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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…3972 /2023
TRIBUNALE DI PISA cron.……...………………. Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente
SENTENZA rep.…...…………………… nella causa iscritta al n. 3972/2023 R.G.,
promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con Avv. G. Chiarini
PARTE ATTRICE
contro
con Avv. A. Di Controparte_1 OGGETTO:
Parte_4
PARTE CONVENUTA
e con
, con Avv. Controparte_2
C. Fiaschi
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione fissata ex art. 281 undecies e ss.
c.p.c., trattata in forma scritta, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno agito in qualità di prossimi congiunti - Parte_3 coniuge convivente, e figli, tutti e tre unici Pt_2 Parte_1 eredi legittimi (doc. 2, 44 e 45 - di , deceduto in Persona_1 data 18/06/2020, all'età di 78 anni, dopo aver subito dei trattamenti sanitari presso l'ospedale della Versilia, facente parte della Asl
Toscana Nord Ovest, e presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana (doc. 1).
Hanno dedotto di aver già esperito il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 8 legge n.
24/2017, e allegato il decesso del congiunto a seguito di “ da Pt_5 denutrizione e setticemia polimicrobica con sepsi severa in paziente portatore di doppia digiunostomia per esiti di intervento chirurgico di lisi aderenze. Edema polmonare acuto. Arresto respiratorio”.
Dopo un periodo di circa un anno e mezzo, durante il quale il congiunto aveva subito vari ricoveri e interventi chirurgici, il decesso sarebbe causalmente riconducibile ad una condotta diagnostico/terapeutica non rispettosa delle linee guida e comunque della buona prassi medica, ad opera dei sanitari del Presidio
Ospedaliero Versilia AUSL Toscana Nord Ovest e della Azienda
Universitario Ospedaliera Pisana, per aver dapprima trattato chirurgicamente un quadro che molto probabilmente (più probabilmente che non) si sarebbe potuto risolvere con un corretto trattamento conservativo;
poi, per aver posto in essere condotte chirurgiche non corrette ed infine per non aver correttamente gestito la grave sindrome da intestino corto, sia con adeguato supporto nutrizionale, che, soprattutto, con una precoce ricanalizzazione chirurgica.
Conseguirebbero al decesso, il danno da perdita del rapporto parentale vantato iure proprio dai ricorrenti, oltre al danno iure
2 hereditatis, per l'invalidità temporanea cagionata, oltre al danno da morte. In via subordinata, sussisterebbe senz'altro un danno da perdita di chance di guarigione.
Si sono costituite le aziende sanitarie convenute, e hanno chiesto il rigetto della domanda, perché infondata, insussistente alcun nesso di derivazione eziologica dalla - né alcuna perdita di chance conseguente alla - condotta dei sanitari.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, integrazione della c.t.u. redatta in sede di a.t.p. e prova testimoniale.
In particolare, ai periti nominati in sede di a.t.p. è stato richiesto di accertare e valutare “ … se, in rapporto alle cognizioni medico- chirurgiche acquisite all'epoca degli interventi, gli stessi fossero indicati e se siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, nonché tempestivamente, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano i profili di colpa professionale contestati nel ricorso alle strutture sanitarie convenute”.
L'iter diagnostico e terapeutico seguito da è Persona_1 complesso, e analiticamente descritto negli atti di causa, cui in questa sede si fa rinvio, esponendo sinteticamente quanto segue.
Il 21/12/2002, venne operato presso l'Ospedale di Persona_1
Viareggio per una neoplasia al colon.
Il 27/01/2019, alle ore 20:38, si presentò in PS dell'Ospedale Versilia
(AUSL Toscana Nord-Ovest) per una “occlusione intestinale”. Venne
3 eseguita una TAC addome e posizionato SNG;
il paziente fu quindi ricoverato in Chirurgia, ove rimase dal 28/01/2019 al 29/03/2019
(doc. da 5 a 8), subendo 5 interventi e 2 trasferimenti in rianimazione.
