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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.2226/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Sapere;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Annarita Manzo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della 01.03.2019 al 14.06.202 presso il Controparte_2
Comune di Albanella e poi in continuità, giusto affitto di ramo di azienda, dal 14.6.2021 al
13.2.2022 alle dipendenze della società con inquadramento nel Liv. 3 A del CP_1
CCNL Fisseassoambiente;
che la società convenuta non aveva consegnato i cedolini paga dei mesi da luglio a febbraio 2022, non aveva corrisposto le relative retribuzioni né pagato il TFR maturato nel rapporto intercorso dal 14.6.2021 al 13.2.2022 e i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità; che il stazione appaltante, aveva provveduto (ex art. 30 co.VI Controparte_3
Dlgs 50/2016) con due distinte Delibere, al pagamento di euro 6.593,79 netti a parziale soddisfo dei crediti maturati per le mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021 e di euro 4.945,34 netti per le retribuzioni di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, e che pertanto era rimasta creditrice delle restanti somme dovute a titolo di retribuzione per le predette mensilità. Tanto premesso chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la
[...] al pagamento, in suo favore, di euro 2.303,35 a titolo di TFR, euro 2.148,20 per CP_1 tredicesima mensilità, euro 1.186,99 per quattordicesima mensilità, oltre al pagamento delle residue retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, oltre alla consegna dei cedolini paga relativi a tali mensilità ed agli accessori di legge, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta deduceva di aver consegnato i cedolini paga all' e produceva contabile di pagamento dell'importo netto di euro Controparte_4
3.751,59 corrisposto a titolo di TFR e residuo emolumenti delle mensilità decorrenti da luglio
2021 a febbraio 2022 comprensivo delle mensilità aggiuntive conteggiate nelle buste paga;
chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025.
Occorre anzitutto dare atto che, a seguito di disposizione giudiziale ex art. 421 c.p.c., la società convenuta ha prodotto le buste paga relative alle mensilità decorrenti da luglio 2021
a febbraio 2022 da cui emerge il complessivo importo spettante alla ricorrente a titolo di retribuzione per le predette mensilità che è pari ad € 19.622,16 al lordo delle ritenute di legge ed € 13.517,36 al netto delle ritenute di legge.
Come si evince dall'esame delle buste paga, i predetti importi sono comprensivi della retribuzione dovuta alla ricorrente a titolo di tredicesima 2021 (pari alla somma lorda di €
1.979,59), di rateo tredicesima 2022 (pari alla somma lorda di € 164,97) e di quattordicesima mensilità 2021 (pari alla somma lorda di € 1.148,74).
È pacifico e documentato che la ricorrente ha ricevuto dalla committente appaltante
( l'importo netto complessivo di € 11.539,13 a titolo di quota parte Controparte_3 delle retribuzioni relative alle predette mensilità decorrenti da luglio 2021 a febbraio 2022, residuando pertanto ancora un credito netto della per tali titoli di € 1.978,23 Parte_1
(13.517,36 -11.539,13).
Occorre poi considerare che dalla documentazione versata in atti (modello CUD 2023) risulta altresì un credito complessivo della ricorrente a titolo di TFR pari ad € 5.727,40 al lordo delle ritenute di legge. Tale importo è comprensivo del TFR maturato dalla ricorrente alle dipendenze della pari ad € 3.424,05, somma che Controparte_2 pacificamente risulta essere stata già riscossa per via giudiziaria dalla Il credito da Parte_1
TFR maturato dalla ricorrente alle dipendenze della è quindi pari ad € 2.303,35 CP_1 al lordo delle ritenute di legge ed € 1.773,58 al netto delle ritenute di legge.
Posto quindi, in base a quanto finora esaminato, un residuo credito complessivo della pari all'importo netto di € 3.751,79 (di cui € 1.978,21 per saldo emolumenti da Parte_1 luglio 2021 a febbraio 2022 -comprensivo di tredicesima mensilità 2021, rateo tredicesima 2022 e ratei quattordicesima- ed € 1.773,58 per TFR maturato alle dipendenze della CP_1
[...
, deve darsi atto che con documento prodotto il 29.1.2025 la ha dato prova CP_1 del pagamento alla ricorrente in pari data della predetta somma di € 3.751,79.
Tale importo, come già più volte rimarcato, ricomprende tutte le causali richieste con il ricorso, ovvero il saldo delle retribuzioni dovute per le mensilità da luglio 2021 a febbraio
2022, il saldo TFR, la tredicesima mensilità anno 2021 e 2022 (rateo) e la quattordicesima mensilità.
Si osserva che la somma quantificata nel ricorso a titolo di tredicesima corrisponde a quella emergente dalle buste paga mentre non vi è piena corrispondenza in relazione alla somma quantificata nel ricorso in € 1.186,99 a titolo di quattordicesima in quanto l'importo a tale titolo risultante dalla busta paga di febbraio 2022 è pari ad € 1.148,74. Deve tuttavia rilevarsi che il calcolo in questione è stato effettuato da parte ricorrente in mancanza delle buste paga e, pertanto, non ravvisandosi elementi giustificativi della predetta minima differenza, deve darsi prevalenza al dato emergente dal cedolino paga.
