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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/09/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.186/2022 R.G. di appello alla sentenza n. 2315/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 14.10.2021, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Moretti;
Parte_1
- appellante -
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Betti e Luigi Adami;
Controparte_1
, in persona del Controparte_2
Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Leo;
in persona del Presidente del C.d.A., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Villano, Simona Ferrari e Ulderico Aiello;
- appellati -
All'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale di udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.11.2014 evocava in giudizio Controparte_1
1 dinanzi al Tribunale di Taranto il dott. e la , per Parte_1 CP_2 sentirli dichiarare responsabili dell'isterectomia eseguita in danno dell'attrice dal dott. e condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali (a titolo di danno morale, danno biologico, danno da lesione della sessualità e danno alla vita di relazione) dalla stessa subiti e da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., avendo riferimento - per la quantificazione - alle tabelle di Milano. Assumeva l'attrice di aver subito gravi danni fisici a causa della condotta degli operatori sanitari (tra cui vi era il dott. in occasione dell'intervento di Pt_1 isterectomia su di lei eseguito il 9.8.2012 dopo il parto cesareo della sua prima ed unica figlia. Assumeva inoltre che il dott. aveva subìto, per tale sua condotta, Pt_1 un provvedimento disciplinare di sospensione dalla professione di medico.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza Parte_1 della domanda attrice e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa a titolo di manleva dell' compagnia che garantiva in virtù di Controparte_3 polizza contratta con il per i danni a terzi causati dello stesso nell'esercizio Pt_1 della professione medica.
Si costituiva in giudizio pure la contestando a sua volta la fondatezza CP_2 della domanda dell'attrice.
Si costituiva infine anche l contestando l'operatività Controparte_3 della polizza garantendo questa - a suo dire - solo dall'azione di manleva della
[...]
e avendo comunque il , al momento della stipula della polizza CP_2 CP_4
e in violazione dell'art. 1892 c. I c.c., i fatti a lui già contestati per l'isterectomia eseguita sulla Notarnicola, eccependo inoltre la decadenza dalla garanzia ex artt.
1914 e 1915 c.c. non avendo - a dire della compagnia - il attivato Pt_1
l'assicurazione “a primo rischio” contratta dalla in favore del (e CP_2 Pt_1 degli medici e operatori sanitari) come da contratto collettivo di settore, contestando infine e comunque la fondatezza della domanda della . CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata consulenza medica d'ufficio, con la sentenza qui impugnata il tribunale adito, ritenutane la colpa grave per negligenza e imperizia, ha condannato il a pagare alla , in Pt_1 CP_1
2 solido con la e a titolo di risarcimento, la somma di € 218.000,00 per CP_2 danno da postumi permanenti e quella di € 6.700,00 per danno da inabilità temporanea, oltre accessori, ha ripartito nei rapporti interni tra i convenuti la responsabilità nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della Pt_1 [...]
; ha inoltre rigettato la domanda di garanzia e manleva proposta dal CP_2 Pt_1
Con atto di citazione notificato il 13.04.2022 il ha proposto appello. Si sono Pt_1 costituite le altre parti contestandone la fondatezza.
Con il primo motivo di appello il allega la violazione dell'art. 163 c. III n. e 4 Pt_1
c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale disattendo l'eccezione di nullità della citazione per la mancanza di indicazione dell'oggetto della domanda e dei fatti costitutivi dell'azione, non avendo - a dire del - la Notarnicola esplicitato la Pt_1 condotta addebitabile ai convenuti e il nesso causale tra la condotta colposa del Pt_1
e i danni allegati dall'attrice.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso infatti brevemente ed in generale che è causa di nullità della citazione solo l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e la mancanza della esposizione dei fatti, si ritiene che nel caso in esame la citazione della Notarnicola contenga entrambi i requisiti. Esaminando l'atto introduttivo di lite si rileva infatti che la cosa oggetto della domanda è ivi individuata (v. citazione, alle pagg. 1 e 2) nel risarcimento dei danni subiti per l'isterectomia eseguita colposamente dal Pt_1
e i fatti posti alla base della domanda nei danni causati alla Notarnicola con l'intervento di isterectomia. Peraltro, dovendo l'onere di allegazione dell'attore essere rapportato alle cognizioni tecnico -scientifiche da lui esigibili (cfr. in tal senso
Cass. civ. sez. III 15.03.2024 n. 7074), non poteva pretendersi dall'attrice, che evidentemente medico non è, una maggiore specificazione dei profili di colpa del dott. ed è sufficiente che abbia allegato il fatto lesivo e il tipo di intervento Pt_1 eseguito dagli operatori sanitari.