Successivamente, era stato trasferito per la riabilitazione presso tale
Istituto Barbantini, e poi ricoverato presso il reparto di gastroenterologia dell' . Controparte_2
Dimesso e ritornato a casa, avrebbe dovuto essere sottoposto ad un nuovo intervento di ricanalizzazione, che, tuttavia, non venne eseguito nell'immediatezza, con peggioramento delle sue condizioni generali a causa del malfunzionamento della nutrizione enterale, fino al verificarsi del decesso, da ultimo conseguente alla sindrome da intestino corto.
I consulenti, con ragionamento logico e privo di omissioni, nonché fondato sulla letteratura scientifica analiticamente citata, e sulle repliche articolate rispetto alle osservazioni dei c.t.p., hanno concluso come “ … non sia possibile affermare con certezza che, dopo aver ottemperato a tutte le raccomandazioni delle Linee Guida e della
Letteratura, il quadro clinico si sarebbe risolto (come – per inciso - avviene nel 70-80% dei casi), ma di certo avendo operato intempestivamente il paziente lo si è privato di quelle ampie chance
(nettamente predominanti, in termini di probabilità, da un punto di vista scientifico e logico-razionale) di evitare un intervento chirurgico, il cui infausto esito è all'origine dei fatti de quibus. Pertanto, si ritiene che l'intervento non avrebbe dovuto essere effettuato a causa della carenza di motivazioni oggettive che ne richiedessero l'esecuzione nel pomeriggio del 31/01/2019…”.
Nello stesso tempo, hanno, condivisibilmente, escluso un nesso di derivazione eziologica effettivo fra condotta dei sanitari e decesso “…
4 Partendo dalla constatazione che – nei primi mesi del 2020 – le condizioni cliniche del paziente fossero parzialmente migliorate … Tali riscontri possono ragionevolmente far presupporre un superamento della drammatica fase di malnutrizione iniziale, impedendo - così - di affermare, perlomeno nei noti termini civilistici del “più probabile che non” un nesso di causalità materiale diretto tra il decesso e gli eventi di cui e ricorso, verificatisi sia presso l'AUSL Toscana Nord Ovest, sia
- a maggior ragione - presso l' Allo stesso tempo è CP_3 innegabile che le condotte colpose sovra evidenziate abbiamo determinato un lungo periodo di inabilità temporanea cosi riassumibile: - assoluta pari a complessivi giorni 143 riconducibili ai
... ricoveri (…); - parziale, mediamente al 75%, per ulteriori giorni 15
(quale periodo di permanenza al domicilio in critiche condizioni nutrizionali, dal 24/04/2019 al 08/05/2019); - parziale, mediamente al 50%, per 1 anno (quale periodo compreso tra il 14/06/2019 ed il
17/03/2020 nonché tra il 26/03/2020 ed il 04/06/2020). Inoltre, i fatti per cui è ricorso hanno certamente svolto un ruolo concausale nel successivo decesso. Ebbene, questo lo si può provare a tradurre, sempre in un'ottica conciliativa, nei termini della perdita di chance di sopravvivenza di elevata entità, secondo la classificazione del GISDI –
Gruppo Interdisciplinare di Studio sul Danno Iatrogeno (lieve=20%, medio=30%, elevato=40%), vale a dire in misura pari al 40%.
Quanto sopra, alla luce delle responsabilità sopra dettagliatamente evidenziate, appare logico essere ripartita in misura pari a 4/5 a carico dell'AUSL Toscana Nord Ovest e 1/5 a carico dell' ”. CP_3
Come è noto, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in conformità al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità precedente l'entrata in vigore della legge
Gelli-Bianco, confermato al disposto dell'art. 7, comma 1, per il quale
5 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ne consegue che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve allegare il contratto e la condotta inadempiente della struttura sanitaria, nonché il nesso di derivazione eziologica rispetto al danno lamentato, rimanendo a carico della seconda l'onere di allegare e dimostrare – ai sensi dell'art. 1218 c.c. – di aver tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza (cfr. ad es. Cass.
III, 22/04/2021, n. 10592).
