Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti R.G. 2703/19 n. R.G. 14247/19 e n. R.G. 18576/2019 promossi da
Pa con l'avv. A. Mina ATTRICE Parte_2
contro in persona dell'amministratore condominiale Controparte_1 [...]
con l'avv. G. Bianchini Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice impugnava le delibere assembleari del 16.11.2018 – n. rg 2703/2019 con cui erano stati approvati in particolare il bilancio consuntivo ordinario 01.07.2017 –
30.06.2018 e riparto quote;
il bilancio consuntivo opere straordinarie porticato e
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il bilancio preventivo ordinario
01.07.2018 – 30.06.2019 e date versamenti, i deliberati del 14.05.2019, RG 18576/19
ove, venivano approvate tabelle millesimali e approvati il bilancio consuntivo ordinario
01.07.2017 – 30.06.2018 e riparto quote;
il bilancio consuntivo opere straordinarie porticato e citofoni scala 73 e relative quote di competenza;
il bilancio preventivo ordinario 01.07.2018 – 30.06.2019 e date versamenti, i deliberati adottati dall'assemblea condominiale del 23.09.2019 RG14247/2019 dove venivano approvati il bilancio consuntivo ordinario 01.07.2018 – 30.06.2019 e riparto quote, il bilancio preventivo ordinario 01.07.2019 – 30.06.2019 e date versamenti.
Le domande attoree sviluppate nei tre procedimenti qui riuniti investono i deliberati di tre distinte assemblee condominiali, sono identiche, salvo l'impugnativa dell'assemblea del 14.05.2019 che interessa anche l'approvazione delle tabelle millesimali applicate dalla CP_2
Con riguardo alla pretesa erroneità delle tabelle millesimali e correttezza della modifica operata dall'amministrazione condominiale si rileva quanto segue.
Come risulta pacificamente in atti la nel 2011 apportava una modifica delle CP_2
tabelle millesimali in uso presso il Condominio sostenendone l'erroneità sulla CP_1
Con base di una comunicazione fornita dall'avv. Lupinacci per la condomina senza alcuna determinazione dell'assemblea condominiale.
Parte convenuta eccepiva in tal senso che tale decisione sarebbe stata sanata con la delibera del 14.5.19 mediante approvazione a maggioranza ex art 1336 c.c., in quanto si sarebbe trattato di una mera revisione di un errore materiale limitato ai millesimi di due soli condomini.
2 Parte convenuta non ha tuttavia fornito prova nel presente giudizio, anche dopo l'esperita CTU, di quale sarebbe stato l'errore di ripartizione millesimale tale da poter giustificare un'approvazione con maggioranza qualificata ex art 1336 c.c. in luogo dell'unanimità richiesta per la revisione e/o modifica delle tabelle millesimali prevista dall'art. 69 disp. Att. c.c.., non potendo parlarsi di mero errore di calcolo ma di vera e propria modifica delle tabelle millesimali, che, come accertato nella disposta CTU (vd. CTU, pagg. 6,7,8) ha interessato anche le c.d. tabelle derivate arbitrariamente modificate ed errate su tutte le unità immobiliari, così come accertato dal dott. nella propria relazione (vd. CTU, relazione Per_1
dott. pagg. 3 e 4). Per_1
Con riguardo all'erronea ripartizione delle spese di teleriscaldamento e conseguente erroneità dei bilanci approvati eccepita da parte attrice si rileva quanto segue.
L'elaborato peritale accerta “l'erroneo riparto in alcuni anni delle spese di
riscaldamento” (vd. CTU, pag. 7) non tenendo la in considerazione l'art. 52 del CP_2
Regolamento condominiale;
“in alcuni casi calcolo delle quote fisse del calore a
dispersione non corretto” con applicazione di una quota fissa pari al 35,79% in luogo del 30%, in altri casi “veniva adottato un costo di riscaldamento a metro cubo
dell'acqua calda sanitaria non condiviso con l'assemblea condominiale e da
considerarsi ragionevolmente troppo basso rispetto ai valori medi di mercato” (vd. CTU
pagg. 8,9).
Da quanto sopra si rileva che le relative domande di parte attrice debbano trovare accoglimento.
3 Le spese seguono la soccombenza per principio generale ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie le domande di parte attrice annullando le delibere del 16.11.2018,
14.5.2019, 23.9.2019, condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU e di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 14.000,00
per compensi professionali, euro 1635,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa
Brescia 21.3.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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