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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3402/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3402/2024
tra
Parte_1
[...]
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 10.47 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per in proprio e nella qualità di rappresentante legale l'avv. Parte_1 Parte_1
GIURATO GIOVANNI Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte appellante precisa le conclusioni come da note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 435 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3402/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della società elett. dom. in Parte_1
COMISO (RG), via San Biagio n. 165, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
GIURATO GIOVANNI;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore - Controparte_1 P.IVA_1
contumace
APPELLATA
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso notificato in data 26.04.2024, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società proponeva appello avverso la sentenza n. 2697/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di dott. Pancrazio Claudio Gullotta, pubblicata in data 13.10.2023 – resa nel CP_1
procedimento n. 2841/2023 R.G. –, nella parte in cui veniva ritenuto che le diverse violazioni stradali contestate dinnanzi al Giudice di prime cure non potessero essere considerate infrazione unica, con pagina 2 di 11 conseguente applicazione di un'unica sanzione. Lamentava, difatti, che il Giudice di prime cure avesse del tutto omesso l'esame del terzo motivo di opposizione, inerente all'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di cronotachigrafo, fondando la propria decisione unicamente sul presupposto che la violazione stradale contestata fosse riconducibile all'alveo del concorso materiale, per il quale non opererebbe l'art. 8 della Legge n. 689/1981.
Difatti, nel caso in esame, la Polizia Stradale di , a seguito di controllo sul veicolo tg. CP_1
ZA793WY – di proprietà della (svolto in data 22.12.2022 e, successivamente, in data Parte_1
10.02.2023) – contestava l'infrazione di cui all'art. 179, commi 2 e 9, C.d.S. per la conduzione del mezzo in assenza di carta tachigrafa nelle date del 17.12.2022, 21.12.2022 e 22.12.2022; da tali controlli scaturiva l'elevazione di 6 verbali di contestazione.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex artt. 350 comma 3, 348 bis, 350 bis e 437 c.p.c.
Va preliminarmente rilevata la contumacia della che, sebbene regolarmente citata Controparte_1
in giudizio, non si costituiva.
Inoltre, sempre in via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta da in proprio posto che egli, attuale legale rappresentante della non è Parte_1 Parte_1
destinatario, in proprio, di alcuna sanzione.
Ciò posto, occorre anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 179 del
C.d.S., dal Regolamento CEE 3821/1985 e succ. mod. (art. 34 Reg. UE 165/2014), dal Regolamento
(UE) n. 15/2014, nonché dal Regolamento CE 561/2006.
L'art. 179, comma 2, C.d.S., prevede che «Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel Regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo».
Va altresì richiamato il Regolamento CEE 3821/1985 e succ. mod. (art. 15, paragrafo 7, lett. a), oggi art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014, che prevede che: «I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun
pagina 3 di 11 foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato».
Inoltre, l'art. 36 del Regolamento UE n. 165/2014 dispone che: «Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
ii) la carta del conducente, se la possiede;
e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente Regolamento e dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli: i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento (CE) n. 561/2006; iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico». Tali disposizioni disciplinano l'utilizzo dell'apparecchio
“cronotachigrafo”, che è costituito da un dispositivo composto da una memoria digitale e da una tessera magnetica personale, la carta tachigrafica con i dati del conducente (i dati sul mezzo sono conservati per un anno, mentre la scheda del conducente registra le attività degli ultimi 28 giorni), stabilendone le caratteristiche e le modalità di impiego con la funzione di rendere possibile il controllo nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento, al fine di armonizzare alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Detto Regolamento si applica al trasporto su strada effettuato con veicoli di massa massima ammissibile – compresi rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 t – e al trasporto passeggeri effettuato con veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alle loro attrezzature, sono atti a trasportare più di nove persone (compreso il conducente) e sono destinati a tali fini. La funzione dell'apparecchio è quella di consentire il controllo del rispetto dei tempi di guida e di riposo, delle distanze percorse, del rispetto dei limiti di velocità, previsti per i conducenti nel
Regolamento CE 561/2006. Il corretto utilizzo dei tachigrafi è altresì disciplinato dall'art. 32, comma
1, del Regolamento (UE) n. 15/2014 (a mente del quale: «Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione») e dall'art. 33, comma 1, del predetto
Regolamento (che prevede che: «Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino pagina 4 di 11 correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi»).
