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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2352/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 791388 CONTR. BONIFICA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a SOGET s.p.a., Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 7.1.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per contributo consortile anno 2016, per un totale - comprensivo di spese - di euro 123,25. Chiede dichiararsi l'illegittimità dell'atto opposto, considerato che il sollecito presupposto, notificato il 24.4.2018, è stato annullato con sentenza di questa Corte, passata in giudicato, n. 524/2021.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto estratto di ruolo da cui risulta il discarico totale delle somme, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con successive memorie illustrative, la ricorrente ha preso atto della richiesta di cessata materia del contendere, cui non si è opposta, chiedendo tuttavia la condanna della controparte alla refusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione depositata emerge effettivamente che gli importi richiesti sono stati oggetto di totale discarico, sicchè viene meno l'interesse delle parti ad una sentenza di merito, come peraltro risulta dalle rispettive allegazioni.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. Atteso il riconoscimento della fondatezza delle censure, da parte dello stesso resistente che ha prodotto il provvedimento di sgravio, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre SOGET s.p.a. va condannata alla rifusione del restante mezzo, liquidato in euro 150,00, oltre spese vive e oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite per un mezzo, condannando SOGET s.p.a. alla rifusione del rimanente mezzo, liquidato in euro 150,00, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice est.
IA TE LE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2352/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 791388 CONTR. BONIFICA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato a SOGET s.p.a., Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 7.1.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per contributo consortile anno 2016, per un totale - comprensivo di spese - di euro 123,25. Chiede dichiararsi l'illegittimità dell'atto opposto, considerato che il sollecito presupposto, notificato il 24.4.2018, è stato annullato con sentenza di questa Corte, passata in giudicato, n. 524/2021.
Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto estratto di ruolo da cui risulta il discarico totale delle somme, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con successive memorie illustrative, la ricorrente ha preso atto della richiesta di cessata materia del contendere, cui non si è opposta, chiedendo tuttavia la condanna della controparte alla refusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione depositata emerge effettivamente che gli importi richiesti sono stati oggetto di totale discarico, sicchè viene meno l'interesse delle parti ad una sentenza di merito, come peraltro risulta dalle rispettive allegazioni.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. Atteso il riconoscimento della fondatezza delle censure, da parte dello stesso resistente che ha prodotto il provvedimento di sgravio, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre SOGET s.p.a. va condannata alla rifusione del restante mezzo, liquidato in euro 150,00, oltre spese vive e oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite per un mezzo, condannando SOGET s.p.a. alla rifusione del rimanente mezzo, liquidato in euro 150,00, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice est.
IA TE LE