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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 32738/2019 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Francesco Crisafulli,
nel procedimento di cognizione di cui in epigrafe introdotto da rapp. e dif. dall'avv. ANOTNIO MIRRA Parte_1
MARCO GIGANTI IC, , rapp. e dif. dall'avv. GIANCRLO Parte_2
GERMANI
attori
contro in proprio e quale amministratore giudiziario di rapp. e dif. CP_1 Controparte_2 dall'avv. ROBERTO D'ATRI
convenuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio il dottor , in proprio e quale CP_1
amministratore giudiziario di lamentando di essere stati gravemente diffamati dalle Controparte_2
dichiarazioni rilasciate dal convenuto ed hanno chiesto: «in via principale: acclarato che non esistevano e non esistono veri e reali motivi per i quali gli odierni attori non dovevano essere riassunti anche loro come gli altri 132 loro ex colleghi nella in Amministrazione Giudiziaria, CP_3
dichiarare diffamatorie calunniose, del tutto infondate e lesive dell'onore e della reputazione e dei diritti fondamentali dei sigg.ri e AN PA tutelati dalla carta Parte_1 Pt_2 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Costituzionale le frasi sopra indicate contenute nella Relazione n.17 del 7 novembre 2018 del Dott.
rimessa al Gip Dott. Agostino De Robbio, sia le frasi sempre sopra indicate proferite CP_1
dal Dott. in Roma, in data 24 gennaio 2020 presso la Commissione Malagrotta del CP_1
Municipio XII di Roma così come quelle riportate dalla Agenzia Dire del 24 gennaio 2020 presso la
Commissione Malagrotta del Municipio XII di Roma così come quelle riportate dalla Agenzia Dire del 24 gennaio 2020 ,indicate analiticamente nei punti nn.1,2,3 e 4 del presente atto, condannando per l'effetto ex art.185 cp ed ex 2043 e 1226 c.c. il Dott. sia in proprio che quale CP_1
Amministratore Giudiziario della a corrispondere a titolo di risarcimento dei gravissimi CP_3
danni causati alla vita di relazione e lavorativa degli odierni attori e per la sofferenza procurate a costoro ed alla loro famiglie dalle sue condotte ed affermazioni di cui sopra» la somma di € 50.000 per ciascuno.
Gli attori, premesso di essere stati dal 2009 dipendenti (nelle qualità: di Parte_1
responsabile della manutenzione;
e AR AN PA di capo turno) presso Parte_2
l'impianto di TMB 2 di Malagrotta, sito in Roma, alla Via di Malagrotta n° 257, hanno lamentato di essere stati improvvisamente allontanati, in data 2 ottobre 2018, dall'impianto di Malagrotta per la decisione dell'allora amministratore giudiziario, odierno convenuto, dottor , che CP_1 gestiva l'impianto, per improrogabili esigenze legate alla tutela dell'azienda e di ordine pubblico.
Il dottor avrebbe leso gravemente la loro reputazione con le asserzioni CP_1
contenute nella relazione n. 17 inviata al Gip, nella quale sarebbero stati, ingiustamente e falsamente, dipinti come una pericolosa associazione a delinquere con fini eversivi dell'ordine pubblico e della sicurezza aziendale,
Giudicano inoltre lesive le dichiarazioni che il convenuto avrebbe rilasciato il successivo 5 aprile 2019, al Corriere della Sera, nell'articolo titolato «L'amministratore giudiziario CP_1
“tutore” di Malagrotta» a cura di Parte_3
Infine, hanno lamentato la portata lesiva della dichiarazione del convenuto, il 24 gennaio 2020 presso la Commissione Ambiente-Malagrotta del Municipio 12 di Roma, e riportata dalla Agenzia
Giornalistica Dire lo stesso giorno, dal seguente tenore: «La battaglia ha visto anche dei licenziamenti di dipendenti. Da luglio 2018 ho allontanato i vecchi dipendenti e soci, i vecchi capo impianto, gli amministratori di e e ho licenziato i dipendenti infedeli perché tutti nascondevano CP_2 CP_4
tutto. Ci sono pochi documenti, non abbiamo la documentazione relativa ai controlli effettuati dagli enti negli ultimi anni, non si può pretendere che l'Amministratore Giudiziario che sta lì da un anno
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 2 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
possa risolvere problemi trentennali…Ho provveduto a cacciare alcuni dipendenti perché infedeli e che tutti nascondevano tutto e ho cacciato anche i vecchi capo impianto perché legati a Pt_4 quindi infedeli…. la battaglia che ha visto dei licenziamenti di dipendenti continuerà anche se mi sento abbandonato dalle Istituzioni».
Hanno quindi concluso sostenendo che il loro mancato reimpiego nell'azienda dove da anni operavano diligentemente sarebbe dipeso unicamente dalle citate affermazioni diffamatorie del convenuto ed hanno chiesto il risarcimento del danno che tutti e tre gli attori avrebbero patito, in egual misura, e quantificato nella somma di 50 mila euro.
Con memoria ex art.183, sesto comma, n.1, parte attrice ha integrato la domanda sull'an debeatur come segue: «Voglia il Tribunale adito, acclarato che non esistevano e non esistono veri e reali motivi per cui gli odierni attori non dovesse essere riassunti anche loro nella come CP_3
tutti i loro colleghi, condannare anche – in aggiunta delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione – il Dott. ex art. 2043 c.c., riconoscendolo responsabile di malafede CP_1 processuale nel giudizio che l'odierno attore intraprese dinanzi il Tribunale Civile di Roma, ex
Artt.414 e 700 cpc, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Bajardi, rgn.31988/18, per sentir dichiarare sussistere l'interposizione fittizia di manodopera tra la Malagrotta Uno – Due / M1 – M2 presso la quale era formalmente assunto e la in Amministrazione Giudiziaria». CP_3
Il convenuto avrebbe resistito nel suddetto giudizio in nome e per conto della
Amministrazione Giudiziale della con dolo e malafede processuale sostenendo una tesi CP_3
difensiva ed un comportamento processuale completamente opposto alla realtà dei fatti da lui conosciuta, «chiedendo il rigetto della domanda di accertamento della interposizione fittizia di manodopera tra la società in cui lavoravamo gli odierni attori Controparte_5
e la in Amministrazione Giudiziaria, ottenendolo in primo grado, pur ben sapendo che in CP_3
effetti la suddetta interposizione fittizia di manodopera sussisteva ed era reale e concreta al momento in cui il Dott. assunse l'incarico di Amministratore Giudiziario». CP_1
Parte convenuta si è costituita in giudizio per eccepire che le presunte frasi offensive sono contenute in uno scritto giudiziale di chiarimento al tribunale, relativo ad una istanza promossa dal dipendente , e dunque troverebbe applicazione l'esimente di cui all'articolo 598 c.p.; che, Pt_5
nella intervista al , in disparte il titolo che va attribuito alla redazione o al giornalista, non si CP_6
rinverrebbe nessun riferimento agli attori, come peraltro essi stessi ammetterebbero;
che, quanto allo scritto denominato Agenzia Dire, si tratterebbe di una “copia” incomprensibile, sprovvista di
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 3 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile riferimenti circa la sua redazione, pubblicazione e contenuto specifico, e, in ogni caso, il convenuto smentisce di avere pronunciato le espressioni che gli si addebitano;
che, infine, della dichiarazione alla Commissione Malagrotta del Municipio XII non vi sarebbe prova in atti. Inoltre, ha eccepito la mancanza di qualsivoglia allegazione probatoria in ordine al preteso danno.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto ha qualificato come mutatio libelli l'estensione voluta dagli attori con la loro memoria in quanto domanda nuova con nuove allegazioni e ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità.