Nel caso di specie, se è vero che i periti hanno messo in evidenza le condotte colpose assunte dal personale sanitario, è anche vero che con pari chiarezza hanno escluso l'effettività del nesso di derivazione causale fra dette condotte e il decesso del paziente.
Vengono in considerazione, in particolare, come rilevato dai ricorrenti, le seguenti condotte: l'aver sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico (quello del pomeriggio del 30.01.2019) “in assenza di segni e sintomi che potessero avvallare tale decisione” (cfr. pag 163 CTU - doc. 55); l'aver provocato – in occasione dell'intervento del
30.01.2019 – una “lesione iatrogena prevedibile e prevenibile”, cui conseguì una peritonite (cfr. pag. 164 CTU - doc. 55); l'aver eseguito
– in occasione dell'intervento del 05.02.2029 – una “anastomosi entero-enterica LL”, anziché, secondo le Linee Guida e la letteratura scientifica di riferimento, “una stomia semplice (o a doppia canna di fucile) o doppia con due differenti stomie ” (cfr. pag. 165 CTU - doc.
55); l'aver nuovamente confezionato – in occasione dell'intervento del
6 12.02.2019 – un'anastomosi latero-laterale, anziché, anche in questo caso, una “doppia stomia temporanea … ovvero un'enterostomia evertente Brooke a monte ed un'ileostomia defunzionalizzante a valle” (cfr. pag. 166 CTU - doc. 55); l'aver gestito in modo in modo inappropriato l'aspetto nutrizionale e, soprattutto, il non avere eseguito un tempestivo “intervento di ricanalizzazione (quantomeno a partire dal gennaio 2020)” che “ presentava tutti gli aspetti della necessità di un trattamento differibile al più di giorni e non di settimane o mesi” (cfr. pag. 177 e pag 184 CTU - doc. 55).
Dette condotte, come accennato, nell'opinione dei c.t.u. hanno cagionato una perdita significativa di chance di guarigione nella sfera giuridica del paziente.
Non persuade, in senso contrario, la difesa articolata dalle aziende sanitarie: se è vero, infatti, che si legge in perizia come la quantificazione percentuale della perdita chance, così come la ripartizione percentuale delle quote di responsabilità fra le convenute, sia avvenuta a scopo principalmente conciliativo, è anche vero che risulta chiaro dal ragionamento esplicitato dai periti che le condotte dei sanitari abbiano presentato dei profili di criticità, e che siano connesse come tali ad una diminuzione delle chances di guarigione del paziente.
Come noto, il concetto di chance va inteso come “concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. III, 05/09/2023, n. 25910).
Essa, pertanto, “configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato” (fin da Cass. III,
7 04/03/2004, n. 4400 e, più di recente, Cass. III, 27/03/2014, n.
7195, Cass. III, 05/09/2023, n. 25910).
Ai fini della quantificazione del danno da perdita di chance, la cui liquidazione resta eminentemente equitativa, deve aversi riguardo alle circostanze del caso concreto, quali – a titolo esemplificativo –
l'età del paziente, le sue condizioni pregresse, il tempo intercorso tra l'evento luttuoso effettivo e la data in cui questo avrebbe potuto verificarsi in mancanza dell'illecito sanitario (Cass. III, 27/03/2014, n.
7195).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno da perdita di chances subìto da in vita (e spettante, quindi, iure Persona_1 hereditatis ai ricorrenti), è necessario tener conto del fatto che al momento del decesso egli avesse 78 anni e che, come risulta dalle prove testimoniali, avesse delle abitudini di vita del tutto consone all'età, occupandosi della famiglia e dei nipoti, in discrete condizioni di salute.
Come anticipato, inoltre, la percentuale di riduzione delle chances è stimata dai consulenti nella misura del 40%.
Come importo base su cui calcolare l'effettivo ammontare del danno da perdita di chances va assunto come riferimento il valore personalizzato contenuto nelle ultime tabelle elaborate dall'osservatorio presso il tribunale di Milano del 2024, che, sebbene si riferisca al danno da perdita del rapporto parentale, attribuisce un valore economico alla perdita della vita: nella forbice da ultimo indicata, si ritiene di poter prendere a riferimento, tenuto conto dell'età del de cuius, un valore pari a € 230.000,00.