Nel procedimento in oggetto, dai controlli dei dati effettuati dalla Polizia Stradale di , emergeva CP_1
che in data 17.12.2024 (tra le ore 19:25 e le 20:40), in data 21.12.2024 (tra le ore 18:00 e le 22:30) e in data 22.12.2024 (tra le ore 00:40 e le 09:00) il veicolo targato ZA793WY, di proprietà della Parte_1
circolava senza l'inserimento nel cronotachigrafo della carta tachigrafa.
[...]
Da ciò scaturiva l'elevazione dei seguenti verbali di contestazione:
1) Verbale n. PTR 1979002334, relativo alla data del 17.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 19:25 e le 20:40, per violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 866,00, nonché la sanzione accessoria prevista nella misura della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore e, in ultimo, la sospensione della medesima patente.
2) Verbale n. PTR1979002338, relativo alla data del 17.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 19:25 e le 20:40, per violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 831,00;
3) Verbale n. PTR 1979002335, relativo alla data del 21.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 18:00 e le 22:30, per violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 866,00, nonché la sanzione accessoria prevista nella misura della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore e, in ultimo, la sospensione della medesima patente.
4) Verbale n. PTR 1979002337, relativo alla data del 21.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 18:00 e le 22:30, per violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 831,00;
5) Verbale n. PTR 1979002336, relativo alla data del 22.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 00:40 e le 09:00, per violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 866,00, nonché la sanzione accessoria prevista nella misura della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore e, in ultimo, la sospensione della medesima patente.
6) Verbale n. PTR 1979002339, relativo alla data del 22.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 00:40 e le 09:00, per violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 831,00.
Secondo le difese di parte appellante, in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di cronotachigrafo ed in conformità con i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, il Giudice
pagina 5 di 11 di prime cure, in relazione a tutti i verbali opposti, avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza di un'unica infrazione, con conseguente applicazione di un'unica sanzione.
Pertanto, occorre verificare se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso se da tali condotte contestate scaturisca un'unica violazione ovvero una pluralità di violazioni in relazione alle singole giornate oggetto di controllo.
In tal senso soccorre sia l'art. 15 del Regolamento CEE n. 3821/1985, oggi art. 34 del Regolamento UE
n. 165/2014, sopra illustrato, sia l'art. 19 del Regolamento CE n. 561/2006 (il cui art. 17 ha sostituito e abrogato il Regolamento CEE n. 3820/85, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la sicurezza stradale e le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti), il quale, al comma 1, prevede che: «Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente Regolamento e del Regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all'articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa gli
Stati membri». Il comma 2, invece, dispone che: «Uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente Regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo». Le sanzioni, quindi, devono essere effettive e proporzionate alla gravità delle infrazioni – come anche indicato all'allegato III della Direttiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio – e devono essere dissuasive e non discriminatorie;
inoltre, le infrazioni non possono essere soggette a più di una sanzione o procedura.
A chiarimento dell'art. 36 del succitato Regolamento, si richiama altresì la sentenza, relativa ad un caso analogo, resa dalla Corte di Giustizia Europea il 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-
871/19. Difatti, con ordinanza interlocutoria n. 29469 del 2019, la Corte di Cassazione rimetteva alla
Corte di Giustizia la seguente questione interpretativa: «se l'art. 15, comma 7 cit., possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell'ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”)».
pagina 6 di 11 La Corte di Giustizia ha offerto risposta a tale sollecitazione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45/2021, nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-871-19, affermando che l'art. 15, paragrafo 7, del
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20/12/1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'art. 19 del Regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i
28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 21626/2021, n. 35933/2021, n.
41029/2021, n. 1466/2022 e n. 1512/2022), nel conformarsi alla giurisprudenza europea, circa l'applicabilità di un'unica sanzione, nelle ipotesi di violazione della normativa europea e nazionale, sulla sicurezza stradale in generale e sulla definizione dei criteri uniformi relativi ai periodi di guida e riposo dei conducenti nonché sul loro controllo, ha ribadito che: «qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, detti dati sono memorizzati sulla carta del conducente e, l'art. 15, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo,
e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero […] deve, quindi, ritenersi che, la corretta interpretazione delle norme comunitarie deponga per la conclusione secondo cui la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, paragrafo 7, lettera a) del regolamento n. 3821/85 costituisce infrazione unica e istantanea». Conforta tale convincimento il fatto che, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento n. 561/2006, nessuna infrazione del
Regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e che tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell'allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali Regolamenti.
