CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2923/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE ER FR, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17801/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0298569 VARIAZIONE CATA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2648/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Territorio.
La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe deducendo l'illegittimità della rettifica del classamento operata dall'Ufficio, che non terrebbe conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del manufatto.
L'Agenzia delle Entrate Territorio evidenzia di aver proceduto in autotutela all'annullamento dell'avviso.
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Quanto al governo delle spese, osserva la Corte che l'art. 92 c.p.c. dispone che il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese che con il proprio comportamento ha causato all'altra parte. In tal senso si è espressa, ancora recentemente, la Corte di
Cassazione, che con l'ordinanza n. 2719/15 ha statuito come la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, è indiscutibile che l'istanza del ricorrente fosse fondata, essendo del tutto incoerente la rettifica del classamento disposta dall'Ufficio.
La circostanza che la parte si sia dovuta attivare in sede giurisdizionale per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni giustifica l'applicazione del richiamato art. 92 c.p.c.. con la conseguente condanna dell'Ente, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia del
Territorio al pagamento delle spese di lite in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato) da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
MI PR ES SO de ME
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE ER FR, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17801/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0298569 VARIAZIONE CATA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2648/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Territorio.
La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe deducendo l'illegittimità della rettifica del classamento operata dall'Ufficio, che non terrebbe conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del manufatto.
L'Agenzia delle Entrate Territorio evidenzia di aver proceduto in autotutela all'annullamento dell'avviso.
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Quanto al governo delle spese, osserva la Corte che l'art. 92 c.p.c. dispone che il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese che con il proprio comportamento ha causato all'altra parte. In tal senso si è espressa, ancora recentemente, la Corte di
Cassazione, che con l'ordinanza n. 2719/15 ha statuito come la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, è indiscutibile che l'istanza del ricorrente fosse fondata, essendo del tutto incoerente la rettifica del classamento disposta dall'Ufficio.
La circostanza che la parte si sia dovuta attivare in sede giurisdizionale per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni giustifica l'applicazione del richiamato art. 92 c.p.c.. con la conseguente condanna dell'Ente, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia del
Territorio al pagamento delle spese di lite in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato) da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
MI PR ES SO de ME