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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/12/2024, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1332/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Regni ed elettivamente domiciliati presso il suo
Studio come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante responsabile CP_1 P.IVA_1 divisione sinistri , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Benedetto ed CP_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come da procura in atti;
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APPELLATA
(P. IVA ); CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello sopra riportati e qui da intendersi integralmente trascritti, riconoscere l'errore di fatto e di diritto in cui è incorso il Giudice di prime cure nelle parti di sentenza sopra specificate e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 53/2022, pubblicata il 21.01.2022, emessa dal Tribunale di Siena in persona del
Giudice Dott.ssa Moroni in seno al procedimento n. R.G. 1720/2015 ad oggi non notificata, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il danno non patrimoniale a carico della moglie e dei figli del IG. nella misura massima Parte_4 rispetto a quanto previsto dalla Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come predisposte per l'anno in corso al momento della decisione dall'Osservatorio, pari, per
l'anno 2021, ad euro 336.500,00 e per l'effetto condannare la quale CP_3 proprietaria del mezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la assicuratrice del mezzo per la RCA, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma, in favore di , di Parte_1 euro 336.500,00 – euro 253.000,00 versata in ottemperanza della sentenza di primo grado a tale stesso titolo = 83.500,00, in favore di , di euro 336.500,00 – Parte_2 euro 253.000,00 versata in ottemperanza della sentenza di primo grado a tale stesso titolo = 83.500,00, in favore di , di euro 336.500,00 – euro 253.000,00 Parte_3 versata in ottemperanza della sentenza di primo grado a tale stesso titolo = 83.500,00, ovvero della diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia e/o più equa, ma comunque superiore rispetto a valori mediani indicati nelle predette tabelle, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni istanza, eccezione e deduzione reiette
Nel merito, in via preliminare: - Dichiararsi l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c.; In via principale: - Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto
e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. - In ogni caso spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2022 del Tribunale di Siena, in materia di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IG.ri , e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 53/2022 del Parte_3
19.01.2022 con la quale il Tribunale di Siena aveva sì accolto la loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, conseguenza dell'incidente stradale occorso il 19.06.2014 al km 390+100 dell'Autostrada A1, in cui aveva perso la vita il IG. , rispettivamente marito e padre degli odierni Parte_4 appellanti, ma liquidando tale danno in misura sensibilmente inferiore alle loro richieste.
I medesimi, unitamente ai fratelli della vittima che invece non hanno proposto impugnazione, avevano agito in primo grado proponendo domanda risarcitoria sia ai sensi dell'art. 141 che ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Il Tribunale di Siena aveva ritenuto unico responsabile del sinistro il IG. CP_5 conducente del veicolo blindato Fiat Ducato targato EN983RR su cui viaggiava il IG.
in qualità di terzo trasportato, di proprietà di e assicurato per i Pt_4 CP_3 danni da r.c.a. con la compagnia anche perché ambedue le convenute CP_1 avevano rinunciato alle contestazioni riguardo alla dinamica del sinistro, chiedendo di procedersi con il giudizio limitatamente al profilo del quantum debeatur.
Il Tribunale aveva, dunque, condannato le due società in solido a corrispondere agli attori la somma di € 253.000,00 pro capite a titolo di danno non patrimoniale nonché, solo alla
IG.ra , la somma di € 3.537,43 a titolo di rimborso delle spese funerarie. Persona_1
Le convenute erano state, inoltre, condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori e liquidate in € 31.973,56, oltre spese forfettarie, IVA e Cpa.
Il giudice di prime cure, quindi, aveva riconosciuto la sussistenza di un danno da perdita parentale risarcibile, quantificandolo in base ai valori medi delle Tabelle di Milano 2021, vigenti al momento della decisione, e non invece in base ai valori massimi di tali tabelle come domandato dagli attori in citazione.
La compagnia aveva dato esecuzione alla sentenza di condanna PA versando agli attori gli importi riconosciuti dal giudice.
Hanno esposto gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta affidandosi ad un unico motivo di appello articolato in tre distinti profili:
1.1. Violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare tutte quelle circostanze fattuali, allegate dagli attori, che avrebbero portato al riconoscimento di una somma maggiore a titolo di risarcimento. Nella specie, il Giudice non aveva tenuto conto delle età dei congiunti del IG. al momento del sinistro, dell'aspettativa di vita Pt_4 familiare verosimilmente perduta, della particolare sofferenza della moglie del de cuius, privata così prematuramente del proprio coniuge, della qualità della convivenza della 3 famiglia , caratterizzata da armonia e reciproco affetto, della fase delicata della Pt_4 crescita in cui si trovavano i figli adolescenti della vittima al momento della perdita del genitore e, infine, delle modalità concrete del sinistro stesso da cui era derivata la morte violenta ed improvvisa del congiunto;
1.2. Motivazione contraddittoria laddove nella sentenza impugnata, nonostante dapprima si affermi di aver considerato “la rilevanza dannosa della condotta riconducibile alle parti convenute”, “il dolore e il turbamento esistenziale conseguito ai superstiti congiunti del IG. per effetto del forzato, improvviso e ingiustificato distacco dal Pt_4 loro congiunto” nonché “tutti i turbamenti psicologici patiti”, i danni vengono poi liquidati in base ai valori medi della forbice risarcitoria prevista dalle Tabelle milanesi del 2021 poiché il giudice ha ritenuto non allegati quegli elementi che avrebbero giustificato il riconoscimento di un danno non patrimoniale di maggiore entità, “non essendo stato compiuto alcuno sforzo probatorio a livello di specificazione e di personalizzazione del pregiudizio sofferto da ciascuno degli istanti”. Secondo gli appellanti, le circostanze che il giudice assume di aver considerato per quantificare il danno possono essere emerse soltanto dalle allegazioni attoree e, dunque, la sentenza sarebbe contraddittoria poiché ha liquidato il danno sulla base di una serie di allegazioni che nell'ambito della stessa decisione sono state poi ritenute mancanti;
1.3. Violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui la pronuncia di primo grado ha ritenuto mancante la prova di un danno che giustificasse la liquidazione secondo i valori tabellari massimi. A parere degli appellanti, sussiste una presunzione iuris tantum a favore del “nucleo familiare minimo” della vittima primaria per cui, per considerare provato il danno morale-esistenziale sofferto a causa della perdita del congiunto, è sufficiente la mera allegazione della relazione tra i due parenti. Pertanto, sarebbe dovuto gravare in capo ai convenuti l'onere di provare l'inesistenza di legami affettivi di entità tale da fondare un risarcimento secondo i livelli massimi e non sugli attori lo speculare onere di dimostrare l'intensità del rapporto perduto.