Va infine richiamato l'art. 8 della L. n. 689/1981, che dispone, al primo comma, che «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo»; al secondo comma, invece, prevede che «Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od pagina 7 di 11 omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie».
La summenzionata disposizione di legge, pertanto, prevede l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative sia in caso di concorso formale, sia in caso di concorso materiale con vincolo di continuazione. Difatti, il primo comma prevede l'applicazione della sanzione più grave aumentata del triplo se la pluralità di violazioni consegue ad una unica azione od omissione, mentre il secondo comma applica la stessa pena nella ipotesi in cui la pluralità di sanzioni sia conseguita ad una pluralità di azioni od omissioni avvinte dal medesimo disegno. Pertanto, l'art. 8 estende al concorso di sanzioni amministrative quanto previsto ex art. 81 c.p. per il concorso di sanzioni penali;
tuttavia, esso non trova applicazione nella ipotesi di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada. In forza del comma secondo dell'art. 8 della L. n. 689/1981, infatti, la previsione del cumulo giuridico delle sanzioni nel caso di continuazione opera solo a condizione che le stesse conseguano alla violazione di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Inoltre, in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, il legislatore ha adottato una norma ad hoc, ossia l'art. 198, comma 1, C.d.S.. Tale norma, riproducendo unicamente il primo comma dell'art. 8 della L. n. 689/1981, consente di ritenere, secondo criteri interpretativi consolidati («ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit»), che il legislatore abbia voluto escludere l'operatività dell'istituto della continuazione, ossia l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, nell'ipotesi in cui le violazioni siano conseguite ad una pluralità di azioni od omissioni.
Pertanto, l'art. 198, comma 1, C.d.S., consente di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni limitatamente a quelle situazioni in cui sia effettivamente accertata l'unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla pluralità delle violazioni. Tale interpretazione è conforme all'orientamento della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato che «L'art. 8 della l. n. 689 cit., prevedendo l'applicabilità del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate, in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime, non è, dunque, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di “concorso materiale”, in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni. La norma, in effetti, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, né è applicabile in via analogica l'art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (Cass. n. 10775 del 2017; Cass. n. 21203 del 2011; Cass. n. 24655 del
2008)» (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 12208 del 14/04/2022).
pagina 8 di 11 Lo stesso principio è stato richiamato dalla Suprema Corte anche in seno all'ordinanza n. 22028/2018, ove la Corte ha espressamente evidenziato che: «l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione – non essendo per converso invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. In tal caso non può invocarsi neppure l'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi. Pertanto, qualora sulla base della pluralità oggettiva delle condotte poste in essere dal trasgressore si individui una fattispecie di concorso materiale, ne consegue l'applicazione della regola del c.d. cumulo materiale e, quindi, quod poenam, delle sanzioni previste per ogni singola violazione (Cass. 3.5.2017, n. 10775; Cass. s.u., 28.7.2016, n. 15669)» (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018 n. 22028).
Tuttavia, nonostante la pacifica esclusione dell'istituto della continuazione, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte evidenzia la necessità, per il giudice dell'opposizione, di verificare se, a fronte di plurime sanzioni, i fattori di tempo e luogo consentono di ravvisare l'unicità della violazione ovvero l'unicità della azione.
Nel primo caso, l'unicità della violazione consente di applicare una sola sanzione, mentre nel caso di plurime violazioni concretizzate con una unica azione, l'operatività del cumulo giuridico, ove non escluso, consente l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che: «ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte cost. 26.1.2007, n. 14). Nei casi indicati non poteva escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate» (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22028).
Richiamati i principi dettati dalla Corte di Giustizia e l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale, nonché l'orientamento della Suprema Corte in materia, risulta pertanto evidente come il motivo di impugnazione sia fondato.
