Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2024, n. 19948
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Sentenza 19 luglio 2024

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Nei c.c.n.l. conclusi per l'area della pubblica dirigenza medica e veterinaria succedutisi nel tempo (c.c.n.l. del 5/12/1996, del 8/6/2000, del 3/11/2005, del 17/10/2008 e del 6/5/2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari, ma hanno mantenuto distinti i fondi destinati agli uni ed agli altri e, comunque, le rispettive quote, sicché deve ritenersi illegittima, e come tale da disapplicare, la delibera dell'azienda sanitaria locale che ha unificato tali fondi nel momento costitutivo e nella ripartizione, andando così ad alterare i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all'esclusivo appannaggio delle parti contrattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2024, n. 19948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19948
    Data del deposito : 19 luglio 2024

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