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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.to TRAVAGLINI NICOLA, elettivamente domiciliato in Montenero di
Bisaccia (Cb), via T. Gentile n.40, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
e
Controparte_1
(P.IVA ) e quale successore in corso di causa, P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CLEMENTINO PALLANTE, P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia, c.so Risorgimento n. 64, giusta procura in atti;
-CONVENUTA–
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “a) Accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
05121333005684 contratta con la , Agenzia di Campobasso Controparte_1
Vittorio Veneto, Partizione stipulata a garanzia del furto del veicolo modello BMW X5 P.IVA_4
M50D, targato FJ393JG e, per l'effetto, condannare la convenuta , Controparte_1 pagina 1 di 9 con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla “ ”, (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Vasto, Strada Statale 16 snc, pari complessivamente ad Euro Parte_2
64.800,00 (sessantaquattromilaottocento,00), ovvero altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio”; per parte convenuta: “rigettare l'avversa domanda per come prospettata in quanto infondata in atto ed in diritto;
ridurre in via gradata l'onere risarcitorio eventualmente ricadente sulla convenuta Compagnia, tenendo necessariamente conto dell'incidenza causale della condotta tenuta da tutte le parti in causa e specificamente da parte attrice nella produzione dell'eventum damni, e/o nell'aggravamento delle conseguenze, contenendone la quantificazione nei limiti del reale danno patito e della franchigia prevista nella polizza assicurativa pari al
10%; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società premesso di aver subito, in data 06.11.2020, il furto della propria Parte_1 autovettura BMW X5 targata FJ393JG, assicurata, in forza di polizza incendio e furto n.
05121333005684, con la compagnia , Controparte_3 ha convenuto in giudizio quest'ultima per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 64.800,00, di cui 46.500,00 a titolo di indennizzo contrattuale ed euro
18.300,00 per spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva.
A fondamento della propria domanda, la società attrice ha dedotto che, data comunicazione alla Compagnia dell'avvenuto furto dell'auto e inviati i documenti richiesti e le chiavi, la solo a distanza di mesi e dopo innumerevoli solleciti, comunicava di Controparte_4 aver riscontrato delle anomalie nell'utilizzo delle chiavi della vettura e, pertanto, di non poter procedere alla corresponsione dell'indennizzo. L'attrice ha quindi evidenziato la laconicità e l'assenza di ogni prova a fondamento di tale rilievo, sostenendo così la pretestuosità del diniego dell'indennizzo e dolendosi altresì degli ulteriori danni patiti per via della condotta della Compagnia, derivanti dai costi sopportati per il noleggio di un'auto sostitutiva, pari ad euro 15.000,00, oltre iva.
2. Si è costituita la Compagnia Assicuratrice Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
La convenuta, infatti, ha sostenuto che, in seguito alla verifica effettuata dall'accertatore
, sarebbe emersa la non coerenza della descrizione dell'evento nei termini esposti dal Per_1
pagina 2 di 9 sig. , legale rappresentante della nella denuncia resa dinanzi ai Parte_2 Parte_1
Carabinieri della Stazione di Termoli e in quella prestata all'accertatore della compagnia;
difatti, dalle risultanze investigative dell'agenzia emergeva che l'ultimo utilizzo delle chiavi del Per_1 veicolo risaliva alla data del 15.7.2020, come risulta dal file memoria delle chiavi, mentre nella denuncia veniva dichiarato che il mezzo era stato parcheggiato e lì rubato in via Firenze il giorno 06.11.2020, ossia ben quasi quattro mesi dopo. Inoltre, dalla medesima relazione investigativa era emerso altresì che il 15.7.2020 vi era stata denuncia di sinistro a carico del veicolo in questione, in cui veniva richiesta assistenza per il suddetto veicolo ed in cui risultava coinvolto sempre il sig. , a seguito del quale l'autovettura veniva trasportata Parte_2 tramite carroattrezzi, di talché “potrebbe facilmente desumersi che dopo tale evento il veicolo non sia stato più movimentato”. Infine, la compagnia ha contestato il quantum debeatur, siccome sproporzionato ed eccessivo rispetto al valore di mercato del veicolo, mentre non provata sarebbe l'ulteriore somma richiesta per il noleggio di un'auto sostitutiva.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica;
all'esito, è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
La domanda è fondata solo in parte.
4. Giova premettere, in punto di qualificazione della domanda e riparto dell'onere della prova, che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di contratto di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022,
n.32637); a tal fine, la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati, di talché “in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagni assicurativa” (ex plurimis Cass. Civ. 4234/2012; Cass. 20/3/06 n.6108). Come rilevato spesso in seno alla giurisprudenza di merito, il rigore dell'onere probatorio così delineato deve necessariamente tener conto della natura e specificità dell'evento coperto da polizza, avuto riguardo alle concrete possibilità per l'assicurato di dare adeguata dimostrazione del suo effettivo verificarsi.