8 Su tale importo va calcolata la percentuale del 40%, ammontare del danno della perdita di chances, e può liquidarsi, pertanto, un danno pari a € 92.000,00.
Sulla somma spettano la rivalutazione dalla data di adozione delle ultime tabelle al saldo, e gli interessi sulla somma devalutata al momento del decesso, e rivalutata anno per anno in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo.
Spetta, inoltre, iure hereditatis, anche il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, stimato dai c.t.u. e liquidabile, sempre con riferimento ai valori contenuti nella tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, da ultimo nell'anno 2024 (cfr. fin da
Cass. 12408/2011), con rivalutazione dalla data di adozione della tabella al saldo, e con interessi sulla somma, devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, nella somma di € 38.000,00 (equitativamente determinata, partendo dal valore giornaliero di € 115,00 e tenuto conto delle percentuali indicate dai periti).
Allo stesso tempo, l'esclusione del nesso di derivazione eziologica fra condotta inadempiente e danno patito implica l'esclusione della risarcibilità dei danni vantati iure proprio dai congiunti e relativi alla perdita del rapporto parentale.
L'esito della controversia fonda la compensazione delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di un terzo, con condanna delle convenute a rifondere ai ricorrenti i restanti due terzi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
9 Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità contrattuale delle convenute, le condanna, in solido e nelle percentuali rispettive dei 4/5 a carico dell'AUSL Toscana Nord
Ovest e 1/5 a carico dell' , a risarcire ai ricorrenti, in CP_3
qualità di eredi di , la somma di € 92.000,00 e di € Persona_1
38.000,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
Pone definitivamente a carico delle convenute le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna le parti convenute a rifondere a parte ricorrente i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 545,00 per spese, € 630,00 per spese c.t.p. documentate, € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pisa, il 08/07/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…3972 /2023
TRIBUNALE DI PISA cron.……...………………. Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente
SENTENZA rep.…...…………………… nella causa iscritta al n. 3972/2023 R.G.,
promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con Avv. G. Chiarini
PARTE ATTRICE
contro
con Avv. A. Di Controparte_1 OGGETTO:
Parte_4
PARTE CONVENUTA
e con
, con Avv. Controparte_2
C. Fiaschi
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione fissata ex art. 281 undecies e ss.
c.p.c., trattata in forma scritta, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno agito in qualità di prossimi congiunti - Parte_3 coniuge convivente, e figli, tutti e tre unici Pt_2 Parte_1 eredi legittimi (doc. 2, 44 e 45 - di , deceduto in Persona_1 data 18/06/2020, all'età di 78 anni, dopo aver subito dei trattamenti sanitari presso l'ospedale della Versilia, facente parte della Asl
Toscana Nord Ovest, e presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana (doc. 1).
Hanno dedotto di aver già esperito il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 8 legge n.
24/2017, e allegato il decesso del congiunto a seguito di “ da Pt_5 denutrizione e setticemia polimicrobica con sepsi severa in paziente portatore di doppia digiunostomia per esiti di intervento chirurgico di lisi aderenze. Edema polmonare acuto. Arresto respiratorio”.
Dopo un periodo di circa un anno e mezzo, durante il quale il congiunto aveva subito vari ricoveri e interventi chirurgici, il decesso sarebbe causalmente riconducibile ad una condotta diagnostico/terapeutica non rispettosa delle linee guida e comunque della buona prassi medica, ad opera dei sanitari del Presidio
Ospedaliero Versilia AUSL Toscana Nord Ovest e della Azienda
Universitario Ospedaliera Pisana, per aver dapprima trattato chirurgicamente un quadro che molto probabilmente (più probabilmente che non) si sarebbe potuto risolvere con un corretto trattamento conservativo;
poi, per aver posto in essere condotte chirurgiche non corrette ed infine per non aver correttamente gestito la grave sindrome da intestino corto, sia con adeguato supporto nutrizionale, che, soprattutto, con una precoce ricanalizzazione chirurgica.