Giova subito delimitare il thema decidendum dell'odierno giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la lamentata diffamazione e dal quale esula la mancata riassunzione degli odierni attori, quale che ne sia stata la ragione. Deve, infatti, ritenersi inammissibile la mutatio libelli operata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 C.P.C., posto che essa, basandosi su circostanze già verificatesi (nel 2018-2019) e già note agli attori prima dell'introduzione del giudizio, e non derivando in alcun modo dalle difese del convenuto, ampliano l'oggetto della cognizione, oltre che sul piano fattuale, anche su quello della causa ET (che non ha più a che fare con la lesione dell'onore e della reputazione, ma riguarda un preteso comportamento illecito o fraudolento in sede processuale) e travalicano i limiti della mera emendatio; peraltro, a tale ampliamento dell'oggetto della controversia neppure corrisponde una distinta domanda che vada oltre il mero accertamento di fatti non tempestivamente dedotti, richiesto con l'evidente intento di confutare e mettere in dubbio decisioni assunte in altre sedi, all'uopo competenti, ancora soggette a giudizio.
Ciò premesso, si osserva come la presente domanda possa essere agevolmente respinta già sotto il profilo del lamentato danno, essenzialmente descritto come danno non patrimoniale, sebbene vi siano riferimenti anche al danno emergente ed al lucro cessante, nonché alla condizione lavorativa degli attori a séguito della loro mancata riassunzione, che sembrano sottintendere anche un danno patrimoniale, senza però che le due tipologie di danno vengano distinte nella richiesta economica.
È jus receptum (e gli stessi attori ne danno atto, pur senza trarne le debite conseguenze) che, anche in tema di diritti della personalità, il danno va costruito, secondo il paradigma tracciato dall'art. 2043 C.C., come danno-evento, e non è mai in re ipsa. Ciò non toglie che, una volta accertato, anche sulla base di presunzioni semplici (cioè quegli indizi gravi, precisi e concordanti, soli che il giudice
è autorizzato ad utilizzare, che consentono di risalire dal fatto noto al fatto ignoto: artt. 2727 e 2729
C.C.), nei suoi elementi costitutivi, come definiti dall'art. 2043 C.C. (fatto illecito, nesso causale, evento di danno), esso possa – e, nel caso del danno non patrimoniale, debba – essere liquidato in via
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 4 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile equitativa. Ma presupposto di tale esercizio di discrezionalità equitativa è pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno quale evento lesivo, avvinto da un nesso causale alla condotta antigiuridica dell'agente (ma da essa distinto) e perciò «ingiusto». In tal senso si esprime ripetutamente la Corte di legittimità, da ultimo con l'ordinanza del 31/03/2021, n° 8861; particolarmente esplicita è peraltro l'ordinanza n° 31537 del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass. n° 4005/20 e n°
13153/17).
Nel caso di specie, già sul piano meramente assertorio, ed a fortiori su quello probatorio, mancano l'allegazione e la prova dell'evento dannoso in quanto tale – a prescindere dalla sua entità
e quantificazione – che sarebbe conseguenza della condotta antigiuridica ascritta alla convenuta. Gli attori hanno di fatto desunto, sulla sola base della ritenuta portata lesiva dell'espressioni impiegate, il diritto alla corresponsione di una somma di denaro. Dimentichi dei principi evocati in tema di risarcibilità del danno, non hanno formulato una specifica allegazione del danno-conseguenza che sarebbe derivato loro dalla lamentata diffamazione, né tanto meno lo hanno provato.
Invero, gli attori si limitano a lamentare del tutto genericamente che, per effetto delle affermazioni fatte dal nello scritto indirizzato all'autorità giudiziaria penale (che sarebbero CP_1
state «sapientemente fatte trapelare presso le maestranze di Malagrotta») e di quelle pronunciate nell'intervista al Corriere della Sera ed all'assemblea del XII Municipio, di essere stati «etichettati come “fedeli di “cacciati da Malagrotta dall'Amministrazione Giudiziaria, come “infedeli” Pt_4
della Amministrazione Giudiziaria e come dei ladri […]», e ciò «a quasi tre anni dai fatti». Inoltre, sostengono che, sempre in conseguenza dei medesimi fatti, essi si sarebbero ritrovati senza lavoro, ostacolati nel reperimento di altre occupazioni di ripiego, ed in una condizione di grave difficoltà economica, che emergerebbe dal confronto tra i modelli CU di prima e dopo i fatti di causa, con conseguenze devastanti sul piano della sofferenza psico-fisica loro e delle rispettive famiglie.
Ma, a suffragio di tali generiche affermazioni, non sono stati allegati fatti specifici atti a rendere più concrete tali doglianze. Nessun elemento, anche meramente argomentativo, è stato offerto
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 5 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile a sostegno della dedotta “sapiente” propalazione nell'ambiente lavorativo della c.d. «Relazione n.
