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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1112/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa IA OT Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere dott.ssa AR RO UF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 23 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5591 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
C.F. ( ), elettivamente domiciliato in Viterbo Parte_1 C.F._1
(VT),via F.lli Rosselli 2 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Bufalini, C.F.:
, giusta delega in calce al ricorso in appello - C.F._2
Appellante - contro
(codice fiscale , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_3 presso e nello Studio professionale del proprio Legale Avv. Stefano Billi, in Montefiascone (VT) al Corso Cavour n°127, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti del giorno 07 maggio 2025 in atti;
- Appellata-
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione giudiziale 986/2022 nel procedimento R.G.n 2035/2017 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo.
Premesso
e hanno contratto matrimonio in data 2.06.2006 e Parte_1 Controparte_1 hanno avuto due figli, (il 4.2.2008) e (il 14.07.2011); con ricorso in atti, Per_1 Per_2
ha adito il Tribunale di Viterbo, per sentir pronunciare la separazione Controparte_1 tra i coniugi con addebito al marito;
l'affidamento congiunto dei figli da collocare in via prevalente presso di lei e, quanto alle determinazioni economiche - assumendo un suo reddito di euro 1.000 mensili a fronte di uno di 1500/1800 mensile del marito –la corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 800,00 (euro 400 per ogni figlio) oltre ad euro 400,00 per il suo mantenimento, indicando, infine, le modalità di incontro dei figli con il padre.
Si è costituito che ha chiesto che la separazione fosse addebitata alla Parte_1 moglie, ha contestato di essersi disinteressato della moglie e dei figli -anzi sarebbe stata la moglie a tenere dei comportamenti anomali-, il collocamento prevalente dei figli presso di sé e in via subordinata il collocamento paritario, con previsione di un contributo per il relativo mantenimento in tale ultimo caso di € 400,00, complessivamente. Contestava l'esistenza di una divergenza delle condizioni economiche dei coniugi e, in particolare, nel chiedere l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, evidenziava che la moglie era proprietaria di una casa all' di notevole valore. Parte_2
Il Tribunale di Viterbo nella sentenza oggetto dell'impugnazione che occupa così provvedeva:
“1. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente;
2. affida i due figli minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 15,00 del venerdi alle ore 21,00 della domenica oltre che, nella settimana in cui è previsto il fine settimana con il padre, il martedì dalle 18.30 con pernottamento, mentre nelle altre settimane il martedì ed il giovedi dalle ore 18,30 con pernottamento, procedendosi agli scambi secondo le modalità indicate a pag. 36 della CTU. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 23 alle ore 10,30 del 31 dicembre con un genitore e dalle ore 12,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno 15 + 7 giorni con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno i compleanni del padre e della madre come da calendario.
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 complessiva di Euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, permanendo inoltre il diritto in capo alla a percepire per intero gli assegni familiari;
CP_1
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Con ricorso depositato il 21.10.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, censurando l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle reali condizioni economiche delle parti, nonché lamentando l'omessa considerazione della circostanza che l'appellante, con reddito mensile di € 1800,00 circa, era gravato dal pagamento della rata mensile del mutuo per l'acquisto dell'abitazione di € 1000,00; ha, quindi, concluso per il mancato riconoscimento dell'assegno in favore della moglie, con la richiesta di collocazione dei figli in via prevalente presso di lui e, in via subordinata, per la collocazione paritaria degli stessi e, conseguentemente, per la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli, all'importo mensile di € 300,00, complessivamente. Si è costituita , contestando la fondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
con vittoria delle spese del giudizio.
Il Procuratore Generale non ha espresso parere.
Autorizzato con decreto del Presidente di Sezione del 10.09.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, deve darsi atto che tra le parti è intervenuta sentenza di divorzio in data 14.07.2023 RG del Tribunale di Viterbo n. 12/2020 e, pertanto, la sentenza che occupa potrà riguardare soltanto il periodo che ha preceduto la comunicazione di detta sentenza in data 14.07.2023. Detta sentenza ha sostanzialmente confermato le statuizioni della sentenza di separazione oggi appellata con riferimento all'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre e obbligo di contribuzione nella misura di € 300,00 mensili per ciascun figlio oltre al 60% invece del 50% delle spese straordinarie, mentre ha disatteso la richiesta della moglie di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
Non può produrre effetto invece alcun effetto un'eventuale decisione di accoglimento dell'appello con riferimento alla richiesta che l'appellante ha rinnovato di disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la propria abitazione e, in via subordinata, in via paritaria, a settimane alterne, mentre nella sentenza impugnata si è deciso per l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre sulla base delle risultanze della articolata CTU espletata nel giudizio. Deve comunque evidenziarsi che il Piano Genitoriale era stato compilato da entrambe le parti processuali e dalle stesse approvato, ivi compresa la parte relativa alle modalità di visita del padre e la loro frequenza settimanale, proposte dal C.T.U. e dallo (pag 33 della CTU del dr. Parte_3 [...]