Conseguirebbero al decesso, il danno da perdita del rapporto parentale vantato iure proprio dai ricorrenti, oltre al danno iure
2 hereditatis, per l'invalidità temporanea cagionata, oltre al danno da morte. In via subordinata, sussisterebbe senz'altro un danno da perdita di chance di guarigione.
Si sono costituite le aziende sanitarie convenute, e hanno chiesto il rigetto della domanda, perché infondata, insussistente alcun nesso di derivazione eziologica dalla - né alcuna perdita di chance conseguente alla - condotta dei sanitari.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, integrazione della c.t.u. redatta in sede di a.t.p. e prova testimoniale.
In particolare, ai periti nominati in sede di a.t.p. è stato richiesto di accertare e valutare “ … se, in rapporto alle cognizioni medico- chirurgiche acquisite all'epoca degli interventi, gli stessi fossero indicati e se siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, nonché tempestivamente, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano i profili di colpa professionale contestati nel ricorso alle strutture sanitarie convenute”.
L'iter diagnostico e terapeutico seguito da è Persona_1 complesso, e analiticamente descritto negli atti di causa, cui in questa sede si fa rinvio, esponendo sinteticamente quanto segue.
Il 21/12/2002, venne operato presso l'Ospedale di Persona_1
Viareggio per una neoplasia al colon.
Il 27/01/2019, alle ore 20:38, si presentò in PS dell'Ospedale Versilia
(AUSL Toscana Nord-Ovest) per una “occlusione intestinale”. Venne
3 eseguita una TAC addome e posizionato SNG;
il paziente fu quindi ricoverato in Chirurgia, ove rimase dal 28/01/2019 al 29/03/2019
(doc. da 5 a 8), subendo 5 interventi e 2 trasferimenti in rianimazione.
Successivamente, era stato trasferito per la riabilitazione presso tale
Istituto Barbantini, e poi ricoverato presso il reparto di gastroenterologia dell' . Controparte_2
Dimesso e ritornato a casa, avrebbe dovuto essere sottoposto ad un nuovo intervento di ricanalizzazione, che, tuttavia, non venne eseguito nell'immediatezza, con peggioramento delle sue condizioni generali a causa del malfunzionamento della nutrizione enterale, fino al verificarsi del decesso, da ultimo conseguente alla sindrome da intestino corto.
I consulenti, con ragionamento logico e privo di omissioni, nonché fondato sulla letteratura scientifica analiticamente citata, e sulle repliche articolate rispetto alle osservazioni dei c.t.p., hanno concluso come “ … non sia possibile affermare con certezza che, dopo aver ottemperato a tutte le raccomandazioni delle Linee Guida e della
Letteratura, il quadro clinico si sarebbe risolto (come – per inciso - avviene nel 70-80% dei casi), ma di certo avendo operato intempestivamente il paziente lo si è privato di quelle ampie chance
(nettamente predominanti, in termini di probabilità, da un punto di vista scientifico e logico-razionale) di evitare un intervento chirurgico, il cui infausto esito è all'origine dei fatti de quibus. Pertanto, si ritiene che l'intervento non avrebbe dovuto essere effettuato a causa della carenza di motivazioni oggettive che ne richiedessero l'esecuzione nel pomeriggio del 31/01/2019…”.
