Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2535/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/10/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to TIZIANA FERRARA e RD CIPRIANO, rappresentato e difeso dall'avv.to ROSA DI
CRESCENZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Santa Maria a CO (CE) in data Per 02/07/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 17.2.2016) e (il 01.09.2017); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1. autorizzare i coniugi HI e a vivere separatamente nel rispetto reciproco con Pt_1
l'obbligo di comunicare l'uno l'altro le eventuali variazioni di residenza e di domicilio disponendosi che tale obbligo di comunicazione – essendo previsto nell'esclusivo interesse dei figli – venga a cessare con il raggiungimento della maggiore età di tutti i figli e la cessazione degli effetti civili del matrimonio fatta salva la dovuta comunicazione ai figli delle successive variazioni di domicilio;
• ordinare al Comune di Santa Maria a CO (CE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Per 1. affidare in modo condiviso ad entrambi i coniugi i figli minori (nata in data [...]
a AD (CE), C.F.: ) ed , (nato in data [...] a [...]_2
AD (CE), C.F.: ), con collocazione stabile degli stessi presso il domicilio CodiceFiscale_2
e la residenza della madre - la quale attualmente domicilia in Santa Maria a CO Parte_1
alla Via Crocella, 17 fraz. Rosciano presso l'abitazione della mamma della la sig.ra Pt_1 [...]
; Per_3
2. dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ed autonomi;
3. i genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune Per accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse di e tenendo Per_2
conto delle loro capacità, delle loro aspirazioni e delle loro attitudini con l'unica eccezione che, per le questioni di minuta ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge;
4. la casa familiare, sita in San Felice a C.llo (CE) alla via Fontanella 4/6, resterà nella disponibilità materiale del sig .HI che vi continuerà ad abitare;
5. La signora unitamente ai minori in accordo con il HI ha lasciato la casa coniugale Pt_1
in data 24 Ottobre 2024 portando con se solo alcuni beni personali suoi e dei figli, obbligandosi a prelevare tutti gli altri beni di esclusivo uso personale per se e per i figli entro e non oltre 04 novembre
2024 e in pari data riconsegnerà le chiavi al sig. HI, mentre entro 60 giorni dal deposito del ricorso, preleverà i beni mobili, suppellettili, corredo e precisamente: - cucina (oltre i mobili, pentole, servizi di bicchieri con il decoro fiocco, piatti bianchi e servizio avuto in regalo dal padre, accessori, utensili e suppellettili di casa per es. quadri, vasi, bomboniere, e corredo da cucina ecc.) - Stanzetta dei bimbi ( con tutto quanto la compone ) - Elettrodomestici (asciugatrice, folletto, bimby, lavatrice, nr. 2 televisori, forno della cucina ecc..) - Cassaforte/Fuciliera - Poster dei bimbi e foto matrimonio -
Capoletto - Biancheria tutta (lascia solo alcuni completi letto e bagno) - Corredo - Giochi informatici e non appartenenti ai bambini - Cassapanca bianca - Il tre piede che sostiene le foto
6. la sig.ra rinuncia al mantenimento in suo favore a carico del coniuge;
Parte_1
7. il sig. HI AN si impegna a versare, a titolo di mantenimento per i figli minori la somma
Per complessiva di euro 350,00 mensili (euro 175,00 per la figlia e 175,00 per il figlio ) da Per_2 corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo ricarica su posta pay alle seguenti coordinate 4023601039165782 (la somma sarà rivalutata annualmente secondo variazione degli indici Istat (indice F.O.I.) con decorrenza Gennaio 2026);
8. Disporre che l'assegno universale di cui all'art 1 del D.lgs 29/12/2021 n. 230 venga attribuito – stante la concorde richiesta delle parti – in misura del 100% direttamente alla sig.ra
[...]
essendo la quota di tale importo spettante al HI AN da considerarsi quale Parte_1
integrazione del contributo posto a carico dello stesso per il mantenimento ordinario dei figli;
9. Disporre che il HI AN abbia a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie
(debitamente documentate) come da protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato, ma entrambi danno atto che i minori già esercitano un'attività sportiva e precisamente entrambi la disciplina di “nuoto” con un costo complessivo di euro 100,00 e pari ad un costo per figlio di euro 50,00. Il sig. HI fin d'ora si impegna a corrispondere fin da subito il 50% della quota per il nuoto – tale somma dovrà essere accredita unitamente al mantenimento sulla posta pay;
10. Disporre, in via precauzionale e cioè nell'ipotesi in cui le parti non riescano a definire con previi accordi di volta in volta il diritto di visita ai figli, e ciò anche in considerazione dei loro impegni e quelli Per dei figli, che : il padre vedrà e starà con i figli e il lunedì e mercoledì (dalle ore 17.00 Per_2
alle ore 21,00 in inverno mentre nel periodo estivo dalle ore 17.00 alle 22.00) e fine settimane alterni dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica. Il padre nei giorni indicati all'esercizio del diritto di visita padre/figlio dovrà adempiere a tutte le incombenze indicate per i minori ( cena, pranzo, catechismo, palestra, doposcuola ecc) i bimbi verranno prelevati presso la residenza della e riaccompagnati dal padre sempre presso la residenza della . Pt_1 Pt_1
11. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno in maniera equa le giornate di festa con i genitori ( per il primo anno il 24 dicembre 2024 il padre prenderà i minori il pomeriggio alle ore 17 e li riaccompagna il giorno dopo – 25 dicembre - dalla madre alle ore 10 mentre il 31 dicembre i minori resteranno con la madre e il padre li prenderà il giorno 1 gennaio alle ore 10.00 per riaccompagnarli alle ore 21.00, per il giorno della befana il padre terrà i minori di mattina dalle ore 10.00 alle ore 15.30); le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
12. Il padre potrà trascorrere con i minori, ogni anno, il giorno della festa del papà ed il giorno del proprio compleanno e onomastico (dalle ore 18.00 alle ore 21.00) così come i figli staranno con la madre nel giorno domenicale della feste della mamma ed in quello del compleanno e onomastico di essa anche se ricadesse di sabato o domenica e sempre tenendo conto degli impegni Pt_1
scolastici dei minori;
13. In tutti i predetti giorni in cui saranno a lui affidati, il padre preleverà i minori presso il luogo di abitazione della sig.ra e ve li riaccompagnerà ai previsti orari di rientro e non Parte_1
oltre;
14. Nel caso il sig. HI non potesse tenere con sé i figli nei previsti giorni ed orari, lo stesso dovrà avvertire – tramite messaggi whatsapp – la sig.ra di tale suo impedimento almeno Pt_1
un'ora prima, diversamente e decorsi i 30 minuti dall'orario fissato, la riterrà che il HI Pt_1
non abbia inteso esercitare per quel giorno il suo diritto/dovere di visita e potrà quindi comportarsi di conseguenza;
Per 15. I figli e fino al raggiungimento della loro maggiore età trascorreranno almeno Per_2
quindici giorni, frazionati in due settimane, con il padre nel periodo estivo (giugno – luglio - agosto)
, periodo da predeterminare con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
16. I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione ed ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena Per crescita di e , evitando di coinvolgere i minori in dinamiche lesive, pregiudizievoli e Per_2
dannose per i medesimi”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a San Felice a [...] il [...], e RD Parte_1
CIPRIANO, nato a San Felice a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a CO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 19, parte II, serie A, anno 2015;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio