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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.760/2023
promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. AR LI
AVV. MARIO MARTORELLI (C.F. ) che sta in giudizio CodiceFiscale_2 in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , rappresentata e ON C.F._3 difesa dall'Avv. Giovanni Lauriola
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Curatore Fallimentare dott. CP_3
pagina 1 di 10 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n.14226/2023 pubblicata il 23.5.2023.
CONCLUSIONI
Degli attori in riassunzione: “… ogni contraria deduzione ed eccezione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: accertare e dichiarare che la chiamata in causa nel presente giudizio di e LI AR, da parte di Parte_1
, è palesemente infondata e financo arbitraria;
ON confermare a carico della chiamante la refusione delle ON spese di giudizio in favore dei terzi chiamati.
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Della convenuta in riassunzione: “.. contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata dagli attori in riassunzione, avente ad oggetto la condanna della Rag.
Comm. alla refusione in loro favore delle spese di tutti i ON gradi del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza n. 129/2013 il Tribunale di Macerata – all'esito del giudizio Cont introdotto dalla società (già OP CP_6
nei confronti di al fine di ottenere, previo
[...] ON accertamento della responsabilità di quest'ultima per gravi irregolarità e Cont violazione dei doveri di amministratore unico della ex la condanna CP_6 al risarcimento dei danni nonché, ex art. 2901 c.c. , la declaratoria di inefficacia di un atto con cui la medesima aveva destinato i propri beni ad un fondo patrimoniale, giudizio nel corso del quale la convenuta aveva chiamato in causa
LI AR ed - ha così statuito: “accoglie per quanto di Parte_1
pagina 2 di 10 ragione la azione di responsabilità nei confronti di , che ON condanna a pagare a la somma di euro 246.580,46, Controparte_2 nonché la somma di euro 69.436,25, oltre interessi, in misura legale, dalla data dell'atto di citazione al saldo effettivo. Dispone che di tali somme, sino al montante di euro 246.580,46, oltre interessi, rispondano anche LI AR e
, che quindi vengono condannati a manlevare Parte_1 ON
nei limiti di euro 246.580,46 oltre interessi in misura legale dalla data
[...] dell'atto di citazione al saldo. Dispone la revoca del fondo patrimoniale effettuato da e meglio descritto al documento n. 23 di parte attrice. ON
Spese tra tutte le parti integralmente compensate”.
II.) La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 195/2020, pronunciando sugli appelli principali ed incidentali, ha così disposto:
a) ha separato la domanda proposta dalla OP
, per revocatoria ex art.2901 c.c., nei soli confronti della
[...] CP_1 dichiarando, limitatamente a tale domanda, la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio con il litisconsorte necessario,
(coniuge della e comproprietario dei beni, il quale RT CP_1 aveva partecipato alla stipula dell'atto di cui si chiedeva dichiararsi l'inefficacia in danno del creditore procedente) e rimettendo al Tribunale, ex art.354 c.p.c., il giudizio su tale domanda, con condanna dell'attrice OP
, a rifondere alla e spese del grado di appello;
[...] CP_1
b) in parziale riforma della sentenza impugnata, sulle altre domande non separate (aventi ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti della ex amministratrice , ha condannato, in via equitativa, la al CP_1 CP_1 pagamento alla società della minor somma di € 123.290,23 a fronte CP_4 degli unici illeciti accertati (per la sottrazione della banca dati dei clienti e CP_8 per lo sviamento di clientela, compiuti a vantaggio di uno studio commerciale concorrente, costituito dalla e dall'ex socio ), con esclusione CP_1 Per_1 della responsabilità sociale della in relazione ad altre condotte;
CP_1
pagina 3 di 10 c) ha respinto le domande proposte dalla nei confronti dei terzi CP_1 chiamati LI AR, asserito amministratore di fatto della e della ex CP_8 amministratrice;
Parte_1
d ) ha condannato la lla refusione in favore dei terzi chiamati delle CP_1 spese di primo e secondo grado e, previa compensazione per la metà, in favore della , della residua metà delle spese OP di primo e secondo grado.
III.) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per ON cassazione, articolando quattro motivi, nei confronti di OP
(che ha resistito con controricorso e ricorso incidentale basato su
[...] due motivi) e di LI AR ed (che hanno resistito con Parte_1 controricorso).