Nello stesso tempo, hanno, condivisibilmente, escluso un nesso di derivazione eziologica effettivo fra condotta dei sanitari e decesso “…
4 Partendo dalla constatazione che – nei primi mesi del 2020 – le condizioni cliniche del paziente fossero parzialmente migliorate … Tali riscontri possono ragionevolmente far presupporre un superamento della drammatica fase di malnutrizione iniziale, impedendo - così - di affermare, perlomeno nei noti termini civilistici del “più probabile che non” un nesso di causalità materiale diretto tra il decesso e gli eventi di cui e ricorso, verificatisi sia presso l'AUSL Toscana Nord Ovest, sia
- a maggior ragione - presso l' Allo stesso tempo è CP_3 innegabile che le condotte colpose sovra evidenziate abbiamo determinato un lungo periodo di inabilità temporanea cosi riassumibile: - assoluta pari a complessivi giorni 143 riconducibili ai
... ricoveri (…); - parziale, mediamente al 75%, per ulteriori giorni 15
(quale periodo di permanenza al domicilio in critiche condizioni nutrizionali, dal 24/04/2019 al 08/05/2019); - parziale, mediamente al 50%, per 1 anno (quale periodo compreso tra il 14/06/2019 ed il
17/03/2020 nonché tra il 26/03/2020 ed il 04/06/2020). Inoltre, i fatti per cui è ricorso hanno certamente svolto un ruolo concausale nel successivo decesso. Ebbene, questo lo si può provare a tradurre, sempre in un'ottica conciliativa, nei termini della perdita di chance di sopravvivenza di elevata entità, secondo la classificazione del GISDI –
Gruppo Interdisciplinare di Studio sul Danno Iatrogeno (lieve=20%, medio=30%, elevato=40%), vale a dire in misura pari al 40%.
Quanto sopra, alla luce delle responsabilità sopra dettagliatamente evidenziate, appare logico essere ripartita in misura pari a 4/5 a carico dell'AUSL Toscana Nord Ovest e 1/5 a carico dell' ”. CP_3
Come è noto, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, in conformità al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità precedente l'entrata in vigore della legge
Gelli-Bianco, confermato al disposto dell'art. 7, comma 1, per il quale
5 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ne consegue che, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve allegare il contratto e la condotta inadempiente della struttura sanitaria, nonché il nesso di derivazione eziologica rispetto al danno lamentato, rimanendo a carico della seconda l'onere di allegare e dimostrare – ai sensi dell'art. 1218 c.c. – di aver tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza (cfr. ad es. Cass.
III, 22/04/2021, n. 10592).
Nel caso di specie, se è vero che i periti hanno messo in evidenza le condotte colpose assunte dal personale sanitario, è anche vero che con pari chiarezza hanno escluso l'effettività del nesso di derivazione causale fra dette condotte e il decesso del paziente.
Vengono in considerazione, in particolare, come rilevato dai ricorrenti, le seguenti condotte: l'aver sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico (quello del pomeriggio del 30.01.2019) “in assenza di segni e sintomi che potessero avvallare tale decisione” (cfr. pag 163 CTU - doc. 55); l'aver provocato – in occasione dell'intervento del
30.01.2019 – una “lesione iatrogena prevedibile e prevenibile”, cui conseguì una peritonite (cfr. pag. 164 CTU - doc. 55); l'aver eseguito
– in occasione dell'intervento del 05.02.2029 – una “anastomosi entero-enterica LL”, anziché, secondo le Linee Guida e la letteratura scientifica di riferimento, “una stomia semplice (o a doppia canna di fucile) o doppia con due differenti stomie ” (cfr. pag. 165 CTU - doc.
55); l'aver nuovamente confezionato – in occasione dell'intervento del
6 12.02.2019 – un'anastomosi latero-laterale, anziché, anche in questo caso, una “doppia stomia temporanea … ovvero un'enterostomia evertente Brooke a monte ed un'ileostomia defunzionalizzante a valle” (cfr. pag. 166 CTU - doc. 55); l'aver gestito in modo in modo inappropriato l'aspetto nutrizionale e, soprattutto, il non avere eseguito un tempestivo “intervento di ricanalizzazione (quantomeno a partire dal gennaio 2020)” che “ presentava tutti gli aspetti della necessità di un trattamento differibile al più di giorni e non di settimane o mesi” (cfr. pag. 177 e pag 184 CTU - doc. 55).
Dette condotte, come accennato, nell'opinione dei c.t.u. hanno cagionato una perdita significativa di chance di guarigione nella sfera giuridica del paziente.