Gli appellanti hanno chiesto quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, ovvero riconoscesse loro la somma massima consentita per la lesione del rapporto parentale in esame - di coniugio e/o genitore/figli - sulla base della tabella milanese in vigore al momento della decisione.
Radicatosi il contraddittorio, la Compagnia costituita in Controparte_7 giudizio contestando le censure mosse dalla controparte alla sentenza di primo grado, di cui ha chiesto la conferma, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. Di contro, la società pur regolarmente citata, CP_3 non s'è costituita nel giudizio di appello e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20.02.2024. 4 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 13.6.2024; è stata poi rimessa sul ruolo per l'impossibilità del dott. in malattia, di comporre il collegio e Per_2 trattenuta nuovamente in decisione con nuovo collegio (composto come in epigrafe) con ordinanza in data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348 bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. L'eccezione preliminare di va, pertanto, CP_1 rigettata e l'appello va esaminato nel merito.
3. Il quantum del danno da perdita parentale.
Con l'unico motivo di appello, i congiunti del IG. hanno censurato la sentenza di Pt_4 primo grado laddove ha quantificato il danno non patrimoniale in misura minore rispetto alla somma di € 336.500,00 pro capite richiesta dagli attori, e corrispondente al tetto massimo della forbice risarcitoria prevista dalle tabelle milanesi del 2021. Hanno quindi chiesto una rideterminazione del loro credito, sulla base della tabella milanese in vigore al momento della decisione, secondo gli importi massimi.
L'an della responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno non patrimoniale sofferto iure proprio dagli attori (così come il danno non patrimoniale per spese funerarie), sono dunque pacifici, restando controversa in questo grado solo l'entità del danno risarcibile.
Gli appellanti hanno lamentato, in buona sostanza, la mancata considerazione da parte del primo giudice di quegli elementi fattuali che avrebbero determinato il riconoscimento di un credito risarcitorio maggiore in loro favore.
A rafforzare la loro impugnazione, hanno dedotto che la giurisprudenza a più riprese aveva affermato come, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - 5 configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estendesse ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), finanche se non conviventi, di talché gravava sul terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
Tuttavia, tali principi, certamente corretti, appaiono di scarsa utilità nel caso in esame, in cui come premesso non v'è alcun dubbio che gli appellanti siano titolari di un diritto risarcitorio di cui, solo, è controverso il quantum.
Ciò che, piuttosto, appare rilevante ai fini del decidere è lo stabilire se il tribunale, che nel liquidare il danno patito dagli attori ha applicato la tabella milanese del 2021 (ed in ordine all'utilizzo di tale tabella non v'è motivo d'appello, ferma la richiesta degli appellanti di attualizzare la quantificazione ratione temporis, con applicazione della tabella vigente al momento della decisione), che utilizzava un criterio a forcella, e non a punti come quella attuale, nel valutare dove si collocasse, tra il minimo ed il massimo, la lesione del legame parentale patita dagli attori abbia fatto buon governo dei criteri condivisi dalla giurisprudenza anche dell'epoca, non a caso già fatti propri dalla tabella romana a punti e poi recepiti dalla tabella milanese a punti del 2022.
Tali criteri, in particolare, erano volti a valorizzare l'età della vittima primaria e di quella secondaria, la convivenza, la presenza di altri familiari nel nucleo e ogni concreta ulteriore ragione che evidenziasse la forza del legame affettivo.
Tanto premesso, appare condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui la sentenza di primo grado al momento della liquidazione non ha compiutamente tenuto in considerazione tutti gli elementi di fatto dedotti e provati dagli attori.
In particolare, assumono pregnante valore:
il fatto che al momento del sinistro i due figli fossero entrambi minorenni (13 e
17 anni), conviventi con i genitori nell'ambito di una famiglia unita, e siano stati privati del padre nell'età delicata dell'adolescenza, così perdendo oltre al suo affetto anche la figura maschile di riferimento;
la circostanza che al momento del sinistro i due coniugi avessero 42 e 45 anni per cui, in prospettiva, la signora avrebbe potuto godere della vita Pt_1 insieme al proprio compagno presumibilmente per altri 40 anni, mentre a causa del lutto si è trovata privata della relazione coniugale, da sempre caratterizzata da armonia e reciproco affetto, e da sola a crescere i due ragazzi proprio in un momento della vita dei medesimi particolarmente impegnativa;
la modalità della morte, violenta e improvvisa, del de cuius.
6 L'appellata ha eccepito “l'assenza di elementi tali da fondare una personalizzazione del danno”; tuttavia, tale critica risulta inconferente dal momento che gli appellanti non hanno mai chiesto una “personalizzazione del danno” quale riconoscimento di un importo superiore al massimo risarcibile dalle tabelle milanesi 2021 (336.500,00 euro), evenienza effettivamente possibile solo in casi peculiari ove le conseguenze dannose si pongano al di fuori della regolarità causale, ma solo di personalizzare la loro posizione all'interno di tale forcella, facendola coincidere col limite superiore (o comunque ponendola in prossimità di esso), dando conto dei suddetti pregnanti elementi di giudizio, come lo stesso sistema a forcella imponeva di fare.