3 Con il secondo lungo motivo di appello il allega l'errata valutazione delle Pt_1 risultanze processuali in cui sarebbe incorso il tribunale (a) nel ritenere (il tribunale)
“gravemente colposa” la condotta degli operatori sanitari sul presupposto altrettanto errato che la prestazione medica non fosse di difficile esecuzione senza aver il tribunale valutato la situazione di difficoltà, urgenza e novità in cui i sanitari hanno operato, (b) nel richiamare (il tribunale) - a conferma della colpa del - il Pt_1 provvedimento disciplinare dallo stesso subito senza considerare che a fondamento del provvedimento non è stato posto l'errore medico ma la circostanza di aver consentito l'accesso in sala operatoria dell'ex primario in pensione a cui il Pt_1 aveva chiesto aiuto, (c) nel non rilevare (il tribunale) che la commissione disciplinare Cont della e lo hanno dunque escluso profili di negligenza del Controparte_5
(d) nel non aver (il tribunale) indagato quale avrebbe dovuto essere il Pt_1 comportamento alternativo corretto dei medici e non aver operato un giudizio controfattuale per lo accertamento del nesso causale, (e) nel recepire (il tribunale) le valutazioni dei consulenti d'ufficio nonostante questi non abbiano individuato il nesso causale e non abbiano chiarito se condotte differenti dei medici avrebbero dato esiti diversi.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che il tribunale ha qualificato anche quella del dott. quale Pt_1 responsabilità di natura contrattuale (v. sentenza, alla pag. 4) e che tale qualificazione non può essere più contestata perché la sentenza non è stata oggetto di appello sul punto, posto pertanto che secondo le regole generali in materia di onere della prova
(artt. 1218 e 2697 c.c.) in materia di obbligazioni contrattuali era suo onere provare di aver adempiuto correttamente la sua obbligazione, all'esito dell'esame della documentazione medica in atti (cartella clinica) e della consulenza medica espletata in primo grado e dei chiarimenti resi dai consulenti d'ufficio in questo grado di giudizio, si ritiene che non sia stato provato il corretto adempimento dell'obbligazione da parte del e che dalla cartella clinica - anzi - risulti che il Pt_1 dott. non si sia attenuto alle linee guida e ai protocolli scientifici applicabili Pt_1
4 alla situazione della ed indicati dai consulenti d'ufficio (v. relazione di CP_1 primo grado alle pagg. 34 e 35, v. relazione redatta in appello alle pagg. 4 - 8).
A tale conclusione induce l'incompletezza della cartella clinica, elemento indiziario sfavorevole all'operatore sanitario che fa presumere il nesso causale tra la sua condotta e lo evento lesivo (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 8.11.2016 n.
22639, Cass. civ. sez. III 26.04.2024 n. 11224), poiché nella cartella non risultano annotate tutte quelle condotte che il e gli altri operatori sanitari avrebbero Pt_1 dovuto porre in essere nella situazione in cui la si trovava. CP_1
Premesso che l'emorragia post partum rappresenta la causa più frequente di mortalità legata alla gravidanza e che - dunque - la stessa è una complicanza prevedibile dopo il parto, si rileva innanzitutto che dalla cartella clinica non risulta il monitoraggio della Notarnicola subito dopo il parto e risulta tutta una altra serie di omissioni.
