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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Antonio Quaranta - Presidente -
-dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. IT AN De AL - Giudice ausiliario rel/est - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n 1394/2019, pronunziata il 13 giugno 2016, dal Tribunale di Nola, iscritto al n. 4268/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservato in decisione all'udienza del 22.03.2024 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura alle liti in calce dell'atto di C.F._1 citazione di primo grado, dall'avv. Giuseppe Aselli, codice fiscale con il quale elettivamente domicilia in Marigliano (Na), al C.F._2
Corso Umberto I° n. 392.
-APPELLANTE-
E
, codice fiscale , in persona del sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura alle liti in calce della comparsa di costituzione in appello, e di delibera di Giunta Comunale n.17 del
31.01.2020, dall'avv. Felice Leone, codice fiscale , con il quale C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo n.71.
-APPELLATO-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con citazione notificata il 25.09.2019, si appella a questa Parte_1
Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Nola, ha REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Quarta sezione civile
respinto la domanda da lui proposta in primo grado al fine si sentir condannato il al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio Controparte_1 occorsogli il 23.01.2017, alle ore 19:50 in Marigliano al C.so Umberto I°, allorché cadeva al suolo, a causa di un tombino parzialmente privo di copertura, riportando lesioni personali per come diagnosticate dai sanitari del presidio ospedaliero Asl
Napoli3sud.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante deduce, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4 c.p.c., per l'erronea declaratoria di nullità dell'atto di citazione, operata dal primo giudice, ritenendo l'assoluta incertezza del petitum. A tali considerazioni aggiunge, l'appellante, che, nell'atto introduttivo, nelle conclusioni, ebbe a domandare il risarcimento dei danni asseritamente sofferti e la condanna della controparte, e, nella premessa del fatto, ha rappresentato le cause di tali danni. Chiede, dunque, la riforma della decisione gravata, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Il resiste all'impugnazione, eccependo l'improcedibilità Controparte_1
e, l'inammissibilità dell'appello, e nel merito l'infondatezza. Argomenta, infatti,
l'Ente locale che, va esclusa ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia sotto il profilo della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, dalla descrizione dei fatti e, degli elementi forniti, non emerge con chiarezza alcuno dei presupposti atti a provare la responsabilità del convenuto. Chiede, quindi, respingersi l'appello.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza dell'22.03.2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in pari data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 26.03. 2024 la causa
è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
L'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L. n.83/2012, non merita accoglimento, per come in
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motivazione.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
Con il primo motivo di censura l'appellante, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 163, comma 2, n.3 e n. 4, rilevando che, il primo giudice ha rigettato la domanda da lui proposta, ritenendo l'incertezza di alcuni fatti contenuti nel libello introduttivo.
Sostiene l'odierno appellante, che, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, e, che tale incertezza sarebbe stata colmata dai reperti fotografici allegati, e non valutati dal primo giudice.
Sul punto si osserva, che, Il Tribunale, correttamente ha evidenziato, la imprecisa rappresentazione della dinamica del sinistro, ovvero del rapporto eziologico tra causa ed evento, essendo, di conseguenza, la stessa priva degli elementi necessari ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c., affinché potesse essere individuata la natura dell'azione processuale attivata nei confronti del . Controparte_1
Inoltre, il Tribunale ha ben individuato la fattispecie, e non essendo stata la domanda introduttiva supportata da idonea documentazione, poiché lacunosa e contraddittoria, e non essendo, specificato nell'atto di citazione e nelle successive memorie istruttorie, con esattezza il tratto di strada nel quale era presente il tombino, né le circostanze fattuali del presunto evento dannoso, il primo giudice ha rigettato la domanda, così come proposta, per incertezza assoluta dei fatti costitutivi e, quindi è stato, ed è impossibile (per come narrato nel libello introduttivo) dedurre con precisione l'elemento richiesto dalla legge.
Passando ai reperti fotografici – privi di data e di punti di riferimento- (che l'odierno appellante, sostiene non valutati dal primo giudice), dai quali si evince un tombino posto adiacente al marciapiede, ben illuminato, illuminazione proveniente dagli esercizi commerciali, e, quindi visibile, non coperto da fogliame o cartacce, che potessero celare un insidia, vi è da aggiungere che, dagli stessi reperti non emerge, il luogo, né il punto preciso ove si sarebbe verificato il fatto, atteso che, il C.so Umberto
I° di Marigliano è lungo circa 5 Km. Pur valutando, i relativi reperti fotografici risulta incerto il luogo del sinistro e, tale incertezza non viene colmata con i successivi atti istruttori (memorie ex art. 183 c.p.c.); pertanto tali reperti, non possono assurgere a validi elementi probatori.
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Il motivo è infondato.
Nello scrutinare, il motivo di censura, (violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione, in relazione all'art. 163, comma 2 n. 3 e 4), si osserva che, la decisione del primo giudice, non appare violativa di tali principi.
In punto di diritto, si evidenzia che, la nullità della citazione si produce a norma dell'art. 164 c.p.c. comma 4,quando il petitum sia incerto, e la stessa norma impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che, di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, della natura del relativo oggetto (Cass. Civ. Sez. Unite, 22/05/2012,n.8077).
Si osserva, inoltre, che l'art. 164 c.p.c. prevede le ipotesi di nullità dell'atto di citazione, e precisamente, al primo comma sono individuati i vizi inerenti la vocatio in ius, e al comma 4 quelli relativi alla edictio actionis. Entrambe le disposizioni su richiamate fanno riferimento alla mancanza o alla assoluta incertezza di alcuni elementi, previsti dall'art. 163 c.p.c. come requisiti dell'atto di citazione.
Per quanto sopra, la motivazione adottata dal tribunale, diversamente da quanto appare sostenere l'appellante, è astrattamente idonea a determinare la reiezione della domanda risarcitoria, e non risulta violativa degli artt. dell'art. 163, comma 2, n. 3 e 4
c.p.c., per cui correttamente il primo giudice ha evidenziato che, l'evento, è specificato nella sua componente temporale, ma manca la precisa indicazione di quella temporale e della dinamica, dei punti di impatto, e a come si sia verificata in concreto la caduta
(oltre alla perdita di equilibrio per aver poggiato il piede destro sul tombino),informazioni necessarie per comprendere con precisione l'elemento “fatto costitutivo” richiesto dall'art. 163 c.p.c.
In conclusione, non può che, concludersi per l'incertezza assoluta dei fatti costitutivi (per come correttamente rilevato dal primo giudice), perché alcune informazioni vi sono, ma sono insufficienti alla prova del fatto, e nel caso di assoluta incertezza dei fatti costitutivi, oltre a non essere prevista alcuna sanatoria, si riespande la regola generale fondata sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Si ritiene, che la prova esclusa o il documento non considerato, non sarà censurabile (per violazione dell'art. 115 c.p.c. Cass. n. 18742/2016).
Così integrata la motivazione, la sentenza gravata merita conferma.
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Alla reiezione dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado, nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, in base alle tabelle allegate al D.M.55/2014, cosi come novellato dal DM 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 (in base al valore dichiarato e ridotti i parametri medi, del 30%, attesa la non particolare complessità della materia).Alla reiezione dell'appello consegue la statuizione, prevista dall'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, come inserito dall'art.1 comma 17 l. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n 1394/2019, Parte_1 pronunziata il 13 giugno 2019, dal Tribunale di Nola, così provvede:
A) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del appellato che liquida, in complessivi €. 6.993,00 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
C)Dichiara la sussistenza in capo all'appellante dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14.02.2025.
Il Giudice ausl. est. Il Presidente
(IT AN De AL) (Antonio Quaranta)
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