La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 14226/2023, ha accolto il primo
(con cui era stata lamentata la erroneità della decisione concernente le spese liquidate a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado in punto di difetto di integrità del contraddittorio sulla domanda revocatoria) ed il quarto motivo (diretto ad evidenziare la erroneità della pronuncia di condanna della lla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in CP_1 favore dei terzi chiamati) del ricorso principale, ha respinto gli altri motivi
(concernenti il merito della controversia), ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società (volto a contestare la esclusione della responsabilità della ex amministratrice) ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
IV.) Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Parte_1
LI AR hanno convenuto innanzi alla Corte di Appello di Ancona ed il ON RO
, persona del curatore e, riepilogata la vicenda
[...] CP_3 processuale, hanno, in particolare, richiamato la motivazione posta a fondamento del quarto motivo del ricorso principale accolto dalla Corte di
Cassazione ed hanno chiesto di accertare e dichiarare che la chiamata in causa pagina 4 di 10 era palesemente infondata ed arbitraria e di confermare quindi la condanna della chiamante alla refusione delle spese di giudizio in favore dei terzi CP_1 chiamati, così come già statuito dalla Corte di Appello.
V.) Si è costituita che, illustrata la vicenda processuale e ON dato atto dell'intervenuto fallimento della società OP
, dichiarato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 10/2021
[...] pubblicata il 3.3.2021, ha contestato la domanda avversaria, chiedendone la reiezione, con vittoria di spese.
VI.) Quindi depositate le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
11.7.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va anzitutto dichiarata la contumacia del ON0
– convenuto nel presente giudizio di rinvio in persona del
[...] curatore Dr. nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento n. CP_3
10/2021 pubblicata il 3.3.2021 (prodotta dalla convenuta in riassunzione, doc. n.
1) – che, nonostante la notifica eseguita il 21.9.2023, non si è costituito.
2.) Ciò premesso si osserva che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata.
Nella specie, come si è detto, la Suprema Corte ha accolto il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, ma il procedimento è stato poi riassunto esclusivamente in ordine alle questioni prospettate con il quarto motivo concernente l'onere delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati Parte_1
e LI nel giuizio di primo e di secondo grado, poste a carico della chiamante on la sentenza, sul punto, cassata: si ritiene pertanto che, in questa CP_1 sede di rinvio, la pronuncia debba essere emessa sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, ma nei limiti delle domande proposte dagli attori in pagina 5 di 10 riassunzione - esclusivamente nei confronti della convenuta la quale CP_1 ha chiesto la reiezione delle richieste avversarie - che riguardano soltanto la questione sopra indicata.
Ne consegue che è precluso l'esame della diversa problematica che ha costituito oggetto del primo motivo del ricorso principale, accolto dalla Suprema
Corte (relativo alla omessa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado avente ad oggetto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., rimesso al Tribunale ex art. 354 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio), perché tale questione non è stata riproposta nel presente procedimento di rinvio.
3.) Così delineato l'oggetto del contendere, va rilevato che, con la ordinanza di rinvio, i giudici di legittimità hanno richiamato l'orientamento in base al quale
“attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria» (Cass. 6514/2004) nonché il principio (affermato da Cass. n. 7431/2012) secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (conf. Cass. 23948/2019; Cass.
31889/2019; Cass. 18710/21)”.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza di rinvio, ha quindi ribadito che il rimborso delle spese dei terzi chiamati rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa ed ha rilevato che, nella specie, la Corte
pagina 6 di 10 d'appello si era limitata ad affermare che la non aveva titolo per CP_1 chiamare in causa i terzi LI e non potendo dell'illecito rispondere Parte_1
i predetti, e che le spese sostenute dai terzi chiamati dovevano essere poste a carico della “in ragione della soccombenza nella chiamata in causa”, CP_1 senza alcuna verifica, a fronte del rigetto della domanda attorea della società
, in punto di attività distrattiva dell'amministratrice della CP_4 CP_1 palese infondatezza, se non arbitrarietà, della chiamata in causa dei terzi.
4.) Alla luce della decisione della Suprema Corte e dei principi dalla stessa affermati con la ordinanza di rinvio, va quindi verificato se nella specie l'iniziativa della di chiamare in causa i terzi LI ed sia stata CP_1 Parte_1 manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
4.1) A tale riguardo va premesso che la società OP
, aveva proposto azione di responsabilità nei confronti della
[...] prospettando diverse violazioni ed irregolarità da parte di CP_1 quest'ultima, amministratrice della società, tra le quali, per quello che rileva in questa sede, la omessa contabilizzazione ed il mancato versamento di somme ingenti nelle casse sociali e la omissione dei relativi e conseguenti adempimenti fiscali (v. atto di citazione innanzi al Tribunale di Macerata, riportato nell'atto di chiamata in causa dei terzi LI ed . Parte_1
4.2) Dal contenuto dell'atto di chiamata in causa si evince che:
- tale iniziativa era basata sul fatto che la causa introdotta dalla società era comune ai predetti terzi, avendo il LI svolto funzioni di amministratore di fatto della società e la ricoperto il ruolo di amministratrice formale della Parte_1
a seguito della cessazione dall'incarico della (nel OP CP_1 corso del 1997, come dedotto dalla convenuta in riassunzione e non contestato dalle controparti);
- la aveva sostanzialmente invocato la responsabilità esclusiva o CP_1 comunque solidale dei terzi rispetti ai danni ascritti alla medesima ricollegabili, secondo quanto prospettato dalla società tra l'altro, Controparte_2 alla attività distrattiva consistita nelle asserite omissioni di contabilizzazione e di pagina 7 di 10 versamento nelle casse sociali delle somme apprese, oltre che nella conseguente omissione dei relativi adempimenti fiscali;
- la chiamata in causa era stata chiesta sul presupposto che il LI aveva partecipato a suddetta attività quale amministratore di fatto e la quale Parte_1 amministratrice della a seguito della cessazione OP dall'incarico della essendo la stessa incorsa – in concorso con il citato CP_1 amministratore di fatto - in una colpevole e negligente condotta circa le presunte omissioni di contabilizzazione e di versamento nella casse della società e nella conseguente omissione dei relativi adempimenti fiscali, nonostante l'espresso invito rivolto alla dalla el mese di novembre del 1997 (come Parte_1 CP_1 da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta-chiamante) ad avvalersi del cd. ravvedimento operoso che permetteva la eventuale regolarizzazione delle somme extra bilancio e di evitare conseguenze pregiudizievoli per la società.
4.3) Ciò posto va rilevato che – come osservato dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio - all'esito del procedimento la domanda proposta dalla società
nei confronti della è risultata infondata con OP CP_1 riferimento alla suddetta condotta distrattiva della amministratrice CP_1 essendo anzi emersi elementi per ritenere che la società con l'accordo e la partecipazione di tutti i soci (tra i quali il LI e la gestisse i CP_1 ricavi in nero destinati ad essere variamente reimpiegati nella gestione sociale, con tenuta di una “doppia contabilità” e riutilizzo delle somme incassate in nero nella società per pagare i debiti sociali.
Sulla base di tali elementi è ravvisabile il coinvolgimento del LI nella gestione della società e nella vicenda relativa alle asserite omissioni di contabilizzazione e di versamento nelle casse sociali, che appare tale da giustificare la chiamata in causa del medesimo e da escludere la arbitrarietà della iniziativa processuale della convenuta enuto presente che il LI, CP_1 chiamato in causa quale amministratore di fatto, avrebbe potuto astrattamente rispondere delle condotte distrattive attribuite alla CP_1
pagina 8 di 10 Ad analoga conclusione si ritiene di dover pervenire in relazione alla posizione di che – pacificamente – è subentrata alla ON1 CP_1 quale amministratrice della società nel corso del 1997.
Invero a tale riguardo si osserva gli amministratori che assumono la carica hanno il dovere di rettificare e rimuovere le irregolarità riscontrate che siano relative all'esercizio in corso oltre che ai precedenti esercizi e i conseguenti effetti nonché di porre in essere le più opportune iniziative dirette ad impedire o comunque a ridurre i danni derivanti alla società, con la conseguenza che, a carico degli stessi, è configurabile astrattamente una responsabilità in relazione ai danni patiti dalla società direttamente ricollegabili alla violazione di tali obblighi.