Difatti, non si può prescindere dal considerare che la tipica ipotesi di furto di autovettura, per pagina 3 di 9 comune e condivisa consapevolezza, avviene nella maggior parte dei casi in un momento in cui il proprietario (o l'avente diritto all'indennizzo) si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo esposto alla pubblica fede, e di cui solitamente ha modo di rendersi conto soltanto quando, ritornato nel punto in cui il veicolo era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova. In tali situazioni, non infrequentemente accade che nessun'altra persona sia presente al momento di ultimo allontanamento dal veicolo e a quello in cui esso non è più rinvenuto nel luogo in cui era stato provvisoriamente o momentaneamente lasciato, sicché questa è la ragione per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzare il fatto di reato con la denuncia presso i competenti organi di polizia, restando tale adempimento formale, in diversi casi, l'unico supporto probatorio del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Ne deriva, allora, che, nel contesto delineato dalla giurisprudenza con i su richiamati principi, le dichiarazioni del danneggiato e la denuncia devono essere vagliate alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato – come avvenuto nel caso di specie – dall'assicurazione convenuta, allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia e, conseguentemente, contestare i fatti come ivi narrati. Sul punto, difatti, la Suprema
Corte, con specifico riguardo agli indennizzi assicurativi per furto, ha avuto modo di precisare che “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., principi d'altro canto più volte affermati da questa corte regolatrice (7242/05 ex plurimis) in forza dei quali è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr. Cass. n. 19734/2011), potendo lo stesso provare la causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose, anche ricorrendo a presunzioni attraverso l'allegazione di elementi circostanziali tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero.
5. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice ha fornito prova della proprietà dell'auto BMW X5 tg. FJ393JG (cfr. certificato cronologico PRA e prova testimoniale) e della conclusione del contratto di assicurazione, non in contestazione, attraverso il deposito della polizza n. 05121333005684; ha quindi depositato la denuncia di furto, nella quale ha esposto di aver parcheggiato l'auto, non funzionante, il pomeriggio precedente alle ore 18.10 in Termoli, alla Via Firenze, nel parcheggio posto “dopo l'ex bowling (provenendo dal ” e di non averla più CP_5 rinvenuta l'indomani. Infine, ha depositato la corrispondenza intercorsa con la Compagnia
Assicurativa e, per quel che qui rileva, la missiva A/r del 10.1.2022, con la quale la Compagnia ha segnalato la circostanza impeditiva ai fini della liquidazione, ovvero incongruenze relative pagina 4 di 9 all'utilizzo delle chiavi, contestandola.
Tale ultima circostanza è stata reiterata dalla convenuta in questa sede e specificatamente allegata quale fatto ostativo al preteso indennizzo siccome dimostrativo, in tesi, della non veridicità dell'evento di furto denunciato. Infatti, la convenuta ha esposto che dalle attività investigative svolte dalla Compagnia emergeva che il file memoria delle chiavi aveva registrato come data di ultimo utilizzo del veicolo quella del 15.7.2020 e non quella del 06.11.2020, data del denunciato furto. Emergeva anche che proprio il 15.7.2020 per il veicolo in questione veniva richiesto intervento di soccorso stradale, a seguito del quale l'autovettura veniva recuperata con carroattrezzi. Da tali elementi, quindi, la convenuta desumeva che, verosimilmente, dopo tale evento il veicolo non sarebbe stato più movimentato e, quindi, dubitava della veridicità del denunciato furto.
5.1. All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene il fatto impeditivo dell'indennizzo non provato.
Invero, dalla prova orale è risultato che effettivamente in data 15.7.2020 l'autovettura della a causa di un sinistro, veniva prelevata dalla ditta Di Blasio, che provvedeva al Parte_1 soccorso stradale in autostrada (cfr. anche conferma di Autostrade Spa al ctu) e a ricoverala presso un deposito in Pescara;
l'autovettura veniva poi ritirata in data 21.07.2020, a mezzo di carroattrezzi, dal Sig. ( cfr. attestazione di intervento in atti e CP_6 Controparte_7 prova orale) e trasportata presso l'officina Black Mamba srls in Montenero, ove veniva riscontrato un problema alla centralina (cfr. verbale di udienza del 12.04.2023). Dall'istruttoria
è emerso che la macchina veniva riparata mediante sostituzione della centralina e che, tuttavia, persisteva una spia “avaria motore” che non era stato possibile resettare, poiché per la sua eliminazione era necessario l'intervento della casa madre (Cfr. teste : “persisteva questa Tes_1 spia ma la macchina era perfettamente funzionante, tant'è che il aveva continuato ad utilizzarla Parte_2 senza nulla dirci in ordine ad eventuali problemi”; adr: “si trattava di una “spia avaria motore” che con la diagnosi era riconducibile alla centralina. Penso che il problema derivasse dal fatto che la centralina sostituita era usata e i parametri dovevano essere riscritti dalla casa madre. Abbiamo perciò consigliato di far risolvere questo errore dalla casa madre”; v. verbale di udienza del 12.04.2023). I testi e ES
, rispettivamente collaboratore e titolare dell'officina meccanica Black Mamba Testimone_3 srls in Montenero, hanno quindi dichiarato che la macchina, effettuata la riparazione, veniva trattenuta per alcuni giorni presso l'officina al fine di effettuare ulteriori controlli e che, all'esito, risultava perfettamente funzionante e marciante e così riconsegnata al titolare;
il ha ricordato altresì che l'autovettura venne sottoposta ad un'ulteriore verifica a Tes_1 pagina 5 di 9 distanza di circa un mese, risultando, anche in quel caso, perfettamente funzionante.
Orbene, dalle deposizioni dei testi, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di dubbio- la stessa convenuta, pur deducendo, nelle comparse conclusionali, di aver “elevato a sospetto i testi”, non indica alcuna circostanza o anche solo un indizio a sostegno di un qualche sospetto o dubbio sulle deposizioni dei tre testi- consegue che il veicolo, arrestatosi in data 15.7.2020 a causa di un suo malfunzionamento, veniva poi riparato e, dunque, rimesso in marcia perfettamente funzionante. Tale circostanza, unitamente al malfunzionamento a monte del veicolo, invero, non rendono affatto “inspiegabile” il responso delle chiavi, le quali, piuttosto, restituiscono informazioni che, specie dopo un'avaria dell'autovettura, possono non essere attendibili.
Invero, in ordine alla valenza probatoria di tale dispositivo, deve osservarsi, da un lato, che le chiavi di accensione non costituiscono uno di quei dispositivi elettronici a cui si applica l'art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni private, per cui le risultanze degli stessi non hanno valore di piena prova nei procedimenti civili, ma possono esclusivamente essere valutati come elemento indiziario che deve, tuttavia, trovare conferma dal resto dell'istruttoria svolta.
Dall'altro, come rilevato più volte anche da sentenze di merito in casi analoghi a quello in esame, la registrazione dell'ultimo utilizzo sulla chiave non necessariamente corrisponde all'utilizzo effettivo del veicolo, poiché la data e l'ora memorizzati dalla chiave sono gli stessi visualizzati dall'orologio di bordo e quindi impostabili e modificabili da chiunque abbia accesso al cruscotto ed inoltre non tutti i movimenti della vettura sono soggetti a registrazione
(cfr. tra le più recenti Trib. Milano, sez. VI, 27/09/2024, n.8382).
Proprio in questi esatti termini si è espresso il ctu nominato in corso di causa, il quale, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, ha provveduto a formulare richieste tecniche alla
BMW Italia – casa madre dell'auto rubata - sul funzionamento elettronico delle chiavi, sulla scorta delle quali ha concluso che “Dalle risposte date dalla BMW Group Italia […], si evince chiaramente che le chiavi elettroniche registrano le date e l'ora relativi all'utilizzo del veicolo, ma gli stessi sono manipolabili dall'utente in quanto registrano le date impostate sul display dell'auto. Inoltre la BMW Group
Italia afferma anche che tali dati sono soggetti ad alterazioni o discrepanze temporali in determinate circostanze
e precisa infine che, in caso di malfunzionamento, non è possibile escludere un mancato aggiornamento dei dati chiave”; pertanto, a mente di ciò, il ctu ha ritenuto che “la tesi apportata dall'attore in merito alla registrazione dei dati sulla chiave elettronica potrebbe coincidere con quanto anche prospettato dalla casa madre
BMW. Un'accurata diagnosi sia sulle chiavi sia sulla centralina e sull'elettronica dell'auto da parte di officina specializzata BMW avrebbe fatto emergere l'effettiva anomalia” (Cfr. pag. 5 Elaborato peritale). pagina 6 di 9 Ne consegue che è altamente verosimile che il malfunzionamento del veicolo registratosi in data 15.7.2020 e l'intervento sulla centralina da parte di officina non specializzata BMW – recte, sostituzione con centralina non originale-, con persistenza della spia “avaria motore” non resettata, in assenza di intervento diretto da parte della casa madre, abbiano determinato o impedito la “lettura” e registrazione dei successivi utilizzi dell'autovettura sulle chiavi, così rendendo non attendibile il responso dei file di tali dispositivi.