Alla luce delle considerazioni finora esposte, dato atto del sopravvenuto pagamento alla ricorrente dei predetti emolumenti richiesti in ricorso -nella misura spettante per come quantificata da buste paga- va, con riferimento ad essi, dichiarata la cessata materia del contendere, residuando tuttavia in favore della il credito da interessi e Parte_1 rivalutazione spettanti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. Non vi è dubbio infatti dell'inadempimento della che Controparte_1 ha corrisposto solo il 29.1.2025, in corso di causa, emolumenti dovuti alla lavoratrice ricorrente per le mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022 e il TFR dovuto sin dalla cessazione del rapporto di lavoro risalente al 12.2.2022.
Egualmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la consegna dei cedolini paga relativi alle mensilità decorrenti da luglio 2021 a febbraio 2022, prodotte in giudizio su disposizione giudiziale e rispetto alla cui Con doverosa precedente consegna alla lavoratrice la non ha offerto alcuna valida CP_1 prova, avendo viceversa la prodotto nota del 24.10.2022 dell'ITL di Salerno da Parte_1 cui si evince la mancata esibizione delle stesse da parte della società pur a tanto richiesta dall'Ente.
Si osserva infine che nulla è a statuirsi in ordine al pagamento di (eventuali) ferie e permessi non goduti solo genericamente richiamati in ricorso e di cui, con note del 29.4.2025, la parte ricorrente si è riservata l'azione.
Le spese di lite, tenuto conto che il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente (oltre che la produzione delle buste paga) è stato effettuato dalla solo all'esito del deposito e CP_1 della notifica del ricorso introduttivo, vengono poste a carico di quest'ultima secondo la regola della (virtuale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande aventi ad oggetto la consegna delle buste paga luglio 2021-febbraio 2022, il pagamento del TFR maturato alle dipendenze della del residuo emolumenti retributivi relativi CP_1 alle mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022, della tredicesima mensilità anni 2021 e 2022
e della quattordicesima mensilità; Con
2. condanna la al pagamento in favore della ricorrente degli accessori di legge CP_1 ex art. 429 c.p.c. sugli importi di cui ai predetti emolumenti con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
3. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 941,00 oltre CP_1 spese generali al 15% e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Davide Sapere.
Così deciso in Salerno, il 1.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.2226/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Davide Sapere;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Annarita Manzo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della 01.03.2019 al 14.06.202 presso il Controparte_2
Comune di Albanella e poi in continuità, giusto affitto di ramo di azienda, dal 14.6.2021 al
13.2.2022 alle dipendenze della società con inquadramento nel Liv. 3 A del CP_1
CCNL Fisseassoambiente;
che la società convenuta non aveva consegnato i cedolini paga dei mesi da luglio a febbraio 2022, non aveva corrisposto le relative retribuzioni né pagato il TFR maturato nel rapporto intercorso dal 14.6.2021 al 13.2.2022 e i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità; che il stazione appaltante, aveva provveduto (ex art. 30 co.VI Controparte_3
Dlgs 50/2016) con due distinte Delibere, al pagamento di euro 6.593,79 netti a parziale soddisfo dei crediti maturati per le mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021 e di euro 4.945,34 netti per le retribuzioni di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, e che pertanto era rimasta creditrice delle restanti somme dovute a titolo di retribuzione per le predette mensilità. Tanto premesso chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la
[...] al pagamento, in suo favore, di euro 2.303,35 a titolo di TFR, euro 2.148,20 per CP_1 tredicesima mensilità, euro 1.186,99 per quattordicesima mensilità, oltre al pagamento delle residue retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, oltre alla consegna dei cedolini paga relativi a tali mensilità ed agli accessori di legge, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta deduceva di aver consegnato i cedolini paga all' e produceva contabile di pagamento dell'importo netto di euro Controparte_4
3.751,59 corrisposto a titolo di TFR e residuo emolumenti delle mensilità decorrenti da luglio
2021 a febbraio 2022 comprensivo delle mensilità aggiuntive conteggiate nelle buste paga;
chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025.
Occorre anzitutto dare atto che, a seguito di disposizione giudiziale ex art. 421 c.p.c., la società convenuta ha prodotto le buste paga relative alle mensilità decorrenti da luglio 2021
a febbraio 2022 da cui emerge il complessivo importo spettante alla ricorrente a titolo di retribuzione per le predette mensilità che è pari ad € 19.622,16 al lordo delle ritenute di legge ed € 13.517,36 al netto delle ritenute di legge.
Come si evince dall'esame delle buste paga, i predetti importi sono comprensivi della retribuzione dovuta alla ricorrente a titolo di tredicesima 2021 (pari alla somma lorda di €
1.979,59), di rateo tredicesima 2022 (pari alla somma lorda di € 164,97) e di quattordicesima mensilità 2021 (pari alla somma lorda di € 1.148,74).