pagina 9 di 11 In applicazione dei principi sopra elencati, va ritenuta illegittima l'applicazione di tanti verbali di contravvenzione in relazione al numero di giornate in cui veniva accertata la violazione e i verbali impugnati vanno annullati – in quanto tutti afferenti alla medesima sanzione, che va applicata una sola volta – ad eccezione del primo. Inoltre, a fronte della sistematica violazione della disposizione in oggetto, posta a tutela di interessi superiori a quelli dell'imprenditore quali la sicurezza dei lavoratori conducenti e della circolazione stradale, violazione reiterata in un rilevante numero di casi, appare congrua la irrogazione di sanzioni pecuniarie in misura compresa fra il valore intermedio e quello massimo edittale secondo il numero di violazioni accertate. In particolare, le sanzioni vanno rideterminate, a fronte del primo controllo su strada, nell'arco del periodo contemplato, in relazione al numero di volte in cui il veicolo in oggetto ha circolato senza scheda, pari a 6 volte, e, pertanto, risulta congrua la sanzione del pagamento della somma di euro 3.247,50, (corrispondente all'importo medio pari ad euro 2.165,00 + 50%).
Sicché l'appello va integralmente accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nei termini indicati.
Stante la soccombenza, parte appellata va condannata a pagare le spese processuali sostenute da parte appellante nel presente procedimento, e non nel procedimento di primo grado, non essendo stata impugnata la motivazione della sentenza in punto di compensazione delle spese, stante, peraltro, la parziale soccombenza in primo grado con riguardo agli ulteriori motivi di opposizione, non riproposti, liquidate, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014, nei valori minimi, stante la contumacia dell'appellato, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, senza attività istruttoria, nella complessiva somma di € 850,50 per compensi, oltre euro 382,50 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia della Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed azione:
[...]
- in accoglimento dell'appello avanzato da , nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società con ricorso notificato il 26.04.2024 ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 2697/2023 del Giudice di Pace di , resa nel procedimento CP_1
R.G. n. 2841/2023 e pubblicata in data 13.10.2023, annulla i verbali oggetto dell'opposizione avanzata con ricorso depositato in data 20.03.2023, nella parte relativa alla sola irrogazione delle sanzioni pecuniarie che vengono complessivamente determinate in euro 3.247,50;
- dichiara inammissibile la impugnazione proposta da in proprio;
Parte_1
pagina 10 di 11 - condanna parte appellata, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellante, liquidate in complessivi € 850,50 per compensi, oltre euro 382,50 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta
Consoli.
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3402/2024
tra
Parte_1
[...]
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 10.47 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per in proprio e nella qualità di rappresentante legale l'avv. Parte_1 Parte_1
GIURATO GIOVANNI Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte appellante precisa le conclusioni come da note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 435 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3402/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della società elett. dom. in Parte_1
COMISO (RG), via San Biagio n. 165, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
GIURATO GIOVANNI;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore - Controparte_1 P.IVA_1
contumace
APPELLATA
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso notificato in data 26.04.2024, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società proponeva appello avverso la sentenza n. 2697/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di dott. Pancrazio Claudio Gullotta, pubblicata in data 13.10.2023 – resa nel CP_1
procedimento n. 2841/2023 R.G. –, nella parte in cui veniva ritenuto che le diverse violazioni stradali contestate dinnanzi al Giudice di prime cure non potessero essere considerate infrazione unica, con pagina 2 di 11 conseguente applicazione di un'unica sanzione. Lamentava, difatti, che il Giudice di prime cure avesse del tutto omesso l'esame del terzo motivo di opposizione, inerente all'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di cronotachigrafo, fondando la propria decisione unicamente sul presupposto che la violazione stradale contestata fosse riconducibile all'alveo del concorso materiale, per il quale non opererebbe l'art. 8 della Legge n. 689/1981.
Difatti, nel caso in esame, la Polizia Stradale di , a seguito di controllo sul veicolo tg. CP_1
ZA793WY – di proprietà della (svolto in data 22.12.2022 e, successivamente, in data Parte_1
10.02.2023) – contestava l'infrazione di cui all'art. 179, commi 2 e 9, C.d.S. per la conduzione del mezzo in assenza di carta tachigrafa nelle date del 17.12.2022, 21.12.2022 e 22.12.2022; da tali controlli scaturiva l'elevazione di 6 verbali di contestazione.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex artt. 350 comma 3, 348 bis, 350 bis e 437 c.p.c.
Va preliminarmente rilevata la contumacia della che, sebbene regolarmente citata Controparte_1
in giudizio, non si costituiva.
Inoltre, sempre in via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta da in proprio posto che egli, attuale legale rappresentante della non è Parte_1 Parte_1
destinatario, in proprio, di alcuna sanzione.