Contrariamente a quanto dedotto da , poi, l'allegazione di tali elementi da un CP_1 canto, seppur in forma succinta, era ben presente fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, dall'altro, è tutt'altro che generica e descrittiva di danni che non si discosterebbero dall'id quod plerumque accidit.
In particolare, si sottolinea come le età della vittima primaria e di quella secondaria siano parametri di rilevante importanza, e come il tentativo dell'appellata di svilirli sia assolutamente incongruo: ciò in quanto la tabella monetizza sia la lesione del rapporto parentale, che proprio in conseguenza dell'età dei familiari muta l'aspettativa della propria durata, di talché la perdita è maggiore o minore in conseguenza del tempo sottratto dall'illecito, sia il dolore, che di norma è ben più inaccettabile quando muore una persona giovane. Altrettanto è a dirsi per la condivisione della quotidianità - e dunque per il vuoto più insostenibile lasciato dal decesso - che se certamente può ricorrere anche tra persone non conviventi è in re ipsa in caso di convivenza.
Quelli indicati dagli appellanti, insomma, sono proprio quei parametri più pregnanti per orientare la discrezionalità del giudice tra gli estremi della forcella.
La sussistenza di tali allegazioni, di per sé sufficienti ad effettuare una liquidazione del danno compiuta e personalizzata, consente dunque di riconoscere un risarcimento maggiore rispetto a quello oggetto della condanna di primo grado, per le ragioni e con le modalità che si vanno ad esporre.
Intanto, si deve partire dalla considerazione che la tabella applicata prevedeva un valore minimo, di base, per la perdita di un genitore o del coniuge di euro 168.500,00 ed un valore massimo, cui si poteva giungere in forza dei parametri indicati dell'età della vittima primaria e di quella secondaria, della convivenza, dell'assenza di altri familiari nel nucleo e di ogni concreta ulteriore ragione che evidenziasse la forza del legame, di euro
336.500,00.
Basta pensare che nell'ambito della forcella rientra l'uccisione anche di persone molto avanti negli anni, che hanno già superato l'aspettativa di vita media secondo gli indici
ISTAT, e/o di persone che non convivano con la vittima secondaria e non hanno con essa 7 un legame peculiare, per intuire che la somma riconosciuta agli appellanti, di euro
253.000,00 ciascuno, che è proprio la somma media tra il minimo e il massimo, non dà conto:
a) Dell'età ancora decisamente giovane, per un padre, della vittima primaria: 45 anni sono ben al di sotto della media delle età ipotizzabili per un genitore;
b) Soprattutto, dell'età ancora lontana da quella adulta dei figli (13 e 17 anni), colpiti dal grave lutto in uno dei periodi più delicati dell'esistenza qual è l'adolescenza;
c) Di conseguenza, anche delle difficoltà del compito genitoriale che la si è Pt_1 trovata a dover svolgere da sola, travolta dal dolore proprio e dei figli;
d) Della convivenza quotidiana, intima e stretta della famiglia.
Tali parametri imponevano di quantificare il credito risarcitorio dei figli verso il limite massimo: se non proprio nella misura massima, dovendosi confrontare il caso in esame con quello ancor più drammatico di un bambino che perda il padre a 4 o 5 anni, comunque di ben poco al di sotto.
Altrettanto era a dirsi per quello della moglie, seppur la presenza dei figli nel nucleo familiare (non scontata, essendo le tabelle applicabili anche alla vedova che non abbia procreato col marito) sia stata sicuramente per essa oltre che fonte di impegno e responsabilità anche una grande risorsa, un buon motivo per farsi forza.
Dunque, sulla base di tali riflessioni appare equo riconoscere ai figli una somma di almeno 330.000,00 euro ed alla moglie una somma di almeno 310.000,00 euro.
E della bontà di tale giudizio, si può trarre agevole conferma proprio attraverso l'applicazione della tabella 2022, che viene a costituire una vera cartina al tornasole del calcolo.
Invero, pochi mesi dopo la liquidazione in esame la tabella milanese, senza mutare il valore minimo e quello massimo del credito liquidabile, ha istituito un sistema a punti che, se supera il sistema a forcella sotto il profilo metodologico, venendo a limitare, all'interno di quella medesima forcella già prevista nel 2021, la discrezionalità del giudice con un sistema maggiormente predeterminato su basi obiettive, tuttavia non rappresenta una rottura con il passato né sotto il profilo delle somme riconoscibili, né sotto quello dei criteri guida per orientare la suddetta discrezionalità.
Vi è, insomma, al di là del diverso strumentario, piena continuità tra la tabella 2021 e quella 2022, perché non solo le somme minime e massime riconoscibili sono le medesime, ma anche perché finanche i criteri di attribuzione dei punti altro non sono che l'estrapolazione dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza precedente.
In particolare, nel 2022, l'Osservatorio milanese ha costruito una tabella che, partendo proprio dagli importi risarcitori previsti dalle tabelle del 2021 applicate dal giudice di primo grado, utilizza il sistema a punti, nel senso che attribuisce ad ogni situazione un 8 punteggio fisso e predeterminato così da evitare arbitri e difformità di giudizio tra casi analoghi. Il valore del punto di cui alle tabelle del 2022 è stato, infatti, ricavato dalla divisione per cento del massimo della forbice prevista nel 2021 (336.500,00/100 =
3.365,00).
Tale operato, giudicato corretto ed equo dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022,
Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023), può dunque fungere da parametro equitativo anche in questa sede, proprio perché, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022), le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Dunque, applicati i punti ivi previsti per i parametri A (età della vittima primaria), B (età della vittima secondaria), C (convivenza) e D (sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario), in relazione all'ultimo criterio delle tabelle, indicato alla lettera E) e corrispondente alla qualità e all'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto perduto, essendo possibile in astratto riconoscere fino a 30 punti, nel caso concreto se ne devono riconoscere 25.
