tale ultima occasione, infatti, sebbene i vizi non si pongano quale fatto costitutivo dell'azione di garanzia, né
l'assenza degli stessi quale fatto costitutivo della pretesa al pagamento del corrispettivo, per quanto argomentato supra, gli stessi assurgono a fatto impeditivo di tale pretesa, che spetta al convenuto provare, in adempimento degli usuali principi in tema di riparto dell'onus probandi oltre che in linea con il ricordato principio di vicinanza nella prova. Diversamente opinando, non solo ci si discosterebbe dalla ricordata ricostruzione teorica ma si graverebbe il venditore di una prova negativa (l'assenza di
9 vizi, seppur specificamente allegati) che rasenterebbe la probatio diabolica. Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie non è possibile concludere per il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sugli attori. Nel merito va infatti brevemente osservato come gli attori non siano apparsi in grado di fornire alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori.
Piace a questo punto ribadire come la vicenda che ci occupa appaia rientrare nell'ambito della materia disciplinata dagli artt. 1490 e segg. c.c. Infatti, l'art. 1490, 1° comma, c.c., stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre secondo l'art. 1495
c.c., rispettivamente 1° e 3° comma, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, e l'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna. Ciò comporta che la mancata o intempestiva denunzia dei vizi della cosa venduta, nel termine di otto giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia, già sorto in suo favore, con la correlativa obbligazione del venditore, per effetto immediato e diretto del perfezionamento del contratto, ed essa, come fatto impeditivo o estintivo del
10 diritto fatto valere, deve essere espressamente eccepita dal venditore convenuto. Da ciò deriva, in applicazione delle ordinarie regole sull'incidenza dell'onere della prova, che al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione, vale a dire il fatto (scoperta del vizio, ricevimento della cosa) dal cui compimento la legge fa decorrere il termine di decadenza, e l'avvenuto decorso di detto termine al momento della denuncia o della citazione. Solo in tal caso spetterà al compratore dare la prova contraria, di avere cioè denunciato in precedenza ed in tempo utile il vizio.
Ciò premesso, nella fattispecie, si rileva come gli attori, non abbiano fornito adeguata prova circa il rispetto del suindicato termine di decadenza entro cui denunciare gli asserti vizi, atteso che dall'esame della documentazione, versata in atti, è con estrema chiarezza che da parte loro tale termine decadenziale non sia stato rispettato. Infatti, la prima contestazione formale, che appare riscontrarsi è quella contenuta nella diffida del 23/03/2020 inviata dagli attori alla convenuta mentre la merce in parola risulta consegnata per stessa ammissione degli attori nel mese di agosto del 2019. Da ciò il rigetto delle attoree pretese. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
pone definitivamente a carico degli attori le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 22/04/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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