Ciò posto e tenuto presente che, come si è detto, la ha attributo alla CP_1
– in concorso con l'amministratore di fatto – la omessa contabilizzazione Parte_1 ed il mancato versamento di somme extrabilancio nelle casse della società
(condotte di cui la stessa era a conoscenza, come si desume dalla deposizione testimoniale resa dalla medesima nel procedimento penale per Parte_1 appropriazione indebita, a carico della assolta dalla imputazione CP_1 ascrittale perché il fatto non sussiste, v. verbale del 23.10.2003 e sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Macerata 346/2004) oltre che i mancati adempimenti fiscali, nonostante l'esplicito invito della socia ed ex amministratrice ad avvalersi del cd. ravvedimento operoso, si ritiene CP_1 che, anche in tal caso, che la chiamata in causa non possa ritenersi palesemente arbitraria.
4.4) Per argomentazioni l'iniziativa di chiamare in causa i terzi risultava giustificata in considerazione del contenuto delle domande proposte dalla società attrice: pertanto, tenuto presente che la domanda della
[...]
è stata accolta esclusivamente in relazione a determinate OP condotte (sottrazione e utilizzo della banca dati conseguenti atti di concorrenza sleale) che, tuttavia, non sono state attribuite dalla ai terzi chiamati, CP_1 si ritiene, che, a fronte del rigetto della (diversa) domanda, basata su asserite attività distrattive (in considerazione delle quali i terzi sono stati, non pagina 9 di 10 arbitrariamente, chiamati in giudizio), era configurabile una situazione di soccombenza della predetta società tale da non giustificare la condanna della alla refusione delle spese sostenute dai terzi chiamati nel primo e nel CP_1 secondo grado di giudizio, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio, di cui si è detto in precedenza.
La società attrice, soccombente in relazione alla domanda che aveva provocato e giustificato la chiamata in causa, è invece tenuta a rimborsare le spese di lite ai terzi chiamati (che eventualmente dovranno insinuarsi al passivo, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della OP
): ne consegue che, in questa sede, va respinta la domanda proposta
[...] dagli attori in riassunzione nei confronti della CP_1
5.) Considerata la natura delle questioni trattate e la complessità della vicenda si ritiene che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese del procedimento di legittimità e del presente giudizio di rinvio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 14226/2023, pubblicata il 23.5.2023, respinge la domanda proposta dagli attori in riassunzione, LI AR ed Parte_1
, nei confronti della convenuta in riassunzione, ;
[...] ON compensa integralmente le spese del procedimento di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Ancona, il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di rinvio iscritto al n. r.g.760/2023
promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. AR LI
AVV. MARIO MARTORELLI (C.F. ) che sta in giudizio CodiceFiscale_2 in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , rappresentata e ON C.F._3 difesa dall'Avv. Giovanni Lauriola
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
(C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Curatore Fallimentare dott. CP_3
pagina 1 di 10 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n.14226/2023 pubblicata il 23.5.2023.
CONCLUSIONI
Degli attori in riassunzione: “… ogni contraria deduzione ed eccezione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: accertare e dichiarare che la chiamata in causa nel presente giudizio di e LI AR, da parte di Parte_1
, è palesemente infondata e financo arbitraria;
ON confermare a carico della chiamante la refusione delle ON spese di giudizio in favore dei terzi chiamati.
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Della convenuta in riassunzione: “.. contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata dagli attori in riassunzione, avente ad oggetto la condanna della Rag.
Comm. alla refusione in loro favore delle spese di tutti i ON gradi del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza n. 129/2013 il Tribunale di Macerata – all'esito del giudizio Cont introdotto dalla società (già OP CP_6
nei confronti di al fine di ottenere, previo
[...] ON accertamento della responsabilità di quest'ultima per gravi irregolarità e Cont violazione dei doveri di amministratore unico della ex la condanna CP_6 al risarcimento dei danni nonché, ex art. 2901 c.c. , la declaratoria di inefficacia di un atto con cui la medesima aveva destinato i propri beni ad un fondo patrimoniale, giudizio nel corso del quale la convenuta aveva chiamato in causa
LI AR ed - ha così statuito: “accoglie per quanto di Parte_1
pagina 2 di 10 ragione la azione di responsabilità nei confronti di , che ON condanna a pagare a la somma di euro 246.580,46, Controparte_2 nonché la somma di euro 69.436,25, oltre interessi, in misura legale, dalla data dell'atto di citazione al saldo effettivo. Dispone che di tali somme, sino al montante di euro 246.580,46, oltre interessi, rispondano anche LI AR e
, che quindi vengono condannati a manlevare Parte_1 ON
nei limiti di euro 246.580,46 oltre interessi in misura legale dalla data
[...] dell'atto di citazione al saldo. Dispone la revoca del fondo patrimoniale effettuato da e meglio descritto al documento n. 23 di parte attrice. ON
Spese tra tutte le parti integralmente compensate”.