Ciò posto, occorre anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 179 del
C.d.S., dal Regolamento CEE 3821/1985 e succ. mod. (art. 34 Reg. UE 165/2014), dal Regolamento
(UE) n. 15/2014, nonché dal Regolamento CE 561/2006.
L'art. 179, comma 2, C.d.S., prevede che «Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel Regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo».
Va altresì richiamato il Regolamento CEE 3821/1985 e succ. mod. (art. 15, paragrafo 7, lett. a), oggi art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014, che prevede che: «I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun
pagina 3 di 11 foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato».
Inoltre, l'art. 36 del Regolamento UE n. 165/2014 dispone che: «Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
ii) la carta del conducente, se la possiede;
e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente Regolamento e dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli: i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento (CE) n. 561/2006; iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico». Tali disposizioni disciplinano l'utilizzo dell'apparecchio
“cronotachigrafo”, che è costituito da un dispositivo composto da una memoria digitale e da una tessera magnetica personale, la carta tachigrafica con i dati del conducente (i dati sul mezzo sono conservati per un anno, mentre la scheda del conducente registra le attività degli ultimi 28 giorni), stabilendone le caratteristiche e le modalità di impiego con la funzione di rendere possibile il controllo nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento, al fine di armonizzare alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Detto Regolamento si applica al trasporto su strada effettuato con veicoli di massa massima ammissibile – compresi rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 t – e al trasporto passeggeri effettuato con veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alle loro attrezzature, sono atti a trasportare più di nove persone (compreso il conducente) e sono destinati a tali fini. La funzione dell'apparecchio è quella di consentire il controllo del rispetto dei tempi di guida e di riposo, delle distanze percorse, del rispetto dei limiti di velocità, previsti per i conducenti nel
Regolamento CE 561/2006. Il corretto utilizzo dei tachigrafi è altresì disciplinato dall'art. 32, comma
1, del Regolamento (UE) n. 15/2014 (a mente del quale: «Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione») e dall'art. 33, comma 1, del predetto
Regolamento (che prevede che: «Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino pagina 4 di 11 correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi»).
Nel procedimento in oggetto, dai controlli dei dati effettuati dalla Polizia Stradale di , emergeva CP_1
che in data 17.12.2024 (tra le ore 19:25 e le 20:40), in data 21.12.2024 (tra le ore 18:00 e le 22:30) e in data 22.12.2024 (tra le ore 00:40 e le 09:00) il veicolo targato ZA793WY, di proprietà della Parte_1
circolava senza l'inserimento nel cronotachigrafo della carta tachigrafa.
[...]
Da ciò scaturiva l'elevazione dei seguenti verbali di contestazione:
1) Verbale n. PTR 1979002334, relativo alla data del 17.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 19:25 e le 20:40, per violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 866,00, nonché la sanzione accessoria prevista nella misura della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore e, in ultimo, la sospensione della medesima patente.
2) Verbale n. PTR1979002338, relativo alla data del 17.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 19:25 e le 20:40, per violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 831,00;
3) Verbale n. PTR 1979002335, relativo alla data del 21.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 18:00 e le 22:30, per violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 866,00, nonché la sanzione accessoria prevista nella misura della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore e, in ultimo, la sospensione della medesima patente.
4) Verbale n. PTR 1979002337, relativo alla data del 21.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 18:00 e le 22:30, per violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 831,00;
5) Verbale n. PTR 1979002336, relativo alla data del 22.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 00:40 e le 09:00, per violazione dell'art. 179, comma 2, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 866,00, nonché la sanzione accessoria prevista nella misura della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore e, in ultimo, la sospensione della medesima patente.
6) Verbale n. PTR 1979002339, relativo alla data del 22.12.2022 e alla fascia oraria ricompresa tra le 00:40 e le 09:00, per violazione dell'art. 179, comma 3, C.d.S.; per tale verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 831,00.
Secondo le difese di parte appellante, in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di cronotachigrafo ed in conformità con i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, il Giudice
pagina 5 di 11 di prime cure, in relazione a tutti i verbali opposti, avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza di un'unica infrazione, con conseguente applicazione di un'unica sanzione.
Pertanto, occorre verificare se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso se da tali condotte contestate scaturisca un'unica violazione ovvero una pluralità di violazioni in relazione alle singole giornate oggetto di controllo.
In tal senso soccorre sia l'art. 15 del Regolamento CEE n. 3821/1985, oggi art. 34 del Regolamento UE
n. 165/2014, sopra illustrato, sia l'art. 19 del Regolamento CE n. 561/2006 (il cui art. 17 ha sostituito e abrogato il Regolamento CEE n. 3820/85, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la sicurezza stradale e le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti), il quale, al comma 1, prevede che: «Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente Regolamento e del Regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all'articolo 29, secondo comma. La Commissione ne informa gli
Stati membri». Il comma 2, invece, dispone che: «Uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente Regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo». Le sanzioni, quindi, devono essere effettive e proporzionate alla gravità delle infrazioni – come anche indicato all'allegato III della Direttiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio – e devono essere dissuasive e non discriminatorie;
inoltre, le infrazioni non possono essere soggette a più di una sanzione o procedura.
A chiarimento dell'art. 36 del succitato Regolamento, si richiama altresì la sentenza, relativa ad un caso analogo, resa dalla Corte di Giustizia Europea il 24 marzo 2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-
871/19. Difatti, con ordinanza interlocutoria n. 29469 del 2019, la Corte di Cassazione rimetteva alla
Corte di Giustizia la seguente questione interpretativa: «se l'art. 15, comma 7 cit., possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell'ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”)».
pagina 6 di 11 La Corte di Giustizia ha offerto risposta a tale sollecitazione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45/2021, nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-871-19, affermando che l'art. 15, paragrafo 7, del
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20/12/1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'art. 19 del Regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i
28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 21626/2021, n. 35933/2021, n.
41029/2021, n. 1466/2022 e n. 1512/2022), nel conformarsi alla giurisprudenza europea, circa l'applicabilità di un'unica sanzione, nelle ipotesi di violazione della normativa europea e nazionale, sulla sicurezza stradale in generale e sulla definizione dei criteri uniformi relativi ai periodi di guida e riposo dei conducenti nonché sul loro controllo, ha ribadito che: «qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, detti dati sono memorizzati sulla carta del conducente e, l'art. 15, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo,
e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero […] deve, quindi, ritenersi che, la corretta interpretazione delle norme comunitarie deponga per la conclusione secondo cui la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, paragrafo 7, lettera a) del regolamento n. 3821/85 costituisce infrazione unica e istantanea». Conforta tale convincimento il fatto che, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento n. 561/2006, nessuna infrazione del
Regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e che tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell'allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali Regolamenti.
Va infine richiamato l'art. 8 della L. n. 689/1981, che dispone, al primo comma, che «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo»; al secondo comma, invece, prevede che «Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od pagina 7 di 11 omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie».
La summenzionata disposizione di legge, pertanto, prevede l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative sia in caso di concorso formale, sia in caso di concorso materiale con vincolo di continuazione. Difatti, il primo comma prevede l'applicazione della sanzione più grave aumentata del triplo se la pluralità di violazioni consegue ad una unica azione od omissione, mentre il secondo comma applica la stessa pena nella ipotesi in cui la pluralità di sanzioni sia conseguita ad una pluralità di azioni od omissioni avvinte dal medesimo disegno. Pertanto, l'art. 8 estende al concorso di sanzioni amministrative quanto previsto ex art. 81 c.p. per il concorso di sanzioni penali;
tuttavia, esso non trova applicazione nella ipotesi di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada. In forza del comma secondo dell'art. 8 della L. n. 689/1981, infatti, la previsione del cumulo giuridico delle sanzioni nel caso di continuazione opera solo a condizione che le stesse conseguano alla violazione di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Inoltre, in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, il legislatore ha adottato una norma ad hoc, ossia l'art. 198, comma 1, C.d.S.. Tale norma, riproducendo unicamente il primo comma dell'art. 8 della L. n. 689/1981, consente di ritenere, secondo criteri interpretativi consolidati («ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit»), che il legislatore abbia voluto escludere l'operatività dell'istituto della continuazione, ossia l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, nell'ipotesi in cui le violazioni siano conseguite ad una pluralità di azioni od omissioni.