Come rilevato dai consulenti d'ufficio, in cartella sono annotati un episodio lipotimico alle ore 1,30 e un'ipotensione marcata rilevata alla stessa ora, segnali di uno shock emorragico moderato già in atto, ma solo dopo più di due ore ha avuto inizio la terapia trasfusionale. Dalla cartella, inoltre, non risultano essere state effettuate le procedure di urgenza necessarie per affrontare l'emorragia per la cui massima possibilità di successo, peraltro, occorre operare entro la prima ora dopo il parto (come chiarito dai consulenti d'ufficio). Non risulta la quantizzazione della perdita ematica con successiva correzione della perdita. Neppure risultano essere stati effettuati una valutazione e un accertamento della causa dell'emorragia
(mediante controllo del tono uterino ed esplorazione del canale del parto, mediante ecografia dell'utero e dell'addome). In sintesi, non risulta che gli operatori sanitari abbiano accertato se l'emorragia sia stata dovuta ad atonia uterina, che avrebbe reso opportuna la somministrazione di ossitocina in dosi adeguate (anche queste non risultanti dalla cartella), o da sanguinamento dalla sutura isterorrafica successiva al parto cesareo.
Non risulta inoltre che il e gli operatori sanitari, prima di procedere Pt_1 all'isterectomia, abbiano tentato un trattamento conservativo dell'utero mediante massaggio dello stesso per stimolarne le contrazioni, abbiano somministrato dosi
5 adeguate di ossitocina, abbiano tamponato la perdita ematica mediante zaffo stipato e impiego di palloni emostatici.
Tali plurime omissioni, contrastanti con le linee guida, sono state fatte rilevare dai consulenti d'ufficio e sono state richiamate in modo completo ed analitico dal tribunale in sentenza (v. alla pag. 9).
L'esistenza di linee guide ben precise e ormai affermate secondo le conoscenze scientifiche del tempo in materia, la prevedibilità della complicanza (emorragia post partum) secondo le conoscenze scientifiche in materia, la ricorrenza non di “qualche” omissione, “comprensibile” con la situazione di “concitazione” indotta dalla grave complicanza ma di una molteplicità di omissioni sono tutti elementi che inducono a condividere la valutazione, operata dal tribunale, di “colpa grave” e di “grave imperizia” a carico del A prescindere dalla decisione con cui la Pt_1 CP_2 ha ritenuto di definire il procedimento disciplinare a carico del escludendo la Pt_1
Cont responsabilità per imperizia. Tale conclusione della non è condivisibile perché contrastante con tutti gli elementi di responsabilità su esposti e comunque Cont inattendibile in quanto la aveva interesse ad escludere la colpa del per Pt_1 evitare la responsabilità dell'ente verso la Notarnicola.
Con il terzo motivo di appello il allega la falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. Pt_1 in cui sarebbe incorso il tribunale escludendo l'operatività della polizza per aver il taciuto al momento (30.09.2912) della stipula della polizza gli accadimenti Pt_1
(isterectomia eseguita sulla paziente Notarnicola) del 9 - 10.08.2012 e la contestazione disciplinare che gli era stata già mossa dalla per tali CP_2 accadimenti. A dire dell'appellante, essendo stata la richiesta di risarcimento avanzata al dalla Notarnicola solo nel novembre 2014, con la introduzione del Pt_1 giudizio di primo grado, dunque dopo la stipula della polizza, la polizza sarebbe stata operativa.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente in generale che l'art. 1892 c.c. consente la pronuncia di annullamento del contratto di assicurazione se l'assicurato tace in mala fede o con colpa grave al momento della stipula circostanze tali che se conosciute dallo
6 assicuratore questo non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse, premesso che l'annullabilità della polizza può esser fatta valere dalla compagnia in via di eccezione quando convenuta per il pagamento della indennità e senza necessità di dichiarare all'assicurato la volontà di impugnare la polizza qualora il sinistro, come nel caso in esame (non risultando che il sinistro, cioè la richiesta di risarcimento, sia successivo alla conoscenza da parte della compagnia della reticenza dell'assicurato), sia avvenuto prima della conoscenza da parte della compagnia, si rileva che nel caso in esame il alla data di stipula della polizza (30.09.2012), Pt_1 ben sapeva delle contestazioni mosse per i fatti del 9 - 10.08.2012 poiché, come risulta dal provvedimento definitivo del procedimento disciplinare emesso il
29.12.2012 dalla e prodotto in copia in primo grado dallo stesso CP_2 Pt_1 con raccomandata del 5.09.2012 gli era stata già contestata l'imperizia per l'intervento di isterectomia eseguito sulla Notarnicola la notte tra il 9 e il 10.08.2012.