II.) La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 195/2020, pronunciando sugli appelli principali ed incidentali, ha così disposto:
a) ha separato la domanda proposta dalla OP
, per revocatoria ex art.2901 c.c., nei soli confronti della
[...] CP_1 dichiarando, limitatamente a tale domanda, la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio con il litisconsorte necessario,
(coniuge della e comproprietario dei beni, il quale RT CP_1 aveva partecipato alla stipula dell'atto di cui si chiedeva dichiararsi l'inefficacia in danno del creditore procedente) e rimettendo al Tribunale, ex art.354 c.p.c., il giudizio su tale domanda, con condanna dell'attrice OP
, a rifondere alla e spese del grado di appello;
[...] CP_1
b) in parziale riforma della sentenza impugnata, sulle altre domande non separate (aventi ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti della ex amministratrice , ha condannato, in via equitativa, la al CP_1 CP_1 pagamento alla società della minor somma di € 123.290,23 a fronte CP_4 degli unici illeciti accertati (per la sottrazione della banca dati dei clienti e CP_8 per lo sviamento di clientela, compiuti a vantaggio di uno studio commerciale concorrente, costituito dalla e dall'ex socio ), con esclusione CP_1 Per_1 della responsabilità sociale della in relazione ad altre condotte;
CP_1
pagina 3 di 10 c) ha respinto le domande proposte dalla nei confronti dei terzi CP_1 chiamati LI AR, asserito amministratore di fatto della e della ex CP_8 amministratrice;
Parte_1
d ) ha condannato la lla refusione in favore dei terzi chiamati delle CP_1 spese di primo e secondo grado e, previa compensazione per la metà, in favore della , della residua metà delle spese OP di primo e secondo grado.
III.) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per ON cassazione, articolando quattro motivi, nei confronti di OP
(che ha resistito con controricorso e ricorso incidentale basato su
[...] due motivi) e di LI AR ed (che hanno resistito con Parte_1 controricorso).
La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 14226/2023, ha accolto il primo
(con cui era stata lamentata la erroneità della decisione concernente le spese liquidate a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado in punto di difetto di integrità del contraddittorio sulla domanda revocatoria) ed il quarto motivo (diretto ad evidenziare la erroneità della pronuncia di condanna della lla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in CP_1 favore dei terzi chiamati) del ricorso principale, ha respinto gli altri motivi
(concernenti il merito della controversia), ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società (volto a contestare la esclusione della responsabilità della ex amministratrice) ed ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
IV.) Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e Parte_1
LI AR hanno convenuto innanzi alla Corte di Appello di Ancona ed il ON RO
, persona del curatore e, riepilogata la vicenda
[...] CP_3 processuale, hanno, in particolare, richiamato la motivazione posta a fondamento del quarto motivo del ricorso principale accolto dalla Corte di
Cassazione ed hanno chiesto di accertare e dichiarare che la chiamata in causa pagina 4 di 10 era palesemente infondata ed arbitraria e di confermare quindi la condanna della chiamante alla refusione delle spese di giudizio in favore dei terzi CP_1 chiamati, così come già statuito dalla Corte di Appello.
V.) Si è costituita che, illustrata la vicenda processuale e ON dato atto dell'intervenuto fallimento della società OP
, dichiarato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 10/2021
[...] pubblicata il 3.3.2021, ha contestato la domanda avversaria, chiedendone la reiezione, con vittoria di spese.
VI.) Quindi depositate le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
11.7.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va anzitutto dichiarata la contumacia del ON0
– convenuto nel presente giudizio di rinvio in persona del
[...] curatore Dr. nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento n. CP_3
10/2021 pubblicata il 3.3.2021 (prodotta dalla convenuta in riassunzione, doc. n.
1) – che, nonostante la notifica eseguita il 21.9.2023, non si è costituito.
2.) Ciò premesso si osserva che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata.