Non persuade, in senso contrario, la difesa articolata dalle aziende sanitarie: se è vero, infatti, che si legge in perizia come la quantificazione percentuale della perdita chance, così come la ripartizione percentuale delle quote di responsabilità fra le convenute, sia avvenuta a scopo principalmente conciliativo, è anche vero che risulta chiaro dal ragionamento esplicitato dai periti che le condotte dei sanitari abbiano presentato dei profili di criticità, e che siano connesse come tali ad una diminuzione delle chances di guarigione del paziente.
Come noto, il concetto di chance va inteso come “concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. III, 05/09/2023, n. 25910).
Essa, pertanto, “configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato” (fin da Cass. III,
7 04/03/2004, n. 4400 e, più di recente, Cass. III, 27/03/2014, n.
7195, Cass. III, 05/09/2023, n. 25910).
Ai fini della quantificazione del danno da perdita di chance, la cui liquidazione resta eminentemente equitativa, deve aversi riguardo alle circostanze del caso concreto, quali – a titolo esemplificativo –
l'età del paziente, le sue condizioni pregresse, il tempo intercorso tra l'evento luttuoso effettivo e la data in cui questo avrebbe potuto verificarsi in mancanza dell'illecito sanitario (Cass. III, 27/03/2014, n.
7195).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno da perdita di chances subìto da in vita (e spettante, quindi, iure Persona_1 hereditatis ai ricorrenti), è necessario tener conto del fatto che al momento del decesso egli avesse 78 anni e che, come risulta dalle prove testimoniali, avesse delle abitudini di vita del tutto consone all'età, occupandosi della famiglia e dei nipoti, in discrete condizioni di salute.
Come anticipato, inoltre, la percentuale di riduzione delle chances è stimata dai consulenti nella misura del 40%.
Come importo base su cui calcolare l'effettivo ammontare del danno da perdita di chances va assunto come riferimento il valore personalizzato contenuto nelle ultime tabelle elaborate dall'osservatorio presso il tribunale di Milano del 2024, che, sebbene si riferisca al danno da perdita del rapporto parentale, attribuisce un valore economico alla perdita della vita: nella forbice da ultimo indicata, si ritiene di poter prendere a riferimento, tenuto conto dell'età del de cuius, un valore pari a € 230.000,00.
8 Su tale importo va calcolata la percentuale del 40%, ammontare del danno della perdita di chances, e può liquidarsi, pertanto, un danno pari a € 92.000,00.
Sulla somma spettano la rivalutazione dalla data di adozione delle ultime tabelle al saldo, e gli interessi sulla somma devalutata al momento del decesso, e rivalutata anno per anno in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo.
Spetta, inoltre, iure hereditatis, anche il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, stimato dai c.t.u. e liquidabile, sempre con riferimento ai valori contenuti nella tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano, da ultimo nell'anno 2024 (cfr. fin da
Cass. 12408/2011), con rivalutazione dalla data di adozione della tabella al saldo, e con interessi sulla somma, devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, nella somma di € 38.000,00 (equitativamente determinata, partendo dal valore giornaliero di € 115,00 e tenuto conto delle percentuali indicate dai periti).
Allo stesso tempo, l'esclusione del nesso di derivazione eziologica fra condotta inadempiente e danno patito implica l'esclusione della risarcibilità dei danni vantati iure proprio dai congiunti e relativi alla perdita del rapporto parentale.
L'esito della controversia fonda la compensazione delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, nella misura di un terzo, con condanna delle convenute a rifondere ai ricorrenti i restanti due terzi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
9 Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità contrattuale delle convenute, le condanna, in solido e nelle percentuali rispettive dei 4/5 a carico dell'AUSL Toscana Nord
Ovest e 1/5 a carico dell' , a risarcire ai ricorrenti, in CP_3
qualità di eredi di , la somma di € 92.000,00 e di € Persona_1
38.000,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
Pone definitivamente a carico delle convenute le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna le parti convenute a rifondere a parte ricorrente i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 545,00 per spese, € 630,00 per spese c.t.p. documentate, € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pisa, il 08/07/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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