Art. 30.
Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.