17» (di cui fra breve si dirà) inviata all'autorità giudiziaria;
né è stato addotto alcun indizio della lamentata sofferenza psico-fisica e sul suo legame con i fatti di causa;
e neppure è stata data concretezza individualizzante alla pretesa “etichettatura”, della quale non viene chiarito in quali ambienti si sia verificata e se abbia portato ad episodi di emarginazione o stigma sociale. Anche suk piano patrimoniale, viene semplicemente dedotto, ancora una volta in termini generali, un prolungato stato di disoccupazione, una difficoltà nel ritrovare lavoro, una perdita patrimoniale in termini di trattamenti retributivi (vedi i CU depositati), ma nulla si dice sul nesso causale con le dichiarazioni del . Anzi, gli attori stessi sottolineano il tempo trascorso (circa tre anni) tra i fatti di causa CP_1
e le conseguenze patite, che però è anche il tempo trascorso tra quei fatti (risalenti al 2018) e l'azione intrapresa: con quanto ne consegue in termini di accertamento di percezione (ingiustificatamente ritardata) della portata diffamatoria delle dichiarazioni e del nesso teleologico con il danno.
Né possono essere interpretate come utili allegazioni le richieste di prova testimoniale, inammissibili per la loro genericità e del carattere valutativo delle domande, così di seguito formulate dagli attori ai capitoli: 23)Vero che gli odierni attori dal loro allontanamento dal posto di lavoro il
2/10/2018 hanno provato a ricollocarsi nel settore dei rifiuti trovando però tutte le porte chiuse – in primis, quelle del Gruppo Cerroni – a causa del discredito causato nell'ambiente dalle dichiarazioni del Dott. ai media ed alla stampa ed alle modalità umilianti con cui vennero cacciati CP_1 dall'impianto, rimanendo disoccupati per anni;
24)Vero che gli odierni attori hanno subito gravi problemi all'interno della propria famiglia a causa della improvvisa perdita del posto di lavoro in data 2 ottobre 2018 che ha comportato problemi economici e psicologici sia per loro che per il loro nucleo famigliare che non hanno compreso come e perché abbiano perso il lavoro dall'oggi al domani;
25)Vero che gli odierni attori sono stati allontanati ed isolati dai suoi ex colleghi di lavoro ai quali il Dott. ha impedito ogni contatto perdendo ogni rapporto sociale ed amicale CP_1 da loro costruito in anni di lavoro nell'impianto di Malagrotta.
Tale “vuoto” assertorio – ancor prima che probatorio – nell'esposizione delle ragioni della domanda preclude financo il ricorso a presunzioni semplici.
Tanto sarebbe sufficiente a respingere la domanda.
Tanto nell'atto introduttivo quanto nella comparsa conclusionale, infatti, gli attori hanno formulato la loro domanda nei termini di un'azione di condanna al risarcimento di danni asseritamente patiti per l'assunta lesione alla loro reputazione. Ne consegue che il bene giuridico
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 6 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile domandato nel caso di specie si sostanzia nell'integrale risarcimento del danno extracontrattuale determinato da tale illecita condotta. Posto che una sentenza di condanna postula sempre e comunque l'accertamento del fatto generatore dell'obbligazione dedotta in giudizio, non assurge ad autonoma domanda di una pronuncia (soltanto) declaratoria la premessa con cui gli attori chiedono accertarsi la diffamazione;
l'accertamento della diffamazione rileva, nella presente controversia, solo nella misura in cui è strumentale alla risarcibilità, e come tale va indagato d'ufficio, e non costituisce un autonomo capo di domanda da decidersi con forza di giudicato autonomo rispetto alla condanna al risarcimento.
Né l'azione di condanna può tramutarsi, in corso di causa, in azione di accertamento mero, quando si manifesti l'impossibilità di conseguire il risarcimento.
L'infondatezza della domanda risarcitoria assorbe quindi la valutazione dell'illiceità della condotta denunciata.
In ogni caso, anche nel merito delle doglianze la domanda è infondata.
La «Relazione n. 17» (doc. 3 di parte attrice) consiste in realtà in un'istanza, opportunamente motivata, inviata dal al giudice per le indagini preliminari (e per conoscenza alla Procura CP_1
della Repubblica), a séguito dell'atto di significazione e diffida, contenente formale comunicazione della pendenza di un ricorso ex art. 414 C.P.C. con istanza cautelare (trattasi del procedimento R.G. n°
31988/18, definito con sentenza n° 10758/19 del 19/03/2020), inviatagli dagli avvocati difensori – inter alios – degli odierni attori;
istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla costituzione del convenuto, con nomina del legale di fiducia nell'ipotesi di mancata costituzione dell'Avvocatura (art. 39 D.LGS. n° 159/2011), nel suddetto procedimento giuslavoristico.
In particolare, le espressioni assunte come lesive consisterebbero nelle seguenti affermazioni, adoperate nell'ambito delle motivazioni, concernenti la mancata assunzione di alcuni dipendenti (tra cui gli odierni attori), rese a giustificazione della necessità di costituirsi nel giudizio civile e quindi a fondamento dell'istanza di autorizzazione: «In particolare, come già evidenziato nella relazione n.9 del 26/9/2018 agli atti del procedimento, i motivi della mancata assunzione e dell'inibizione ad horas dell'accesso ai locali aziendali (cautelativamente per evitare reazioni sconsiderate e danneggiamenti al processo produttivo) sono di ordine pubblico, tutela dei beni aziendali, e rispetto degli elementari principi di convivenza civile sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i motivi di ordine pubblico e tutela dei beni aziendali va evidenziato che il , con la complicità dei colleghi di cui trattasi Pt_5
aveva creato un sistema, più o meno occulto, volto al depauperamento delle risorse aziendali, mediante accordi sottobanco con i fornitori e smaltimento irregolare di rottami e materiale residuo
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 7 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
del processo produttivo, suscettibile di valorizzazione economica a favore della società
(segnatamente rottami di metalli ferrosi)».
Com'è evidente, e come già rilevato da altro giudice in analogo giudizio proposto da un altro dei dipendenti che avevano proposto il ricorso ex art. 414 C.P.C. (cfr. sentenza n° 2485/22, del
15/02/2022, nel procedimento R.G. n° 62045/20, in atti), l'odierno convenuto ha riferito all'autorità giudiziaria, in forma non offensiva, quanto da lui registrato tramite elementi oggettivi – si vedano i suoi docc. 3, 4, 5, 6, 7, e 10) – nel corso della sua attività professionale nell'ambito dell'indagine penale in corso che aveva portato al commissariamento della società e quanto, d'altra CP_3
parte, necessario a spiegare il perché della richiesta di autorizzazione a costituirsi in giudizio.