Infine, quanto alle eccezioni mosse dalla convenuta in seno alla comparsa conclusionale e relative alla non spettanza dell'indennizzo per avere l'assicurato reso dichiarazioni inesatte o reticenti, è sufficiente osservare che l'eccezione muove dalla seguente affermazione della parte convenuta: “così come ci ha ben descritto il CTU, la sostituzione della centralina originale con una centralina non originale ha fatto si che il sistema di immobilizzazione previsto dalla vettura non si attivasse agevolando, in tal modo, il furto della vettura (ove avvenuto)” (pag. 4 comparsa conclusionale); orbene, è agevole osservare che di una siffatta affermazione non v'è traccia alcuna nella consulenza d'ufficio, mentre, se fosse contenuta nella relazione investigativa allegata alla comparsa- ma così non pare-, la relativa eccezione, per le conseguenze invocate dalla parte ai sensi degli artt. 1892 e 1983 c.c., sarebbe certamente tardiva, oltre che, sguarnita di ogni prova, come noto interamente gravante sull'assicuratore
(Cass. n. 23504/2004). Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
6. Passando allora alla quantificazione dell'indennizzo, deve osservarsi che l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo serve a ripristinare il patrimonio dell'assicurato, reintegrandolo nella misura della perdita subita (cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n.
16229/2023). Ai fini del calcolo dell'indennizzo, quindi, ciò che assume rilevanza non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto assicurativo, né il limite massimo indennizzabile contenuto nella polizza, bensì il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del furto. Tale principio trova fondamento nell'art. 1908, commi 1, 2 e 3
c.c., il quale dispone che, nell'accertare il danno, il valore attribuibile ai beni non può eccedere quello posseduto al momento del sinistro.
Accedendo allora alle risultanze della ctu, l'ing. con relazione che, Persona_2 anche con riguardo alle risposte rese in sede di osservazioni mosse dalla parte attrice, tutte puntuali e pertinenti, risulta priva di apparenti vizi logici e metodologici e, siccome frutto di un'accurata indagine sul veicolo secondo le evidenze acquisite, deve essere qui pienamente condivisa, ha stimato il valore commerciale dell'auto BMW X5, al momento del sinistro, come pari ad € 13.000,00 (infondate le osservazioni sul punto dell'attrice, tenuto conto delle pagina 7 di 9 condivisibili risposte del ctu nonché del fatto che trattasi di veicolo che ha subito ben due incidenti e relative riparazioni, ben otto passaggi di proprietà, non più dotata di centralina originale e con danni alla carrozzeria- cfr. doc. Di Blasio- di cui non è stata allegata la riparazione, e, infine, con oltre 250.000 Km). Pertanto, tenuto conto della franchigia del 10%, la somma da corrispondere a titolo di indennizzo è pari ad € 11.700,00.
L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore assolvendo alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un subito (Cass., 12 novembre 1994, n. 9549), deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio
2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applicazione anche d'ufficio della rivalutazione).
6.1. Al contrario, non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda svolta dalla diretta ad ottenere la corresponsione dell'importo di euro 18.300,00, compreso Parte_1
Iva, per le spese sostenute per il noleggio dell'auto in sostituzione di quella rubata: premesso che non è stato neppure allegato il nesso eziologico tra l'omesso versamento dell'indennizzo e la necessità di ricorrere al noleggio (in luogo dell'acquisto di un'autovettura), è comunque dirimente l'assenza di ogni minima prova a sostegno di siffatta circostanza, stante l'omessa produzione del contratto di noleggio, del tipo di autovettura noleggiata e del pagamento dei canoni mensili, di talché la manifesta lacunosità assertiva e probatoria non può che comportare il rigetto della domanda in parte qua.
7. Passando alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi in base al dm 55/2014, secondo il principio del cd. decisum.
Le spese di ctu, invece, devono essere poste nella misura del 50% a carico di entrambe le parti, tenuto conto che la stessa è stata disposta non solo per dirimere la contestazione sollevata dalla parte convenuta con riguardo alle chiavi, ma anche per ottenere la stima del veicolo al tempo del furto, stante la non condivisibilità- anche alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali sul punto- degli assunti difensivi in ordine al valore del veicolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, ogni diversa
[...] Controparte_2
pagina 8 di 9 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda nei limiti che precedono e, per l'effetto, condanna
[...]
e, per essa, Controparte_1 [...] al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € CP_2
11.700,00, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
− condanna la convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. AAA dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ..
− pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della
CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 8 giugno 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.to TRAVAGLINI NICOLA, elettivamente domiciliato in Montenero di
Bisaccia (Cb), via T. Gentile n.40, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
e
Controparte_1
(P.IVA ) e quale successore in corso di causa, P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CLEMENTINO PALLANTE, P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia, c.so Risorgimento n. 64, giusta procura in atti;
-CONVENUTA–
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “a) Accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
05121333005684 contratta con la , Agenzia di Campobasso Controparte_1
Vittorio Veneto, Partizione stipulata a garanzia del furto del veicolo modello BMW X5 P.IVA_4
M50D, targato FJ393JG e, per l'effetto, condannare la convenuta , Controparte_1 pagina 1 di 9 con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla “ ”, (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Vasto, Strada Statale 16 snc, pari complessivamente ad Euro Parte_2
64.800,00 (sessantaquattromilaottocento,00), ovvero altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio”; per parte convenuta: “rigettare l'avversa domanda per come prospettata in quanto infondata in atto ed in diritto;
ridurre in via gradata l'onere risarcitorio eventualmente ricadente sulla convenuta Compagnia, tenendo necessariamente conto dell'incidenza causale della condotta tenuta da tutte le parti in causa e specificamente da parte attrice nella produzione dell'eventum damni, e/o nell'aggravamento delle conseguenze, contenendone la quantificazione nei limiti del reale danno patito e della franchigia prevista nella polizza assicurativa pari al
10%; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società premesso di aver subito, in data 06.11.2020, il furto della propria Parte_1 autovettura BMW X5 targata FJ393JG, assicurata, in forza di polizza incendio e furto n.
05121333005684, con la compagnia , Controparte_3 ha convenuto in giudizio quest'ultima per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 64.800,00, di cui 46.500,00 a titolo di indennizzo contrattuale ed euro
18.300,00 per spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva.
A fondamento della propria domanda, la società attrice ha dedotto che, data comunicazione alla Compagnia dell'avvenuto furto dell'auto e inviati i documenti richiesti e le chiavi, la solo a distanza di mesi e dopo innumerevoli solleciti, comunicava di Controparte_4 aver riscontrato delle anomalie nell'utilizzo delle chiavi della vettura e, pertanto, di non poter procedere alla corresponsione dell'indennizzo. L'attrice ha quindi evidenziato la laconicità e l'assenza di ogni prova a fondamento di tale rilievo, sostenendo così la pretestuosità del diniego dell'indennizzo e dolendosi altresì degli ulteriori danni patiti per via della condotta della Compagnia, derivanti dai costi sopportati per il noleggio di un'auto sostitutiva, pari ad euro 15.000,00, oltre iva.
2. Si è costituita la Compagnia Assicuratrice Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
La convenuta, infatti, ha sostenuto che, in seguito alla verifica effettuata dall'accertatore
, sarebbe emersa la non coerenza della descrizione dell'evento nei termini esposti dal Per_1
pagina 2 di 9 sig. , legale rappresentante della nella denuncia resa dinanzi ai Parte_2 Parte_1
Carabinieri della Stazione di Termoli e in quella prestata all'accertatore della compagnia;
difatti, dalle risultanze investigative dell'agenzia emergeva che l'ultimo utilizzo delle chiavi del Per_1 veicolo risaliva alla data del 15.7.2020, come risulta dal file memoria delle chiavi, mentre nella denuncia veniva dichiarato che il mezzo era stato parcheggiato e lì rubato in via Firenze il giorno 06.11.2020, ossia ben quasi quattro mesi dopo. Inoltre, dalla medesima relazione investigativa era emerso altresì che il 15.7.2020 vi era stata denuncia di sinistro a carico del veicolo in questione, in cui veniva richiesta assistenza per il suddetto veicolo ed in cui risultava coinvolto sempre il sig. , a seguito del quale l'autovettura veniva trasportata Parte_2 tramite carroattrezzi, di talché “potrebbe facilmente desumersi che dopo tale evento il veicolo non sia stato più movimentato”. Infine, la compagnia ha contestato il quantum debeatur, siccome sproporzionato ed eccessivo rispetto al valore di mercato del veicolo, mentre non provata sarebbe l'ulteriore somma richiesta per il noleggio di un'auto sostitutiva.
3. La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica;
all'esito, è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
La domanda è fondata solo in parte.
4. Giova premettere, in punto di qualificazione della domanda e riparto dell'onere della prova, che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di contratto di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022,
n.32637); a tal fine, la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati, di talché “in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagni assicurativa” (ex plurimis Cass. Civ. 4234/2012; Cass. 20/3/06 n.6108). Come rilevato spesso in seno alla giurisprudenza di merito, il rigore dell'onere probatorio così delineato deve necessariamente tener conto della natura e specificità dell'evento coperto da polizza, avuto riguardo alle concrete possibilità per l'assicurato di dare adeguata dimostrazione del suo effettivo verificarsi.