Invero, secondo l'Osservatorio tale qualità e intensità è da valutare “sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale)”, e se per rapporti familiari non già caratterizzati ex se dalla massima intensità si può tener conto di diversi indici tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l'assiduità della frequentazione, la condivisione di festività, hobby, sport, l'attività di assistenza sanitaria e domestica, per familiari che, come nel caso in esame, convivano con la vittima primaria, condividendo con essa la quotidianità, si deve invece ex se presumere la sussistenza del più intenso legame affettivo e di relazione, senza la necessità di allegazioni e prove ulteriori.
La stessa tabella milanese (sia del 2022 che, poi, del 2024) esplicita tale affermazione laddove evidenzia che: “ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una 9 relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E”.
Dunque, escluso che il caso all'esame di questa Corte sia identico a quello esemplificato, proprio per la minor dipendenza delle vittime secondarie da quella primaria, appare congruo il riconoscimento di 25 punti per tutti e tre gli appellanti, valorizzando le allegazioni riguardanti la convivenza, la relazione di reciproco affetto mai smentita dalle parti convenute, le circostanze violente e improvvise del sinistro (che ovviamente non necessitavano di ulteriori allegazioni attoree, risultando pacifiche in quanto attinenti all'an della responsabilità) nonché l'età particolarmente delicata dei figli del IG. al Pt_4 momento della morte e le conseguenti maggiori difficoltà della madre rimasta la loro unica figura di riferimento nella famiglia nucleare.
Ciò posto, sulla base di tale tabella andrebbe riconosciuta a titolo di danno da perdita parentale alla IG.ra (cui vanno attribuiti 93 punti), moglie del de cuius, Pt_1
l'importo di € 312.945,00, ed ai due figli del IG. , e (cui vanno Pt_4 Pt_2 Pt_3 attribuiti 99 punti), l'importo di € 333.135,00 ciascuno.
Il tutto, a semplice riprova della bontà della valutazione effettuata sulla sola scorta della tabella 2021.
Tuttavia, una volta stabilito che la liquidazione del primo giudice è errata e va riformata ed effettuata ex novo, poiché l'obbligazione di valore non si trasforma in obbligazione di valuta fino al passaggio in giudicato della sentenza che liquida il credito risarcitorio, tale nuova liquidazione deve avvenire sulla base delle nuove tabelle milanesi oggi in vigore.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 13.12.2016 n. 25485;
13/09/2018 n. 22265; 2.11.2019 n. 30519), infatti “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione”.
In altri termini, se certamente per valutare la correttezza della liquidazione effettuata dal primo giudice occorre adottare i parametri vigenti all'epoca di tale liquidazione, una volta accertato che tale decisione va riformata perché errata si deve procedere ad una nuova valutazione (di un credito tuttora di valore) e dunque nel fare ciò occorre applicare i parametri attuali.
10 Di conseguenza, dati i medesimi punteggi sopra esposti ed il nuovo valore del punto, a va riconosciuta la somma di € 363.723,00 e a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
la somma di € 387.189,00.
[...]
Il tutto, oltre agli interessi compensativi come già disposto dal tribunale, devalutando le suddette somme alla data del sinistro, verificatosi il 19 giugno 2014, e da questa data computando gli interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Tuttavia, poiché in data imprecisata l'assicuratore appellato ha eseguito la sentenza di primo grado, per stabilire l'ammontare del residuo credito degli appellanti occorre devalutare l'intero credito qui riconosciuto al momento del fatto, rivalutarlo e maggiorarlo degli interessi compensativi maturati fino al momento del suddetto pagamento, detrarre l'importo pagato e dunque sulla somma pagata riprendere a computare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Sulla somma risultante sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4. Le spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso 11 di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L,
Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, le spese di entrambi i gradi sono a carico degli Cont appellati e , in quanto totalmente soccombenti all'esito complessivo della CP_1 lite e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14, così come aggiornato al
D.M. n. 147/2022.
Dunque, per il primo grado non v'è ragione di discostarsi dalla liquidazione effettuata dal tribunale, non oggetto di doglianza da parte di nessuno (posto che già il primo giudice aveva adottato uno scaglione superiore a quello che sarebbe disceso dal minor credito ivi riconosciuto).
Per il secondo grado, essendo incontrovertibile il credito di euro 253.000 e discutendosi solo del maggior credito - e dunque applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000 - posto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ai fini della regolazione delle spese “le domande proposte da più attori contro un solo convenuto non si sommano tra loro”, ex art. 103 c.p.c. (cfr. da ultimo ord. Cass. 15946/24, anche per il richiamo della precedente conforme giurisprudenza) - secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione perché non espletata, va liquidata la somma di euro
22.782,40, stante l'aumento ex art. 4 comma secondo DM 55/14 (avendo i tre appellanti identica posizione processuale, ma posizioni sostanziali in parte difformi, che hanno richiesto l'esame di specifiche questioni fattuali).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai IG.ri , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 53/2022 del Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che il credito degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice ed in particolare ammonta a:
- € 363.723,00 per la IG.ra ; Parte_1
- € 387.189,00 ciascuno per e;
Parte_2 Parte_3 12 il tutto oltre accessori come meglio indicato in motivazione;
dato atto che l'assicuratore ha già corrisposto quanto statuito con la sentenza appellata, condanna e in solido tra loro, a PA CP_3 corrispondere agli appellanti la differenza, detraendo l'acconto pagato secondo il criterio indicato in parte motiva;
condanna altresì e in solido tra loro a rifondere PA CP_3
a , e le spese del doppio grado Parte_1 Parte_2 Parte_3 di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di € 31.973,56 già disposta dal primo giudice e per il secondo grado nella somma di € 22.782,40, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1332/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Regni ed elettivamente domiciliati presso il suo
Studio come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante responsabile CP_1 P.IVA_1 divisione sinistri , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Benedetto ed CP_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come da procura in atti;
Email_1
APPELLATA
(P. IVA ); CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello sopra riportati e qui da intendersi integralmente trascritti, riconoscere l'errore di fatto e di diritto in cui è incorso il Giudice di prime cure nelle parti di sentenza sopra specificate e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 53/2022, pubblicata il 21.01.2022, emessa dal Tribunale di Siena in persona del
Giudice Dott.ssa Moroni in seno al procedimento n. R.G. 1720/2015 ad oggi non notificata, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il danno non patrimoniale a carico della moglie e dei figli del IG. nella misura massima Parte_4 rispetto a quanto previsto dalla Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come predisposte per l'anno in corso al momento della decisione dall'Osservatorio, pari, per
l'anno 2021, ad euro 336.500,00 e per l'effetto condannare la quale CP_3 proprietaria del mezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la assicuratrice del mezzo per la RCA, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma, in favore di , di Parte_1 euro 336.500,00 – euro 253.000,00 versata in ottemperanza della sentenza di primo grado a tale stesso titolo = 83.500,00, in favore di , di euro 336.500,00 – Parte_2 euro 253.000,00 versata in ottemperanza della sentenza di primo grado a tale stesso titolo = 83.500,00, in favore di , di euro 336.500,00 – euro 253.000,00 Parte_3 versata in ottemperanza della sentenza di primo grado a tale stesso titolo = 83.500,00, ovvero della diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia e/o più equa, ma comunque superiore rispetto a valori mediani indicati nelle predette tabelle, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni istanza, eccezione e deduzione reiette
Nel merito, in via preliminare: - Dichiararsi l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c.; In via principale: - Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto
e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. - In ogni caso spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2022 del Tribunale di Siena, in materia di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i IG.ri , e Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la sentenza n. 53/2022 del Parte_3
19.01.2022 con la quale il Tribunale di Siena aveva sì accolto la loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, conseguenza dell'incidente stradale occorso il 19.06.2014 al km 390+100 dell'Autostrada A1, in cui aveva perso la vita il IG. , rispettivamente marito e padre degli odierni Parte_4 appellanti, ma liquidando tale danno in misura sensibilmente inferiore alle loro richieste.
I medesimi, unitamente ai fratelli della vittima che invece non hanno proposto impugnazione, avevano agito in primo grado proponendo domanda risarcitoria sia ai sensi dell'art. 141 che ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Il Tribunale di Siena aveva ritenuto unico responsabile del sinistro il IG. CP_5 conducente del veicolo blindato Fiat Ducato targato EN983RR su cui viaggiava il IG.
in qualità di terzo trasportato, di proprietà di e assicurato per i Pt_4 CP_3 danni da r.c.a. con la compagnia anche perché ambedue le convenute CP_1 avevano rinunciato alle contestazioni riguardo alla dinamica del sinistro, chiedendo di procedersi con il giudizio limitatamente al profilo del quantum debeatur.
Il Tribunale aveva, dunque, condannato le due società in solido a corrispondere agli attori la somma di € 253.000,00 pro capite a titolo di danno non patrimoniale nonché, solo alla
IG.ra , la somma di € 3.537,43 a titolo di rimborso delle spese funerarie. Persona_1
Le convenute erano state, inoltre, condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori e liquidate in € 31.973,56, oltre spese forfettarie, IVA e Cpa.
Il giudice di prime cure, quindi, aveva riconosciuto la sussistenza di un danno da perdita parentale risarcibile, quantificandolo in base ai valori medi delle Tabelle di Milano 2021, vigenti al momento della decisione, e non invece in base ai valori massimi di tali tabelle come domandato dagli attori in citazione.
La compagnia aveva dato esecuzione alla sentenza di condanna PA versando agli attori gli importi riconosciuti dal giudice.
Hanno esposto gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta affidandosi ad un unico motivo di appello articolato in tre distinti profili:
1.1. Violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare tutte quelle circostanze fattuali, allegate dagli attori, che avrebbero portato al riconoscimento di una somma maggiore a titolo di risarcimento. Nella specie, il Giudice non aveva tenuto conto delle età dei congiunti del IG. al momento del sinistro, dell'aspettativa di vita Pt_4 familiare verosimilmente perduta, della particolare sofferenza della moglie del de cuius, privata così prematuramente del proprio coniuge, della qualità della convivenza della 3 famiglia , caratterizzata da armonia e reciproco affetto, della fase delicata della Pt_4 crescita in cui si trovavano i figli adolescenti della vittima al momento della perdita del genitore e, infine, delle modalità concrete del sinistro stesso da cui era derivata la morte violenta ed improvvisa del congiunto;
1.2. Motivazione contraddittoria laddove nella sentenza impugnata, nonostante dapprima si affermi di aver considerato “la rilevanza dannosa della condotta riconducibile alle parti convenute”, “il dolore e il turbamento esistenziale conseguito ai superstiti congiunti del IG. per effetto del forzato, improvviso e ingiustificato distacco dal Pt_4 loro congiunto” nonché “tutti i turbamenti psicologici patiti”, i danni vengono poi liquidati in base ai valori medi della forbice risarcitoria prevista dalle Tabelle milanesi del 2021 poiché il giudice ha ritenuto non allegati quegli elementi che avrebbero giustificato il riconoscimento di un danno non patrimoniale di maggiore entità, “non essendo stato compiuto alcuno sforzo probatorio a livello di specificazione e di personalizzazione del pregiudizio sofferto da ciascuno degli istanti”. Secondo gli appellanti, le circostanze che il giudice assume di aver considerato per quantificare il danno possono essere emerse soltanto dalle allegazioni attoree e, dunque, la sentenza sarebbe contraddittoria poiché ha liquidato il danno sulla base di una serie di allegazioni che nell'ambito della stessa decisione sono state poi ritenute mancanti;
1.3. Violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui la pronuncia di primo grado ha ritenuto mancante la prova di un danno che giustificasse la liquidazione secondo i valori tabellari massimi. A parere degli appellanti, sussiste una presunzione iuris tantum a favore del “nucleo familiare minimo” della vittima primaria per cui, per considerare provato il danno morale-esistenziale sofferto a causa della perdita del congiunto, è sufficiente la mera allegazione della relazione tra i due parenti. Pertanto, sarebbe dovuto gravare in capo ai convenuti l'onere di provare l'inesistenza di legami affettivi di entità tale da fondare un risarcimento secondo i livelli massimi e non sugli attori lo speculare onere di dimostrare l'intensità del rapporto perduto.
