Art. 2. 1. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attivita'.
2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo e' determinato sulla base della tabella allegato V al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunita' economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea.
3. Il premio per il ritiro definitivo e' concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.
4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, ne' possono usufruire dei contributi previsti per le societa' miste internazionali di pesca.
2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo e' determinato sulla base della tabella allegato V al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunita' economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea.
3. Il premio per il ritiro definitivo e' concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.
4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, ne' possono usufruire dei contributi previsti per le societa' miste internazionali di pesca.