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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7669/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. NISI GRAZIANA presso la quale hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) il 23.04.1988 (atto iscritto al n. 11, anno 1988, parte I)
Separati con sentenza n. 4018/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 17.05.2023
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 26/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Milano n. 4018/2023 del 28/04/2023 e pubblicata in data
17.05.2023; in particolare, dando atto delle mutate condizioni economiche del sig. e dei Parte_2 nuovi accordi raggiunti tra le parti;
chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“ omologare in accoglimento della presente istanza di revisione delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 4018/2023 pubblicata il 17.05.2023 con cui è stata dichiarata la separazione consensuale del matrimonio celebrato in Milano in data 23.04.1988, attesa la variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, disporre, con effetto dalla presente domanda, la revoca dell'obbligo del Sig. al versamento dell'importo di Euro 600,00= mensile, Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno mantenimento della Sig.ra
. Parte_1
Spese legali compensate tra le parti.”
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Milano n.
4018/2023 del 28/04/2023 e pubblicata in data 17.05.2023 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel. est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. NISI GRAZIANA presso la quale hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) il 23.04.1988 (atto iscritto al n. 11, anno 1988, parte I)
Separati con sentenza n. 4018/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 17.05.2023
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 26/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Milano n. 4018/2023 del 28/04/2023 e pubblicata in data
17.05.2023; in particolare, dando atto delle mutate condizioni economiche del sig. e dei Parte_2 nuovi accordi raggiunti tra le parti;
chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“ omologare in accoglimento della presente istanza di revisione delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 4018/2023 pubblicata il 17.05.2023 con cui è stata dichiarata la separazione consensuale del matrimonio celebrato in Milano in data 23.04.1988, attesa la variazione dei presupposti stabiliti in sede di separazione, disporre, con effetto dalla presente domanda, la revoca dell'obbligo del Sig. al versamento dell'importo di Euro 600,00= mensile, Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno mantenimento della Sig.ra
. Parte_1
Spese legali compensate tra le parti.”
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Milano n.
4018/2023 del 28/04/2023 e pubblicata in data 17.05.2023 così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Presidente Rel. est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3