Non si ravvede quindi alcun profilo diffamatorio, attesa la verità almeno putativa dei fatti
(peraltro, per definizione, soggetti all'accertamento in sede giudiziaria, trattandosi di una relazione ad essa indirizzata nel contesto di un procedimento penale in corso), la continenza espressiva e il diritto di far valere in giudizio una posizione soggettiva degna di tutela.
In ogni caso, opera la scriminate di cui all'art. 598, comma 1, C.P., secondo la quale «non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi ad un'autorità amministrativa, quando le offese concerno l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo».
Con riferimento all'articolo del Corriere della Sera, dove il risponderebbe alle CP_1 domande della giornalista relative all'amministrazione giudiziaria degli impianti, deve innanzitutto rilevarsi come il foglio dattiloscritto anonimo depositato in atti non abbia neppure le caratteristiche minime indispensabili per fungere da “prova” di un qualsiasi fatto, e tanto meno da prova di un articolo o di un'intervista pubblicata da un determinato giornale. Ad ogni modo, la difesa del convenuto non sembra negare di aver rilasciato quell'intervista, sicché il fatto può darsi per ammesso;
ma gli stessi attori hanno ammesso di non essere nominativamente individuati ed hanno sostenuto di essere comunque riconoscibili in quanto sarebbero stati gli unici ad essere stati licenziati e a non essere stati riassunti. Tuttavia, il Tribunale non ritiene – in mancanza di ulteriori precisazioni – che tale criterio di riconoscibilità possa valere per il comune lettore di un quotidiano, non necessariamente al corrente di questo genere di particolari.
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 8 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Le stesse considerazioni, circa la mancata individuabilità del soggetto diffamato, possono svolgersi con riferimento alla dichiarazione rilasciata il 24 gennaio 2020 presso la Commissione
Ambiente – Malagrotta e riportata dall'agenzia di stampa Dire.
Sul punto, nel presente giudizio si è svolta un'accurata istruttoria e, all'udienza del
25/03/2024, si è proceduto, nelle forme dell'esperimento giudiziale, alla visione in contraddittorio del DVD depositato da parte attrice.
Il filmato rappresenta le dichiarazioni del dott. in merito alle persone licenziate ed CP_1 alla gestione della ristrutturazione aziendale. All'udienza è stato dato atto che il sonoro non era chiaramente udibile, in particolare sino al minuto 00:36 (da «Successivamente»). Al minuto 5:40
l'oratore parla di «dipendenti infedeli […] che nascondono tutto […] non abbiamo la documentazione dei controlli […]». Al termine dell'esperimento, la difesa degli attori ha confermato la rilevanza del filmato che avvalorerebbe il lancio dell'agenzia DIRE messo in rapporto con la relazione n° 17 del dott. La difesa del convenuto ha contestato la rilevanza del filmato, trattandosi di causa CP_1
essenzialmente documentale facendo presente che erano stati depositati i rinvii a giudizio degli attori.
Nel caso in esame, nessun indice di notorietà o di immediata attitudine individualizzante viene in evidenza. Non vi è la sussistenza di una identificabilità oggettiva di portata tale da assumere rilevanza ai fini dell'accertamento della fattispecie della diffamazione. Inoltre, anche in questo caso si tratta di dichiarazioni formulate in forma non offensiva e che rappresentano il libero convincimento dell'amministratore giudiziario a fronte di elementi probatori oggettivi e significativi, dunque di fatti quantomeno verosimili, che lo hanno determinato ad assumere decisioni ad esso spettanti nella qualità
(e almeno potenzialmente doverose, a fronte del giustificato sospetto – sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria – di fatti costituenti reato o comunque costituenti una minaccia per l'ordine pubblico e la salvaguardia dei beni aziendali e dell'ordinato e sicuro svolgimento dell'attività produttiva).
Gli attori, infine, hanno formulato un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p. come di seguito riportata: «Si chiede che ex art.210 cpc il Giudice ordini alla in Amministrazione CP_3
Giudiziaria di depositare nel presente giudizio tutti gli atti interni riguardanti richiami e contestazioni disciplinari o di comportamenti scorretti od illegali riguardanti l'Ing. Parte_6
e la documentazione relativa all'allontanamento del suddetto per motivi di ordine pubblico e di tutela dei beni aziendali, qualora esistenti, a far data sino al 2 ottobre 2018. Si chiede sempre ex art.210 cp che il convenuto e/o l'Amministrazione Giudiziaria della CP_1 Controparte_7
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 9 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
negli atti del presente giudizio l'atto di denuncia querela sporta contro gli odierni attori per i gravissimi fatti di ordine pubblico e di sicurezza aziendale che ne hanno determinato
l'allontanamento “ad horas” dal loro posto di lavoro per decisione del Dott. . Si CP_1
chiede sempre ex art. 210 cpc che venga ordinato al convenuto e/o alla amministrazione CP_1
Giudiziaria della di depositare nel presente giudizio tutti gli atti da lui presentati al Gip CP_3
Dott. De Robbio per richiedere e motivare l'espulsione immediata dal posto di lavoro degli odierni attori».
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli art. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale e rimesso al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice, svincolato da ogni onere di motivazione. Nel caso di specie è stato formulato in assenza del requisito dell'impossibilità di acquisire direttamente gli stessi o altri mezzi di prova equipollenti, e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio (si consideri che, come emerge dagli scritti difensivi degli stessi attori, gli atti del processo penale sono stati desecretati, e che così essi sono venuti a conoscenza della «Relazione n. 17»: allo stesso modo avrebbero potuto acquisire altri atti processuali ostensibili); ma soprattutto attiene a richieste di ordine di esibizione su questioni del tutto ultronee ed irrilevanti per i fatti di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi medi dello scaglione delle cause di valore compreso tra , avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 2.552,00
fase e introduttiva: 1.628,00
fase di trattazione ed istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 spese generali di studio al 15% € 2.115,45 totale € 16.218,45 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.
La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 10 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, pur dovendo rilevare che gli attori scelsero di coltivare ulteriormente il giudizio anche dopo che un'identica azione era stata rigettata da questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite, liquidate in comprensivi euro
16.218,45, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 20 febbraio 2025 Il Giudice
Francesco Crisafulli
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 11 di 11
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 32738/2019 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Francesco Crisafulli,
nel procedimento di cognizione di cui in epigrafe introdotto da rapp. e dif. dall'avv. ANOTNIO MIRRA Parte_1
MARCO GIGANTI IC, , rapp. e dif. dall'avv. GIANCRLO Parte_2
GERMANI
attori
contro in proprio e quale amministratore giudiziario di rapp. e dif. CP_1 Controparte_2 dall'avv. ROBERTO D'ATRI
convenuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio il dottor , in proprio e quale CP_1
amministratore giudiziario di lamentando di essere stati gravemente diffamati dalle Controparte_2
dichiarazioni rilasciate dal convenuto ed hanno chiesto: «in via principale: acclarato che non esistevano e non esistono veri e reali motivi per i quali gli odierni attori non dovevano essere riassunti anche loro come gli altri 132 loro ex colleghi nella in Amministrazione Giudiziaria, CP_3
dichiarare diffamatorie calunniose, del tutto infondate e lesive dell'onore e della reputazione e dei diritti fondamentali dei sigg.ri e AN PA tutelati dalla carta Parte_1 Pt_2 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Costituzionale le frasi sopra indicate contenute nella Relazione n.17 del 7 novembre 2018 del Dott.
rimessa al Gip Dott. Agostino De Robbio, sia le frasi sempre sopra indicate proferite CP_1
dal Dott. in Roma, in data 24 gennaio 2020 presso la Commissione Malagrotta del CP_1
Municipio XII di Roma così come quelle riportate dalla Agenzia Dire del 24 gennaio 2020 presso la
Commissione Malagrotta del Municipio XII di Roma così come quelle riportate dalla Agenzia Dire del 24 gennaio 2020 ,indicate analiticamente nei punti nn.1,2,3 e 4 del presente atto, condannando per l'effetto ex art.185 cp ed ex 2043 e 1226 c.c. il Dott. sia in proprio che quale CP_1
Amministratore Giudiziario della a corrispondere a titolo di risarcimento dei gravissimi CP_3
danni causati alla vita di relazione e lavorativa degli odierni attori e per la sofferenza procurate a costoro ed alla loro famiglie dalle sue condotte ed affermazioni di cui sopra» la somma di € 50.000 per ciascuno.
Gli attori, premesso di essere stati dal 2009 dipendenti (nelle qualità: di Parte_1
responsabile della manutenzione;
e AR AN PA di capo turno) presso Parte_2
l'impianto di TMB 2 di Malagrotta, sito in Roma, alla Via di Malagrotta n° 257, hanno lamentato di essere stati improvvisamente allontanati, in data 2 ottobre 2018, dall'impianto di Malagrotta per la decisione dell'allora amministratore giudiziario, odierno convenuto, dottor , che CP_1 gestiva l'impianto, per improrogabili esigenze legate alla tutela dell'azienda e di ordine pubblico.
Il dottor avrebbe leso gravemente la loro reputazione con le asserzioni CP_1
contenute nella relazione n. 17 inviata al Gip, nella quale sarebbero stati, ingiustamente e falsamente, dipinti come una pericolosa associazione a delinquere con fini eversivi dell'ordine pubblico e della sicurezza aziendale,
Giudicano inoltre lesive le dichiarazioni che il convenuto avrebbe rilasciato il successivo 5 aprile 2019, al Corriere della Sera, nell'articolo titolato «L'amministratore giudiziario CP_1
“tutore” di Malagrotta» a cura di Parte_3
Infine, hanno lamentato la portata lesiva della dichiarazione del convenuto, il 24 gennaio 2020 presso la Commissione Ambiente-Malagrotta del Municipio 12 di Roma, e riportata dalla Agenzia
Giornalistica Dire lo stesso giorno, dal seguente tenore: «La battaglia ha visto anche dei licenziamenti di dipendenti. Da luglio 2018 ho allontanato i vecchi dipendenti e soci, i vecchi capo impianto, gli amministratori di e e ho licenziato i dipendenti infedeli perché tutti nascondevano CP_2 CP_4
tutto. Ci sono pochi documenti, non abbiamo la documentazione relativa ai controlli effettuati dagli enti negli ultimi anni, non si può pretendere che l'Amministratore Giudiziario che sta lì da un anno
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 2 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
possa risolvere problemi trentennali…Ho provveduto a cacciare alcuni dipendenti perché infedeli e che tutti nascondevano tutto e ho cacciato anche i vecchi capo impianto perché legati a Pt_4 quindi infedeli…. la battaglia che ha visto dei licenziamenti di dipendenti continuerà anche se mi sento abbandonato dalle Istituzioni».
Hanno quindi concluso sostenendo che il loro mancato reimpiego nell'azienda dove da anni operavano diligentemente sarebbe dipeso unicamente dalle citate affermazioni diffamatorie del convenuto ed hanno chiesto il risarcimento del danno che tutti e tre gli attori avrebbero patito, in egual misura, e quantificato nella somma di 50 mila euro.
Con memoria ex art.183, sesto comma, n.1, parte attrice ha integrato la domanda sull'an debeatur come segue: «Voglia il Tribunale adito, acclarato che non esistevano e non esistono veri e reali motivi per cui gli odierni attori non dovesse essere riassunti anche loro nella come CP_3
tutti i loro colleghi, condannare anche – in aggiunta delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione – il Dott. ex art. 2043 c.c., riconoscendolo responsabile di malafede CP_1 processuale nel giudizio che l'odierno attore intraprese dinanzi il Tribunale Civile di Roma, ex
Artt.414 e 700 cpc, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Bajardi, rgn.31988/18, per sentir dichiarare sussistere l'interposizione fittizia di manodopera tra la Malagrotta Uno – Due / M1 – M2 presso la quale era formalmente assunto e la in Amministrazione Giudiziaria». CP_3
Il convenuto avrebbe resistito nel suddetto giudizio in nome e per conto della
Amministrazione Giudiziale della con dolo e malafede processuale sostenendo una tesi CP_3
difensiva ed un comportamento processuale completamente opposto alla realtà dei fatti da lui conosciuta, «chiedendo il rigetto della domanda di accertamento della interposizione fittizia di manodopera tra la società in cui lavoravamo gli odierni attori Controparte_5
e la in Amministrazione Giudiziaria, ottenendolo in primo grado, pur ben sapendo che in CP_3
effetti la suddetta interposizione fittizia di manodopera sussisteva ed era reale e concreta al momento in cui il Dott. assunse l'incarico di Amministratore Giudiziario». CP_1
Parte convenuta si è costituita in giudizio per eccepire che le presunte frasi offensive sono contenute in uno scritto giudiziale di chiarimento al tribunale, relativo ad una istanza promossa dal dipendente , e dunque troverebbe applicazione l'esimente di cui all'articolo 598 c.p.; che, Pt_5
nella intervista al , in disparte il titolo che va attribuito alla redazione o al giornalista, non si CP_6
rinverrebbe nessun riferimento agli attori, come peraltro essi stessi ammetterebbero;
che, quanto allo scritto denominato Agenzia Dire, si tratterebbe di una “copia” incomprensibile, sprovvista di
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 3 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile riferimenti circa la sua redazione, pubblicazione e contenuto specifico, e, in ogni caso, il convenuto smentisce di avere pronunciato le espressioni che gli si addebitano;
che, infine, della dichiarazione alla Commissione Malagrotta del Municipio XII non vi sarebbe prova in atti. Inoltre, ha eccepito la mancanza di qualsivoglia allegazione probatoria in ordine al preteso danno.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto ha qualificato come mutatio libelli l'estensione voluta dagli attori con la loro memoria in quanto domanda nuova con nuove allegazioni e ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità.