Pertanto, l'art. 198, comma 1, C.d.S., consente di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni limitatamente a quelle situazioni in cui sia effettivamente accertata l'unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla pluralità delle violazioni. Tale interpretazione è conforme all'orientamento della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato che «L'art. 8 della l. n. 689 cit., prevedendo l'applicabilità del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate, in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime, non è, dunque, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di “concorso materiale”, in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni. La norma, in effetti, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, né è applicabile in via analogica l'art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (Cass. n. 10775 del 2017; Cass. n. 21203 del 2011; Cass. n. 24655 del
2008)» (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 12208 del 14/04/2022).
pagina 8 di 11 Lo stesso principio è stato richiamato dalla Suprema Corte anche in seno all'ordinanza n. 22028/2018, ove la Corte ha espressamente evidenziato che: «l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione – non essendo per converso invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. In tal caso non può invocarsi neppure l'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi. Pertanto, qualora sulla base della pluralità oggettiva delle condotte poste in essere dal trasgressore si individui una fattispecie di concorso materiale, ne consegue l'applicazione della regola del c.d. cumulo materiale e, quindi, quod poenam, delle sanzioni previste per ogni singola violazione (Cass. 3.5.2017, n. 10775; Cass. s.u., 28.7.2016, n. 15669)» (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018 n. 22028).
Tuttavia, nonostante la pacifica esclusione dell'istituto della continuazione, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte evidenzia la necessità, per il giudice dell'opposizione, di verificare se, a fronte di plurime sanzioni, i fattori di tempo e luogo consentono di ravvisare l'unicità della violazione ovvero l'unicità della azione.
Nel primo caso, l'unicità della violazione consente di applicare una sola sanzione, mentre nel caso di plurime violazioni concretizzate con una unica azione, l'operatività del cumulo giuridico, ove non escluso, consente l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che: «ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte cost. 26.1.2007, n. 14). Nei casi indicati non poteva escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate» (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22028).
Richiamati i principi dettati dalla Corte di Giustizia e l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale, nonché l'orientamento della Suprema Corte in materia, risulta pertanto evidente come il motivo di impugnazione sia fondato.
pagina 9 di 11 In applicazione dei principi sopra elencati, va ritenuta illegittima l'applicazione di tanti verbali di contravvenzione in relazione al numero di giornate in cui veniva accertata la violazione e i verbali impugnati vanno annullati – in quanto tutti afferenti alla medesima sanzione, che va applicata una sola volta – ad eccezione del primo. Inoltre, a fronte della sistematica violazione della disposizione in oggetto, posta a tutela di interessi superiori a quelli dell'imprenditore quali la sicurezza dei lavoratori conducenti e della circolazione stradale, violazione reiterata in un rilevante numero di casi, appare congrua la irrogazione di sanzioni pecuniarie in misura compresa fra il valore intermedio e quello massimo edittale secondo il numero di violazioni accertate. In particolare, le sanzioni vanno rideterminate, a fronte del primo controllo su strada, nell'arco del periodo contemplato, in relazione al numero di volte in cui il veicolo in oggetto ha circolato senza scheda, pari a 6 volte, e, pertanto, risulta congrua la sanzione del pagamento della somma di euro 3.247,50, (corrispondente all'importo medio pari ad euro 2.165,00 + 50%).
Sicché l'appello va integralmente accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nei termini indicati.
Stante la soccombenza, parte appellata va condannata a pagare le spese processuali sostenute da parte appellante nel presente procedimento, e non nel procedimento di primo grado, non essendo stata impugnata la motivazione della sentenza in punto di compensazione delle spese, stante, peraltro, la parziale soccombenza in primo grado con riguardo agli ulteriori motivi di opposizione, non riproposti, liquidate, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014, nei valori minimi, stante la contumacia dell'appellato, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, senza attività istruttoria, nella complessiva somma di € 850,50 per compensi, oltre euro 382,50 per spese vive, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia della Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed azione:
[...]
- in accoglimento dell'appello avanzato da , nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società con ricorso notificato il 26.04.2024 ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 2697/2023 del Giudice di Pace di , resa nel procedimento CP_1
R.G. n. 2841/2023 e pubblicata in data 13.10.2023, annulla i verbali oggetto dell'opposizione avanzata con ricorso depositato in data 20.03.2023, nella parte relativa alla sola irrogazione delle sanzioni pecuniarie che vengono complessivamente determinate in euro 3.247,50;
- dichiara inammissibile la impugnazione proposta da in proprio;
Parte_1
pagina 10 di 11 - condanna parte appellata, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellante, liquidate in complessivi € 850,50 per compensi, oltre euro 382,50 per spese vive, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta
Consoli.
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