Sentenza 19 luglio 2024
Massime • 1
Nei c.c.n.l. conclusi per l'area della pubblica dirigenza medica e veterinaria succedutisi nel tempo (c.c.n.l. del 5/12/1996, del 8/6/2000, del 3/11/2005, del 17/10/2008 e del 6/5/2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi destinati agli uni ed agli altri e, comunque, le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e come tale da disapplicare, la delibera dell'azienda sanitaria locale che ha unificato tali fondi nel momento costitutivo e nella ripartizione, andando così ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all'esclusivo appannaggio delle parti contrattuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2024, n. 19948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19948 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
- ricorrente – contro ASL FG - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA NORMA BORTONE, ME OL TIGRE;
Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.3068/2018 Cron. Rep. Ud. 02/07/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 19948 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: CASCIARO TO Data pubblicazione: 19/07/2024 2 - controricorrente – avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2024 dal Consigliere Dott. TO CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ANNA MANDORLO per delega verbale avvocato TEODOMIRO CENTOLA. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 16.10.2017 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda di LU AU, dirigente veterinario dell’AUSL FG/2, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall’art. 63 comma 2 del c.c.n.l. dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell’AUSL FG/2 n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello della ripartizione, e condanna dell’AUSL FG/2 al pagamento delle differenze retributive maturate, nel periodo 2002/2007, pari a €. 36.994,52; ii) condannarsi l’AUSL FG/2 al pagamento della somma di €. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria per il periodo gennaio 1986/31 ottobre 2005. 2. La Corte territoriale, effettuata una ricognizione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche 3 sulla scorta degli “orientamenti applicativi” dell’ARAN, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 dell’Area dirigenza medica e veterinaria, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento della loro costituzione e ripartizione. 3. Il giudice d’appello aggiungeva, quanto all’indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. nn. 8842 e 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova del possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell’art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell’art. 52 del c.c.n.l. 3.11.2005, il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3). 4. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione LU AU sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall’AUSL FG/2 con controricorso. 5. In esito all’esame del primo motivo di ricorso nell'adunanza camerale del 21.2.2024, tenuto conto della novità delle questioni e del conseguente rilievo nomofilattico, il Collegio ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza. 6. Indi, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e la procura generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento del primo motivo e per l’assorbimento del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 5, 63 e 65 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell’art. 52 c.c.n.l. Area dirigenza medica e 4 veterinaria del 1998-2001, dell’art. 56 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 2002-2003, dell’art. 12 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 2004-2005 e degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. La Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di “fondi separati”, avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, da cui traspariva, se lette nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano «voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)», anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe a una discriminazione in danno dei veterinari, permettendo l’indebito finanziamento dell’unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici. La Corte d’appello non s’era così avveduta dell’assoluta illegittimità della deliberazione n. 271 del 27.02.2001 del D.G. della ASL, il quale aveva disposto l’unificazione dei fondi di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ribadendo tale erronea presa di posizione nella delibera n. 683 del 30.04.2001, in cui l’iniziale dicitura “tre fondi”, comprensiva anche del fondo dei dirigenti non medici (amministrativi) viene sostituita quella di “due fondi” costituiti, da una parte, dai fondi dei dirigenti medici e veterinari riuniti e, dall’altra parte, dal fondo dei dirigenti non medici. 2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia, previsto dalla norma predetta, è limitato all’individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo, 5 anche nella vigenza dell’art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è la stessa ASL ad attribuire ‒ senza necessità di “ratifica prefettizia” ‒ la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all’art. 21 legge n. 833/1978 e all’art. 3 legge n. 283/1962. 3. Il primo motivo è fondato. Va premesso che questa Corte (Cass., Sez. L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l’unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio sanitario nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quella disciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61, 62 c.c.n.l.