Giova subito delimitare il thema decidendum dell'odierno giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la lamentata diffamazione e dal quale esula la mancata riassunzione degli odierni attori, quale che ne sia stata la ragione. Deve, infatti, ritenersi inammissibile la mutatio libelli operata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 C.P.C., posto che essa, basandosi su circostanze già verificatesi (nel 2018-2019) e già note agli attori prima dell'introduzione del giudizio, e non derivando in alcun modo dalle difese del convenuto, ampliano l'oggetto della cognizione, oltre che sul piano fattuale, anche su quello della causa ET (che non ha più a che fare con la lesione dell'onore e della reputazione, ma riguarda un preteso comportamento illecito o fraudolento in sede processuale) e travalicano i limiti della mera emendatio; peraltro, a tale ampliamento dell'oggetto della controversia neppure corrisponde una distinta domanda che vada oltre il mero accertamento di fatti non tempestivamente dedotti, richiesto con l'evidente intento di confutare e mettere in dubbio decisioni assunte in altre sedi, all'uopo competenti, ancora soggette a giudizio.
Ciò premesso, si osserva come la presente domanda possa essere agevolmente respinta già sotto il profilo del lamentato danno, essenzialmente descritto come danno non patrimoniale, sebbene vi siano riferimenti anche al danno emergente ed al lucro cessante, nonché alla condizione lavorativa degli attori a séguito della loro mancata riassunzione, che sembrano sottintendere anche un danno patrimoniale, senza però che le due tipologie di danno vengano distinte nella richiesta economica.
È jus receptum (e gli stessi attori ne danno atto, pur senza trarne le debite conseguenze) che, anche in tema di diritti della personalità, il danno va costruito, secondo il paradigma tracciato dall'art. 2043 C.C., come danno-evento, e non è mai in re ipsa. Ciò non toglie che, una volta accertato, anche sulla base di presunzioni semplici (cioè quegli indizi gravi, precisi e concordanti, soli che il giudice
è autorizzato ad utilizzare, che consentono di risalire dal fatto noto al fatto ignoto: artt. 2727 e 2729
C.C.), nei suoi elementi costitutivi, come definiti dall'art. 2043 C.C. (fatto illecito, nesso causale, evento di danno), esso possa – e, nel caso del danno non patrimoniale, debba – essere liquidato in via
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 4 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile equitativa. Ma presupposto di tale esercizio di discrezionalità equitativa è pur sempre l'accertamento della sussistenza del danno quale evento lesivo, avvinto da un nesso causale alla condotta antigiuridica dell'agente (ma da essa distinto) e perciò «ingiusto». In tal senso si esprime ripetutamente la Corte di legittimità, da ultimo con l'ordinanza del 31/03/2021, n° 8861; particolarmente esplicita è peraltro l'ordinanza n° 31537 del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» (v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass. n° 4005/20 e n°
13153/17).
Nel caso di specie, già sul piano meramente assertorio, ed a fortiori su quello probatorio, mancano l'allegazione e la prova dell'evento dannoso in quanto tale – a prescindere dalla sua entità
e quantificazione – che sarebbe conseguenza della condotta antigiuridica ascritta alla convenuta. Gli attori hanno di fatto desunto, sulla sola base della ritenuta portata lesiva dell'espressioni impiegate, il diritto alla corresponsione di una somma di denaro. Dimentichi dei principi evocati in tema di risarcibilità del danno, non hanno formulato una specifica allegazione del danno-conseguenza che sarebbe derivato loro dalla lamentata diffamazione, né tanto meno lo hanno provato.
Invero, gli attori si limitano a lamentare del tutto genericamente che, per effetto delle affermazioni fatte dal nello scritto indirizzato all'autorità giudiziaria penale (che sarebbero CP_1
state «sapientemente fatte trapelare presso le maestranze di Malagrotta») e di quelle pronunciate nell'intervista al Corriere della Sera ed all'assemblea del XII Municipio, di essere stati «etichettati come “fedeli di “cacciati da Malagrotta dall'Amministrazione Giudiziaria, come “infedeli” Pt_4
della Amministrazione Giudiziaria e come dei ladri […]», e ciò «a quasi tre anni dai fatti». Inoltre, sostengono che, sempre in conseguenza dei medesimi fatti, essi si sarebbero ritrovati senza lavoro, ostacolati nel reperimento di altre occupazioni di ripiego, ed in una condizione di grave difficoltà economica, che emergerebbe dal confronto tra i modelli CU di prima e dopo i fatti di causa, con conseguenze devastanti sul piano della sofferenza psico-fisica loro e delle rispettive famiglie.
Ma, a suffragio di tali generiche affermazioni, non sono stati allegati fatti specifici atti a rendere più concrete tali doglianze. Nessun elemento, anche meramente argomentativo, è stato offerto
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 5 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile a sostegno della dedotta “sapiente” propalazione nell'ambiente lavorativo della c.d. «Relazione n.
17» (di cui fra breve si dirà) inviata all'autorità giudiziaria;
né è stato addotto alcun indizio della lamentata sofferenza psico-fisica e sul suo legame con i fatti di causa;
e neppure è stata data concretezza individualizzante alla pretesa “etichettatura”, della quale non viene chiarito in quali ambienti si sia verificata e se abbia portato ad episodi di emarginazione o stigma sociale. Anche suk piano patrimoniale, viene semplicemente dedotto, ancora una volta in termini generali, un prolungato stato di disoccupazione, una difficoltà nel ritrovare lavoro, una perdita patrimoniale in termini di trattamenti retributivi (vedi i CU depositati), ma nulla si dice sul nesso causale con le dichiarazioni del . Anzi, gli attori stessi sottolineano il tempo trascorso (circa tre anni) tra i fatti di causa CP_1
e le conseguenze patite, che però è anche il tempo trascorso tra quei fatti (risalenti al 2018) e l'azione intrapresa: con quanto ne consegue in termini di accertamento di percezione (ingiustificatamente ritardata) della portata diffamatoria delle dichiarazioni e del nesso teleologico con il danno.
Né possono essere interpretate come utili allegazioni le richieste di prova testimoniale, inammissibili per la loro genericità e del carattere valutativo delle domande, così di seguito formulate dagli attori ai capitoli: 23)Vero che gli odierni attori dal loro allontanamento dal posto di lavoro il
2/10/2018 hanno provato a ricollocarsi nel settore dei rifiuti trovando però tutte le porte chiuse – in primis, quelle del Gruppo Cerroni – a causa del discredito causato nell'ambiente dalle dichiarazioni del Dott. ai media ed alla stampa ed alle modalità umilianti con cui vennero cacciati CP_1 dall'impianto, rimanendo disoccupati per anni;
24)Vero che gli odierni attori hanno subito gravi problemi all'interno della propria famiglia a causa della improvvisa perdita del posto di lavoro in data 2 ottobre 2018 che ha comportato problemi economici e psicologici sia per loro che per il loro nucleo famigliare che non hanno compreso come e perché abbiano perso il lavoro dall'oggi al domani;
25)Vero che gli odierni attori sono stati allontanati ed isolati dai suoi ex colleghi di lavoro ai quali il Dott. ha impedito ogni contatto perdendo ogni rapporto sociale ed amicale CP_1 da loro costruito in anni di lavoro nell'impianto di Malagrotta.
Tale “vuoto” assertorio – ancor prima che probatorio – nell'esposizione delle ragioni della domanda preclude financo il ricorso a presunzioni semplici.
Tanto sarebbe sufficiente a respingere la domanda.
Tanto nell'atto introduttivo quanto nella comparsa conclusionale, infatti, gli attori hanno formulato la loro domanda nei termini di un'azione di condanna al risarcimento di danni asseritamente patiti per l'assunta lesione alla loro reputazione. Ne consegue che il bene giuridico
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 6 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile domandato nel caso di specie si sostanzia nell'integrale risarcimento del danno extracontrattuale determinato da tale illecita condotta. Posto che una sentenza di condanna postula sempre e comunque l'accertamento del fatto generatore dell'obbligazione dedotta in giudizio, non assurge ad autonoma domanda di una pronuncia (soltanto) declaratoria la premessa con cui gli attori chiedono accertarsi la diffamazione;
l'accertamento della diffamazione rileva, nella presente controversia, solo nella misura in cui è strumentale alla risarcibilità, e come tale va indagato d'ufficio, e non costituisce un autonomo capo di domanda da decidersi con forza di giudicato autonomo rispetto alla condanna al risarcimento.
Né l'azione di condanna può tramutarsi, in corso di causa, in azione di accertamento mero, quando si manifesti l'impossibilità di conseguire il risarcimento.
L'infondatezza della domanda risarcitoria assorbe quindi la valutazione dell'illiceità della condotta denunciata.
In ogni caso, anche nel merito delle doglianze la domanda è infondata.
La «Relazione n. 17» (doc. 3 di parte attrice) consiste in realtà in un'istanza, opportunamente motivata, inviata dal al giudice per le indagini preliminari (e per conoscenza alla Procura CP_1
della Repubblica), a séguito dell'atto di significazione e diffida, contenente formale comunicazione della pendenza di un ricorso ex art. 414 C.P.C. con istanza cautelare (trattasi del procedimento R.G. n°
31988/18, definito con sentenza n° 10758/19 del 19/03/2020), inviatagli dagli avvocati difensori – inter alios – degli odierni attori;
istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla costituzione del convenuto, con nomina del legale di fiducia nell'ipotesi di mancata costituzione dell'Avvocatura (art. 39 D.LGS. n° 159/2011), nel suddetto procedimento giuslavoristico.
In particolare, le espressioni assunte come lesive consisterebbero nelle seguenti affermazioni, adoperate nell'ambito delle motivazioni, concernenti la mancata assunzione di alcuni dipendenti (tra cui gli odierni attori), rese a giustificazione della necessità di costituirsi nel giudizio civile e quindi a fondamento dell'istanza di autorizzazione: «In particolare, come già evidenziato nella relazione n.9 del 26/9/2018 agli atti del procedimento, i motivi della mancata assunzione e dell'inibizione ad horas dell'accesso ai locali aziendali (cautelativamente per evitare reazioni sconsiderate e danneggiamenti al processo produttivo) sono di ordine pubblico, tutela dei beni aziendali, e rispetto degli elementari principi di convivenza civile sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i motivi di ordine pubblico e tutela dei beni aziendali va evidenziato che il , con la complicità dei colleghi di cui trattasi Pt_5
aveva creato un sistema, più o meno occulto, volto al depauperamento delle risorse aziendali, mediante accordi sottobanco con i fornitori e smaltimento irregolare di rottami e materiale residuo
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 7 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
del processo produttivo, suscettibile di valorizzazione economica a favore della società
(segnatamente rottami di metalli ferrosi)».
Com'è evidente, e come già rilevato da altro giudice in analogo giudizio proposto da un altro dei dipendenti che avevano proposto il ricorso ex art. 414 C.P.C. (cfr. sentenza n° 2485/22, del
15/02/2022, nel procedimento R.G. n° 62045/20, in atti), l'odierno convenuto ha riferito all'autorità giudiziaria, in forma non offensiva, quanto da lui registrato tramite elementi oggettivi – si vedano i suoi docc. 3, 4, 5, 6, 7, e 10) – nel corso della sua attività professionale nell'ambito dell'indagine penale in corso che aveva portato al commissariamento della società e quanto, d'altra CP_3
parte, necessario a spiegare il perché della richiesta di autorizzazione a costituirsi in giudizio.