Difatti, non si può prescindere dal considerare che la tipica ipotesi di furto di autovettura, per pagina 3 di 9 comune e condivisa consapevolezza, avviene nella maggior parte dei casi in un momento in cui il proprietario (o l'avente diritto all'indennizzo) si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo esposto alla pubblica fede, e di cui solitamente ha modo di rendersi conto soltanto quando, ritornato nel punto in cui il veicolo era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova. In tali situazioni, non infrequentemente accade che nessun'altra persona sia presente al momento di ultimo allontanamento dal veicolo e a quello in cui esso non è più rinvenuto nel luogo in cui era stato provvisoriamente o momentaneamente lasciato, sicché questa è la ragione per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzare il fatto di reato con la denuncia presso i competenti organi di polizia, restando tale adempimento formale, in diversi casi, l'unico supporto probatorio del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Ne deriva, allora, che, nel contesto delineato dalla giurisprudenza con i su richiamati principi, le dichiarazioni del danneggiato e la denuncia devono essere vagliate alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato – come avvenuto nel caso di specie – dall'assicurazione convenuta, allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia e, conseguentemente, contestare i fatti come ivi narrati. Sul punto, difatti, la Suprema
Corte, con specifico riguardo agli indennizzi assicurativi per furto, ha avuto modo di precisare che “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., principi d'altro canto più volte affermati da questa corte regolatrice (7242/05 ex plurimis) in forza dei quali è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr. Cass. n. 19734/2011), potendo lo stesso provare la causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose, anche ricorrendo a presunzioni attraverso l'allegazione di elementi circostanziali tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero.
5. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice ha fornito prova della proprietà dell'auto BMW X5 tg. FJ393JG (cfr. certificato cronologico PRA e prova testimoniale) e della conclusione del contratto di assicurazione, non in contestazione, attraverso il deposito della polizza n. 05121333005684; ha quindi depositato la denuncia di furto, nella quale ha esposto di aver parcheggiato l'auto, non funzionante, il pomeriggio precedente alle ore 18.10 in Termoli, alla Via Firenze, nel parcheggio posto “dopo l'ex bowling (provenendo dal ” e di non averla più CP_5 rinvenuta l'indomani. Infine, ha depositato la corrispondenza intercorsa con la Compagnia
Assicurativa e, per quel che qui rileva, la missiva A/r del 10.1.2022, con la quale la Compagnia ha segnalato la circostanza impeditiva ai fini della liquidazione, ovvero incongruenze relative pagina 4 di 9 all'utilizzo delle chiavi, contestandola.
Tale ultima circostanza è stata reiterata dalla convenuta in questa sede e specificatamente allegata quale fatto ostativo al preteso indennizzo siccome dimostrativo, in tesi, della non veridicità dell'evento di furto denunciato. Infatti, la convenuta ha esposto che dalle attività investigative svolte dalla Compagnia emergeva che il file memoria delle chiavi aveva registrato come data di ultimo utilizzo del veicolo quella del 15.7.2020 e non quella del 06.11.2020, data del denunciato furto. Emergeva anche che proprio il 15.7.2020 per il veicolo in questione veniva richiesto intervento di soccorso stradale, a seguito del quale l'autovettura veniva recuperata con carroattrezzi. Da tali elementi, quindi, la convenuta desumeva che, verosimilmente, dopo tale evento il veicolo non sarebbe stato più movimentato e, quindi, dubitava della veridicità del denunciato furto.
5.1. All'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene il fatto impeditivo dell'indennizzo non provato.
Invero, dalla prova orale è risultato che effettivamente in data 15.7.2020 l'autovettura della a causa di un sinistro, veniva prelevata dalla ditta Di Blasio, che provvedeva al Parte_1 soccorso stradale in autostrada (cfr. anche conferma di Autostrade Spa al ctu) e a ricoverala presso un deposito in Pescara;
l'autovettura veniva poi ritirata in data 21.07.2020, a mezzo di carroattrezzi, dal Sig. ( cfr. attestazione di intervento in atti e CP_6 Controparte_7 prova orale) e trasportata presso l'officina Black Mamba srls in Montenero, ove veniva riscontrato un problema alla centralina (cfr. verbale di udienza del 12.04.2023). Dall'istruttoria
è emerso che la macchina veniva riparata mediante sostituzione della centralina e che, tuttavia, persisteva una spia “avaria motore” che non era stato possibile resettare, poiché per la sua eliminazione era necessario l'intervento della casa madre (Cfr. teste : “persisteva questa Tes_1 spia ma la macchina era perfettamente funzionante, tant'è che il aveva continuato ad utilizzarla Parte_2 senza nulla dirci in ordine ad eventuali problemi”; adr: “si trattava di una “spia avaria motore” che con la diagnosi era riconducibile alla centralina. Penso che il problema derivasse dal fatto che la centralina sostituita era usata e i parametri dovevano essere riscritti dalla casa madre. Abbiamo perciò consigliato di far risolvere questo errore dalla casa madre”; v. verbale di udienza del 12.04.2023). I testi e ES
, rispettivamente collaboratore e titolare dell'officina meccanica Black Mamba Testimone_3 srls in Montenero, hanno quindi dichiarato che la macchina, effettuata la riparazione, veniva trattenuta per alcuni giorni presso l'officina al fine di effettuare ulteriori controlli e che, all'esito, risultava perfettamente funzionante e marciante e così riconsegnata al titolare;
il ha ricordato altresì che l'autovettura venne sottoposta ad un'ulteriore verifica a Tes_1 pagina 5 di 9 distanza di circa un mese, risultando, anche in quel caso, perfettamente funzionante.
Orbene, dalle deposizioni dei testi, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di dubbio- la stessa convenuta, pur deducendo, nelle comparse conclusionali, di aver “elevato a sospetto i testi”, non indica alcuna circostanza o anche solo un indizio a sostegno di un qualche sospetto o dubbio sulle deposizioni dei tre testi- consegue che il veicolo, arrestatosi in data 15.7.2020 a causa di un suo malfunzionamento, veniva poi riparato e, dunque, rimesso in marcia perfettamente funzionante. Tale circostanza, unitamente al malfunzionamento a monte del veicolo, invero, non rendono affatto “inspiegabile” il responso delle chiavi, le quali, piuttosto, restituiscono informazioni che, specie dopo un'avaria dell'autovettura, possono non essere attendibili.
Invero, in ordine alla valenza probatoria di tale dispositivo, deve osservarsi, da un lato, che le chiavi di accensione non costituiscono uno di quei dispositivi elettronici a cui si applica l'art. 145 bis del Codice delle Assicurazioni private, per cui le risultanze degli stessi non hanno valore di piena prova nei procedimenti civili, ma possono esclusivamente essere valutati come elemento indiziario che deve, tuttavia, trovare conferma dal resto dell'istruttoria svolta.
Dall'altro, come rilevato più volte anche da sentenze di merito in casi analoghi a quello in esame, la registrazione dell'ultimo utilizzo sulla chiave non necessariamente corrisponde all'utilizzo effettivo del veicolo, poiché la data e l'ora memorizzati dalla chiave sono gli stessi visualizzati dall'orologio di bordo e quindi impostabili e modificabili da chiunque abbia accesso al cruscotto ed inoltre non tutti i movimenti della vettura sono soggetti a registrazione
(cfr. tra le più recenti Trib. Milano, sez. VI, 27/09/2024, n.8382).
Proprio in questi esatti termini si è espresso il ctu nominato in corso di causa, il quale, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, ha provveduto a formulare richieste tecniche alla
BMW Italia – casa madre dell'auto rubata - sul funzionamento elettronico delle chiavi, sulla scorta delle quali ha concluso che “Dalle risposte date dalla BMW Group Italia […], si evince chiaramente che le chiavi elettroniche registrano le date e l'ora relativi all'utilizzo del veicolo, ma gli stessi sono manipolabili dall'utente in quanto registrano le date impostate sul display dell'auto. Inoltre la BMW Group
Italia afferma anche che tali dati sono soggetti ad alterazioni o discrepanze temporali in determinate circostanze
e precisa infine che, in caso di malfunzionamento, non è possibile escludere un mancato aggiornamento dei dati chiave”; pertanto, a mente di ciò, il ctu ha ritenuto che “la tesi apportata dall'attore in merito alla registrazione dei dati sulla chiave elettronica potrebbe coincidere con quanto anche prospettato dalla casa madre
BMW. Un'accurata diagnosi sia sulle chiavi sia sulla centralina e sull'elettronica dell'auto da parte di officina specializzata BMW avrebbe fatto emergere l'effettiva anomalia” (Cfr. pag. 5 Elaborato peritale). pagina 6 di 9 Ne consegue che è altamente verosimile che il malfunzionamento del veicolo registratosi in data 15.7.2020 e l'intervento sulla centralina da parte di officina non specializzata BMW – recte, sostituzione con centralina non originale-, con persistenza della spia “avaria motore” non resettata, in assenza di intervento diretto da parte della casa madre, abbiano determinato o impedito la “lettura” e registrazione dei successivi utilizzi dell'autovettura sulle chiavi, così rendendo non attendibile il responso dei file di tali dispositivi.