5.12.1996 dei dirigenti del ruolo SPTA). Senonché, la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, art. 26 c.c.n.l. 17.10.2008, art. 11 c.c.n.l. 6.5.2010, art. 95 c.c.n.l. 19.12.2019), si mostra in larga parte dissimile da quella dei dirigenti non medici: dalla sequenza contrattuale, il cui lessico adopera sistematicamente il plurale “fondi” per riferirsi alla retribuzione di risultato, si desume, infatti, che le parti collettive abbiano mantenuto distinti i due fondi e comunque le quote relative, rispettivamente, ai dirigenti medici e ai dirigenti veterinari almeno fino all’art. 95 del c.c.n.l. 19.12.2019, cit. Quest’ultima norma contrattuale, come si dirà in seguito, ha istituito dall’1.1.2020 il nuovo fondo per la retribuzione di risultato, stabilendo che le risorse, certificate con riferimento al 2019, dei tre fondi fino ad allora previsti per le tre categorie di dirigenti considerate (medici, veterinari, dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie) dovessero confluire indistintamente nel nuovo fondo, ma ha comunque precisato che questa operazione dovesse essere effettuata in modo tale da garantire a ciascuna della suddette categorie di dirigenti “quote di 6 riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall’anno di sottoscrizione della presente ipotesi di CCNL”. 4. Sulle suindicate considerazioni poggiano, in sostanza, le critiche del ricorrente alla sentenza impugnata laddove egli lamenta l’indebito finanziamento del personale dirigente medico con risorse destinate in via autonoma ai soli dirigenti veterinari, dal momento che «[…] i primi, essendo più numerosi, finirebbero per “accaparrarsi” una quota piuttosto sostanziosa dei finanziamenti stanziati per i secondi» (così a pag. 18 del ricorso per cassazione). 5. È utile una breve ricognizione, anche nel suo sviluppo diacronico, della disciplina contrattuale dalla quale si evince che il convincimento del giudice d’appello in ordine all’unicità del fondo per la dirigenza medica e per la dirigenza veterinaria non poggia su basi testuali. 5.1 L’art. 63 del c.c.n.l.
5.12.1996 della dirigenza medica e veterinaria (recante «Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i dirigenti di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale) così dispone: «1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 64 e 65 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi: Dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, il fondo per i 7 dirigenti medici è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e del fondo sub 2 previsti dagli articoli 123 e seguenti del d.P.R. 384/90 - effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al presente contratto - determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art. 8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo per i dirigenti veterinari è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività previsti dagli artt. 130 e 131 per gli Istituti zooprofilattici del d.P.R. 384/90 determinata per l’anno 1993. I fondi citati sono incrementabili con eventuali risorse aggiuntive di cui all’art 5, comma 2 lettera c). I predetti fondi sono decurtati dell’importo utilizzato ai sensi dell’art. 60, comma 2 a decorrere dalla data ivi indicata. Le aziende ed enti, dal 1° gennaio 1997, possono altresì utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino ad un massimo del 16 % per incrementare il fondo di cui all’art. 60. In tal caso, i fondi della presente lettera a) sono ridotti in misura corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione del precedente istituto delle incentivazioni. b) Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale: […]». 5.2 Com’è agevole constatare, la dizione testuale si rivela difforme rispetto all’art. 61 del c.c.n.l. del 5.12.1996 per i dirigenti non medici del comparto sanità, il quale prevede: «[…] 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli artt.62, 63 e 64 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi: a) fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi: 8 Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 ‒ ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo ‒ determinata per l’anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall’art.8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo è incrementabile con le eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 5, comma 2. Dal 1° gennaio 1997, il fondo è decurtato degli importi utilizzati nei fondi previsti dall’art. 58, commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì, utilizzare una ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15%, per incrementare, proporzionalmente, i fondi di cui all’art. 58, commi 2 e 4. In tal caso il fondo della presente lettera è ridotto in misura corrispondente e proporzionale alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione del precedente istituto delle incentivazioni». 5.3 Così anche l’art. 52 del c.c.n.l. del 8/6/2000 dell’Area della dirigenza medica e veterinaria (recante «Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale»), dispone: «1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi: 9 a) Fondi per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi del personale medico e veterinario;
b) Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale». 5.4 Tale disciplina è stata confermata dall’art. 56 comma 1 del c.c.n.l. del 3.11.2005 a tenore del quale «L'art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati». 5.5 In ciò la regolamentazione si differenzia dalla lettera dell’art. 52 (“Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale”) del c.c.n.l. dell’8.6.2000 dell’Area della dirigenza non medica, il quale, invece, prevede: «1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l’utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi […]». 5.6 Ed ancora, il c.c.n.l. del 17.10.2008 per il personale della dirigenza medico–veterinaria del servizio sanitario nazionale, quadriennio normativo 2006-2009, stabilisce all’art. 26 (rubricato “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale”) che: 10 «1. L' art. 12 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai sensi del comma 3» […]. 5.7 Sulla stessa linea è l’art. 11 del c.c.n.l.