Non si ravvede quindi alcun profilo diffamatorio, attesa la verità almeno putativa dei fatti
(peraltro, per definizione, soggetti all'accertamento in sede giudiziaria, trattandosi di una relazione ad essa indirizzata nel contesto di un procedimento penale in corso), la continenza espressiva e il diritto di far valere in giudizio una posizione soggettiva degna di tutela.
In ogni caso, opera la scriminate di cui all'art. 598, comma 1, C.P., secondo la quale «non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi ad un'autorità amministrativa, quando le offese concerno l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo».
Con riferimento all'articolo del Corriere della Sera, dove il risponderebbe alle CP_1 domande della giornalista relative all'amministrazione giudiziaria degli impianti, deve innanzitutto rilevarsi come il foglio dattiloscritto anonimo depositato in atti non abbia neppure le caratteristiche minime indispensabili per fungere da “prova” di un qualsiasi fatto, e tanto meno da prova di un articolo o di un'intervista pubblicata da un determinato giornale. Ad ogni modo, la difesa del convenuto non sembra negare di aver rilasciato quell'intervista, sicché il fatto può darsi per ammesso;
ma gli stessi attori hanno ammesso di non essere nominativamente individuati ed hanno sostenuto di essere comunque riconoscibili in quanto sarebbero stati gli unici ad essere stati licenziati e a non essere stati riassunti. Tuttavia, il Tribunale non ritiene – in mancanza di ulteriori precisazioni – che tale criterio di riconoscibilità possa valere per il comune lettore di un quotidiano, non necessariamente al corrente di questo genere di particolari.
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 8 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Le stesse considerazioni, circa la mancata individuabilità del soggetto diffamato, possono svolgersi con riferimento alla dichiarazione rilasciata il 24 gennaio 2020 presso la Commissione
Ambiente – Malagrotta e riportata dall'agenzia di stampa Dire.
Sul punto, nel presente giudizio si è svolta un'accurata istruttoria e, all'udienza del
25/03/2024, si è proceduto, nelle forme dell'esperimento giudiziale, alla visione in contraddittorio del DVD depositato da parte attrice.
Il filmato rappresenta le dichiarazioni del dott. in merito alle persone licenziate ed CP_1 alla gestione della ristrutturazione aziendale. All'udienza è stato dato atto che il sonoro non era chiaramente udibile, in particolare sino al minuto 00:36 (da «Successivamente»). Al minuto 5:40
l'oratore parla di «dipendenti infedeli […] che nascondono tutto […] non abbiamo la documentazione dei controlli […]». Al termine dell'esperimento, la difesa degli attori ha confermato la rilevanza del filmato che avvalorerebbe il lancio dell'agenzia DIRE messo in rapporto con la relazione n° 17 del dott. La difesa del convenuto ha contestato la rilevanza del filmato, trattandosi di causa CP_1
essenzialmente documentale facendo presente che erano stati depositati i rinvii a giudizio degli attori.
Nel caso in esame, nessun indice di notorietà o di immediata attitudine individualizzante viene in evidenza. Non vi è la sussistenza di una identificabilità oggettiva di portata tale da assumere rilevanza ai fini dell'accertamento della fattispecie della diffamazione. Inoltre, anche in questo caso si tratta di dichiarazioni formulate in forma non offensiva e che rappresentano il libero convincimento dell'amministratore giudiziario a fronte di elementi probatori oggettivi e significativi, dunque di fatti quantomeno verosimili, che lo hanno determinato ad assumere decisioni ad esso spettanti nella qualità
(e almeno potenzialmente doverose, a fronte del giustificato sospetto – sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria – di fatti costituenti reato o comunque costituenti una minaccia per l'ordine pubblico e la salvaguardia dei beni aziendali e dell'ordinato e sicuro svolgimento dell'attività produttiva).
Gli attori, infine, hanno formulato un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p. come di seguito riportata: «Si chiede che ex art.210 cpc il Giudice ordini alla in Amministrazione CP_3
Giudiziaria di depositare nel presente giudizio tutti gli atti interni riguardanti richiami e contestazioni disciplinari o di comportamenti scorretti od illegali riguardanti l'Ing. Parte_6
e la documentazione relativa all'allontanamento del suddetto per motivi di ordine pubblico e di tutela dei beni aziendali, qualora esistenti, a far data sino al 2 ottobre 2018. Si chiede sempre ex art.210 cp che il convenuto e/o l'Amministrazione Giudiziaria della CP_1 Controparte_7
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 9 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
negli atti del presente giudizio l'atto di denuncia querela sporta contro gli odierni attori per i gravissimi fatti di ordine pubblico e di sicurezza aziendale che ne hanno determinato
l'allontanamento “ad horas” dal loro posto di lavoro per decisione del Dott. . Si CP_1
chiede sempre ex art. 210 cpc che venga ordinato al convenuto e/o alla amministrazione CP_1
Giudiziaria della di depositare nel presente giudizio tutti gli atti da lui presentati al Gip CP_3
Dott. De Robbio per richiedere e motivare l'espulsione immediata dal posto di lavoro degli odierni attori».
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli art. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale e rimesso al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice, svincolato da ogni onere di motivazione. Nel caso di specie è stato formulato in assenza del requisito dell'impossibilità di acquisire direttamente gli stessi o altri mezzi di prova equipollenti, e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio (si consideri che, come emerge dagli scritti difensivi degli stessi attori, gli atti del processo penale sono stati desecretati, e che così essi sono venuti a conoscenza della «Relazione n. 17»: allo stesso modo avrebbero potuto acquisire altri atti processuali ostensibili); ma soprattutto attiene a richieste di ordine di esibizione su questioni del tutto ultronee ed irrilevanti per i fatti di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi medi dello scaglione delle cause di valore compreso tra , avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 2.552,00
fase e introduttiva: 1.628,00
fase di trattazione ed istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 spese generali di studio al 15% € 2.115,45 totale € 16.218,45 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.
La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 10 di 11 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, pur dovendo rilevare che gli attori scelsero di coltivare ulteriormente il giudizio anche dopo che un'identica azione era stata rigettata da questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite, liquidate in comprensivi euro
16.218,45, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 20 febbraio 2025 Il Giudice
Francesco Crisafulli
Sentenza N° 32738/2019 R.G. p. 11 di 11