TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 da
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.82, con l'avv.to Alessandro Lunni
e
EL DE ET (C.F. ), nata a [...] il [...], C.F._2 con l'avv.to Cristina Maria Birolla
i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste il 25 febbraio 2012
(Atto n. 30 parte I anno 2012)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 “1) Affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione familiare sita in Trieste, Via Revoltella n.
41;
2) Il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, alla Parte_1
Sig.ra EL De ET la somma complessiva di € 700,00, che sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione il), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Protocollo Ordine Avvocati di Trieste;
3) La Sig.ra EL De ET manterrà in proprio favore il 100% dell'assegno unico;
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e a week Parte_1 Per_1 Per_2
end alternati dal sabato mattina sino alle 21.30 della domenica sera, riaccompagnando
i minori a casa della madre;
un pomeriggio infrasettimanale, prelevando i figli al termine dell'orario scolastico e riaccompagnando i minori a casa della madre dopo cena,
5) Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre;
6) Le festività saranno trascorse con i figli ad anni alterni da ciascun genitore;
7) Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli sette giorni anche non consecutivi e durante le vacanze Pasquali i l padre potrà trascorrere con i figli tre giorni anche non consecutivi;
8) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di aver regolato, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto patrimoniale ed economico tra gli stessi intercorrente e di non avere più nulla
a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Dichiarare compensate le spese legali”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad Parte_1
Istanbul (Turchia) il 10.12.82 e EL DE ET, nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Trieste il 25 febbraio 2012, autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 da
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.82, con l'avv.to Alessandro Lunni
e
EL DE ET (C.F. ), nata a [...] il [...], C.F._2 con l'avv.to Cristina Maria Birolla
i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste il 25 febbraio 2012
(Atto n. 30 parte I anno 2012)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 “1) Affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione familiare sita in Trieste, Via Revoltella n.
41;
2) Il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, alla Parte_1
Sig.ra EL De ET la somma complessiva di € 700,00, che sarà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione il), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Protocollo Ordine Avvocati di Trieste;
3) La Sig.ra EL De ET manterrà in proprio favore il 100% dell'assegno unico;
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e a week Parte_1 Per_1 Per_2
end alternati dal sabato mattina sino alle 21.30 della domenica sera, riaccompagnando
i minori a casa della madre;
un pomeriggio infrasettimanale, prelevando i figli al termine dell'orario scolastico e riaccompagnando i minori a casa della madre dopo cena,
5) Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre;
6) Le festività saranno trascorse con i figli ad anni alterni da ciascun genitore;
7) Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli sette giorni anche non consecutivi e durante le vacanze Pasquali i l padre potrà trascorrere con i figli tre giorni anche non consecutivi;
8) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e dichiarano di aver regolato, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto patrimoniale ed economico tra gli stessi intercorrente e di non avere più nulla
a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Dichiarare compensate le spese legali”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad Parte_1
Istanbul (Turchia) il 10.12.82 e EL DE ET, nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Trieste il 25 febbraio 2012, autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3