Gli appellanti hanno chiesto quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, ovvero riconoscesse loro la somma massima consentita per la lesione del rapporto parentale in esame - di coniugio e/o genitore/figli - sulla base della tabella milanese in vigore al momento della decisione.
Radicatosi il contraddittorio, la Compagnia costituita in Controparte_7 giudizio contestando le censure mosse dalla controparte alla sentenza di primo grado, di cui ha chiesto la conferma, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. Di contro, la società pur regolarmente citata, CP_3 non s'è costituita nel giudizio di appello e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20.02.2024. 4 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 13.6.2024; è stata poi rimessa sul ruolo per l'impossibilità del dott. in malattia, di comporre il collegio e Per_2 trattenuta nuovamente in decisione con nuovo collegio (composto come in epigrafe) con ordinanza in data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348 bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. L'eccezione preliminare di va, pertanto, CP_1 rigettata e l'appello va esaminato nel merito.
3. Il quantum del danno da perdita parentale.
Con l'unico motivo di appello, i congiunti del IG. hanno censurato la sentenza di Pt_4 primo grado laddove ha quantificato il danno non patrimoniale in misura minore rispetto alla somma di € 336.500,00 pro capite richiesta dagli attori, e corrispondente al tetto massimo della forbice risarcitoria prevista dalle tabelle milanesi del 2021. Hanno quindi chiesto una rideterminazione del loro credito, sulla base della tabella milanese in vigore al momento della decisione, secondo gli importi massimi.
L'an della responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno non patrimoniale sofferto iure proprio dagli attori (così come il danno non patrimoniale per spese funerarie), sono dunque pacifici, restando controversa in questo grado solo l'entità del danno risarcibile.
Gli appellanti hanno lamentato, in buona sostanza, la mancata considerazione da parte del primo giudice di quegli elementi fattuali che avrebbero determinato il riconoscimento di un credito risarcitorio maggiore in loro favore.
A rafforzare la loro impugnazione, hanno dedotto che la giurisprudenza a più riprese aveva affermato come, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - 5 configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estendesse ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), finanche se non conviventi, di talché gravava sul terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024).
Tuttavia, tali principi, certamente corretti, appaiono di scarsa utilità nel caso in esame, in cui come premesso non v'è alcun dubbio che gli appellanti siano titolari di un diritto risarcitorio di cui, solo, è controverso il quantum.
Ciò che, piuttosto, appare rilevante ai fini del decidere è lo stabilire se il tribunale, che nel liquidare il danno patito dagli attori ha applicato la tabella milanese del 2021 (ed in ordine all'utilizzo di tale tabella non v'è motivo d'appello, ferma la richiesta degli appellanti di attualizzare la quantificazione ratione temporis, con applicazione della tabella vigente al momento della decisione), che utilizzava un criterio a forcella, e non a punti come quella attuale, nel valutare dove si collocasse, tra il minimo ed il massimo, la lesione del legame parentale patita dagli attori abbia fatto buon governo dei criteri condivisi dalla giurisprudenza anche dell'epoca, non a caso già fatti propri dalla tabella romana a punti e poi recepiti dalla tabella milanese a punti del 2022.
Tali criteri, in particolare, erano volti a valorizzare l'età della vittima primaria e di quella secondaria, la convivenza, la presenza di altri familiari nel nucleo e ogni concreta ulteriore ragione che evidenziasse la forza del legame affettivo.
Tanto premesso, appare condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui la sentenza di primo grado al momento della liquidazione non ha compiutamente tenuto in considerazione tutti gli elementi di fatto dedotti e provati dagli attori.
In particolare, assumono pregnante valore:
il fatto che al momento del sinistro i due figli fossero entrambi minorenni (13 e
17 anni), conviventi con i genitori nell'ambito di una famiglia unita, e siano stati privati del padre nell'età delicata dell'adolescenza, così perdendo oltre al suo affetto anche la figura maschile di riferimento;
la circostanza che al momento del sinistro i due coniugi avessero 42 e 45 anni per cui, in prospettiva, la signora avrebbe potuto godere della vita Pt_1 insieme al proprio compagno presumibilmente per altri 40 anni, mentre a causa del lutto si è trovata privata della relazione coniugale, da sempre caratterizzata da armonia e reciproco affetto, e da sola a crescere i due ragazzi proprio in un momento della vita dei medesimi particolarmente impegnativa;
la modalità della morte, violenta e improvvisa, del de cuius.
6 L'appellata ha eccepito “l'assenza di elementi tali da fondare una personalizzazione del danno”; tuttavia, tale critica risulta inconferente dal momento che gli appellanti non hanno mai chiesto una “personalizzazione del danno” quale riconoscimento di un importo superiore al massimo risarcibile dalle tabelle milanesi 2021 (336.500,00 euro), evenienza effettivamente possibile solo in casi peculiari ove le conseguenze dannose si pongano al di fuori della regolarità causale, ma solo di personalizzare la loro posizione all'interno di tale forcella, facendola coincidere col limite superiore (o comunque ponendola in prossimità di esso), dando conto dei suddetti pregnanti elementi di giudizio, come lo stesso sistema a forcella imponeva di fare.