“Si suggerisce un affidamento condiviso ad entrambi i genitori con una tipologia di Per_3 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. In considerazione di questo e della quasi completa condivisione del piano genitoriale proposto alla presenza delle Parti e dei rispettivi CC.TT.PP. (fatta eccezione per alcuni punti), vengono di seguito elencate le migliori condizioni di frequentazione, a parere dello scrivente, nel pieno rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità”).
Invero il collocamento paritario dei minori, come proposto dal padre, oltre a non essere in linea con le risultanze dell'istruttoria espletata, pure nel complesso condivise dallo stesso, non risulta nemmeno funzionale alle esigenze di stabilità abitativa e organizzativa dei figli, atteso che le esigenze di frequentazione con il genitore non collocatario (il padre) possono essere garantite dalle modalità sopra indicate, stante anche l'atteggiamento non oppositivo dalla madre. Né il padre ha dedotto criticità nell'attuale frequentazione, che, in ogni modo, prevede un ricco e articolato piano di incontri e periodi.
La decisione del Tribunale di prime cure, sotto questo profilo, appare dunque corretta e rispondente all'interesse dei due minori.
Con riferimento al contributo economico dovuto dal padre in relazione al fatto che i minori sono collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, occorre in primo luogo dare atto che entrambi i genitori vivono in una casa di proprietà, in verità la madre presso un'abitazione dei propri genitori, mentre il ricorrente presso quella che era la casa coniugale e per la quale occorre pagare un mutuo mensile di importo pari ad € 1000,00. Su quest'ultimo aspetto, è però stato affermato dalla difesa dell'appellata e tale circostanza non è stata contestata dalla difesa dell'appellante che l'onere del mutuo fosse sempre stato sostenuto dai genitori dell'appellante, anche in costanza di matrimonio.
Con riguardo ai redditi, il resistente, militare dell'esercito, percepisce un reddito annuo (CUD 2023) di € 40761,67 mentre la reclamata, di professione farmacista, percepisce un reddito annuo (CUD 20213) di € 18.854,00, comprensivo di assegni di mantenimento. Quest'ultima è altresì proprietaria di un'unità abitativa all' , il cui prezzo di acquisito è stato Parte_2 pagato dai suoi genitori (parte direttamente al momento del rogito e parte con il pagamento delle rate del mutuo contratto) e tale abitazione è utilizzata come casa per le vacanze dalla e anche dalla sua famiglia. CP_1
La condizione reddituale dell'appellante è dunque sicuramente migliore rispetto a quella dell'appellata e tale circostanza, tenuto conto della collocazione dei minori in via prevalente presso la madre e valutati i bisogni dei due minori, ormai adolescenti senza bisogni particolari rispetto a quelli propri della loro età, induce a ritenere adeguato il contributo economico in favore della madre collocataria nella misura indicata dal Tribunale.
Per quanto concerne, infine, la prestazione dovuta in favore di , deve Controparte_1 considerarsi che ai sensi dell'art. 156 cod. civ. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi “non abbia adeguati redditi propri”; e anche la più recente giurisprudenza di legittimità conferma il consolidato orientamento secondo cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; nello stesso senso v. anche Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
Per giurisprudenza costante, poi, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del 12/01/2017). Tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, e del resto
“la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. n. 18547 del 25/08/2006).
Ebbene, la differenza di reddito fra le parti, in assenza di elementi ulteriori da valutarsi nelle prospettive sopra indicata, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della , nella misura già indicata. La difesa dell'appellata ha infatti documentato CP_1 che la donna, pur vincitrice del concorso per l'apertura di una farmacia comunale, non è riuscita ad attuare il progetto poiché era necessaria l'adesione a una costituenda società da parte di un altro collega, anch'egli vincitore di concorso, che non vi è stata anzi è venuta meno dopo un'iniziale disponibilità; risulta, inoltre, che la ha sempre lavorato, CP_1 dunque anche in costanza di matrimonio, presso la farmacia del Comune di Vignanello con contratto di lavoro part-time, scelta che evidentemente era stata condivisa all'epoca anche dal marito, come scelta confacente alle esigenze di cura e di accudimento dei figli.
L'appello, in conclusione, è infondato e dev'essere respinto.
Il tenore della decisione implica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché ia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo Controparte_2 unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza di separazione Parte_1 giudiziale 986/2022 nel procedimento R.G.n 2035/2017 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.300,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un ulteriore importo Parte_1 pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR RO UF IA OT
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa IA OT Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere dott.ssa AR RO UF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 23 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5591 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
C.F. ( ), elettivamente domiciliato in Viterbo Parte_1 C.F._1
(VT),via F.lli Rosselli 2 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Bufalini, C.F.:
, giusta delega in calce al ricorso in appello - C.F._2
Appellante - contro
(codice fiscale , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_3 presso e nello Studio professionale del proprio Legale Avv. Stefano Billi, in Montefiascone (VT) al Corso Cavour n°127, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti del giorno 07 maggio 2025 in atti;
- Appellata-
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione giudiziale 986/2022 nel procedimento R.G.n 2035/2017 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo.
Premesso
e hanno contratto matrimonio in data 2.06.2006 e Parte_1 Controparte_1 hanno avuto due figli, (il 4.2.2008) e (il 14.07.2011); con ricorso in atti, Per_1 Per_2
ha adito il Tribunale di Viterbo, per sentir pronunciare la separazione Controparte_1 tra i coniugi con addebito al marito;
l'affidamento congiunto dei figli da collocare in via prevalente presso di lei e, quanto alle determinazioni economiche - assumendo un suo reddito di euro 1.000 mensili a fronte di uno di 1500/1800 mensile del marito –la corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 800,00 (euro 400 per ogni figlio) oltre ad euro 400,00 per il suo mantenimento, indicando, infine, le modalità di incontro dei figli con il padre.
Si è costituito che ha chiesto che la separazione fosse addebitata alla Parte_1 moglie, ha contestato di essersi disinteressato della moglie e dei figli -anzi sarebbe stata la moglie a tenere dei comportamenti anomali-, il collocamento prevalente dei figli presso di sé e in via subordinata il collocamento paritario, con previsione di un contributo per il relativo mantenimento in tale ultimo caso di € 400,00, complessivamente. Contestava l'esistenza di una divergenza delle condizioni economiche dei coniugi e, in particolare, nel chiedere l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, evidenziava che la moglie era proprietaria di una casa all' di notevole valore. Parte_2
Il Tribunale di Viterbo nella sentenza oggetto dell'impugnazione che occupa così provvedeva:
“1. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente;
2. affida i due figli minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 15,00 del venerdi alle ore 21,00 della domenica oltre che, nella settimana in cui è previsto il fine settimana con il padre, il martedì dalle 18.30 con pernottamento, mentre nelle altre settimane il martedì ed il giovedi dalle ore 18,30 con pernottamento, procedendosi agli scambi secondo le modalità indicate a pag. 36 della CTU. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 23 alle ore 10,30 del 31 dicembre con un genitore e dalle ore 12,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno 15 + 7 giorni con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno i compleanni del padre e della madre come da calendario.
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 complessiva di Euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, permanendo inoltre il diritto in capo alla a percepire per intero gli assegni familiari;
CP_1
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Parte_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa.
Con ricorso depositato il 21.10.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, censurando l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle reali condizioni economiche delle parti, nonché lamentando l'omessa considerazione della circostanza che l'appellante, con reddito mensile di € 1800,00 circa, era gravato dal pagamento della rata mensile del mutuo per l'acquisto dell'abitazione di € 1000,00; ha, quindi, concluso per il mancato riconoscimento dell'assegno in favore della moglie, con la richiesta di collocazione dei figli in via prevalente presso di lui e, in via subordinata, per la collocazione paritaria degli stessi e, conseguentemente, per la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli, all'importo mensile di € 300,00, complessivamente. Si è costituita , contestando la fondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
con vittoria delle spese del giudizio.
Il Procuratore Generale non ha espresso parere.
Autorizzato con decreto del Presidente di Sezione del 10.09.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, deve darsi atto che tra le parti è intervenuta sentenza di divorzio in data 14.07.2023 RG del Tribunale di Viterbo n. 12/2020 e, pertanto, la sentenza che occupa potrà riguardare soltanto il periodo che ha preceduto la comunicazione di detta sentenza in data 14.07.2023. Detta sentenza ha sostanzialmente confermato le statuizioni della sentenza di separazione oggi appellata con riferimento all'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre e obbligo di contribuzione nella misura di € 300,00 mensili per ciascun figlio oltre al 60% invece del 50% delle spese straordinarie, mentre ha disatteso la richiesta della moglie di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
Non può produrre effetto invece alcun effetto un'eventuale decisione di accoglimento dell'appello con riferimento alla richiesta che l'appellante ha rinnovato di disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la propria abitazione e, in via subordinata, in via paritaria, a settimane alterne, mentre nella sentenza impugnata si è deciso per l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre sulla base delle risultanze della articolata CTU espletata nel giudizio. Deve comunque evidenziarsi che il Piano Genitoriale era stato compilato da entrambe le parti processuali e dalle stesse approvato, ivi compresa la parte relativa alle modalità di visita del padre e la loro frequenza settimanale, proposte dal C.T.U. e dallo (pag 33 della CTU del dr. Parte_3 [...]
“Si suggerisce un affidamento condiviso ad entrambi i genitori con una tipologia di Per_3 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. In considerazione di questo e della quasi completa condivisione del piano genitoriale proposto alla presenza delle Parti e dei rispettivi CC.TT.PP. (fatta eccezione per alcuni punti), vengono di seguito elencate le migliori condizioni di frequentazione, a parere dello scrivente, nel pieno rispetto del diritto dei minori alla bigenitorialità”).
Invero il collocamento paritario dei minori, come proposto dal padre, oltre a non essere in linea con le risultanze dell'istruttoria espletata, pure nel complesso condivise dallo stesso, non risulta nemmeno funzionale alle esigenze di stabilità abitativa e organizzativa dei figli, atteso che le esigenze di frequentazione con il genitore non collocatario (il padre) possono essere garantite dalle modalità sopra indicate, stante anche l'atteggiamento non oppositivo dalla madre. Né il padre ha dedotto criticità nell'attuale frequentazione, che, in ogni modo, prevede un ricco e articolato piano di incontri e periodi.
La decisione del Tribunale di prime cure, sotto questo profilo, appare dunque corretta e rispondente all'interesse dei due minori.
Con riferimento al contributo economico dovuto dal padre in relazione al fatto che i minori sono collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, occorre in primo luogo dare atto che entrambi i genitori vivono in una casa di proprietà, in verità la madre presso un'abitazione dei propri genitori, mentre il ricorrente presso quella che era la casa coniugale e per la quale occorre pagare un mutuo mensile di importo pari ad € 1000,00. Su quest'ultimo aspetto, è però stato affermato dalla difesa dell'appellata e tale circostanza non è stata contestata dalla difesa dell'appellante che l'onere del mutuo fosse sempre stato sostenuto dai genitori dell'appellante, anche in costanza di matrimonio.
Con riguardo ai redditi, il resistente, militare dell'esercito, percepisce un reddito annuo (CUD 2023) di € 40761,67 mentre la reclamata, di professione farmacista, percepisce un reddito annuo (CUD 20213) di € 18.854,00, comprensivo di assegni di mantenimento. Quest'ultima è altresì proprietaria di un'unità abitativa all' , il cui prezzo di acquisito è stato Parte_2 pagato dai suoi genitori (parte direttamente al momento del rogito e parte con il pagamento delle rate del mutuo contratto) e tale abitazione è utilizzata come casa per le vacanze dalla e anche dalla sua famiglia. CP_1
La condizione reddituale dell'appellante è dunque sicuramente migliore rispetto a quella dell'appellata e tale circostanza, tenuto conto della collocazione dei minori in via prevalente presso la madre e valutati i bisogni dei due minori, ormai adolescenti senza bisogni particolari rispetto a quelli propri della loro età, induce a ritenere adeguato il contributo economico in favore della madre collocataria nella misura indicata dal Tribunale.
Per quanto concerne, infine, la prestazione dovuta in favore di , deve Controparte_1 considerarsi che ai sensi dell'art. 156 cod. civ. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi “non abbia adeguati redditi propri”; e anche la più recente giurisprudenza di legittimità conferma il consolidato orientamento secondo cui “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; nello stesso senso v. anche Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
Per giurisprudenza costante, poi, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del 12/01/2017). Tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, e del resto
“la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. n. 18547 del 25/08/2006).
Ebbene, la differenza di reddito fra le parti, in assenza di elementi ulteriori da valutarsi nelle prospettive sopra indicata, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della , nella misura già indicata. La difesa dell'appellata ha infatti documentato CP_1 che la donna, pur vincitrice del concorso per l'apertura di una farmacia comunale, non è riuscita ad attuare il progetto poiché era necessaria l'adesione a una costituenda società da parte di un altro collega, anch'egli vincitore di concorso, che non vi è stata anzi è venuta meno dopo un'iniziale disponibilità; risulta, inoltre, che la ha sempre lavorato, CP_1 dunque anche in costanza di matrimonio, presso la farmacia del Comune di Vignanello con contratto di lavoro part-time, scelta che evidentemente era stata condivisa all'epoca anche dal marito, come scelta confacente alle esigenze di cura e di accudimento dei figli.
L'appello, in conclusione, è infondato e dev'essere respinto.
Il tenore della decisione implica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché ia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo Controparte_2 unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza di separazione Parte_1 giudiziale 986/2022 nel procedimento R.G.n 2035/2017 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.300,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un ulteriore importo Parte_1 pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
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