Infine, quanto alle eccezioni mosse dalla convenuta in seno alla comparsa conclusionale e relative alla non spettanza dell'indennizzo per avere l'assicurato reso dichiarazioni inesatte o reticenti, è sufficiente osservare che l'eccezione muove dalla seguente affermazione della parte convenuta: “così come ci ha ben descritto il CTU, la sostituzione della centralina originale con una centralina non originale ha fatto si che il sistema di immobilizzazione previsto dalla vettura non si attivasse agevolando, in tal modo, il furto della vettura (ove avvenuto)” (pag. 4 comparsa conclusionale); orbene, è agevole osservare che di una siffatta affermazione non v'è traccia alcuna nella consulenza d'ufficio, mentre, se fosse contenuta nella relazione investigativa allegata alla comparsa- ma così non pare-, la relativa eccezione, per le conseguenze invocate dalla parte ai sensi degli artt. 1892 e 1983 c.c., sarebbe certamente tardiva, oltre che, sguarnita di ogni prova, come noto interamente gravante sull'assicuratore
(Cass. n. 23504/2004). Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
6. Passando allora alla quantificazione dell'indennizzo, deve osservarsi che l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo serve a ripristinare il patrimonio dell'assicurato, reintegrandolo nella misura della perdita subita (cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n.
16229/2023). Ai fini del calcolo dell'indennizzo, quindi, ciò che assume rilevanza non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto assicurativo, né il limite massimo indennizzabile contenuto nella polizza, bensì il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del furto. Tale principio trova fondamento nell'art. 1908, commi 1, 2 e 3
c.c., il quale dispone che, nell'accertare il danno, il valore attribuibile ai beni non può eccedere quello posseduto al momento del sinistro.
Accedendo allora alle risultanze della ctu, l'ing. con relazione che, Persona_2 anche con riguardo alle risposte rese in sede di osservazioni mosse dalla parte attrice, tutte puntuali e pertinenti, risulta priva di apparenti vizi logici e metodologici e, siccome frutto di un'accurata indagine sul veicolo secondo le evidenze acquisite, deve essere qui pienamente condivisa, ha stimato il valore commerciale dell'auto BMW X5, al momento del sinistro, come pari ad € 13.000,00 (infondate le osservazioni sul punto dell'attrice, tenuto conto delle pagina 7 di 9 condivisibili risposte del ctu nonché del fatto che trattasi di veicolo che ha subito ben due incidenti e relative riparazioni, ben otto passaggi di proprietà, non più dotata di centralina originale e con danni alla carrozzeria- cfr. doc. Di Blasio- di cui non è stata allegata la riparazione, e, infine, con oltre 250.000 Km). Pertanto, tenuto conto della franchigia del 10%, la somma da corrispondere a titolo di indennizzo è pari ad € 11.700,00.
L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore assolvendo alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un subito (Cass., 12 novembre 1994, n. 9549), deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio
2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applicazione anche d'ufficio della rivalutazione).
6.1. Al contrario, non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda svolta dalla diretta ad ottenere la corresponsione dell'importo di euro 18.300,00, compreso Parte_1
Iva, per le spese sostenute per il noleggio dell'auto in sostituzione di quella rubata: premesso che non è stato neppure allegato il nesso eziologico tra l'omesso versamento dell'indennizzo e la necessità di ricorrere al noleggio (in luogo dell'acquisto di un'autovettura), è comunque dirimente l'assenza di ogni minima prova a sostegno di siffatta circostanza, stante l'omessa produzione del contratto di noleggio, del tipo di autovettura noleggiata e del pagamento dei canoni mensili, di talché la manifesta lacunosità assertiva e probatoria non può che comportare il rigetto della domanda in parte qua.
7. Passando alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi in base al dm 55/2014, secondo il principio del cd. decisum.
Le spese di ctu, invece, devono essere poste nella misura del 50% a carico di entrambe le parti, tenuto conto che la stessa è stata disposta non solo per dirimere la contestazione sollevata dalla parte convenuta con riguardo alle chiavi, ma anche per ottenere la stima del veicolo al tempo del furto, stante la non condivisibilità- anche alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali sul punto- degli assunti difensivi in ordine al valore del veicolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, ogni diversa
[...] Controparte_2
pagina 8 di 9 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda nei limiti che precedono e, per l'effetto, condanna
[...]
e, per essa, Controparte_1 [...] al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € CP_2
11.700,00, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
− condanna la convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. AAA dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ..
− pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della
CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 8 giugno 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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