Contrariamente a quanto dedotto da , poi, l'allegazione di tali elementi da un CP_1 canto, seppur in forma succinta, era ben presente fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, dall'altro, è tutt'altro che generica e descrittiva di danni che non si discosterebbero dall'id quod plerumque accidit.
In particolare, si sottolinea come le età della vittima primaria e di quella secondaria siano parametri di rilevante importanza, e come il tentativo dell'appellata di svilirli sia assolutamente incongruo: ciò in quanto la tabella monetizza sia la lesione del rapporto parentale, che proprio in conseguenza dell'età dei familiari muta l'aspettativa della propria durata, di talché la perdita è maggiore o minore in conseguenza del tempo sottratto dall'illecito, sia il dolore, che di norma è ben più inaccettabile quando muore una persona giovane. Altrettanto è a dirsi per la condivisione della quotidianità - e dunque per il vuoto più insostenibile lasciato dal decesso - che se certamente può ricorrere anche tra persone non conviventi è in re ipsa in caso di convivenza.
Quelli indicati dagli appellanti, insomma, sono proprio quei parametri più pregnanti per orientare la discrezionalità del giudice tra gli estremi della forcella.
La sussistenza di tali allegazioni, di per sé sufficienti ad effettuare una liquidazione del danno compiuta e personalizzata, consente dunque di riconoscere un risarcimento maggiore rispetto a quello oggetto della condanna di primo grado, per le ragioni e con le modalità che si vanno ad esporre.
Intanto, si deve partire dalla considerazione che la tabella applicata prevedeva un valore minimo, di base, per la perdita di un genitore o del coniuge di euro 168.500,00 ed un valore massimo, cui si poteva giungere in forza dei parametri indicati dell'età della vittima primaria e di quella secondaria, della convivenza, dell'assenza di altri familiari nel nucleo e di ogni concreta ulteriore ragione che evidenziasse la forza del legame, di euro
336.500,00.
Basta pensare che nell'ambito della forcella rientra l'uccisione anche di persone molto avanti negli anni, che hanno già superato l'aspettativa di vita media secondo gli indici
ISTAT, e/o di persone che non convivano con la vittima secondaria e non hanno con essa 7 un legame peculiare, per intuire che la somma riconosciuta agli appellanti, di euro
253.000,00 ciascuno, che è proprio la somma media tra il minimo e il massimo, non dà conto:
a) Dell'età ancora decisamente giovane, per un padre, della vittima primaria: 45 anni sono ben al di sotto della media delle età ipotizzabili per un genitore;
b) Soprattutto, dell'età ancora lontana da quella adulta dei figli (13 e 17 anni), colpiti dal grave lutto in uno dei periodi più delicati dell'esistenza qual è l'adolescenza;
c) Di conseguenza, anche delle difficoltà del compito genitoriale che la si è Pt_1 trovata a dover svolgere da sola, travolta dal dolore proprio e dei figli;
d) Della convivenza quotidiana, intima e stretta della famiglia.
Tali parametri imponevano di quantificare il credito risarcitorio dei figli verso il limite massimo: se non proprio nella misura massima, dovendosi confrontare il caso in esame con quello ancor più drammatico di un bambino che perda il padre a 4 o 5 anni, comunque di ben poco al di sotto.
Altrettanto era a dirsi per quello della moglie, seppur la presenza dei figli nel nucleo familiare (non scontata, essendo le tabelle applicabili anche alla vedova che non abbia procreato col marito) sia stata sicuramente per essa oltre che fonte di impegno e responsabilità anche una grande risorsa, un buon motivo per farsi forza.
Dunque, sulla base di tali riflessioni appare equo riconoscere ai figli una somma di almeno 330.000,00 euro ed alla moglie una somma di almeno 310.000,00 euro.
E della bontà di tale giudizio, si può trarre agevole conferma proprio attraverso l'applicazione della tabella 2022, che viene a costituire una vera cartina al tornasole del calcolo.
Invero, pochi mesi dopo la liquidazione in esame la tabella milanese, senza mutare il valore minimo e quello massimo del credito liquidabile, ha istituito un sistema a punti che, se supera il sistema a forcella sotto il profilo metodologico, venendo a limitare, all'interno di quella medesima forcella già prevista nel 2021, la discrezionalità del giudice con un sistema maggiormente predeterminato su basi obiettive, tuttavia non rappresenta una rottura con il passato né sotto il profilo delle somme riconoscibili, né sotto quello dei criteri guida per orientare la suddetta discrezionalità.
Vi è, insomma, al di là del diverso strumentario, piena continuità tra la tabella 2021 e quella 2022, perché non solo le somme minime e massime riconoscibili sono le medesime, ma anche perché finanche i criteri di attribuzione dei punti altro non sono che l'estrapolazione dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza precedente.
In particolare, nel 2022, l'Osservatorio milanese ha costruito una tabella che, partendo proprio dagli importi risarcitori previsti dalle tabelle del 2021 applicate dal giudice di primo grado, utilizza il sistema a punti, nel senso che attribuisce ad ogni situazione un 8 punteggio fisso e predeterminato così da evitare arbitri e difformità di giudizio tra casi analoghi. Il valore del punto di cui alle tabelle del 2022 è stato, infatti, ricavato dalla divisione per cento del massimo della forbice prevista nel 2021 (336.500,00/100 =
3.365,00).
Tale operato, giudicato corretto ed equo dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022,
Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023), può dunque fungere da parametro equitativo anche in questa sede, proprio perché, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022), le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”.
Dunque, applicati i punti ivi previsti per i parametri A (età della vittima primaria), B (età della vittima secondaria), C (convivenza) e D (sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario), in relazione all'ultimo criterio delle tabelle, indicato alla lettera E) e corrispondente alla qualità e all'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto perduto, essendo possibile in astratto riconoscere fino a 30 punti, nel caso concreto se ne devono riconoscere 25.
Invero, secondo l'Osservatorio tale qualità e intensità è da valutare “sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale)”, e se per rapporti familiari non già caratterizzati ex se dalla massima intensità si può tener conto di diversi indici tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l'assiduità della frequentazione, la condivisione di festività, hobby, sport, l'attività di assistenza sanitaria e domestica, per familiari che, come nel caso in esame, convivano con la vittima primaria, condividendo con essa la quotidianità, si deve invece ex se presumere la sussistenza del più intenso legame affettivo e di relazione, senza la necessità di allegazioni e prove ulteriori.
La stessa tabella milanese (sia del 2022 che, poi, del 2024) esplicita tale affermazione laddove evidenzia che: “ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una 9 relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E”.
Dunque, escluso che il caso all'esame di questa Corte sia identico a quello esemplificato, proprio per la minor dipendenza delle vittime secondarie da quella primaria, appare congruo il riconoscimento di 25 punti per tutti e tre gli appellanti, valorizzando le allegazioni riguardanti la convivenza, la relazione di reciproco affetto mai smentita dalle parti convenute, le circostanze violente e improvvise del sinistro (che ovviamente non necessitavano di ulteriori allegazioni attoree, risultando pacifiche in quanto attinenti all'an della responsabilità) nonché l'età particolarmente delicata dei figli del IG. al Pt_4 momento della morte e le conseguenti maggiori difficoltà della madre rimasta la loro unica figura di riferimento nella famiglia nucleare.
Ciò posto, sulla base di tale tabella andrebbe riconosciuta a titolo di danno da perdita parentale alla IG.ra (cui vanno attribuiti 93 punti), moglie del de cuius, Pt_1
l'importo di € 312.945,00, ed ai due figli del IG. , e (cui vanno Pt_4 Pt_2 Pt_3 attribuiti 99 punti), l'importo di € 333.135,00 ciascuno.
Il tutto, a semplice riprova della bontà della valutazione effettuata sulla sola scorta della tabella 2021.
Tuttavia, una volta stabilito che la liquidazione del primo giudice è errata e va riformata ed effettuata ex novo, poiché l'obbligazione di valore non si trasforma in obbligazione di valuta fino al passaggio in giudicato della sentenza che liquida il credito risarcitorio, tale nuova liquidazione deve avvenire sulla base delle nuove tabelle milanesi oggi in vigore.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 13.12.2016 n. 25485;
13/09/2018 n. 22265; 2.11.2019 n. 30519), infatti “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione”.
In altri termini, se certamente per valutare la correttezza della liquidazione effettuata dal primo giudice occorre adottare i parametri vigenti all'epoca di tale liquidazione, una volta accertato che tale decisione va riformata perché errata si deve procedere ad una nuova valutazione (di un credito tuttora di valore) e dunque nel fare ciò occorre applicare i parametri attuali.
10 Di conseguenza, dati i medesimi punteggi sopra esposti ed il nuovo valore del punto, a va riconosciuta la somma di € 363.723,00 e a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
la somma di € 387.189,00.
[...]
Il tutto, oltre agli interessi compensativi come già disposto dal tribunale, devalutando le suddette somme alla data del sinistro, verificatosi il 19 giugno 2014, e da questa data computando gli interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Tuttavia, poiché in data imprecisata l'assicuratore appellato ha eseguito la sentenza di primo grado, per stabilire l'ammontare del residuo credito degli appellanti occorre devalutare l'intero credito qui riconosciuto al momento del fatto, rivalutarlo e maggiorarlo degli interessi compensativi maturati fino al momento del suddetto pagamento, detrarre l'importo pagato e dunque sulla somma pagata riprendere a computare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Sulla somma risultante sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4. Le spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso 11 di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L,
Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, le spese di entrambi i gradi sono a carico degli Cont appellati e , in quanto totalmente soccombenti all'esito complessivo della CP_1 lite e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14, così come aggiornato al
D.M. n. 147/2022.
Dunque, per il primo grado non v'è ragione di discostarsi dalla liquidazione effettuata dal tribunale, non oggetto di doglianza da parte di nessuno (posto che già il primo giudice aveva adottato uno scaglione superiore a quello che sarebbe disceso dal minor credito ivi riconosciuto).
Per il secondo grado, essendo incontrovertibile il credito di euro 253.000 e discutendosi solo del maggior credito - e dunque applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000 - posto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ai fini della regolazione delle spese “le domande proposte da più attori contro un solo convenuto non si sommano tra loro”, ex art. 103 c.p.c. (cfr. da ultimo ord. Cass. 15946/24, anche per il richiamo della precedente conforme giurisprudenza) - secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione perché non espletata, va liquidata la somma di euro
22.782,40, stante l'aumento ex art. 4 comma secondo DM 55/14 (avendo i tre appellanti identica posizione processuale, ma posizioni sostanziali in parte difformi, che hanno richiesto l'esame di specifiche questioni fattuali).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai IG.ri , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 53/2022 del Tribunale di Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che il credito degli appellanti a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice ed in particolare ammonta a:
- € 363.723,00 per la IG.ra ; Parte_1
- € 387.189,00 ciascuno per e;
Parte_2 Parte_3 12 il tutto oltre accessori come meglio indicato in motivazione;
dato atto che l'assicuratore ha già corrisposto quanto statuito con la sentenza appellata, condanna e in solido tra loro, a PA CP_3 corrispondere agli appellanti la differenza, detraendo l'acconto pagato secondo il criterio indicato in parte motiva;
condanna altresì e in solido tra loro a rifondere PA CP_3
a , e le spese del doppio grado Parte_1 Parte_2 Parte_3 di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di € 31.973,56 già disposta dal primo giudice e per il secondo grado nella somma di € 22.782,40, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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