Nella specie, come si è detto, la Suprema Corte ha accolto il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, ma il procedimento è stato poi riassunto esclusivamente in ordine alle questioni prospettate con il quarto motivo concernente l'onere delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati Parte_1
e LI nel giuizio di primo e di secondo grado, poste a carico della chiamante on la sentenza, sul punto, cassata: si ritiene pertanto che, in questa CP_1 sede di rinvio, la pronuncia debba essere emessa sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, ma nei limiti delle domande proposte dagli attori in pagina 5 di 10 riassunzione - esclusivamente nei confronti della convenuta la quale CP_1 ha chiesto la reiezione delle richieste avversarie - che riguardano soltanto la questione sopra indicata.
Ne consegue che è precluso l'esame della diversa problematica che ha costituito oggetto del primo motivo del ricorso principale, accolto dalla Suprema
Corte (relativo alla omessa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado avente ad oggetto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., rimesso al Tribunale ex art. 354 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio), perché tale questione non è stata riproposta nel presente procedimento di rinvio.
3.) Così delineato l'oggetto del contendere, va rilevato che, con la ordinanza di rinvio, i giudici di legittimità hanno richiamato l'orientamento in base al quale
“attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria» (Cass. 6514/2004) nonché il principio (affermato da Cass. n. 7431/2012) secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (conf. Cass. 23948/2019; Cass.
31889/2019; Cass. 18710/21)”.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza di rinvio, ha quindi ribadito che il rimborso delle spese dei terzi chiamati rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa ed ha rilevato che, nella specie, la Corte
pagina 6 di 10 d'appello si era limitata ad affermare che la non aveva titolo per CP_1 chiamare in causa i terzi LI e non potendo dell'illecito rispondere Parte_1
i predetti, e che le spese sostenute dai terzi chiamati dovevano essere poste a carico della “in ragione della soccombenza nella chiamata in causa”, CP_1 senza alcuna verifica, a fronte del rigetto della domanda attorea della società
, in punto di attività distrattiva dell'amministratrice della CP_4 CP_1 palese infondatezza, se non arbitrarietà, della chiamata in causa dei terzi.
4.) Alla luce della decisione della Suprema Corte e dei principi dalla stessa affermati con la ordinanza di rinvio, va quindi verificato se nella specie l'iniziativa della di chiamare in causa i terzi LI ed sia stata CP_1 Parte_1 manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
4.1) A tale riguardo va premesso che la società OP
, aveva proposto azione di responsabilità nei confronti della
[...] prospettando diverse violazioni ed irregolarità da parte di CP_1 quest'ultima, amministratrice della società, tra le quali, per quello che rileva in questa sede, la omessa contabilizzazione ed il mancato versamento di somme ingenti nelle casse sociali e la omissione dei relativi e conseguenti adempimenti fiscali (v. atto di citazione innanzi al Tribunale di Macerata, riportato nell'atto di chiamata in causa dei terzi LI ed . Parte_1
4.2) Dal contenuto dell'atto di chiamata in causa si evince che:
- tale iniziativa era basata sul fatto che la causa introdotta dalla società era comune ai predetti terzi, avendo il LI svolto funzioni di amministratore di fatto della società e la ricoperto il ruolo di amministratrice formale della Parte_1
a seguito della cessazione dall'incarico della (nel OP CP_1 corso del 1997, come dedotto dalla convenuta in riassunzione e non contestato dalle controparti);
- la aveva sostanzialmente invocato la responsabilità esclusiva o CP_1 comunque solidale dei terzi rispetti ai danni ascritti alla medesima ricollegabili, secondo quanto prospettato dalla società tra l'altro, Controparte_2 alla attività distrattiva consistita nelle asserite omissioni di contabilizzazione e di pagina 7 di 10 versamento nelle casse sociali delle somme apprese, oltre che nella conseguente omissione dei relativi adempimenti fiscali;
- la chiamata in causa era stata chiesta sul presupposto che il LI aveva partecipato a suddetta attività quale amministratore di fatto e la quale Parte_1 amministratrice della a seguito della cessazione OP dall'incarico della essendo la stessa incorsa – in concorso con il citato CP_1 amministratore di fatto - in una colpevole e negligente condotta circa le presunte omissioni di contabilizzazione e di versamento nella casse della società e nella conseguente omissione dei relativi adempimenti fiscali, nonostante l'espresso invito rivolto alla dalla el mese di novembre del 1997 (come Parte_1 CP_1 da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta-chiamante) ad avvalersi del cd. ravvedimento operoso che permetteva la eventuale regolarizzazione delle somme extra bilancio e di evitare conseguenze pregiudizievoli per la società.
4.3) Ciò posto va rilevato che – come osservato dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio - all'esito del procedimento la domanda proposta dalla società
nei confronti della è risultata infondata con OP CP_1 riferimento alla suddetta condotta distrattiva della amministratrice CP_1 essendo anzi emersi elementi per ritenere che la società con l'accordo e la partecipazione di tutti i soci (tra i quali il LI e la gestisse i CP_1 ricavi in nero destinati ad essere variamente reimpiegati nella gestione sociale, con tenuta di una “doppia contabilità” e riutilizzo delle somme incassate in nero nella società per pagare i debiti sociali.
Sulla base di tali elementi è ravvisabile il coinvolgimento del LI nella gestione della società e nella vicenda relativa alle asserite omissioni di contabilizzazione e di versamento nelle casse sociali, che appare tale da giustificare la chiamata in causa del medesimo e da escludere la arbitrarietà della iniziativa processuale della convenuta enuto presente che il LI, CP_1 chiamato in causa quale amministratore di fatto, avrebbe potuto astrattamente rispondere delle condotte distrattive attribuite alla CP_1
pagina 8 di 10 Ad analoga conclusione si ritiene di dover pervenire in relazione alla posizione di che – pacificamente – è subentrata alla ON1 CP_1 quale amministratrice della società nel corso del 1997.
Invero a tale riguardo si osserva gli amministratori che assumono la carica hanno il dovere di rettificare e rimuovere le irregolarità riscontrate che siano relative all'esercizio in corso oltre che ai precedenti esercizi e i conseguenti effetti nonché di porre in essere le più opportune iniziative dirette ad impedire o comunque a ridurre i danni derivanti alla società, con la conseguenza che, a carico degli stessi, è configurabile astrattamente una responsabilità in relazione ai danni patiti dalla società direttamente ricollegabili alla violazione di tali obblighi.
Ciò posto e tenuto presente che, come si è detto, la ha attributo alla CP_1
– in concorso con l'amministratore di fatto – la omessa contabilizzazione Parte_1 ed il mancato versamento di somme extrabilancio nelle casse della società
(condotte di cui la stessa era a conoscenza, come si desume dalla deposizione testimoniale resa dalla medesima nel procedimento penale per Parte_1 appropriazione indebita, a carico della assolta dalla imputazione CP_1 ascrittale perché il fatto non sussiste, v. verbale del 23.10.2003 e sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Macerata 346/2004) oltre che i mancati adempimenti fiscali, nonostante l'esplicito invito della socia ed ex amministratrice ad avvalersi del cd. ravvedimento operoso, si ritiene CP_1 che, anche in tal caso, che la chiamata in causa non possa ritenersi palesemente arbitraria.
4.4) Per argomentazioni l'iniziativa di chiamare in causa i terzi risultava giustificata in considerazione del contenuto delle domande proposte dalla società attrice: pertanto, tenuto presente che la domanda della
[...]
è stata accolta esclusivamente in relazione a determinate OP condotte (sottrazione e utilizzo della banca dati conseguenti atti di concorrenza sleale) che, tuttavia, non sono state attribuite dalla ai terzi chiamati, CP_1 si ritiene, che, a fronte del rigetto della (diversa) domanda, basata su asserite attività distrattive (in considerazione delle quali i terzi sono stati, non pagina 9 di 10 arbitrariamente, chiamati in giudizio), era configurabile una situazione di soccombenza della predetta società tale da non giustificare la condanna della alla refusione delle spese sostenute dai terzi chiamati nel primo e nel CP_1 secondo grado di giudizio, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio, di cui si è detto in precedenza.
La società attrice, soccombente in relazione alla domanda che aveva provocato e giustificato la chiamata in causa, è invece tenuta a rimborsare le spese di lite ai terzi chiamati (che eventualmente dovranno insinuarsi al passivo, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della OP
): ne consegue che, in questa sede, va respinta la domanda proposta
[...] dagli attori in riassunzione nei confronti della CP_1
5.) Considerata la natura delle questioni trattate e la complessità della vicenda si ritiene che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese del procedimento di legittimità e del presente giudizio di rinvio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 14226/2023, pubblicata il 23.5.2023, respinge la domanda proposta dagli attori in riassunzione, LI AR ed Parte_1
, nei confronti della convenuta in riassunzione, ;
[...] ON compensa integralmente le spese del procedimento di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Ancona, il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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