6.5.2010 per la dirigenza medica e veterinaria, la cui rubrica reca “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale”, che dispone: «1. L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell’art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all’art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 3. 2. Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007. 3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008». 5.8 La ricostruzione della disciplina non sarebbe completa se non si richiamasse anche il testo dell’art. 95 del c.c.n.l. del 19.12.2019, triennio 2016/2018, per i dirigenti dell’Area Sanità, il 11 quale, da ultimo, nello stabilire la confluenza nel “nuovo Fondo per la retribuzione di risultato” in un “unico importo” delle risorse del Fondo per la quota relativa ai medici e di quelle per la quota relativa ai veterinari, recita: «1. Dall’anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione di risultato. 2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell’anno di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL, come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa: a) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria (quota relativa ai medici); b) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria (quota relativa ai veterinari); c) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 (Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono state destinate alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa». 6. Così ricostruito il quadro complessivo della disciplina contrattuale, e tenuto conto di quella contenuta nei contratti applicabili al periodo per cui è causa (2002/2007), s’intende come il dato testuale compendiato soprattutto nell’utilizzo sistematico del plurale “fondi” lascia chiaramente intendere che le parti collettive abbiano inteso 12 mantenere, per la dirigenza medica e veterinaria, distinti i due fondi e comunque le rispettive quote. Il che si riflette in termini di illegittimità delle delibere del D.G. dell’AUSL FG 2 n. 291/2001 e n. 683/2001 che, laddove ne hanno incongruamente disposto l’unificazione, vanno, conseguentemente, disapplicate. 7. Non viene qui in discussione, infatti, un profilo meramente contabile perché secondo quanto assume il ricorrente, e rimasto incontestato, non solo il fondo istituito è stato unificato ma, ai fini del riparto delle risorse complessive, non si è tenuto conto delle (singole) quote ‒ rispettivamente, dei medici e dei veterinari ‒ e ciò inevitabilmente si è riverberato in termini economicamente pregiudizievoli per i veterinari;
e ne è intuitiva la ragione, se solo si considera la diversa platea dei destinatari del riparto. 8. Anche nel parere Aran del 16.3.2015, d’altronde, si richiama il dato secondo cui le «norme contrattuali sulla costituzione dei fondi sono specifiche dei singoli c.c.n.l. riferiti a ciascuna area contrattuale» e si osserva che anche «i criteri per la costituzione dei suddetti fondi delle due aree dirigenziali sono in parte diversi, ragion per cui appare oltremodo difficile ipotizzare la costituzione di un fondo unico tra area dirigenza medico veterinaria e area SPTA […]. 9. In accoglimento del primo motivo, può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: «Nell’ambito dell’Area della dirigenza medica e veterinaria, e con riferimento alla disciplina pattizia contenuta nei contratti succedutisi nel tempo (5.12.1996, 8.6.2000, 3.11.2005, 17.10.2008 e 6.5.2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi e comunque le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e 13 come tale da disapplicare, la delibera dell’azienda sanitaria locale che tali fondi abbia unificato sia nel momento costitutivo che della ripartizione, andando ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all’esclusivo appannaggio delle parti contrattuali». 10. Il secondo motivo è, invece, infondato alla luce di Cass., Sez. L, n. 8842/2013 e delle successive pronunce conformi (Cass., Sez. L, n. 20851 e 20852 del 15.10.2015; vedi anche Cons. Stato, n. 824/2013). La Corte d'appello, infatti, ha escluso che l'indennità di Polizia Giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 270 del 1987, art. 55, per il personale sanitario non medico, per la sua collocazione ed il suo tenore testuale, potesse essere riconosciuta anche al personale dell'area medica e veterinaria. Trattasi di conclusione si appalesa conforme ai principi già enunciati a più riprese da questa Corte, la quale ha affermato, con indirizzo cui va data in questa sede continuità, che per i dirigenti medici e veterinari assume rilievo decisivo ed esclusivo, ai fini dell'insorgenza del diritto all'indennità prevista dall'art. 52 del c.c.n.l. dell’Area SPTA del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, il concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste sia dal d.P.R. n. 616 del 1977, art. 27, sia dalla legge n. 283 del 1962, art. 3. Per contro, nel vigore della precedente normativa, applicabile (si noti) al caso di specie ‒ essendo in contesa fra le parti la spettanza degli emolumenti relativi al periodo gennaio 1986/31 ottobre 2005 ‒, il diritto all'indennità è subordinato a un meccanismo di formale nomina prefettizia stabilito, dal citato d.P.R. n. 616 del 1977, art. 27. Solo il personale addetto alla materia infortunistica e di igiene del lavoro ne può beneficiare (Cass., Sez. L, n. 20851 e 20852 del 15.10.2015). 14 D’altronde, nella parte relativa alla disciplina economica del personale dell'area medica del d.P.R. n. 270/1987 non vi è alcun riferimento a tale indennità, che non è neppure menzionata dall'art. 111, il quale individua gli istituti comuni alle due aree (sanitaria non medica e medica), sicché, anche in base all'art. 44, d.P.R. citato, l'indennità in parola non può, invero, essere riconosciuta, nella disciplina previgente all’introduzione dell’art. 52 c.c.n.l. 3.11.2005, al personale della dirigenza veterinaria della ASL (Cass., Sez. L, n. 8842/2013, cit.; Cass., Sez. L, n. 9767 del 2013). 11. In conclusione, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; deve, invece, essere rigettato, per le ragioni indicate, il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Corte di