E nonostante ciò, pochi giorni dopo i fatti, ha stipulato la polizza senza avvertire la compagnia della contestazione di imperizia ricevuta soli pochi giorni prima. Tale condotta denota la colpa grave, se non addirittura il dolo del Pt_1
Non contestata con l'appello la rilevanza causale che la reticenza ha avuto sulla decisione della compagnia di stipulare la polizza, non contestata cioè la conclusione che la compagnia non avrebbe stipulato se avesse saputo dei fatti del 9 - 10.08.2012, va ritenuta corretta l'applicazione da parte del tribunale dell'art. 1892 c.c. e la valutazione di annullabilità e inoperatività della polizza fatta valere dalla compagnia in via di eccezione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, da liquidarsi secondo valori prossimi ai minimi di cui al DM
10.03.2014 n.55 perché la causa non ha comportato la trattazione di questioni giuridiche complesse, seguono la soccombenza. E secondo soccombenza debbono porsi definitivamente a carico al le spese della c.t.u. espletata in appello. Pt_1
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo del di versare altro importo a titolo Pt_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.2315/2021 del Tribunale di
Taranto proposto da nei confronti di della Parte_1 Controparte_1
e della con atto di Controparte_3 Controparte_2 citazione notificato il 13.04.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a ciascuno degli appellati Parte_1 CP_1
e , le spese di
[...] Controparte_3 Controparte_2 lite di questo grado di giudizio, liquidate per ciascun appellato in € 7.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata Parte_1 in grado di appello.
Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi altro importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dello art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 19.09.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
-
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.186/2022 R.G. di appello alla sentenza n. 2315/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 14.10.2021, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Moretti;
Parte_1
- appellante -
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Betti e Luigi Adami;
Controparte_1
, in persona del Controparte_2
Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Leo;
in persona del Presidente del C.d.A., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Villano, Simona Ferrari e Ulderico Aiello;
- appellati -
All'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale di udienza a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.11.2014 evocava in giudizio Controparte_1
1 dinanzi al Tribunale di Taranto il dott. e la , per Parte_1 CP_2 sentirli dichiarare responsabili dell'isterectomia eseguita in danno dell'attrice dal dott. e condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali (a titolo di danno morale, danno biologico, danno da lesione della sessualità e danno alla vita di relazione) dalla stessa subiti e da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., avendo riferimento - per la quantificazione - alle tabelle di Milano. Assumeva l'attrice di aver subito gravi danni fisici a causa della condotta degli operatori sanitari (tra cui vi era il dott. in occasione dell'intervento di Pt_1 isterectomia su di lei eseguito il 9.8.2012 dopo il parto cesareo della sua prima ed unica figlia. Assumeva inoltre che il dott. aveva subìto, per tale sua condotta, Pt_1 un provvedimento disciplinare di sospensione dalla professione di medico.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza Parte_1 della domanda attrice e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa a titolo di manleva dell' compagnia che garantiva in virtù di Controparte_3 polizza contratta con il per i danni a terzi causati dello stesso nell'esercizio Pt_1 della professione medica.
Si costituiva in giudizio pure la contestando a sua volta la fondatezza CP_2 della domanda dell'attrice.
Si costituiva infine anche l contestando l'operatività Controparte_3 della polizza garantendo questa - a suo dire - solo dall'azione di manleva della
[...]
e avendo comunque il , al momento della stipula della polizza CP_2 CP_4
e in violazione dell'art. 1892 c. I c.c., i fatti a lui già contestati per l'isterectomia eseguita sulla Notarnicola, eccependo inoltre la decadenza dalla garanzia ex artt.
1914 e 1915 c.c. non avendo - a dire della compagnia - il attivato Pt_1
l'assicurazione “a primo rischio” contratta dalla in favore del (e CP_2 Pt_1 degli medici e operatori sanitari) come da contratto collettivo di settore, contestando infine e comunque la fondatezza della domanda della . CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata consulenza medica d'ufficio, con la sentenza qui impugnata il tribunale adito, ritenutane la colpa grave per negligenza e imperizia, ha condannato il a pagare alla , in Pt_1 CP_1
2 solido con la e a titolo di risarcimento, la somma di € 218.000,00 per CP_2 danno da postumi permanenti e quella di € 6.700,00 per danno da inabilità temporanea, oltre accessori, ha ripartito nei rapporti interni tra i convenuti la responsabilità nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico della Pt_1 [...]
; ha inoltre rigettato la domanda di garanzia e manleva proposta dal CP_2 Pt_1
Con atto di citazione notificato il 13.04.2022 il ha proposto appello. Si sono Pt_1 costituite le altre parti contestandone la fondatezza.
Con il primo motivo di appello il allega la violazione dell'art. 163 c. III n. e 4 Pt_1
c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale disattendo l'eccezione di nullità della citazione per la mancanza di indicazione dell'oggetto della domanda e dei fatti costitutivi dell'azione, non avendo - a dire del - la Notarnicola esplicitato la Pt_1 condotta addebitabile ai convenuti e il nesso causale tra la condotta colposa del Pt_1
e i danni allegati dall'attrice.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso infatti brevemente ed in generale che è causa di nullità della citazione solo l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e la mancanza della esposizione dei fatti, si ritiene che nel caso in esame la citazione della Notarnicola contenga entrambi i requisiti. Esaminando l'atto introduttivo di lite si rileva infatti che la cosa oggetto della domanda è ivi individuata (v. citazione, alle pagg. 1 e 2) nel risarcimento dei danni subiti per l'isterectomia eseguita colposamente dal Pt_1
e i fatti posti alla base della domanda nei danni causati alla Notarnicola con l'intervento di isterectomia. Peraltro, dovendo l'onere di allegazione dell'attore essere rapportato alle cognizioni tecnico -scientifiche da lui esigibili (cfr. in tal senso
Cass. civ. sez. III 15.03.2024 n. 7074), non poteva pretendersi dall'attrice, che evidentemente medico non è, una maggiore specificazione dei profili di colpa del dott. ed è sufficiente che abbia allegato il fatto lesivo e il tipo di intervento Pt_1 eseguito dagli operatori sanitari.
3 Con il secondo lungo motivo di appello il allega l'errata valutazione delle Pt_1 risultanze processuali in cui sarebbe incorso il tribunale (a) nel ritenere (il tribunale)
“gravemente colposa” la condotta degli operatori sanitari sul presupposto altrettanto errato che la prestazione medica non fosse di difficile esecuzione senza aver il tribunale valutato la situazione di difficoltà, urgenza e novità in cui i sanitari hanno operato, (b) nel richiamare (il tribunale) - a conferma della colpa del - il Pt_1 provvedimento disciplinare dallo stesso subito senza considerare che a fondamento del provvedimento non è stato posto l'errore medico ma la circostanza di aver consentito l'accesso in sala operatoria dell'ex primario in pensione a cui il Pt_1 aveva chiesto aiuto, (c) nel non rilevare (il tribunale) che la commissione disciplinare Cont della e lo hanno dunque escluso profili di negligenza del Controparte_5
(d) nel non aver (il tribunale) indagato quale avrebbe dovuto essere il Pt_1 comportamento alternativo corretto dei medici e non aver operato un giudizio controfattuale per lo accertamento del nesso causale, (e) nel recepire (il tribunale) le valutazioni dei consulenti d'ufficio nonostante questi non abbiano individuato il nesso causale e non abbiano chiarito se condotte differenti dei medici avrebbero dato esiti diversi.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che il tribunale ha qualificato anche quella del dott. quale Pt_1 responsabilità di natura contrattuale (v. sentenza, alla pag. 4) e che tale qualificazione non può essere più contestata perché la sentenza non è stata oggetto di appello sul punto, posto pertanto che secondo le regole generali in materia di onere della prova
(artt. 1218 e 2697 c.c.) in materia di obbligazioni contrattuali era suo onere provare di aver adempiuto correttamente la sua obbligazione, all'esito dell'esame della documentazione medica in atti (cartella clinica) e della consulenza medica espletata in primo grado e dei chiarimenti resi dai consulenti d'ufficio in questo grado di giudizio, si ritiene che non sia stato provato il corretto adempimento dell'obbligazione da parte del e che dalla cartella clinica - anzi - risulti che il Pt_1 dott. non si sia attenuto alle linee guida e ai protocolli scientifici applicabili Pt_1
4 alla situazione della ed indicati dai consulenti d'ufficio (v. relazione di CP_1 primo grado alle pagg. 34 e 35, v. relazione redatta in appello alle pagg. 4 - 8).
A tale conclusione induce l'incompletezza della cartella clinica, elemento indiziario sfavorevole all'operatore sanitario che fa presumere il nesso causale tra la sua condotta e lo evento lesivo (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 8.11.2016 n.
22639, Cass. civ. sez. III 26.04.2024 n. 11224), poiché nella cartella non risultano annotate tutte quelle condotte che il e gli altri operatori sanitari avrebbero Pt_1 dovuto porre in essere nella situazione in cui la si trovava. CP_1
Premesso che l'emorragia post partum rappresenta la causa più frequente di mortalità legata alla gravidanza e che - dunque - la stessa è una complicanza prevedibile dopo il parto, si rileva innanzitutto che dalla cartella clinica non risulta il monitoraggio della Notarnicola subito dopo il parto e risulta tutta una altra serie di omissioni.
Come rilevato dai consulenti d'ufficio, in cartella sono annotati un episodio lipotimico alle ore 1,30 e un'ipotensione marcata rilevata alla stessa ora, segnali di uno shock emorragico moderato già in atto, ma solo dopo più di due ore ha avuto inizio la terapia trasfusionale. Dalla cartella, inoltre, non risultano essere state effettuate le procedure di urgenza necessarie per affrontare l'emorragia per la cui massima possibilità di successo, peraltro, occorre operare entro la prima ora dopo il parto (come chiarito dai consulenti d'ufficio). Non risulta la quantizzazione della perdita ematica con successiva correzione della perdita. Neppure risultano essere stati effettuati una valutazione e un accertamento della causa dell'emorragia
(mediante controllo del tono uterino ed esplorazione del canale del parto, mediante ecografia dell'utero e dell'addome). In sintesi, non risulta che gli operatori sanitari abbiano accertato se l'emorragia sia stata dovuta ad atonia uterina, che avrebbe reso opportuna la somministrazione di ossitocina in dosi adeguate (anche queste non risultanti dalla cartella), o da sanguinamento dalla sutura isterorrafica successiva al parto cesareo.
Non risulta inoltre che il e gli operatori sanitari, prima di procedere Pt_1 all'isterectomia, abbiano tentato un trattamento conservativo dell'utero mediante massaggio dello stesso per stimolarne le contrazioni, abbiano somministrato dosi
5 adeguate di ossitocina, abbiano tamponato la perdita ematica mediante zaffo stipato e impiego di palloni emostatici.
Tali plurime omissioni, contrastanti con le linee guida, sono state fatte rilevare dai consulenti d'ufficio e sono state richiamate in modo completo ed analitico dal tribunale in sentenza (v. alla pag. 9).
L'esistenza di linee guide ben precise e ormai affermate secondo le conoscenze scientifiche del tempo in materia, la prevedibilità della complicanza (emorragia post partum) secondo le conoscenze scientifiche in materia, la ricorrenza non di “qualche” omissione, “comprensibile” con la situazione di “concitazione” indotta dalla grave complicanza ma di una molteplicità di omissioni sono tutti elementi che inducono a condividere la valutazione, operata dal tribunale, di “colpa grave” e di “grave imperizia” a carico del A prescindere dalla decisione con cui la Pt_1 CP_2 ha ritenuto di definire il procedimento disciplinare a carico del escludendo la Pt_1
Cont responsabilità per imperizia. Tale conclusione della non è condivisibile perché contrastante con tutti gli elementi di responsabilità su esposti e comunque Cont inattendibile in quanto la aveva interesse ad escludere la colpa del per Pt_1 evitare la responsabilità dell'ente verso la Notarnicola.
Con il terzo motivo di appello il allega la falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. Pt_1 in cui sarebbe incorso il tribunale escludendo l'operatività della polizza per aver il taciuto al momento (30.09.2912) della stipula della polizza gli accadimenti Pt_1
(isterectomia eseguita sulla paziente Notarnicola) del 9 - 10.08.2012 e la contestazione disciplinare che gli era stata già mossa dalla per tali CP_2 accadimenti. A dire dell'appellante, essendo stata la richiesta di risarcimento avanzata al dalla Notarnicola solo nel novembre 2014, con la introduzione del Pt_1 giudizio di primo grado, dunque dopo la stipula della polizza, la polizza sarebbe stata operativa.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente in generale che l'art. 1892 c.c. consente la pronuncia di annullamento del contratto di assicurazione se l'assicurato tace in mala fede o con colpa grave al momento della stipula circostanze tali che se conosciute dallo
6 assicuratore questo non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse, premesso che l'annullabilità della polizza può esser fatta valere dalla compagnia in via di eccezione quando convenuta per il pagamento della indennità e senza necessità di dichiarare all'assicurato la volontà di impugnare la polizza qualora il sinistro, come nel caso in esame (non risultando che il sinistro, cioè la richiesta di risarcimento, sia successivo alla conoscenza da parte della compagnia della reticenza dell'assicurato), sia avvenuto prima della conoscenza da parte della compagnia, si rileva che nel caso in esame il alla data di stipula della polizza (30.09.2012), Pt_1 ben sapeva delle contestazioni mosse per i fatti del 9 - 10.08.2012 poiché, come risulta dal provvedimento definitivo del procedimento disciplinare emesso il
29.12.2012 dalla e prodotto in copia in primo grado dallo stesso CP_2 Pt_1 con raccomandata del 5.09.2012 gli era stata già contestata l'imperizia per l'intervento di isterectomia eseguito sulla Notarnicola la notte tra il 9 e il 10.08.2012.
E nonostante ciò, pochi giorni dopo i fatti, ha stipulato la polizza senza avvertire la compagnia della contestazione di imperizia ricevuta soli pochi giorni prima. Tale condotta denota la colpa grave, se non addirittura il dolo del Pt_1
Non contestata con l'appello la rilevanza causale che la reticenza ha avuto sulla decisione della compagnia di stipulare la polizza, non contestata cioè la conclusione che la compagnia non avrebbe stipulato se avesse saputo dei fatti del 9 - 10.08.2012, va ritenuta corretta l'applicazione da parte del tribunale dell'art. 1892 c.c. e la valutazione di annullabilità e inoperatività della polizza fatta valere dalla compagnia in via di eccezione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, da liquidarsi secondo valori prossimi ai minimi di cui al DM
10.03.2014 n.55 perché la causa non ha comportato la trattazione di questioni giuridiche complesse, seguono la soccombenza. E secondo soccombenza debbono porsi definitivamente a carico al le spese della c.t.u. espletata in appello. Pt_1
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo del di versare altro importo a titolo Pt_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.2315/2021 del Tribunale di
Taranto proposto da nei confronti di della Parte_1 Controparte_1
e della con atto di Controparte_3 Controparte_2 citazione notificato il 13.04.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a ciascuno degli appellati Parte_1 CP_1
e , le spese di
[...] Controparte_3 Controparte_2 lite di questo grado di giudizio, liquidate per ciascun appellato in € 7.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata Parte_1 in grado di appello.
Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi altro importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dello art. 13 c. I quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 19.09.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
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