È pacifico e documentato che la ricorrente ha ricevuto dalla committente appaltante
( l'importo netto complessivo di € 11.539,13 a titolo di quota parte Controparte_3 delle retribuzioni relative alle predette mensilità decorrenti da luglio 2021 a febbraio 2022, residuando pertanto ancora un credito netto della per tali titoli di € 1.978,23 Parte_1
(13.517,36 -11.539,13).
Occorre poi considerare che dalla documentazione versata in atti (modello CUD 2023) risulta altresì un credito complessivo della ricorrente a titolo di TFR pari ad € 5.727,40 al lordo delle ritenute di legge. Tale importo è comprensivo del TFR maturato dalla ricorrente alle dipendenze della pari ad € 3.424,05, somma che Controparte_2 pacificamente risulta essere stata già riscossa per via giudiziaria dalla Il credito da Parte_1
TFR maturato dalla ricorrente alle dipendenze della è quindi pari ad € 2.303,35 CP_1 al lordo delle ritenute di legge ed € 1.773,58 al netto delle ritenute di legge.
Posto quindi, in base a quanto finora esaminato, un residuo credito complessivo della pari all'importo netto di € 3.751,79 (di cui € 1.978,21 per saldo emolumenti da Parte_1 luglio 2021 a febbraio 2022 -comprensivo di tredicesima mensilità 2021, rateo tredicesima 2022 e ratei quattordicesima- ed € 1.773,58 per TFR maturato alle dipendenze della CP_1
[...
, deve darsi atto che con documento prodotto il 29.1.2025 la ha dato prova CP_1 del pagamento alla ricorrente in pari data della predetta somma di € 3.751,79.
Tale importo, come già più volte rimarcato, ricomprende tutte le causali richieste con il ricorso, ovvero il saldo delle retribuzioni dovute per le mensilità da luglio 2021 a febbraio
2022, il saldo TFR, la tredicesima mensilità anno 2021 e 2022 (rateo) e la quattordicesima mensilità.
Si osserva che la somma quantificata nel ricorso a titolo di tredicesima corrisponde a quella emergente dalle buste paga mentre non vi è piena corrispondenza in relazione alla somma quantificata nel ricorso in € 1.186,99 a titolo di quattordicesima in quanto l'importo a tale titolo risultante dalla busta paga di febbraio 2022 è pari ad € 1.148,74. Deve tuttavia rilevarsi che il calcolo in questione è stato effettuato da parte ricorrente in mancanza delle buste paga e, pertanto, non ravvisandosi elementi giustificativi della predetta minima differenza, deve darsi prevalenza al dato emergente dal cedolino paga.
Alla luce delle considerazioni finora esposte, dato atto del sopravvenuto pagamento alla ricorrente dei predetti emolumenti richiesti in ricorso -nella misura spettante per come quantificata da buste paga- va, con riferimento ad essi, dichiarata la cessata materia del contendere, residuando tuttavia in favore della il credito da interessi e Parte_1 rivalutazione spettanti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo. Non vi è dubbio infatti dell'inadempimento della che Controparte_1 ha corrisposto solo il 29.1.2025, in corso di causa, emolumenti dovuti alla lavoratrice ricorrente per le mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022 e il TFR dovuto sin dalla cessazione del rapporto di lavoro risalente al 12.2.2022.
Egualmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la consegna dei cedolini paga relativi alle mensilità decorrenti da luglio 2021 a febbraio 2022, prodotte in giudizio su disposizione giudiziale e rispetto alla cui Con doverosa precedente consegna alla lavoratrice la non ha offerto alcuna valida CP_1 prova, avendo viceversa la prodotto nota del 24.10.2022 dell'ITL di Salerno da Parte_1 cui si evince la mancata esibizione delle stesse da parte della società pur a tanto richiesta dall'Ente.
Si osserva infine che nulla è a statuirsi in ordine al pagamento di (eventuali) ferie e permessi non goduti solo genericamente richiamati in ricorso e di cui, con note del 29.4.2025, la parte ricorrente si è riservata l'azione.
Le spese di lite, tenuto conto che il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente (oltre che la produzione delle buste paga) è stato effettuato dalla solo all'esito del deposito e CP_1 della notifica del ricorso introduttivo, vengono poste a carico di quest'ultima secondo la regola della (virtuale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande aventi ad oggetto la consegna delle buste paga luglio 2021-febbraio 2022, il pagamento del TFR maturato alle dipendenze della del residuo emolumenti retributivi relativi CP_1 alle mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022, della tredicesima mensilità anni 2021 e 2022
e della quattordicesima mensilità; Con
2. condanna la al pagamento in favore della ricorrente degli accessori di legge CP_1 ex art. 429 c.p.c. sugli importi di cui ai predetti emolumenti con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
3. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 941,00 oltre CP_1 spese generali al 15% e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Davide Sapere.
Così deciso in Salerno, il 1.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio